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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 22/04/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Adriana Gherardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1010/2022 Avente ad oggetto: Arricchimento senza causa promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall' Avv. Francesco Menconi
attore con l'intervento di
, quale erede testamentaria di CP_1 Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Menconi contro e Controparte_2 CP_3
convenuti contumaci
Conclusioni
Per parte attrice ed intervenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi esposti in premessa in base a disposto dell' art. 3 comma 6 L. 431/98. e comunque a sensi di legge , accertare e dichiarare CHE la IG.ra , CP_3 nata a [...] il [...] CF: e già C.F._1 residente a [...]in v. FIUME n° 333 ed il di lei marito sig. nato a [...]_2
EL (Marocco) il 25 09 1981 cf SONO STATI SINO A TUTTO C.F._2
LUGLIO 2022 occupanti senza titolo dell'immobile sito in La Spezia in v. Fiume 335-piano 3°, composto da : ingresso, sala, cucina abitabile, camera matrimoniale, bagno, ripostiglio e balcone. L'immobile è identificato all'N.C.E.U di La Spezia al fgl.27-Mapp.195 sub.12-catA/3- classe 4 - vani 4 - R. Cat. € 506,13. conseguentemente condannare i medesimi a restituire l'immobile di via fiume 335; accertare PERTANTO la occupazione così come descritta in premessa della citazione e quindi stabilire la somma di euro 600,00 (composta da euro 500,00 più euro 100,00) quale indennità di occupazione abusiva per ciascun mese di occupazione ab initio sino alla data della citazione DEL 09 maggio 2022 e precisamente 38 (trentotto) come in narrativa oltre i seguenti MESI sino alla riconsegna E PERTANTO ULTERIORI 3(TRE) MENSILITÀ SUCCESSIVE PARI AD EURO 1.800,00( 3 PER 600,00); condannarli, altresì, al pagamento della somma di Euro 22.800,00 pari a n 38 mensilità alla data della citazione oltre i seguenti sino alla riconsegna PARI AD EURO 1.800,00( 3 PER 600,00) PER UN TOTALE DI EURO 24.600,00 (VENTIQUATTROMILASEICENTO/00) avendo occupato abusivamente l'immobile o di quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa, in favore dell'odierno attore;
Condannare gli stessi al pagamento delle spese legali della presente causa”.
FATTO E DIRITTO
Parte attrice notificava atto di citazione nei confronti dei convenuti al fine di ottenerne la condanna al pagamento dell'indennità di occupazione senza titolo di un immobile di sua proprietà. I convenuti non si costituivano in giudizio, pertanto ne era dichiarata la contumacia. A seguito del decesso del IG. , interveniva nel presente giudizio la IG.ra nella sua qualità di erede Pt_1 CP_1 testamentaria, sebbene - come specificato - tale qualità sia stata contestata dai parenti del de cuius e sia tuttora in atto un contenzioso presso questo Tribunale.
Parte attrice ha affermato e documentato quanto segue:
RE era proprietario di un immobile sito in La Spezia in v. Fiume 335-piano terzo nonchè Pt_1 di altro immobile sito in La Spezia in Via Fiume 333 che già aveva locato con contratto registrato al sig. congiuntamente al padre di quest'ultimo; Controparte_2
, si accordava con il sig. ed assumeva l' impegno di concedere Parte_2 Controparte_2 in locazione l'unita' immobiliare di via Fiume 335 di cui al precedente punto -1- con scrittura privata in data 12 09 2018, alla moglie IG.ra , già residente a [...]in v. FIUME CP_3
n° 333, sottoscritta dal coniuge IG. ( Doc.1) in cui il canone per la locazione veniva fissato CP_2 in euro 500,00 (cinquecento/00) mensili;
consegnava l'immobile di via Fiume 335 ai coniugi e ma - dopo alcuni Parte_2 CP_2 CP_3 mesi - i canoni non venivano più pagati e la sig.ra rifiutava di sottoscrivere il CP_3 contratto di locazione;
-con atto di citazione per altra e diversa causa notificato esclusivamente a , in data CP_3
14.5.2019, il conveniva la medesima dinanzi al Tribunale della Spezia al fine di ottenere la Pt_1 convalida dello sfratto per morosità relativamente all'immobile di via Fiume 335, citato;
-nelle more veniva dal registrato il contratto relativo all'immobile, oggetto di causa, di via Pt_1
Fiume 335;
-con ordinanza del 1.8.2019 il Giudice della predetta causa avente RG. N. 1574 2019 , rilevato che non era stato prodotto il contratto di locazione relativamente all'immobile e che l'atto di intimazione non era stato notificato al sig. disponeva il passaggio dal rito speciale a quello Controparte_2 di cognizione;
-svoltasi l'istruttoria, in data 4 gennaio 2021 si costituiva in giudizio anche Controparte_2 chiedendo di essere considerato terzo estraneo a qualsiasi rapporto dedotto nel procedimento, vinte le spese;
-il Tribunale adito, con sentenza n. 26 /2021 del 18 gennaio 2021 resa nella causa rg 1574 2019 dichiarava nullo il contratto di locazione verbale e respingeva le domande di entrambe le parti (come da sentenza allegata );
- parte attrice affermava pertanto che, stante la declaratoria di nullità del contratto, i sigg.ri CP_3
e avessero occupato il bene di proprietà del ricorrente “senza titolo” e
[...] Controparte_2 senza corrispondere i canoni di locazione o una indennità di occupazione;
solo dopo aver ricevuto la notifica dell'atto di citazione relativo alla presente causa, avevano lasciato l'immobile, nel mese di luglio 2022;
- l'attore riteneva che, al fine del calcolo dell'indennità di occupazione per l'immobile in oggetto dovesse tenersi conto della somma di € 500,00 pattuita a titolo di canone di locazione, oltre alle spese condominiali (per un minimo euro 100,00 mensili ), così per complessivi euro 600,00 mensili;
-affermava pertanto che l'indennità così calcolata fosse dovuta per le seguenti mensilità: novembre e dicembre 2018, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, agosto, settembre, ottobre novembre , dicembre 2019, da gennaio a dicembre 2020, da gennaio a dicembre 2021, gennaio, febbraio, marzo aprile, maggio, giugno, luglio 2022 per un totale di 41 mensilità ad oggi essendo provato che gli occupanti vi avevano abitato dal 18 settembre 2018;
Nel merito.
Ritiene questo giudicante che, alla luce della sentenza N 26/2021, che ha dichiarato la nullità del contratto di locazione verbale concluso tra le parti e solo successivamente registrato dal , Pt_1 nonchè della documentazione agli atti, sia stata dimostrata l'occupazione senza titolo dell'immobile da parte dei convenuti, dal mese di settembre del 2018 fino al mese di luglio 2022 e che siano state corrisposte solo le mensilità pattuite per i mesi di settembre e ottobre 2018.
Si deve infatti osservare che dalla documentazione agli atti risulta accertato l'accordo solo verbale raggiunto tra le parti / al fine di concedere in locazione a quest'ultima l'immobile Pt_1 CP_3 di proprietà del , posto in La Spezia, Via Fiume, 335. La sottoscrizione da parte del Pt_1 CP_2 della scrittura privata, contenente l'impegno assunto dal e dalla è stata affermata Pt_1 CP_3 da parte attrice nel presente giudizio, ma non risulta dimostrata, in quanto la sigla apposta in calce non appare intellegibile, nè può ritenersi non contestata, stante la contumacia del convenuto e vista l'espressa contestazione che era stata fatta in proposito, nel giudizio conclusosi con la sentenza 26/2021 citata.
Si deve altresì osservare che le richieste di prova per interrogatorio e per testi dedotte da parte attrice, essendo riferita a tutta la parte in fatto dell'atto introduttivo fosse inammissibile, in quanto redatta in violazione dell'art. 244 cpc ( peraltro senza indicazione dei testimoni ).
Si deve tuttavia osservare che, a fronte della declaratoria di nullità del contratto di locazione, in quanto concluso in forma verbale, nel presente giudizio è stato chiesto l'accertamento dell'occupazione senza titolo dell'immobile di Via Fiume, 335 da parte dei coniugi che – a prescindere Parte_3 dal dato formale del luogo di residenza – non risultano avere mai avuto differente domicilio, tanto che l'atto introduttivo del presente giudizio è stato loro notificato, su richiesta di parte attrice, al medesimo nuovo comune indirizzo di Via Oldoini, 62, così da ritenere lecito presumere che entrambi abbiano vissuto alla Via Fiume, 335, dove peraltro avevano entrambi personalmente ricevuto – in data 3/5/2022 - la raccomandata inviata dal legale di parte attrice contenente la diffida al pagamento dei canoni di locazione/indennità di occupazione scaduti ( si veda diffida allegata all'atto introduttivo).
Alla luce di quanto esposto, stante la dichiarata nullità del contratto di locazione stipulato verbalmente tra le parti, deve ritenersi accertato che i convenuti hanno occupato senza titolo e senza corrispondere alcuna somma, l'immobile di proprietà del . Deve altresì ritenersi accertato che tale Pt_1 occupazione si è protratta dal mese di novembre 2018 al mese di luglio 2022 e che – pertanto – per tale periodo debbano corrispondere un' indennità di occupazione. Si deve a tale proposito osservare che, in caso di nullità del contratto di locazione per mancanza di registrazione del medesimo l'art. 13 della l 431/98, così come modificato dall'art. 1 co. 59 della l 208/2015, preveda la predeterminazione legale dell'indennità di occupazione, stabilita in misura pari al triplo della rendita catastale per il periodo di riferimento. Si ritiene che tale criterio sia applicabile anche all'ipotesi di contratto nullo ab origine , da cui deriva la nullità della relativa registrazione.
Parte attrice ha dichiarato ed indicato anche al momento della registrazione del contratto di locazione verbale che la rendita catastale dell'immobile in oggetto è pari ad € 506,13, pertanto l'indennità di occupazione deve essere pari ad € 1518,39 annuali e corrisposta per 41 mensilità, così per complessivi
€ 5188,00, oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda al saldo effettivo.
Parte attrice non ha inoltre documentato di avere sostenuto alcuna spesa condominiale in relazione all'immobile, nel periodo di riferimento.
Le spese seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo nei valori minimi stante la contumacia dei convenuti e la ridotta complessità in fatto ed in diritto delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
-accerta e dichiara l'occupazione senza titolo a far data dal mese di settembre 2018, fino al mese di luglio 2022, da parte di e , dell'immobile sito in La Controparte_2 CP_3
Spezia, Via Fiume, 335, di proprietà di;
Parte_1
-accerta e dichiara che i convenuti sono debitori delle somme dovute a titolo di indennità di occupazione dal mese di novembre 2018, al mese di luglio 2022;
-determina l'indennità di occupazione nell'importo annuale pari al triplo della rendita catastale dell'immobile pari ad € 506,13;
-condanna e in solido, al pagamento a favore di Controparte_2 CP_3
quale erede di , della somma complessiva di € 5188,00 CP_1 Parte_1
a titolo di indennità di occupazione, oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda al saldo effettivo;
-condanna e al pagamento a favore di Controparte_2 CP_3 CP_1
quale erede di delle spese del presente giudizio che liquida in
[...] Parte_1 complessivi € 1278,00 per compenso professionale, € 125,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA.
La Spezia, 23/4/2025
Il Giudice Adriana Gherardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Adriana Gherardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1010/2022 Avente ad oggetto: Arricchimento senza causa promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall' Avv. Francesco Menconi
attore con l'intervento di
, quale erede testamentaria di CP_1 Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Menconi contro e Controparte_2 CP_3
convenuti contumaci
Conclusioni
Per parte attrice ed intervenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi esposti in premessa in base a disposto dell' art. 3 comma 6 L. 431/98. e comunque a sensi di legge , accertare e dichiarare CHE la IG.ra , CP_3 nata a [...] il [...] CF: e già C.F._1 residente a [...]in v. FIUME n° 333 ed il di lei marito sig. nato a [...]_2
EL (Marocco) il 25 09 1981 cf SONO STATI SINO A TUTTO C.F._2
LUGLIO 2022 occupanti senza titolo dell'immobile sito in La Spezia in v. Fiume 335-piano 3°, composto da : ingresso, sala, cucina abitabile, camera matrimoniale, bagno, ripostiglio e balcone. L'immobile è identificato all'N.C.E.U di La Spezia al fgl.27-Mapp.195 sub.12-catA/3- classe 4 - vani 4 - R. Cat. € 506,13. conseguentemente condannare i medesimi a restituire l'immobile di via fiume 335; accertare PERTANTO la occupazione così come descritta in premessa della citazione e quindi stabilire la somma di euro 600,00 (composta da euro 500,00 più euro 100,00) quale indennità di occupazione abusiva per ciascun mese di occupazione ab initio sino alla data della citazione DEL 09 maggio 2022 e precisamente 38 (trentotto) come in narrativa oltre i seguenti MESI sino alla riconsegna E PERTANTO ULTERIORI 3(TRE) MENSILITÀ SUCCESSIVE PARI AD EURO 1.800,00( 3 PER 600,00); condannarli, altresì, al pagamento della somma di Euro 22.800,00 pari a n 38 mensilità alla data della citazione oltre i seguenti sino alla riconsegna PARI AD EURO 1.800,00( 3 PER 600,00) PER UN TOTALE DI EURO 24.600,00 (VENTIQUATTROMILASEICENTO/00) avendo occupato abusivamente l'immobile o di quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa, in favore dell'odierno attore;
Condannare gli stessi al pagamento delle spese legali della presente causa”.
FATTO E DIRITTO
Parte attrice notificava atto di citazione nei confronti dei convenuti al fine di ottenerne la condanna al pagamento dell'indennità di occupazione senza titolo di un immobile di sua proprietà. I convenuti non si costituivano in giudizio, pertanto ne era dichiarata la contumacia. A seguito del decesso del IG. , interveniva nel presente giudizio la IG.ra nella sua qualità di erede Pt_1 CP_1 testamentaria, sebbene - come specificato - tale qualità sia stata contestata dai parenti del de cuius e sia tuttora in atto un contenzioso presso questo Tribunale.
Parte attrice ha affermato e documentato quanto segue:
RE era proprietario di un immobile sito in La Spezia in v. Fiume 335-piano terzo nonchè Pt_1 di altro immobile sito in La Spezia in Via Fiume 333 che già aveva locato con contratto registrato al sig. congiuntamente al padre di quest'ultimo; Controparte_2
, si accordava con il sig. ed assumeva l' impegno di concedere Parte_2 Controparte_2 in locazione l'unita' immobiliare di via Fiume 335 di cui al precedente punto -1- con scrittura privata in data 12 09 2018, alla moglie IG.ra , già residente a [...]in v. FIUME CP_3
n° 333, sottoscritta dal coniuge IG. ( Doc.1) in cui il canone per la locazione veniva fissato CP_2 in euro 500,00 (cinquecento/00) mensili;
consegnava l'immobile di via Fiume 335 ai coniugi e ma - dopo alcuni Parte_2 CP_2 CP_3 mesi - i canoni non venivano più pagati e la sig.ra rifiutava di sottoscrivere il CP_3 contratto di locazione;
-con atto di citazione per altra e diversa causa notificato esclusivamente a , in data CP_3
14.5.2019, il conveniva la medesima dinanzi al Tribunale della Spezia al fine di ottenere la Pt_1 convalida dello sfratto per morosità relativamente all'immobile di via Fiume 335, citato;
-nelle more veniva dal registrato il contratto relativo all'immobile, oggetto di causa, di via Pt_1
Fiume 335;
-con ordinanza del 1.8.2019 il Giudice della predetta causa avente RG. N. 1574 2019 , rilevato che non era stato prodotto il contratto di locazione relativamente all'immobile e che l'atto di intimazione non era stato notificato al sig. disponeva il passaggio dal rito speciale a quello Controparte_2 di cognizione;
-svoltasi l'istruttoria, in data 4 gennaio 2021 si costituiva in giudizio anche Controparte_2 chiedendo di essere considerato terzo estraneo a qualsiasi rapporto dedotto nel procedimento, vinte le spese;
-il Tribunale adito, con sentenza n. 26 /2021 del 18 gennaio 2021 resa nella causa rg 1574 2019 dichiarava nullo il contratto di locazione verbale e respingeva le domande di entrambe le parti (come da sentenza allegata );
- parte attrice affermava pertanto che, stante la declaratoria di nullità del contratto, i sigg.ri CP_3
e avessero occupato il bene di proprietà del ricorrente “senza titolo” e
[...] Controparte_2 senza corrispondere i canoni di locazione o una indennità di occupazione;
solo dopo aver ricevuto la notifica dell'atto di citazione relativo alla presente causa, avevano lasciato l'immobile, nel mese di luglio 2022;
- l'attore riteneva che, al fine del calcolo dell'indennità di occupazione per l'immobile in oggetto dovesse tenersi conto della somma di € 500,00 pattuita a titolo di canone di locazione, oltre alle spese condominiali (per un minimo euro 100,00 mensili ), così per complessivi euro 600,00 mensili;
-affermava pertanto che l'indennità così calcolata fosse dovuta per le seguenti mensilità: novembre e dicembre 2018, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, agosto, settembre, ottobre novembre , dicembre 2019, da gennaio a dicembre 2020, da gennaio a dicembre 2021, gennaio, febbraio, marzo aprile, maggio, giugno, luglio 2022 per un totale di 41 mensilità ad oggi essendo provato che gli occupanti vi avevano abitato dal 18 settembre 2018;
Nel merito.
Ritiene questo giudicante che, alla luce della sentenza N 26/2021, che ha dichiarato la nullità del contratto di locazione verbale concluso tra le parti e solo successivamente registrato dal , Pt_1 nonchè della documentazione agli atti, sia stata dimostrata l'occupazione senza titolo dell'immobile da parte dei convenuti, dal mese di settembre del 2018 fino al mese di luglio 2022 e che siano state corrisposte solo le mensilità pattuite per i mesi di settembre e ottobre 2018.
Si deve infatti osservare che dalla documentazione agli atti risulta accertato l'accordo solo verbale raggiunto tra le parti / al fine di concedere in locazione a quest'ultima l'immobile Pt_1 CP_3 di proprietà del , posto in La Spezia, Via Fiume, 335. La sottoscrizione da parte del Pt_1 CP_2 della scrittura privata, contenente l'impegno assunto dal e dalla è stata affermata Pt_1 CP_3 da parte attrice nel presente giudizio, ma non risulta dimostrata, in quanto la sigla apposta in calce non appare intellegibile, nè può ritenersi non contestata, stante la contumacia del convenuto e vista l'espressa contestazione che era stata fatta in proposito, nel giudizio conclusosi con la sentenza 26/2021 citata.
Si deve altresì osservare che le richieste di prova per interrogatorio e per testi dedotte da parte attrice, essendo riferita a tutta la parte in fatto dell'atto introduttivo fosse inammissibile, in quanto redatta in violazione dell'art. 244 cpc ( peraltro senza indicazione dei testimoni ).
Si deve tuttavia osservare che, a fronte della declaratoria di nullità del contratto di locazione, in quanto concluso in forma verbale, nel presente giudizio è stato chiesto l'accertamento dell'occupazione senza titolo dell'immobile di Via Fiume, 335 da parte dei coniugi che – a prescindere Parte_3 dal dato formale del luogo di residenza – non risultano avere mai avuto differente domicilio, tanto che l'atto introduttivo del presente giudizio è stato loro notificato, su richiesta di parte attrice, al medesimo nuovo comune indirizzo di Via Oldoini, 62, così da ritenere lecito presumere che entrambi abbiano vissuto alla Via Fiume, 335, dove peraltro avevano entrambi personalmente ricevuto – in data 3/5/2022 - la raccomandata inviata dal legale di parte attrice contenente la diffida al pagamento dei canoni di locazione/indennità di occupazione scaduti ( si veda diffida allegata all'atto introduttivo).
Alla luce di quanto esposto, stante la dichiarata nullità del contratto di locazione stipulato verbalmente tra le parti, deve ritenersi accertato che i convenuti hanno occupato senza titolo e senza corrispondere alcuna somma, l'immobile di proprietà del . Deve altresì ritenersi accertato che tale Pt_1 occupazione si è protratta dal mese di novembre 2018 al mese di luglio 2022 e che – pertanto – per tale periodo debbano corrispondere un' indennità di occupazione. Si deve a tale proposito osservare che, in caso di nullità del contratto di locazione per mancanza di registrazione del medesimo l'art. 13 della l 431/98, così come modificato dall'art. 1 co. 59 della l 208/2015, preveda la predeterminazione legale dell'indennità di occupazione, stabilita in misura pari al triplo della rendita catastale per il periodo di riferimento. Si ritiene che tale criterio sia applicabile anche all'ipotesi di contratto nullo ab origine , da cui deriva la nullità della relativa registrazione.
Parte attrice ha dichiarato ed indicato anche al momento della registrazione del contratto di locazione verbale che la rendita catastale dell'immobile in oggetto è pari ad € 506,13, pertanto l'indennità di occupazione deve essere pari ad € 1518,39 annuali e corrisposta per 41 mensilità, così per complessivi
€ 5188,00, oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda al saldo effettivo.
Parte attrice non ha inoltre documentato di avere sostenuto alcuna spesa condominiale in relazione all'immobile, nel periodo di riferimento.
Le spese seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo nei valori minimi stante la contumacia dei convenuti e la ridotta complessità in fatto ed in diritto delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
-accerta e dichiara l'occupazione senza titolo a far data dal mese di settembre 2018, fino al mese di luglio 2022, da parte di e , dell'immobile sito in La Controparte_2 CP_3
Spezia, Via Fiume, 335, di proprietà di;
Parte_1
-accerta e dichiara che i convenuti sono debitori delle somme dovute a titolo di indennità di occupazione dal mese di novembre 2018, al mese di luglio 2022;
-determina l'indennità di occupazione nell'importo annuale pari al triplo della rendita catastale dell'immobile pari ad € 506,13;
-condanna e in solido, al pagamento a favore di Controparte_2 CP_3
quale erede di , della somma complessiva di € 5188,00 CP_1 Parte_1
a titolo di indennità di occupazione, oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda al saldo effettivo;
-condanna e al pagamento a favore di Controparte_2 CP_3 CP_1
quale erede di delle spese del presente giudizio che liquida in
[...] Parte_1 complessivi € 1278,00 per compenso professionale, € 125,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA.
La Spezia, 23/4/2025
Il Giudice Adriana Gherardi