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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/06/2025, n. 2554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2554 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4450/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Elisabetta Sampaolesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4450/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SAMARAS LUCIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in viale Amendola 150 41125 Modena presso il difensore avv. SAMARAS LUCIA
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BERRA ANNA, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA IV GIUGNO 41 20013 MAGENTA presso il difensore avv. BERRA ANNA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per l'attore
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via principale Accertato il danno causato in termini economici al signor e accertato altresì l'oggettivo Parte_1 inadempimento dell'Avv. in relazione all'attività professionale svolta a seguito CP_1 dell'accettazione del mandato conferitogli, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto all'Avv. per l'attività svolta a favore del con riferimento alle posizioni di cui in premessa e CP_1 Pt_1 condannare il medesimo Professionista convenuto al pagamento della somma complessiva di € 148.000,00, quale somma complessiva dovuta per la perdita di chance occorsa a seguito delle condotte tenute dal Legale, o in quella maggiore o minore somma che risulterà a seguito della istruttoria. pagina 1 di 5 Condannare, altresì, l'Avv. al risarcimento dei danni non patrimoniale e d'immagine verso CP_1 terzi, ivi comprese le Banche, patiti dal a causa del suo inadempimento, quantificabili in € Pt_1
50.000,00 o in quella maggiore o minore somma che risulterà a seguito della istruttoria. Il tutto in relazione alle posizioni di cui in premessa, oltre interessi di mora maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo;
in via subordinata Condannare l'Avv. al pagamento, in favore di , per le causali di cui in CP_1 Parte_1 premessa, di quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo. In via istruttoria
Ammettere CTU tecnica volta a determinare i danni patrimoniali e non patrimoniali causati a parte attrice dalla condotta negligente ed imperita del professionista convenuto. Ammettere altresì prova per testimoni sulle circostanze indicate in premessa nei capitoli da 1 a 12, da intendersi qui trascritte, precedute dalla locuzione “vero che” del Dott. c/o Persona_1 [...]
con sede in Brescia, Via Asti n. 12; del Geom. con Studio in Brescia, CP_2 Persona_2
Via Trebeschi n. 25.
Con ogni e più riserva istruttoria a seguito della costituzione avversaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Per il convenuto
“IN VIA PRINCIPALE 1) Rigettare tutte le domande svolte nei confronti dell'avv. perché infondate in fatto e in diritto CP_1
e per i motivi esposti in atti;
IN VIA SUBORDINATA Nella davvero non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto precede, accertare il grado di responsabilità dell'avv. limitatamente ai CP_1 danni strettamente connessi all'attività posta in essere dallo stesso, espunte le voci di danno non provati e/o riferibili ad altri soggetti costituiti e non nel presente giudizio e in ogni caso dei limiti dei compensi dallo stesso percepiti;
IN VIA ISTRUTTORIA 3) ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova, preceduti dalla locuzione “vero che”: 1)….;
IN OGNI CASO 4) Spese diritti e onorari di causa interamente rifusi”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio l'avvocato perché fosse condannato a risarcirgli i Parte_1 CP_1 danni per perdita di chance e per danno all'immagine subiti a seguito di inadempimento del mandato professionale conferitogli.
Allegava l'attore di essersi rivolto, nel corso dell'anno 2017, al convenuto al fine di risolvere la propria situazione debitoria nei confronti dell'erario e delle banche che avevano intrapreso azioni esecutive nei suoi confronti. A detta del gli inadempimenti posti in essere dal professionista sarebbero Pt_1 consistiti nell'infruttuosa opposizione al decreto ingiuntivo notificato da nell'errato consiglio CP_3 circa la sospensione delle trattative con i vari creditori;
nel mancato controllo della proposta di accordo formulata nell'ambito della procedura di composizione della crisi, mancante dell'attestazione di fattibilità del piano sottoscritta dal professionista con compiti e funzioni di CC.
Si costituiva , contestando tutto quanto dedotto da controparte. CP_1
pagina 2 di 5 In particolare, il convenuto rilevava che: i) già nell'anno 2016, l'attore si era rivolto all'avvocato per il tramite della dott.ssa Franzoni Stefania, sua commercialista, rappresentando difficoltà CP_1 economiche;
ii) il convenuto, dopo aver esposto la possibilità di attivare il procedimento per la composizione della crisi da sovraindebitamento, aveva presentato la domanda al Tribunale di Brescia, a seguito della quale venne nominato l'O.C.C. nella persona della dott.ssa iii) quest'ultima Per_3 aveva informato il convenuto che il ad un certo punto, aveva rinunciato alla procedura di Pt_1 composizione della crisi;
iv) successivamente l'attore si era nuovamente presentato presso lo studio dell'avvocato accompagnato, questa volta, dal dott. suo consulente finanziario, perché Persona_1 aveva ricevuto da un decreto ingiuntivo e intendeva sia proporre opposizione sia adire CP_3 nuovamente l'organismo di composizione della crisi;
v) l'avv. aveva, quindi, presentato la CP_1 nuova richiesta, accolta con nomina quale O.C.C. del dott. vi) pertanto, nessun rimprovero Per_4 poteva essere mosso a parte convenuta, volta che l'avvocato aveva presentato la domanda CP_1 corredata di tutti i documenti richiesti dal tribunale e nessun ulteriore attività era tenuto a svolgere;
vii) l'asserzione attorea secondo la quale l'avvocato avrebbe consigliato di interrompere le trattative con i creditori era sfornita di qualsivoglia prova ed inoltre non vi era nessun rapporto causale tra detta affermazione e il danno preteso;
viii) quanto alla causa di opposizione al decreto ingiuntivo, la deduzione secondo cui “qualora l'avvocato avesse proposto in maniera diligente la causa, il CP_1 signor avrebbe ottenuto con altissima probabilità la concessione di una CTU con la Pt_1 conseguente possibile riduzione dell'importo ingiunto” non aveva alcun fondamento, volta che non era dato sapere come l'eventuale richiesta di svolgimento di CTU avrebbe potuto portare ad una pronuncia favorevole per il che, peraltro, aveva dedotto di aver transatto la lite versando la minor somma Pt_1 di € 100.00, 00 contro il debito originario di € 200.000,00; ix) l'attore non aveva indicato come l'avv. avrebbe pregiudicato le avverse chance;
x) nessun inadempimento vi era stato, ma anche CP_1 ammesso che vi fosse stato, nella fattispecie in esame mancava la prova del danno e del rapporto di causalità tra questo e l'inadempimento lamentato.
Tutto ciò premesso, il convenuto chiedeva il rigetto delle pretese di controparte.
Autorizzato il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma cpc, respinte le istanze istruttorie delle parti, all'udienza del 20.3.25, la causa era trattenuta in decisione.
………………
La domanda attorea è infondata per le ragioni che seguono.
Quanto alle contestazioni sollevate con riferimento alla proposta avanzata ex L n. 3/12, si rileva che, a seguito del deposito di detta proposta, presentata dall'odierno convenuto, il tribunale di Brescia, in data
31.10.18, aveva nominato, ex art. 15, comma 9 e 12bis della legge appena richiamata, il professionista dott. a svolgere le funzioni di CC (doc. 3 di parte convenuta). Persona_5
L'art. 15 comma 6 L. 3/12 prevede che l'organismo di composizione della crisi (i cui compiti e funzioni erano svolti, in questo caso, come consentito dal comma 9 del medesimo articolo, dal professionista deve verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti Per_4 allegati e attestare la fattibilità del piano ai sensi dell'art. 9, comma 2.
In data 28.2.19, il dott. e il depositavano, come attestato dal giudice nel decreto Per_4 Pt_1 pagina 3 di 5 23.3.19 (la copia di cui a documento 2 dell'attore è sprovvista di data e di firma), “proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 7 comma 1 legge 3/2012”.
Con il provvedimento appena citato il giudice dichiarava l'inammissibilità del ricorso presentato da in quanto “manca del tutto l'attestazione di fattibilità del piano sottoscritta dal Parte_1 professionista con compiti e funzioni di CC, essendovi unicamente la proposta del debitore”.
Considerato che il professionista nominato a svolgere i compiti e le funzioni degli organismi di composizione della crisi era il dott. nessun inadempimento può essere imputato al Per_4 convenuto per la mancata presentazione dell'attestazione di fattibilità del piano, che, per stessa indicazione del giudice, siccome così previsto dalla legge, avrebbe dovuto essere sottoscritta dal professionista CC.
La prima censura sollevata dall'attore alla condotta dell'avvocato deve essere, pertanto, CP_1 disattesa.
Riguardo al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha contestato al convenuto di Parte_1 aver proposto un'opposizione con profili di genericità e infondatezza, che avrebbero dovuto essere ben noti al Legale, in quanto del tutto contrari all'orientamento uniforme della giurisprudenza in materia e in particolare, all'orientamento del Tribunale di Milano (si veda al riguardo memoria n. 1 ex art. 183
VI comma cpc), e di aver richiesto, in quel giudizio, lo svolgimento di CTU tecnico-contabile, ritenuta meramente esplorativa dal Tribunale di Milano in quanto priva di idonea allegazione documentale.
Va a questo punto premesso che l'obbligazione del difensore nei confronti del cliente è un'obbligazione di mezzi e non di risultato e che l'inadempimento del professionista non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua della violazione dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale (Cass. n. 2954/16).
Al di là di ogni considerazione in merito alla fondatezza delle contestazioni sollevate da parte attrice nei confronti dell'attività compiuta dal professionista (dalla lettura degli atti del giudizio in questione risulta che il difensore del avesse allegato quali fossero le ragioni di fatto e di diritto che, a suo Pt_1 dire, avrebbero dovuto condurre alla revoca del decreto ingiuntivo), sta di fatto che non è stata fornita alcuna prova non solo del danno subito dall'attore (non si dimentichi che , per sua stessa Parte_1 ammissione, aveva debiti per € 11.591,39 verso Agenzia delle Entrate Riscossione, per € 34.037,00 verso , per € 83.333,00 verso a seguito del mancato Controparte_4 CP_5 pagamento mutuo ipotecario passato a sofferenze in data 22 gennaio 2019, per € 81.150,00 verso per garanzie prestate e che l'attore aveva raggiunto un accordo con la all'esito del CP_5 CP_6 giudizio, in base al quale il credito dell'istituto era stato ridotto della metà; va ricordato inoltre che l'opposizione proposta dall'avvocato aveva avuto, quanto meno, la funzione di procrastinare la CP_1 data in cui il giudice si sarebbe pronunciato sull'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, con gli effetti che detta scelta defensionale solitamente comporta in sede esecutiva), ma anche e soprattutto dell'esistenza del nesso eziologico tra detto danno e la condotta asseritamente negligente e imperita del professionista.
E' pacifico che incombeva su parte attrice l'onere di provare la sussistenza del rapporto di causalità tra la condotta pregiudizievole e negligente del convenuto e il danno lamentato, oltre alla prova che ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto il avrebbe conseguito il riconoscimento Pt_1 delle proprie ragioni. pagina 4 di 5 Nella fattispecie de qua, nulla di tutto ciò è stato fornito o chiesto di fornire (l'unico capitolo di prova orale, rilevante al riguardo -il n. 7-, è inammissibile perché formulato in modo tale da implicare valutazioni, e la ctu, per come richiesta, è anch'essa inammissibile perché mirante ad ovviare all'onere assertivo e probatorio gravante sull'attore), di tal che la domanda attorea deve essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM
5/14 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, rigetta la domanda dell'attore.
Condanna l'attore a rimborsare al convenuto le spese di lite, che si liquidano in € 9.142,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
Brescia, 16 giugno 2025
Il Giudice
Elisabetta Sampaolesi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Elisabetta Sampaolesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4450/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SAMARAS LUCIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in viale Amendola 150 41125 Modena presso il difensore avv. SAMARAS LUCIA
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BERRA ANNA, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA IV GIUGNO 41 20013 MAGENTA presso il difensore avv. BERRA ANNA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per l'attore
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via principale Accertato il danno causato in termini economici al signor e accertato altresì l'oggettivo Parte_1 inadempimento dell'Avv. in relazione all'attività professionale svolta a seguito CP_1 dell'accettazione del mandato conferitogli, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto all'Avv. per l'attività svolta a favore del con riferimento alle posizioni di cui in premessa e CP_1 Pt_1 condannare il medesimo Professionista convenuto al pagamento della somma complessiva di € 148.000,00, quale somma complessiva dovuta per la perdita di chance occorsa a seguito delle condotte tenute dal Legale, o in quella maggiore o minore somma che risulterà a seguito della istruttoria. pagina 1 di 5 Condannare, altresì, l'Avv. al risarcimento dei danni non patrimoniale e d'immagine verso CP_1 terzi, ivi comprese le Banche, patiti dal a causa del suo inadempimento, quantificabili in € Pt_1
50.000,00 o in quella maggiore o minore somma che risulterà a seguito della istruttoria. Il tutto in relazione alle posizioni di cui in premessa, oltre interessi di mora maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo;
in via subordinata Condannare l'Avv. al pagamento, in favore di , per le causali di cui in CP_1 Parte_1 premessa, di quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo. In via istruttoria
Ammettere CTU tecnica volta a determinare i danni patrimoniali e non patrimoniali causati a parte attrice dalla condotta negligente ed imperita del professionista convenuto. Ammettere altresì prova per testimoni sulle circostanze indicate in premessa nei capitoli da 1 a 12, da intendersi qui trascritte, precedute dalla locuzione “vero che” del Dott. c/o Persona_1 [...]
con sede in Brescia, Via Asti n. 12; del Geom. con Studio in Brescia, CP_2 Persona_2
Via Trebeschi n. 25.
Con ogni e più riserva istruttoria a seguito della costituzione avversaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Per il convenuto
“IN VIA PRINCIPALE 1) Rigettare tutte le domande svolte nei confronti dell'avv. perché infondate in fatto e in diritto CP_1
e per i motivi esposti in atti;
IN VIA SUBORDINATA Nella davvero non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto precede, accertare il grado di responsabilità dell'avv. limitatamente ai CP_1 danni strettamente connessi all'attività posta in essere dallo stesso, espunte le voci di danno non provati e/o riferibili ad altri soggetti costituiti e non nel presente giudizio e in ogni caso dei limiti dei compensi dallo stesso percepiti;
IN VIA ISTRUTTORIA 3) ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova, preceduti dalla locuzione “vero che”: 1)….;
IN OGNI CASO 4) Spese diritti e onorari di causa interamente rifusi”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio l'avvocato perché fosse condannato a risarcirgli i Parte_1 CP_1 danni per perdita di chance e per danno all'immagine subiti a seguito di inadempimento del mandato professionale conferitogli.
Allegava l'attore di essersi rivolto, nel corso dell'anno 2017, al convenuto al fine di risolvere la propria situazione debitoria nei confronti dell'erario e delle banche che avevano intrapreso azioni esecutive nei suoi confronti. A detta del gli inadempimenti posti in essere dal professionista sarebbero Pt_1 consistiti nell'infruttuosa opposizione al decreto ingiuntivo notificato da nell'errato consiglio CP_3 circa la sospensione delle trattative con i vari creditori;
nel mancato controllo della proposta di accordo formulata nell'ambito della procedura di composizione della crisi, mancante dell'attestazione di fattibilità del piano sottoscritta dal professionista con compiti e funzioni di CC.
Si costituiva , contestando tutto quanto dedotto da controparte. CP_1
pagina 2 di 5 In particolare, il convenuto rilevava che: i) già nell'anno 2016, l'attore si era rivolto all'avvocato per il tramite della dott.ssa Franzoni Stefania, sua commercialista, rappresentando difficoltà CP_1 economiche;
ii) il convenuto, dopo aver esposto la possibilità di attivare il procedimento per la composizione della crisi da sovraindebitamento, aveva presentato la domanda al Tribunale di Brescia, a seguito della quale venne nominato l'O.C.C. nella persona della dott.ssa iii) quest'ultima Per_3 aveva informato il convenuto che il ad un certo punto, aveva rinunciato alla procedura di Pt_1 composizione della crisi;
iv) successivamente l'attore si era nuovamente presentato presso lo studio dell'avvocato accompagnato, questa volta, dal dott. suo consulente finanziario, perché Persona_1 aveva ricevuto da un decreto ingiuntivo e intendeva sia proporre opposizione sia adire CP_3 nuovamente l'organismo di composizione della crisi;
v) l'avv. aveva, quindi, presentato la CP_1 nuova richiesta, accolta con nomina quale O.C.C. del dott. vi) pertanto, nessun rimprovero Per_4 poteva essere mosso a parte convenuta, volta che l'avvocato aveva presentato la domanda CP_1 corredata di tutti i documenti richiesti dal tribunale e nessun ulteriore attività era tenuto a svolgere;
vii) l'asserzione attorea secondo la quale l'avvocato avrebbe consigliato di interrompere le trattative con i creditori era sfornita di qualsivoglia prova ed inoltre non vi era nessun rapporto causale tra detta affermazione e il danno preteso;
viii) quanto alla causa di opposizione al decreto ingiuntivo, la deduzione secondo cui “qualora l'avvocato avesse proposto in maniera diligente la causa, il CP_1 signor avrebbe ottenuto con altissima probabilità la concessione di una CTU con la Pt_1 conseguente possibile riduzione dell'importo ingiunto” non aveva alcun fondamento, volta che non era dato sapere come l'eventuale richiesta di svolgimento di CTU avrebbe potuto portare ad una pronuncia favorevole per il che, peraltro, aveva dedotto di aver transatto la lite versando la minor somma Pt_1 di € 100.00, 00 contro il debito originario di € 200.000,00; ix) l'attore non aveva indicato come l'avv. avrebbe pregiudicato le avverse chance;
x) nessun inadempimento vi era stato, ma anche CP_1 ammesso che vi fosse stato, nella fattispecie in esame mancava la prova del danno e del rapporto di causalità tra questo e l'inadempimento lamentato.
Tutto ciò premesso, il convenuto chiedeva il rigetto delle pretese di controparte.
Autorizzato il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma cpc, respinte le istanze istruttorie delle parti, all'udienza del 20.3.25, la causa era trattenuta in decisione.
………………
La domanda attorea è infondata per le ragioni che seguono.
Quanto alle contestazioni sollevate con riferimento alla proposta avanzata ex L n. 3/12, si rileva che, a seguito del deposito di detta proposta, presentata dall'odierno convenuto, il tribunale di Brescia, in data
31.10.18, aveva nominato, ex art. 15, comma 9 e 12bis della legge appena richiamata, il professionista dott. a svolgere le funzioni di CC (doc. 3 di parte convenuta). Persona_5
L'art. 15 comma 6 L. 3/12 prevede che l'organismo di composizione della crisi (i cui compiti e funzioni erano svolti, in questo caso, come consentito dal comma 9 del medesimo articolo, dal professionista deve verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti Per_4 allegati e attestare la fattibilità del piano ai sensi dell'art. 9, comma 2.
In data 28.2.19, il dott. e il depositavano, come attestato dal giudice nel decreto Per_4 Pt_1 pagina 3 di 5 23.3.19 (la copia di cui a documento 2 dell'attore è sprovvista di data e di firma), “proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 7 comma 1 legge 3/2012”.
Con il provvedimento appena citato il giudice dichiarava l'inammissibilità del ricorso presentato da in quanto “manca del tutto l'attestazione di fattibilità del piano sottoscritta dal Parte_1 professionista con compiti e funzioni di CC, essendovi unicamente la proposta del debitore”.
Considerato che il professionista nominato a svolgere i compiti e le funzioni degli organismi di composizione della crisi era il dott. nessun inadempimento può essere imputato al Per_4 convenuto per la mancata presentazione dell'attestazione di fattibilità del piano, che, per stessa indicazione del giudice, siccome così previsto dalla legge, avrebbe dovuto essere sottoscritta dal professionista CC.
La prima censura sollevata dall'attore alla condotta dell'avvocato deve essere, pertanto, CP_1 disattesa.
Riguardo al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha contestato al convenuto di Parte_1 aver proposto un'opposizione con profili di genericità e infondatezza, che avrebbero dovuto essere ben noti al Legale, in quanto del tutto contrari all'orientamento uniforme della giurisprudenza in materia e in particolare, all'orientamento del Tribunale di Milano (si veda al riguardo memoria n. 1 ex art. 183
VI comma cpc), e di aver richiesto, in quel giudizio, lo svolgimento di CTU tecnico-contabile, ritenuta meramente esplorativa dal Tribunale di Milano in quanto priva di idonea allegazione documentale.
Va a questo punto premesso che l'obbligazione del difensore nei confronti del cliente è un'obbligazione di mezzi e non di risultato e che l'inadempimento del professionista non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua della violazione dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale (Cass. n. 2954/16).
Al di là di ogni considerazione in merito alla fondatezza delle contestazioni sollevate da parte attrice nei confronti dell'attività compiuta dal professionista (dalla lettura degli atti del giudizio in questione risulta che il difensore del avesse allegato quali fossero le ragioni di fatto e di diritto che, a suo Pt_1 dire, avrebbero dovuto condurre alla revoca del decreto ingiuntivo), sta di fatto che non è stata fornita alcuna prova non solo del danno subito dall'attore (non si dimentichi che , per sua stessa Parte_1 ammissione, aveva debiti per € 11.591,39 verso Agenzia delle Entrate Riscossione, per € 34.037,00 verso , per € 83.333,00 verso a seguito del mancato Controparte_4 CP_5 pagamento mutuo ipotecario passato a sofferenze in data 22 gennaio 2019, per € 81.150,00 verso per garanzie prestate e che l'attore aveva raggiunto un accordo con la all'esito del CP_5 CP_6 giudizio, in base al quale il credito dell'istituto era stato ridotto della metà; va ricordato inoltre che l'opposizione proposta dall'avvocato aveva avuto, quanto meno, la funzione di procrastinare la CP_1 data in cui il giudice si sarebbe pronunciato sull'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, con gli effetti che detta scelta defensionale solitamente comporta in sede esecutiva), ma anche e soprattutto dell'esistenza del nesso eziologico tra detto danno e la condotta asseritamente negligente e imperita del professionista.
E' pacifico che incombeva su parte attrice l'onere di provare la sussistenza del rapporto di causalità tra la condotta pregiudizievole e negligente del convenuto e il danno lamentato, oltre alla prova che ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto il avrebbe conseguito il riconoscimento Pt_1 delle proprie ragioni. pagina 4 di 5 Nella fattispecie de qua, nulla di tutto ciò è stato fornito o chiesto di fornire (l'unico capitolo di prova orale, rilevante al riguardo -il n. 7-, è inammissibile perché formulato in modo tale da implicare valutazioni, e la ctu, per come richiesta, è anch'essa inammissibile perché mirante ad ovviare all'onere assertivo e probatorio gravante sull'attore), di tal che la domanda attorea deve essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM
5/14 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, rigetta la domanda dell'attore.
Condanna l'attore a rimborsare al convenuto le spese di lite, che si liquidano in € 9.142,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
Brescia, 16 giugno 2025
Il Giudice
Elisabetta Sampaolesi
pagina 5 di 5