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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/01/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di impresa, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
1. Dott.ssa Raffaella Simone - Presidente
2. Dott.ssa Assunta Napoliello - Giudice
3. Dott. Michele De Palma - Giudice relatore udita la relazione del Giudice delegato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8683/2018 R.G. vertente tra:
(Avv. DI MASO EMANUELE) Parte_1
- OPPONENTE -
E
(Avv. P. V. Controparte_1
LADOGANA)
- OPPOSTO -
- FATTO E DIRITTO -
1. Con il decreto ingiuntivo n. 1566/2018 del 05.04.2018 è stato ingiunto alla
[...]
il pagamento in favore del Parte_1 Controparte_2
(d'ora in poi, ) della somma di € 600.000,00,
[...] Controparte_2
oltre interessi legali e spese processuali.
Tale ingiunzione si fondava sul contratto sottoscritto in data 01.01.2016 con cui il Sindacato
Carabinieri cedeva alla i diritti di utilizzo commerciale del proprio CP_1 Parte_1
marchio distintivo, consistente in un vessillo, prevedendo che la avrebbe Parte_1 garantito un fatturato minimo annuo pari ad € 1.000.000,00 e che avrebbe corrisposto ad una CP_1
percentuale del 30% sul fatturato realizzato su base annua. Di qui la richiesta monitoria di complessivi € 600.000,00 per gli anni 2016 e 2017.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio la ha chiesto: “In via Parte_1
principale: accertarta la nullità del contratto sottoscritto dalle parti in causa in data 01.01.2016 per tutti i motivi esposti in fatto e in diritto per l'effetto dichiarare la nullità del contratto medesimo
e revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1566/2018 del 05.04.2018 emesso dal Tribunale di Bari nel procedimento R.g. 3244/2018, giudice dott.ssa Laura Fazio, statuendo che il
[...]
nulla abbia a pretendere nei Controparte_2
confronti di per tutti motivi dedotti;
In via subordinata: accertata Parte_1
l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dal Controparte_2
con il procedimento monitorio, per tutti i motivi esposti in fatto e
[...]
in diritto, ed in particolare per l'impossibilità di ad adempiere alle obbligazioni Parte_1
assunte per causa ad essa non imputabile ovvero per causa riferibile allo stesso Sindacato UNAC, come sopra meglio argomentato, per l'effetto dichiarare che il
[...]
nulla abbia a pretendere nei confronti di Controparte_2 Parte_1
[... e revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1566/2018 del 05.04.2018 emesso dal Tribunale di
Bari nel procedimento R.g. 3244/2018”.
Costituendosi, il Sindacato Carabinieri UNAC ha chiesto il rigetto dell'opposizione e, in subordine, di condannare comunque la al pagamento della somma di € Parte_1
600.000,00 per l'utilizzo commerciale del marchio registrato concesso in uso, nonché di
“Condannare la società in persona del legale rappresentante Parte_1
protempore, al risarcimento dei danni extra-contrattuali e contrattuali che ha arrecato con la propria condotta all' in misura non inferiore ad ulteriori €. 100.000,000 CP_1
(eurocentomila/00) ovvero alla minore o maggiore somma che risulterà di giustizia, maggiorata di interessi, legali e rivalutazione monetaria.”; con vittoria delle spese di lite.
Il giudizio è stato istruito mediante il deposito dei documenti delle parti ed è stato trattenuto in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. L'opposizione va accolta per le ragioni di seguito esposte.
La difesa attorea assume che il contratto sottoscritto tra le parti in data 1.1.2016 con cui il
Sindacato Carabinieri UNAC cedeva alla i diritti di utilizzo ed impiego Parte_1 commerciale del proprio marchio distintivo, consistente in un vessillo, e della propria denominazione, al fine di ottenere entrambe profitto dalla vendita di beni recanti tali denominazione, deve essere dichiarato nullo ai sensi dell'art 1418, co. 1 ovvero ex art. 1418 co. 2 per oggetto illecito o giuridicamente impossibile c.c.
A ben vedere il suddetto contratto dell'1.1.2016, intercorso tra le parti in causa, ha ad oggetto il seguente “vessillo”:
Tale “vessillo”, così denominato nel contratto, è stato allegato al contratto medesimo e, come si evince anche dal testo contrattuale, è stato oggetto di registrazione come marchio figurativo
(presentazione della relativa domanda in data 23.6.2014).
Tuttavia, come dedotto dalla difesa dell'opponente, trattasi di un segno distintivo del quale il Sindacato Carabinieri UNAC non poteva disporre, poiché come prevede l'art. 300 del d.lgs. n.
66/2010 “Le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, hanno il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo.”. Ciò comporta la nullità del suddetto marchio registrato poiché chiaramente evocativo della “fiamma” dell'Arma dei Carabinieri, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 10 c.p.i,. “… i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico inclusi i segni riconducibili alle forze dell'ordine e alle forze armate e i nomi di Stati e di enti pubblici territoriali italiani non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa, a meno che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione”. Non risultando in atti alcuna autorizzazione dell'Arma dei
Carabinieri per la registrazione di detto marchio da parte del Sindacato Carabinieri UNAC va rilevata incidentalmente la nullità della registrazione di tale marchio con conseguente nullità per illiceità dell'oggetto del contratto concluso tra le parti in causa.
Ciò comporta che nulla è dovuto per il titolo negoziale in questione da parte opponente, né può trovare accoglimento la domanda riconvenzionale di parte opposta per cui la Parte_1
[... è comunque tenuta, a prescindere dal titolo negoziale, al ristoro delle prestazioni professionali espletate dal Sindacato Carabinieri UNAC attraverso la concessione del proprio marchio per la cui commercializzazione detta società ha comunque tratto vantaggio economico. Invero, si è visto che oggetto del contratto di concessione in uso del marchio è stato un segno distintivo del quale il
Sindacato Carabinieri UNAC non poteva disporre, sicché nulla può pretendere per il suo sfruttamento economico da parte di terzi.
Infine, va rigettata anche la domanda, proposta in riconvenzionale dal Sindacato Carabinieri
per risarcimento danni extracontrattuali e contrattuali, nella misura non inferiore a € CP_1
100.000,00. Invero, nessuna prova è stata fornita dall'istante circa il presunto danno lamentato e comunque, per quanto suesposto, nulla può lamentare il Sindacato Carabinieri UNAC.per la mancata produzione dei gadget con il marchio predetto, né la è responsabile di Parte_1
perdita di chance per essersi attivata, nel frattempo, con altri soggetti, non essendo individuabile nel predetto contratto di concessione, peraltro nullo, una clausola di esclusività a carico di tale società.
3. Le spese e le competenze di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo. Le competenze legali vengono liquidate sulla base dei parametri medi per le prime due fasi e minimi per le altre due, previsti dal DM n. 55/2014 per lo scaglione da € 520.000,01 a €
1.000.000,00 (in applicazione dei parametri aggiornati dal DM 147/2022, alla luce di quanto previsto dall'art. 6 di tale DM, poiché l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, cioè dopo l'entrata in vigore di tale ultimo DM).
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di impresa, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, così provvede:
1) dichiara la nullità del contratto concluso l'1.1.2016 tra le parti in causa e, per l'effetto, revoca il d.i. opposto;
2) rigetta le domande riconvenzionali proposte dal;
Controparte_2
3) condanna il al pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_2
che si liquidano in euro 18.000,00 per compenso professionale, oltre Parte_1
IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del
15% sull'importo del compenso.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 13/01/2025.
Il Giudice est.
Dott. Michele De Palma
Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Simone