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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/11/2025, n. 4379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4379 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa SC NI, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia n. 8016/2025 R.G. instaurata da
, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Michela Cammarino e dall'avv. Velia Scarnecchia,
domicilio eletto in Foggia alla via Dante Alighieri nr. 28;
ricorrente contro
Controparte_1
,
[...]
con gli avv.ti Francesco Serafino e Stefano Rovelli, domicilio eletto in , via Soderini n. CP_1
24,
resistenti
Oggetto: altre ipotesi.
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Milano – Sez. Lavoro:
- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione dell'indennità sostitutiva per le ferie /
festività soppresse maturate e non godute per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022; - Conseguentemente condannare il al pagamento in favore del Controparte_1
ricorrente della complessiva somma di € 2.942,66 (duemilanovecentoquarantadue/66) oltre interessi dalle singole scadenze al saldo, salvo il diverso importo ritenuto di Giustizia;
- Con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi ex art-93 c.p.c. in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.
Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis,
D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018.“
L'Amministrazione convenuta si è costituita chiedendo il rigetto di ogni pretesa avversaria in quanto infondata.
Ha contestato in ogni caso i conteggi avversari.
Ha formulato domanda di rinvio pregiudiziale alla CGUE “Ricadendo la presente controversia all'interno di una mass litigation di enormi dimensioni, che coinvolge potenzialmente decine di migliaia di lavoratori e da cui potrebbero derivare un impatto cumulato estremamente significativo sul bilancio dello Stato ed un importante aggravio per tutti i Tribunali italiani”.
La controversia, vertente su questione documentale e di diritto, è stata discussa e decisa in prima udienza in occasione della quale la difesa attore ha depositato conteggio aggiornato e rideterminazione del quantum.
Ciò posto, il ricorrente è stato docente a tempo determinato presso l'IC Arcadia in CP_1
virtù di contratto scadente al termine delle attività didattiche (30.06.2025, doc. 1).
In precedenza, negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 (doc. 2), il ricorrente ha
Cont analogamente prestato servizio in favore del con contratti a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche, ossia sino al 30 giugno.
In particolare, il ricorrente:
- nell' anno scolastico 2020/2021, ha prestato la propria attività lavorativa per n.18 ore settimanali di lezione presso la Scuola Media G. Verdi quale docente a tempo determinato di Sostegno (23.10.2020 – 30.06.2021 – termine delle attività didattiche - Tot. 250 gg. di servizio), maturando n. 20,83 giorni di ferie e n. 2 giorni di riposo per festività soppresse;
2 - nell' anno scolastico 2021/2022 ha prestato la propria attività lavorativa per n.18 ore settimanali di lezione presso la quale docente a tempo determinato Controparte_3
di Sostegno (18.10.2021 – 30.06.2022 – termine delle attività didattiche - Tot. 255 gg. di servizio), maturando n. 21,25 giorni di ferie e n.2 giorni di riposo per festività soppresse;
-
Negli anni scolastici suindicati il ricorrente non ha richiesto giorni di ferie né è stato adeguatamente informato del diritto di poterne fruire nei periodi di sospensione delle lezioni e, comunque, non è stato formalmente invitato dal dirigente scolastico a goderne,
con avviso espresso della perdita in caso di mancata richiesta.
Conseguentemente, il mancato godimento delle ferie non potrebbe essere considerato la
“conseguenza di una sua scelta informata e consapevole”.
Nonostante ciò, al ricorrente mai è stata riconosciuta alcuna indennità per le ferie / festività
soppresse maturate e non godute (doc. 3).
Attesa la ritenuta sussistenza dei presupposti per la monetizzazione delle ferie / festività
soppresse maturate e non godute per il servizio prestato quale docente sino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, in data 29.05.2025 (doc. 4) il ricorrente ha diffidato parte datrice a riconoscere ed erogare in suo favore la dovuta indennità sostitutiva, senza tuttavia ottenere alcun riscontro.
Il ricorrente afferma, pertanto, il suo diritto di conseguire il pagamento dell'indennità
sostitutiva per i giorni di ferie residue e le festività soppresse, mai richiesti e conseguentemente mai fruiti, come di seguito riportato:
- per l'a. s. 2020/2021 pari a 22,83 (250 giorni di servizio: 20,83 ferie maturate + 2 riposo per festività soppresse);
- per l'a. s. 2021/2022 pari a 23,25 (255 giorni di servizio: 21,25 ferie maturate + 2 riposo per festività soppresse).
Ne deriverebbe il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'indennità sostitutiva per le ferie / riposi per festività soppresse maturati e non goduti per gli anni scolastici oggetto della domanda per la somma complessiva di € 2.942,66, come da analitico conteggio in atti.
3 Così delineata la fattispecie, il ricorso è fondata e va accolto.
Invero, chi scrive di voler dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale già consolidato anche presso questa Sezione e di seguito riportato anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118
disp. att. c.p.c.: “…
Sotto un profilo di ordine generale, deve rammentarsi quanto segue. Ai sensi dell'art. 1, co. 54-56,
Legge 228/2012, “54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo,
tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è
consentito al personale in questione di fruire delle ferie». 56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55
non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”. Per effetto delle suddette modifiche, l'art. 5, co.
8, D.L. 95/2012, per come convertito in Legge 135/2012, prevede: “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché
delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob),
sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione,
pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali
4 più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La
violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il
presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, 4
limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. * 2.2. Come correttamente evidenziato da questo Tribunale, “la normativa sopra richiamata fissa senza dubbio il principio generale secondo cui, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, il personale debba obbligatoriamente fruire delle ferie secondo le previsioni dei relativi ordinamenti. L'art. 1, comma 54 della legge 228/2012, di fatto, specifica tale principio in relazione ai docenti (di ogni ordine e grado), individuando nei calendari scolastici la fonte di riferimento per i periodi obbligatori di godimento delle ferie. Tuttavia, deve rilevarsi che tale ultima disciplina non viene espressamente estesa dalla legge anche ai docenti a termine. Ciò è d'altra parte comprensibile avuto riguardo al fatto che (per effetto delle modifiche dell'art. 1 comma 55) il citato art. 5, comma 8, esclude espressamente il personale docente sia supplente breve e saltuario che con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche. Si badi bene, l'esclusione non riguarda unicamente la tematica della liquidazione delle indennità per le ferie non godute, ma l'intera disciplina circa l'obbligatorietà della fruizione delle ferie secondo i principi generali sopra richiamati e valevoli per tutto il restante personale delle pubbliche amministrazioni a tempo indeterminato” (Trib.
Milano, Sez. Lav., 27 maggio 2025, n. 2457). Ne deriva che, per i docenti assunti a tempo determinato, che non possono ritenersi obbligati a fruire delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni, restano ferme, sia la necessità di un'esplicita richiesta di fruizione, sia la necessità di un espresso invito del dirigente a goderne, pena la perdita della relativa indennità. In questo senso,
d'altronde, depone l'inciso dell'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012 (per come convertito in Legge 135/2012),
“limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”: la disciplina in parola non trova applicazione, nei confronti degli assunti a termine, avuto riguardo al delta residuo rispetto alle ferie complessivamente spettanti,
5 derivante dallo scomputo dei giorni di ferie delle quali il docente abbia goduto o sia stato invitato a fruire;
per questi ultimi, il lavoratore non potrà poi richiedere l'indennità sostitutiva delle ferie. Si
rammenti, peraltro, che “la norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale del 06
maggio 2016, n. 95; ivi, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 36 Cost., commi 1 e 3, e dell'art. 117 Cost., comma
1, (in relazione alla Dir. 4 novembre 2003, n. 2003/88/CE, art. 7) il giudice 5 delle leggi ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In
sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed Europea” (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2022, n. 14268 – parte motiva). Come
opportunamente osservato da questo Tribunale, “la lettura fornita dalla Corte Costituzionale della norma in oggetto è da intendersi nel senso di un divieto alla monetizzazione delle ferie per il personale delle amministrazioni non assoluto, che si estende solo ai casi in cui il dipendente, pur essendo nelle condizioni di programmare le ferie in vista della cessazione volontaria del rapporto di lavoro, non vi abbia provveduto per cause non imputabili al datore di lavoro. Difatti, chiarisce la
Consulta, la norma correla il divieto ai casi di cessazione del rapporto di lavoro “per mobilità,
dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età”” (Trib. Milano, Sez. Lav.,
20 settembre 2023, n. 2944). * 2.3. Fermo quanto appena osservato, deve rammentarsi che la Corte di
Giustizia dell'Unione Europea ha affermato che “l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa
6 nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto –, i giorni di ferie annuali retribuite maturati per tale periodo ai sensi delle suddette disposizioni, e,
correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per dette ferie annuali non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il giudice del rinvio è, a tale riguardo, tenuto a verificare, 6
prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, se gli sia possibile pervenire a un'interpretazione di tale diritto che sia in grado di garantire la piena effettività del diritto dell'Unione” (CGUE, 6 novembre
2018, C-684/16, Max-Planck-Gesellschaft zur eV
contro
Controparte_4 CP_5
). Il Giudice Europeo, in particolare, ha osservato: “…45. A tal fine, e come rilevato anche
[...]
dall'avvocato generale ai paragrafi da 41 a 43 delle sue conclusioni, il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite,
invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. 46. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro (v., per analogia, sentenza del 16 marzo 2006,
e a., C-131/04 e C-257/04, EU:C:2006:177, punto 68). Ove quest'ultimo non sia in Persona_1
grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di
7 un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7,
paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88. 47 Se, invece, detto datore di lavoro è
in grado di assolvere l'onere probatorio gravante sul medesimo a tale riguardo, e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è
astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute…” (CGUE, 6 novembre 2018,
C-684/16, §§45-47). * 2.4. Sulla base dei suddetti principi, la Corte di Cassazione ha evidenziato che
“18. La Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in
7 cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16) nell'interpretare la Dir.
n. 2003/88/CE, art. 7, in combinazione con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea,
art. 31, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. 19. In particolare, il giudice Europeo ha precisato che la Dir. n. 2003/88, art. 7,
paragrafo 1, non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché,
però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo – se necessario formalmente – a farlo, e, nel contempo, informandolo –
8 in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. 20. Le siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo del D.L. n. 95 del 2012, art. 5,
comma 8, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie,
che la Corte Costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma” (Cass. Civ., Sez. Lav., 5
maggio 2022, n. 14268 – parte motiva). Ha, quindi, affermato che “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità
sostitutiva, in quanto la normativa interna – ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del
2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, 8 della l. n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla
Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e
C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. Civ., Sez. Lav., 5
maggio 2022, n. 14268 - ordinanza). La ragione, invero, ben si comprende posto che solo la piena consapevolezza circa la possibilità di fruire delle ferie ne consente l'effettivo godimento, da intendersi quale libertà assoluta di organizzare il tempo a disposizione in funzione delle sole esigenze personali e familiari, senza alcun obbligo e/o vincolo – nemmeno potenziale – di ordine lavorativo. Recentemente,
il Supremo Collegio è nuovamente intervenuto sul tema nei medesimi termini. Il Giudice di
Legittimità, in primo luogo, ha escluso “che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente
9 scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012” (Cass. Civ., Sez. Lav., 17 giugno 2024, n. 16715).
In secondo luogo, ha ribadito che “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita,
in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e,
soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del
6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio 9 diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (Cass. Civ., Sez. Lav., 17
giugno 2024, n. 16715; cfr, anche Cass. Civ., Sez. Lav., 7 maggio 2025, n. 11968).
***
3. Chiarito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, nel merito si osserva quanto segue. *
3.1. deduce che, “gli istituti scolastici ove il ricorrente ha prestato servizio - in Parte_2
violazione dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo, in violazione dei principi comunitari vigenti in materia, in violazione dei principi sanciti espressamente dalla Corte di Cassazione - non effettuavano le dovute comunicazioni al fine di informarlo e consentirgli di poter fruire delle ferie maturate. Ciò
determinava che per tutta la durata dei contratti egli era a tutti gli effetti in servizio, disponibile e si dedicava, inoltre, alle attività parascolastiche ed extrascolastiche prodromiche all'attività di docenza,
non godendo, pertanto, del diritto maturato alle ferie retribuite. Pertanto, si ritiene che gli debba
10 essere riconosciuta un'indennità finanziaria per le ferie maturate e non godute. Sul punto si precisa,
altresì, che nulla è stato corrisposto al ricorrente” (pag. 15, ricorso). L'Amministrazione afferma che
“gli Istituti scolastici presso cui la ricorrente ha prestato servizio hanno regolarmente informato la stessa della necessità di usufruire delle ferie” (pag. 9, memoria), ma – costituitasi, peraltro,
tardivamente – ha omesso di provare di aver effettivamente avvisato la ricorrente in ordine alla necessità di godere delle ferie alle condizioni di cui alla normativa di riferimento e, soprattutto, di averla formalmente invitata a fruirne. Ne consegue che le ferie non godute debbono, senz'altro, essere retribuite. * 3.2.
Per questi motivi
, sussiste il diritto di parte ricorrente di percepire l'indennità
sostitutiva per tutte le ferie maturate e non godute” (sent. n. 2834/2025 est. dott.ssa Colosimo;
in termini n. 2001/2025 R.G. dott. ). Per_2
In proposito, non basta che il dirigente scolastico abbia invitato formalmente la docente al godimento delle ferie residue nel periodo dalla fine delle lezioni al termine delle attività
scolastiche ove poi difetti la specifica indicazione delle conseguenze connesse al mancato godimento in punto di perdita della relativa indennità, conformemente a quanto invece richiesto dalla giurisprudenza sopra richiamata.
Quanto alle festività soppresse, le quali, secondo il , non potrebbero essere CP_1
monetizzate, si richiama Cassazione civile sez. lav., 04/04/2024, n.8926, secondo cui, al contrario l'assenza “di una specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposo per festività soppresse, previste dall'art. 1 della l. n. 937 del 1977, non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto ove ricorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle ferie, in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 di detta legge per le quattro giornate di riposo ivi previste e della loro sostanziale assimilabilità alle ferie”.
Avuto particolare riguardo al quantum a tale titolo spettante, deve rammentarsi che, “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado – rappresentando, in positivo e 10 di per sé,
l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto – rende i conteggi accertati in via
11 definitiva, vincolando in tal senso il giudice” (Cass. Civ., Sez. Lav., 10 giugno 2003, n. 9285;
nello stesso senso, cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 8 gennaio 2003, n. 85; Cass. Civ., SS. UU., 23
gennaio 2002, n. 761); il Supremo Collegio ha chiarito che “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva,
vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (Cass. Civ., Sez. Lav., 18 febbraio 2011, n. 4051).
Cont Nel caso concreto, il ha sostenuto che “dai controlli amministrativi effettuati presso le istituzioni scolastiche negli anni citati risulta agli atti quanto segue:
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
CONTRATTO DAL 23.10.2020 AL 30.06.2021
MATURATO 20,58 GIORNI DI FERIE
PERIODI DI ASSENZE FRUITI:
02/11/2020 GIORNI 1 Per_3
DAL 23/12/2020 AL 06/01/2021 9 (vacanze natalizie) Persona_4
18/02/2021 e 19/02/2021 2 ) Persona_4 Persona_5
DAL 01/04/2021 AL 06/04/2021 4 (vacanze pasquali) Persona_4
TOTALE GIORNI DI FERIE FRUITI 16
Considerando i giorni di sospensione delle attività didattiche in corso d'anno e di quelli alla fine delle lezioni, il docente ha goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturati.
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
12 CONTRATTO DAL 18.10.2021 AL 30.06.2022
MATURATO 21,25 GIORNI DI FERIE
PERIODI DI ASSENZE FRUITI:
06/12/2021 1 (calendario scolastico) Persona_4
DAL 23/12/2021 AL 08/01/2022FERIE GIORNI 12 (vacanze natalizie)
DAL 04/03/2022 AL 05/03/2022 2 ) Persona_4 Persona_5
DAL 14/04/2022 AL 19/04/2022 GIORNI 4 (vacanze pasquali) Per_3
03/06/2022 1 (calendario scolastico) Persona_4
TOTALE GIORNI DI FERIE FRUITI 20
Il docente, dopo il termine delle lezioni, è stato impegnato nelle giornate del:
09/06/2022, 10/06/2022, 22/06/2022, usufruendo negli altri giorni di ferie.
Inoltre, ha richiesto 1 giorno di ferie (MIMM11300B - AT9PQY2 - REGISTRO PROTOCOLLO -
0003645 - 18/09/2025 - I.3 – U), come risulta dall'allegato 18.
Considerando i giorni di sospensione delle attività didattiche in corso d'anno (all.ti 19-20), di quelli alla fine delle lezioni e dei giorni di ferie in corso d'anno richiesti e ottenuti dal docente, lo stesso ha goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturati”.
Ciò posto, richiamati i principi di diritto già sopra enunciati, è evidente che, in astratto,
potrebbe tenersi esclusivamente conto delle ferie effettivamente fruite.
In applicazione di tali criteri, la domanda attorea può trovare accoglimento nella misura aggiornata di euro 2.862,83 tenuto conto di n. 20,58 giorni per l'a. s. 2020/2021; di 21,25
giorni per l'a. s. 2021/2022) e di 1 giorno di ferie fruito nell'a. s. 2021/2022).
Alla somma così quantificata, dovranno essere aggiunti i soli interessi legali dal dovuto al saldo: stanti le previsioni dell'art. 16 Legge 412/1991 e dell'art. 22, co. 36, Legge 724/1994,
infatti, l'ormai costante orientamento giurisprudenziale esclude che per i crediti da lavoro dei pubblici dipendenti siano cumulabili interessi legali e rivalutazione (Corte
Costituzionale, 27 marzo 2003, n. 82; cfr., da ultimo, (Cass. Civ., Sez. Lav., 20 luglio 2020, n.
13624).
13 Quanto alla richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE, la sostanziale carenza di motivazione della domanda non rende necessario in questa sede alcun particolare approfondimento, ben potendo la domanda essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, l'Amministrazione convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura di cui al dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) condanna la parte convenuta a pagare, in favore della parte ricorrente, l'indennità
sostitutiva delle ferie in misura di 2.862,83 interessi dal dovuto al saldo effettivo;
2) condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente,
liquidate in complessivi € 2.500,00 per compensi oltre spese generali al 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
3) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 16/10/2025
Il giudice
SC NI
14
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa SC NI, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia n. 8016/2025 R.G. instaurata da
, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Michela Cammarino e dall'avv. Velia Scarnecchia,
domicilio eletto in Foggia alla via Dante Alighieri nr. 28;
ricorrente contro
Controparte_1
,
[...]
con gli avv.ti Francesco Serafino e Stefano Rovelli, domicilio eletto in , via Soderini n. CP_1
24,
resistenti
Oggetto: altre ipotesi.
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Milano – Sez. Lavoro:
- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione dell'indennità sostitutiva per le ferie /
festività soppresse maturate e non godute per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022; - Conseguentemente condannare il al pagamento in favore del Controparte_1
ricorrente della complessiva somma di € 2.942,66 (duemilanovecentoquarantadue/66) oltre interessi dalle singole scadenze al saldo, salvo il diverso importo ritenuto di Giustizia;
- Con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi ex art-93 c.p.c. in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.
Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis,
D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018.“
L'Amministrazione convenuta si è costituita chiedendo il rigetto di ogni pretesa avversaria in quanto infondata.
Ha contestato in ogni caso i conteggi avversari.
Ha formulato domanda di rinvio pregiudiziale alla CGUE “Ricadendo la presente controversia all'interno di una mass litigation di enormi dimensioni, che coinvolge potenzialmente decine di migliaia di lavoratori e da cui potrebbero derivare un impatto cumulato estremamente significativo sul bilancio dello Stato ed un importante aggravio per tutti i Tribunali italiani”.
La controversia, vertente su questione documentale e di diritto, è stata discussa e decisa in prima udienza in occasione della quale la difesa attore ha depositato conteggio aggiornato e rideterminazione del quantum.
Ciò posto, il ricorrente è stato docente a tempo determinato presso l'IC Arcadia in CP_1
virtù di contratto scadente al termine delle attività didattiche (30.06.2025, doc. 1).
In precedenza, negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 (doc. 2), il ricorrente ha
Cont analogamente prestato servizio in favore del con contratti a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche, ossia sino al 30 giugno.
In particolare, il ricorrente:
- nell' anno scolastico 2020/2021, ha prestato la propria attività lavorativa per n.18 ore settimanali di lezione presso la Scuola Media G. Verdi quale docente a tempo determinato di Sostegno (23.10.2020 – 30.06.2021 – termine delle attività didattiche - Tot. 250 gg. di servizio), maturando n. 20,83 giorni di ferie e n. 2 giorni di riposo per festività soppresse;
2 - nell' anno scolastico 2021/2022 ha prestato la propria attività lavorativa per n.18 ore settimanali di lezione presso la quale docente a tempo determinato Controparte_3
di Sostegno (18.10.2021 – 30.06.2022 – termine delle attività didattiche - Tot. 255 gg. di servizio), maturando n. 21,25 giorni di ferie e n.2 giorni di riposo per festività soppresse;
-
Negli anni scolastici suindicati il ricorrente non ha richiesto giorni di ferie né è stato adeguatamente informato del diritto di poterne fruire nei periodi di sospensione delle lezioni e, comunque, non è stato formalmente invitato dal dirigente scolastico a goderne,
con avviso espresso della perdita in caso di mancata richiesta.
Conseguentemente, il mancato godimento delle ferie non potrebbe essere considerato la
“conseguenza di una sua scelta informata e consapevole”.
Nonostante ciò, al ricorrente mai è stata riconosciuta alcuna indennità per le ferie / festività
soppresse maturate e non godute (doc. 3).
Attesa la ritenuta sussistenza dei presupposti per la monetizzazione delle ferie / festività
soppresse maturate e non godute per il servizio prestato quale docente sino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, in data 29.05.2025 (doc. 4) il ricorrente ha diffidato parte datrice a riconoscere ed erogare in suo favore la dovuta indennità sostitutiva, senza tuttavia ottenere alcun riscontro.
Il ricorrente afferma, pertanto, il suo diritto di conseguire il pagamento dell'indennità
sostitutiva per i giorni di ferie residue e le festività soppresse, mai richiesti e conseguentemente mai fruiti, come di seguito riportato:
- per l'a. s. 2020/2021 pari a 22,83 (250 giorni di servizio: 20,83 ferie maturate + 2 riposo per festività soppresse);
- per l'a. s. 2021/2022 pari a 23,25 (255 giorni di servizio: 21,25 ferie maturate + 2 riposo per festività soppresse).
Ne deriverebbe il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'indennità sostitutiva per le ferie / riposi per festività soppresse maturati e non goduti per gli anni scolastici oggetto della domanda per la somma complessiva di € 2.942,66, come da analitico conteggio in atti.
3 Così delineata la fattispecie, il ricorso è fondata e va accolto.
Invero, chi scrive di voler dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale già consolidato anche presso questa Sezione e di seguito riportato anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118
disp. att. c.p.c.: “…
Sotto un profilo di ordine generale, deve rammentarsi quanto segue. Ai sensi dell'art. 1, co. 54-56,
Legge 228/2012, “54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo,
tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è
consentito al personale in questione di fruire delle ferie». 56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55
non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”. Per effetto delle suddette modifiche, l'art. 5, co.
8, D.L. 95/2012, per come convertito in Legge 135/2012, prevede: “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché
delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob),
sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione,
pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali
4 più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La
violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il
presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, 4
limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. * 2.2. Come correttamente evidenziato da questo Tribunale, “la normativa sopra richiamata fissa senza dubbio il principio generale secondo cui, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, il personale debba obbligatoriamente fruire delle ferie secondo le previsioni dei relativi ordinamenti. L'art. 1, comma 54 della legge 228/2012, di fatto, specifica tale principio in relazione ai docenti (di ogni ordine e grado), individuando nei calendari scolastici la fonte di riferimento per i periodi obbligatori di godimento delle ferie. Tuttavia, deve rilevarsi che tale ultima disciplina non viene espressamente estesa dalla legge anche ai docenti a termine. Ciò è d'altra parte comprensibile avuto riguardo al fatto che (per effetto delle modifiche dell'art. 1 comma 55) il citato art. 5, comma 8, esclude espressamente il personale docente sia supplente breve e saltuario che con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche. Si badi bene, l'esclusione non riguarda unicamente la tematica della liquidazione delle indennità per le ferie non godute, ma l'intera disciplina circa l'obbligatorietà della fruizione delle ferie secondo i principi generali sopra richiamati e valevoli per tutto il restante personale delle pubbliche amministrazioni a tempo indeterminato” (Trib.
Milano, Sez. Lav., 27 maggio 2025, n. 2457). Ne deriva che, per i docenti assunti a tempo determinato, che non possono ritenersi obbligati a fruire delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni, restano ferme, sia la necessità di un'esplicita richiesta di fruizione, sia la necessità di un espresso invito del dirigente a goderne, pena la perdita della relativa indennità. In questo senso,
d'altronde, depone l'inciso dell'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012 (per come convertito in Legge 135/2012),
“limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”: la disciplina in parola non trova applicazione, nei confronti degli assunti a termine, avuto riguardo al delta residuo rispetto alle ferie complessivamente spettanti,
5 derivante dallo scomputo dei giorni di ferie delle quali il docente abbia goduto o sia stato invitato a fruire;
per questi ultimi, il lavoratore non potrà poi richiedere l'indennità sostitutiva delle ferie. Si
rammenti, peraltro, che “la norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale del 06
maggio 2016, n. 95; ivi, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 36 Cost., commi 1 e 3, e dell'art. 117 Cost., comma
1, (in relazione alla Dir. 4 novembre 2003, n. 2003/88/CE, art. 7) il giudice 5 delle leggi ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In
sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed Europea” (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2022, n. 14268 – parte motiva). Come
opportunamente osservato da questo Tribunale, “la lettura fornita dalla Corte Costituzionale della norma in oggetto è da intendersi nel senso di un divieto alla monetizzazione delle ferie per il personale delle amministrazioni non assoluto, che si estende solo ai casi in cui il dipendente, pur essendo nelle condizioni di programmare le ferie in vista della cessazione volontaria del rapporto di lavoro, non vi abbia provveduto per cause non imputabili al datore di lavoro. Difatti, chiarisce la
Consulta, la norma correla il divieto ai casi di cessazione del rapporto di lavoro “per mobilità,
dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età”” (Trib. Milano, Sez. Lav.,
20 settembre 2023, n. 2944). * 2.3. Fermo quanto appena osservato, deve rammentarsi che la Corte di
Giustizia dell'Unione Europea ha affermato che “l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa
6 nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto –, i giorni di ferie annuali retribuite maturati per tale periodo ai sensi delle suddette disposizioni, e,
correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per dette ferie annuali non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il giudice del rinvio è, a tale riguardo, tenuto a verificare, 6
prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, se gli sia possibile pervenire a un'interpretazione di tale diritto che sia in grado di garantire la piena effettività del diritto dell'Unione” (CGUE, 6 novembre
2018, C-684/16, Max-Planck-Gesellschaft zur eV
contro
Controparte_4 CP_5
). Il Giudice Europeo, in particolare, ha osservato: “…45. A tal fine, e come rilevato anche
[...]
dall'avvocato generale ai paragrafi da 41 a 43 delle sue conclusioni, il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite,
invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. 46. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro (v., per analogia, sentenza del 16 marzo 2006,
e a., C-131/04 e C-257/04, EU:C:2006:177, punto 68). Ove quest'ultimo non sia in Persona_1
grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di
7 un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7,
paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88. 47 Se, invece, detto datore di lavoro è
in grado di assolvere l'onere probatorio gravante sul medesimo a tale riguardo, e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è
astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute…” (CGUE, 6 novembre 2018,
C-684/16, §§45-47). * 2.4. Sulla base dei suddetti principi, la Corte di Cassazione ha evidenziato che
“18. La Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in
7 cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16) nell'interpretare la Dir.
n. 2003/88/CE, art. 7, in combinazione con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea,
art. 31, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. 19. In particolare, il giudice Europeo ha precisato che la Dir. n. 2003/88, art. 7,
paragrafo 1, non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché,
però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo – se necessario formalmente – a farlo, e, nel contempo, informandolo –
8 in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. 20. Le siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo del D.L. n. 95 del 2012, art. 5,
comma 8, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie,
che la Corte Costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma” (Cass. Civ., Sez. Lav., 5
maggio 2022, n. 14268 – parte motiva). Ha, quindi, affermato che “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità
sostitutiva, in quanto la normativa interna – ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del
2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, 8 della l. n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla
Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e
C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. Civ., Sez. Lav., 5
maggio 2022, n. 14268 - ordinanza). La ragione, invero, ben si comprende posto che solo la piena consapevolezza circa la possibilità di fruire delle ferie ne consente l'effettivo godimento, da intendersi quale libertà assoluta di organizzare il tempo a disposizione in funzione delle sole esigenze personali e familiari, senza alcun obbligo e/o vincolo – nemmeno potenziale – di ordine lavorativo. Recentemente,
il Supremo Collegio è nuovamente intervenuto sul tema nei medesimi termini. Il Giudice di
Legittimità, in primo luogo, ha escluso “che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente
9 scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012” (Cass. Civ., Sez. Lav., 17 giugno 2024, n. 16715).
In secondo luogo, ha ribadito che “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita,
in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e,
soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del
6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio 9 diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (Cass. Civ., Sez. Lav., 17
giugno 2024, n. 16715; cfr, anche Cass. Civ., Sez. Lav., 7 maggio 2025, n. 11968).
***
3. Chiarito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, nel merito si osserva quanto segue. *
3.1. deduce che, “gli istituti scolastici ove il ricorrente ha prestato servizio - in Parte_2
violazione dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo, in violazione dei principi comunitari vigenti in materia, in violazione dei principi sanciti espressamente dalla Corte di Cassazione - non effettuavano le dovute comunicazioni al fine di informarlo e consentirgli di poter fruire delle ferie maturate. Ciò
determinava che per tutta la durata dei contratti egli era a tutti gli effetti in servizio, disponibile e si dedicava, inoltre, alle attività parascolastiche ed extrascolastiche prodromiche all'attività di docenza,
non godendo, pertanto, del diritto maturato alle ferie retribuite. Pertanto, si ritiene che gli debba
10 essere riconosciuta un'indennità finanziaria per le ferie maturate e non godute. Sul punto si precisa,
altresì, che nulla è stato corrisposto al ricorrente” (pag. 15, ricorso). L'Amministrazione afferma che
“gli Istituti scolastici presso cui la ricorrente ha prestato servizio hanno regolarmente informato la stessa della necessità di usufruire delle ferie” (pag. 9, memoria), ma – costituitasi, peraltro,
tardivamente – ha omesso di provare di aver effettivamente avvisato la ricorrente in ordine alla necessità di godere delle ferie alle condizioni di cui alla normativa di riferimento e, soprattutto, di averla formalmente invitata a fruirne. Ne consegue che le ferie non godute debbono, senz'altro, essere retribuite. * 3.2.
Per questi motivi
, sussiste il diritto di parte ricorrente di percepire l'indennità
sostitutiva per tutte le ferie maturate e non godute” (sent. n. 2834/2025 est. dott.ssa Colosimo;
in termini n. 2001/2025 R.G. dott. ). Per_2
In proposito, non basta che il dirigente scolastico abbia invitato formalmente la docente al godimento delle ferie residue nel periodo dalla fine delle lezioni al termine delle attività
scolastiche ove poi difetti la specifica indicazione delle conseguenze connesse al mancato godimento in punto di perdita della relativa indennità, conformemente a quanto invece richiesto dalla giurisprudenza sopra richiamata.
Quanto alle festività soppresse, le quali, secondo il , non potrebbero essere CP_1
monetizzate, si richiama Cassazione civile sez. lav., 04/04/2024, n.8926, secondo cui, al contrario l'assenza “di una specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposo per festività soppresse, previste dall'art. 1 della l. n. 937 del 1977, non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto ove ricorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle ferie, in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 di detta legge per le quattro giornate di riposo ivi previste e della loro sostanziale assimilabilità alle ferie”.
Avuto particolare riguardo al quantum a tale titolo spettante, deve rammentarsi che, “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado – rappresentando, in positivo e 10 di per sé,
l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto – rende i conteggi accertati in via
11 definitiva, vincolando in tal senso il giudice” (Cass. Civ., Sez. Lav., 10 giugno 2003, n. 9285;
nello stesso senso, cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 8 gennaio 2003, n. 85; Cass. Civ., SS. UU., 23
gennaio 2002, n. 761); il Supremo Collegio ha chiarito che “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva,
vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (Cass. Civ., Sez. Lav., 18 febbraio 2011, n. 4051).
Cont Nel caso concreto, il ha sostenuto che “dai controlli amministrativi effettuati presso le istituzioni scolastiche negli anni citati risulta agli atti quanto segue:
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
CONTRATTO DAL 23.10.2020 AL 30.06.2021
MATURATO 20,58 GIORNI DI FERIE
PERIODI DI ASSENZE FRUITI:
02/11/2020 GIORNI 1 Per_3
DAL 23/12/2020 AL 06/01/2021 9 (vacanze natalizie) Persona_4
18/02/2021 e 19/02/2021 2 ) Persona_4 Persona_5
DAL 01/04/2021 AL 06/04/2021 4 (vacanze pasquali) Persona_4
TOTALE GIORNI DI FERIE FRUITI 16
Considerando i giorni di sospensione delle attività didattiche in corso d'anno e di quelli alla fine delle lezioni, il docente ha goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturati.
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
12 CONTRATTO DAL 18.10.2021 AL 30.06.2022
MATURATO 21,25 GIORNI DI FERIE
PERIODI DI ASSENZE FRUITI:
06/12/2021 1 (calendario scolastico) Persona_4
DAL 23/12/2021 AL 08/01/2022FERIE GIORNI 12 (vacanze natalizie)
DAL 04/03/2022 AL 05/03/2022 2 ) Persona_4 Persona_5
DAL 14/04/2022 AL 19/04/2022 GIORNI 4 (vacanze pasquali) Per_3
03/06/2022 1 (calendario scolastico) Persona_4
TOTALE GIORNI DI FERIE FRUITI 20
Il docente, dopo il termine delle lezioni, è stato impegnato nelle giornate del:
09/06/2022, 10/06/2022, 22/06/2022, usufruendo negli altri giorni di ferie.
Inoltre, ha richiesto 1 giorno di ferie (MIMM11300B - AT9PQY2 - REGISTRO PROTOCOLLO -
0003645 - 18/09/2025 - I.3 – U), come risulta dall'allegato 18.
Considerando i giorni di sospensione delle attività didattiche in corso d'anno (all.ti 19-20), di quelli alla fine delle lezioni e dei giorni di ferie in corso d'anno richiesti e ottenuti dal docente, lo stesso ha goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturati”.
Ciò posto, richiamati i principi di diritto già sopra enunciati, è evidente che, in astratto,
potrebbe tenersi esclusivamente conto delle ferie effettivamente fruite.
In applicazione di tali criteri, la domanda attorea può trovare accoglimento nella misura aggiornata di euro 2.862,83 tenuto conto di n. 20,58 giorni per l'a. s. 2020/2021; di 21,25
giorni per l'a. s. 2021/2022) e di 1 giorno di ferie fruito nell'a. s. 2021/2022).
Alla somma così quantificata, dovranno essere aggiunti i soli interessi legali dal dovuto al saldo: stanti le previsioni dell'art. 16 Legge 412/1991 e dell'art. 22, co. 36, Legge 724/1994,
infatti, l'ormai costante orientamento giurisprudenziale esclude che per i crediti da lavoro dei pubblici dipendenti siano cumulabili interessi legali e rivalutazione (Corte
Costituzionale, 27 marzo 2003, n. 82; cfr., da ultimo, (Cass. Civ., Sez. Lav., 20 luglio 2020, n.
13624).
13 Quanto alla richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE, la sostanziale carenza di motivazione della domanda non rende necessario in questa sede alcun particolare approfondimento, ben potendo la domanda essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, l'Amministrazione convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura di cui al dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) condanna la parte convenuta a pagare, in favore della parte ricorrente, l'indennità
sostitutiva delle ferie in misura di 2.862,83 interessi dal dovuto al saldo effettivo;
2) condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente,
liquidate in complessivi € 2.500,00 per compensi oltre spese generali al 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
3) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 16/10/2025
Il giudice
SC NI
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