Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 15/04/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1657 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Giulia BERTOLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. GIANNUZZI CARDONE GIANLUIGI
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1 con le funzionarie dott.sse ALBANESE MARILU' e GIUSEPPINA TAMBONE
- RESISTENTE –
Oggetto: Altre ipotesi
Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO
Con ricorso depositato il 02/08/2023, la parte ricorrente conveniva in giudizio avanti al
Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro, la parte convenuta, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Nel merito ed in via principale:
a) Ritenere, accertare e dichiarare, previo compimento di ogni procedura a tal fine necessaria, l'illegittimità della condotta del consistita nell'aver attribuito attraverso i bollettini di Controparte_2 nomine sub doc. 1 e 2 gli incarichi a tempo indeterminato sulla c.d.c. EEEE per la provincia di Bergamo in favore di docenti peggio graduati rispetto al ricorrente;
b) Ritenere, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a ricevere l'incarico lavorativo a tempo
1
c) Ordinare all'Amministrazione resistente a conferire, ora per all'ora, l'incarico di lavoro a tempo indeterminato sulla c.d.c. nella provincia di Bergamo in virtù della migliore posizione e del CP_1 miglior punteggio posseduti.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio in favore del ricorrente interamente refusi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
In particolare, deduceva che il sistema informatico che regola l'assegnazione degli incarichi ha oggettivamente e pacificamente violato il principio del corretto scorrimento della graduatoria in virtù del punteggio posseduto e quindi del conseguente principio meritocratico, poiché docenti collocato in graduatoria EEEE con punteggio inferiore al proprio si sono visti attribuire incarichi lavorativi presso la provincia di Bergamo. A seguito di reclamo del Cont ricorrente, l'Ufficio dell' Lombardia confermava che il sig. ha CP_4 Parte_1 partecipato esclusivamente ad un solo turno di nomina ed a nessun altro, non essendo quindi stato individuato quale destinatario di incarico a tempo indeterminato per gli ulteriori e sopraggiunti posti risultati effettivamente disponibili successivamente. Cont Si costituiva tempestivamente il chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza ex art. 127 ter c.p.c..
DIRITTO
La questione è stata recentemente affrontata dalla Corte d'Appello di Milano in un caso Cont esattamente analogo a quello del ricorrente, docente di ruolo del , in particolare la sentenza della Corte appello Milano sez. lav., 11/07/2022, n.312 ha statuito:
Nel merito appare opportuno, preliminarmente, sintetizzare i fatti, non contestati tra le parti, posti a base della fattispecie in esame.
La prof.ssa La. Bi. - vincitrice del concorso bandito dal con D.D.G. 1° Controparte_2 febbraio 2018, n. 85 sulla classe concorsuale "Musica nella scuola secondaria di I° grado" codice
A30, in graduatoria di merito al posto n. 77 (successivamente diventato posto n. 83) – veniva convocata, insieme ai collocati in graduatoria dall'1 al 150, con atto del 23 novembre 2018
(decreto n. 31753 del giorno 23 novembre 2018) dall' per la Controparte_6
Lombardia per il giorno 4 dicembre 2018 per le operazioni propedeutiche al reclutamento e 2 dunque per la stipula di contratti a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica
1° settembre 2019.
Non risultando più posti disponibili presso la Provincia di Be., indicata come prioritaria dalla Pa prof.ssa La. Bi., la stessa sceglieva la sede di a cui seguiva formale assegnazione nella Pa Provincia di con atto del 10 dicembre 2018 (decreto dell' Controparte_7 del 10 dicembre 2018 n. 33126) e successiva convocazione (con atto dell'11 luglio
[...]
2019 - decreto n. 2499 del giorno 11 luglio 2019 dell'
[...]
per la scelta della sede di titolarità della Controparte_8
Pa scuola della provincia di e quindi assegnazione con atto del 19 luglio 2019 (decreto n. 2575 del 19 luglio 2019 dell' Controparte_8
presso l'Istituto Comprensivo di Villanterio in provincia di
[...] Pt_2
Lo stesso giorno in cui parte appellata aveva effettuato la scelta della scuola, l
[...] pubblicava il decreto n. 14002 del 18 luglio 2019 con cui Controparte_7 preannunciava sia l'esistenza di ulteriori posti disponibili per le assunzioni dalla classe concorsuale di La. Bi. sulla graduatoria di merito del bando di concorso a cui aveva partecipato
La. Bi. e sia la convocazione delle persone in graduatoria, finalizzata all'espressione di preferenza per la scelta della provincia e, con decreto n. 14138 del giorno 19 luglio 2019, dunque venivano convocati per il giorno 25 luglio 2019 - per le operazioni propedeutiche alle nuove assunzioni - i docenti inseriti dal numero 105 al numero 170 della graduatoria di merito del DDG 85/2018, e, con successivo decreto n. 2415 del 2 agosto 2019, venivano resi noti i nomi e la scelta delle province effettuata dai suddetti docenti destinatari di contratto a tempo indeterminato sempre con decorrenza giuridica ed economica 1° settembre 2019 (assegnati a 58 ulteriori docenti inseriti nella graduatoria di merito in posizione compresa tra la n. 105 e la n.
163, con punteggi compresi tra 66 e 53,6) risultando che tre docenti avevano scelto la provincia di Be..
Con atto del 9 agosto 2019 (decreto n. 7187 del 9 agosto 2019) l'
[...]
ha quindi convocato, per il giorno 21 Controparte_9 agosto 2019, i tre docenti per le operazioni di assegnazione della sede di titolarità e con successivo atto del 20 agosto 2019 (decreto n. 7321 del 20 agosto 2019) il detto
[...]
ha pubblicato le ulteriori sedi disponibili per la provincia di Be. (codice Controparte_6
Cont Secondaria primo grado;
codice o. ” Co.; C.F._1 CP_10 CodiceFiscale_2 codice BGMM85902A 3 Contr S.M.S. "Pi. ; codice BGMM8AC01X "G. Ca. ” Dalmine", cattedra composta da 12 ore nella scuola secondaria di I° Grado Ca. di Dalmine più 6 ore nella scuola secondaria di I°
Grado A. Mo. di Dalmine) e in data 21 agosto 2019, venivano assegnate ai docenti le seguenti sedi: alla posizione 107, punti 65,8: Ba. El., codice BGMM84401G S.M.S."Lorenzo Lotto" Co.
A030; alla posizione 109, punti 65,2: Od. Fa., 12 ore nella scuola secondaria di I° Grado Ca. di
Dalmine codice BGMM8AC01X più 6 ore nella scuola secondaria di I° Grado A. Mo. di
Dalmine codice BGMM8AB014; alla posizione 111, punti 64,4: Ia. Ir., codice BGMM85902A
S.M.S. "Pinetti" Ma..
Ciò che emerge nella ricostruzione in fatto della fattispecie in esame è, pertanto, che lo scorrimento della graduatoria concorsuale per il contingente di assunzioni diverso da quello a cui ha partecipato l'appellata - autorizzato per l'anno scolastico 2019/2020 essendosi resi vacanti e disponibili nuove sedi nella Provincia di Be. - è avvenuto al termine delle operazioni di mobilità provinciale (c.d “II fase”), nel luglio 2019.”
Si tratta pacificamente della medesima scansione temporale dei fatti oggetto del presente giudizio..
“Come risulta dalla documentazione agli atti, è pacifico tra le parti che quando il Ministero, nello scorrere la graduatoria, è giunto alla posizione occupata dalla prof.ssa La. Bi. non vi era alcun posto disponibile nella Provincia di Be. e che solo successivamente si sono resi disponibili alcuni posti nella Provincia di Be..
Il , pertanto, non ha violato alcuna norma e, anzi, si è attenuto alla disciplina CP_1 applicabile alla fattispecie in esame e, in particolare, all'articolo 7 comma 3 del Decreto
Legislativo n. 59 del 2017 secondo cui: ”i vincitori scelgono in ordine di punteggio e secondo i posti disponibili”.
Per quanto concerne i posti che si sono resi disponibili successivamente alla convocazione dell'appellata il Collegio richiama – anche ex art. 118 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. - la motivazione della sentenza n. 992 del 21 luglio2021 della Corte di Appello di Milano che ha deciso una controversia perfettamente sovrapponibile alla presente.
In detta sentenza la Corte di Appello di Milano ha affermato che: ”Si osserva inoltre che il posto nella Regione Lazio si è reso disponibile solo in un momento successivo alla sottoscrizione del contratto con decorrenza dal 02.09.2019 presso l'Istituto di Cologno
Monzese e più precisamente dal 28.09.2019 quando a causa di rinunce da parte di altri vincitori in turno di nomina per l'anno scolastico 2019/2020, i posti rimasti vacanti (n. 61) sono stati 4 offerti a coloro, non in turno di nomina e che si erano piazzati dalla posizione n. 1985 in poi.
La pretesa di veder ripetuto continuamente lo scorrimento della graduatoria tutte le volte in cui, medio tempore, intervengano delle rinunce provocherebbe la sostanziale perdurante indeterminatezza dello scorrimento con conseguente impossibilità di qualsivoglia immissione in ruolo, a discapito degli stessi principi di imparzialità e di buon andamento sanciti dall'art. 97 della Costituzione richiamati dall'appellante stesso. Per completezza si rileva inoltre che poiché
XXX si è collocato nella posizione n. 1528 della graduatoria nazionale, non può pretendere di vedersi assegnare direttamente una sede nel La. a prescindere dalla valutazione della posizione in graduatoria degli altri 1527 candidati vincitori che lo precedono, che potrebbero ambire anch'essi alla sede resasi disponibile dopo le rinunce e a cui avrebbero maggiore diritto essendo collocati in una posizione migliore”.
Condividendosi la suddetta motivazione, il primo motivo di appello deve essere accolto.”.
Le argomentazioni spese dalla C.d.A citata sono pienamente condivise dal Tribunale.
La parte ricorrente ha allegato giurisprudenza del Tribunale e della Corte d'Appello di
Milano relativa al diverso caso delle graduatorie e dell'accettazione di supplenze brevi a fronte di docenti in posizione successiva in graduatoria.
Considerata la particolarità della questione e la posizione della ricorrente, si compensano per la metà le spese di lite tra le parti, per il resto seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso,
- compensa per la metà le spese di lite,
- condanna parte ricorrente a rimborsare alla convenuta le residue spese di lite che liquida in € 1.840,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge.
Bergamo, 15/04/2025
Il Giudice
Giulia Bertolino
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