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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/04/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1608/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. MATTEO AZZOLIN e l'avv. Parte_1 C.F._1
PAOLO PIANEGONDA
Parte attrice opponente contro
(C.F. ), tramite la procuratrice (C.F. CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
), con l'avv. LUIGI COLUCCINO P.IVA_2
Parte convenuta opposta
Oggetto: Mutuo.
Conclusioni delle parti
Per parte attrice opponente
Nel merito
1 1. Accertata e dichiarata l'infondatezza della pretesa avanzata in sede monitoria da CP_1
con la procuratrice speciale revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e Controparte_2
comunque dichiararlo inefficace nei confronti dell'opponente, poiché infondato in fatto e in diritto, emesso per somme non dovute e comunque per tutti i motivi di cui in narrativa.
2. In ogni caso, anche previo accertamento della nullità delle clausole vessatorie meglio indicate in narrativa, accertare e dichiarare che il sig. nulla deve a con Parte_1 CP_1
la procuratrice speciale per le causali di cui al decreto ingiuntivo Controparte_2
opposto.
3. In ogni caso, spese e compensi del presente giudizio interamente rifusi, con distrazione in favore dello scrivente avv. Matteo Azzolin che si dichiara antistatario.
Per parte convenuta opposta
- Rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 129/2023 emesso dal Tribunale di Vicenza;
- Con vittoria di onorari e spese della presente causa.
MOTIVAZIONE
Fatto
Il 1.9.2017 ha contratto con BCC Credito Consumo s.p.a. un prestito personale di Parte_1
€ 5.000,00, impegnandosi a restituire la somma in 60 rate mensili. Il tasso di interesse è stato pattuito nel 10,46 % (TAN), con TAEG pari al 12,59%.
Con contratto 11.12.2019, nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130/99, BCC Credito Consumo s.p.a. ha ceduto a una serie di crediti CP_1
pecuniari e di ciò è stato dato avviso mediante pubblicazione sulla GU del 9.1.2020.
2 Il 24.1.2020 ha dato mandato a di rappresentarla per la gestione CP_1 Controparte_3
di una serie di crediti di cui si è resa cessionaria, tra i quali quelli acquisiti da BCC Credito
Consumo s.p.a.
Giudizio
Con decreto ingiuntivo n. 129/23 del 16.1.2023, questo Tribunale ha ingiunto a Parte_1
di pagare alla ricorrente rappresentata dalla procuratrice la CP_1 Controparte_3 somma di € 5.177,47, oltre ad interessi e spese, quale credito riveniente dal contratto di mutuo del 1.9.2017 e acquisito da in forza della citata cessione dell'11.12.2019. CP_1
Avverso il decreto ingiuntivo ha proposto opposizione chiedendo che esso Parte_1
venisse revocato e che, accertata la vessatorietà di alcune clausole del contratto di prestito, venisse dichiarato che l'opponente nulla deve alla convenuta opposta.
si è costituita in causa a messo della procuratrice per chiedere il CP_1 Controparte_3 rigetto dell'opposizione.
La causa è stata mandata a discussione, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 17.4.2025, tenutasi con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di opposizione
1) L'opponente eccepisce il difetto di titolarità del credito azionato in capo a non CP_1
essendo stato provato dalla convenuta che essa abbia effettivamente acquistato, nell'ambito della cessione in blocco dell'11.12.2019, anche il credito vantato in origine dalla mutuante verso Parte_1
ha dimesso (doc. 2) il contratto di cessione, al quale è allegato l'elenco dei crediti CP_1
citati. Nell'estratto di tale elenco prodotto in atti risulta il numero di pratica n. 519925 che
3 identifica, nel contratto di mutuo e nella certificazione ex art. 50 TUB rilasciata il 30.11.2022 da BCC Credito Consumo s.p.a., il prestito concesso dalla banca all'attore il 1.9.2017.
Non possono esservi dubbi, pertanto, sull'inclusione del credito per cui è causa tra quelli ceduti dalla banca a CP_1
2) L'opponente lamenta di non avere mai ricevuto una comunicazione stragiudiziale che gli contestasse la decadenza del beneficio del termine e che ciò sarebbe contrario, oltre che all'art. 1186 c.c., che presupporrebbe una richiesta di immediato pagamento quale atto recettizio, anche all'art. 11 del contratto di prestito, che imporrebbe alla mutuante di effettuare una comunicazione scritta al mutuatario insolvente.
[... In risposta a tale eccezione, la convenuta ha prodotto (doc. 3) una comunicazione inviata da a il 25.2.2020 recante, oltre alla comunicazione dell'avvenuto Controparte_2 Parte_1 trasferimento della posizione creditoria in capo a l'intimazione a pagare entro il CP_1 termine di 10 giorni la somma dovuta, quantificata in € 5.177,47.
L'attore, a verbale 10.10.2023, ha eccepito che la nota sub doc. 3 costituirebbe “una mera comunicazione di cessione del credito e non una comunicazione di decadenza del beneficio del termine”, deducendo anche che la convenuta non avrebbe “provato di avere trasmesso al
” la missiva in questione. Non si tratta di un disconoscimento della sottoscrizione Pt_1 rilevante ai sensi dell'art. 214 c.p.c., posto che tale norma esige che la parte contro cui è stata prodotta la scrittura privata neghi “formalmente” la propria sottoscrizione. Pur non essendo prevista una forma vincolata per il disconoscimento, è necessario che esso presenti i caratteri della specificità e della determinatezza (Cass. n. 18491/24, rv 671670; n. 18042/14, rv.
631908).
In ogni caso va rilevato come l'art. 11 del contratto di mutuo non imponga alcun onere in termini di comunicazioni a carico del mutuante, a fronte dell'inadempimento del mutuatario.
Inoltre il ricorso monitorio è stato depositato dopo che il termine contrattuale previsto per la
4 restituzione delle somme (20.9.2022) era già spirato, mentre l'opponente non eccepisce l'inesigibilità (nemmeno parziale) del credito azionato e non chiarisce in quali termini la pretesa mancata diffida ad adempiere, rispetto alle scadenze rateali contrattualmente previste, avrebbe determinato un maggior costo per il mutuatario.
3) si duole, ulteriormente, dell'addebito a suo carico, risultante dall'estratto conto Parte_1 prodotto in atti, di voci non dovute, indicate con le voci “scarico SDD”, “add. Spese ripresentazione RID” e “addebito spese rec. crediti”. Inoltre, e più in generale, lamenta la non intellegibilità dell'estratto conto, non essendovi in esso “una chiara e compiuta indicazione della quota di interessi corrisposta dal sig. in costanza di rapporto e, Pt_1 conseguentemente, delle somme richieste a titolo di capitale residuo”.
L'eccezione è infondata.
Una volta provata la concessione di una somma mutuo è onere del mutuatario dare prova di avere adempiuto all'obbligo di restituzione al fine di contestare la verità (anche parziale) del credito vantato dalla controparte. Risulta comunque, dall'estratto conto, che abbia Pt_1 pagato solo le prime due rate (in data 20.10.2017 e 20.11.2017) e un'ulteriore rata in data
31.7.2018, per complessivi € 346,50.
Le voci sopra riportate attengono ai tentativi fatti dalla banca di ottenere il pagamento delle rate mediante l'addebito automatico sul conto corrente del mutuatario (SDD), mentre la pattuizione dell'addebito al mutuatario delle spese di recupero credito e di “ripresentazione
SDD” è inclusa nel contratto (all'art. 12 delle condizioni generali, clausola sottoscritta anche ex art. 1341 c.c.) e ribadita nelle “informazioni di base” allegate al contratto e sottoscritte (al punto 3.1).
Conclusioni e spese
L'opposizione a decreto ingiuntivo non è fondata e va respinta.
5 Segue alla soccombenza dell'attore opponente la sua condanna alla rifusione delle spese del giudizio di opposizione, liquidate, come in dispositivo, in conformità al valore e alla complessità della causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 129/23 del 16.1.2023;
Co 2) condanna a rifondere a rappresentata dalla procuratrice Parte_1 CP_1
le spese del presente giudizio, liquidate in € 2.472,50, di cui € Controparte_3
2.150,00 per compensi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e
CPA.
Vicenza, 18 aprile 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. MATTEO AZZOLIN e l'avv. Parte_1 C.F._1
PAOLO PIANEGONDA
Parte attrice opponente contro
(C.F. ), tramite la procuratrice (C.F. CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
), con l'avv. LUIGI COLUCCINO P.IVA_2
Parte convenuta opposta
Oggetto: Mutuo.
Conclusioni delle parti
Per parte attrice opponente
Nel merito
1 1. Accertata e dichiarata l'infondatezza della pretesa avanzata in sede monitoria da CP_1
con la procuratrice speciale revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e Controparte_2
comunque dichiararlo inefficace nei confronti dell'opponente, poiché infondato in fatto e in diritto, emesso per somme non dovute e comunque per tutti i motivi di cui in narrativa.
2. In ogni caso, anche previo accertamento della nullità delle clausole vessatorie meglio indicate in narrativa, accertare e dichiarare che il sig. nulla deve a con Parte_1 CP_1
la procuratrice speciale per le causali di cui al decreto ingiuntivo Controparte_2
opposto.
3. In ogni caso, spese e compensi del presente giudizio interamente rifusi, con distrazione in favore dello scrivente avv. Matteo Azzolin che si dichiara antistatario.
Per parte convenuta opposta
- Rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 129/2023 emesso dal Tribunale di Vicenza;
- Con vittoria di onorari e spese della presente causa.
MOTIVAZIONE
Fatto
Il 1.9.2017 ha contratto con BCC Credito Consumo s.p.a. un prestito personale di Parte_1
€ 5.000,00, impegnandosi a restituire la somma in 60 rate mensili. Il tasso di interesse è stato pattuito nel 10,46 % (TAN), con TAEG pari al 12,59%.
Con contratto 11.12.2019, nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130/99, BCC Credito Consumo s.p.a. ha ceduto a una serie di crediti CP_1
pecuniari e di ciò è stato dato avviso mediante pubblicazione sulla GU del 9.1.2020.
2 Il 24.1.2020 ha dato mandato a di rappresentarla per la gestione CP_1 Controparte_3
di una serie di crediti di cui si è resa cessionaria, tra i quali quelli acquisiti da BCC Credito
Consumo s.p.a.
Giudizio
Con decreto ingiuntivo n. 129/23 del 16.1.2023, questo Tribunale ha ingiunto a Parte_1
di pagare alla ricorrente rappresentata dalla procuratrice la CP_1 Controparte_3 somma di € 5.177,47, oltre ad interessi e spese, quale credito riveniente dal contratto di mutuo del 1.9.2017 e acquisito da in forza della citata cessione dell'11.12.2019. CP_1
Avverso il decreto ingiuntivo ha proposto opposizione chiedendo che esso Parte_1
venisse revocato e che, accertata la vessatorietà di alcune clausole del contratto di prestito, venisse dichiarato che l'opponente nulla deve alla convenuta opposta.
si è costituita in causa a messo della procuratrice per chiedere il CP_1 Controparte_3 rigetto dell'opposizione.
La causa è stata mandata a discussione, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 17.4.2025, tenutasi con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di opposizione
1) L'opponente eccepisce il difetto di titolarità del credito azionato in capo a non CP_1
essendo stato provato dalla convenuta che essa abbia effettivamente acquistato, nell'ambito della cessione in blocco dell'11.12.2019, anche il credito vantato in origine dalla mutuante verso Parte_1
ha dimesso (doc. 2) il contratto di cessione, al quale è allegato l'elenco dei crediti CP_1
citati. Nell'estratto di tale elenco prodotto in atti risulta il numero di pratica n. 519925 che
3 identifica, nel contratto di mutuo e nella certificazione ex art. 50 TUB rilasciata il 30.11.2022 da BCC Credito Consumo s.p.a., il prestito concesso dalla banca all'attore il 1.9.2017.
Non possono esservi dubbi, pertanto, sull'inclusione del credito per cui è causa tra quelli ceduti dalla banca a CP_1
2) L'opponente lamenta di non avere mai ricevuto una comunicazione stragiudiziale che gli contestasse la decadenza del beneficio del termine e che ciò sarebbe contrario, oltre che all'art. 1186 c.c., che presupporrebbe una richiesta di immediato pagamento quale atto recettizio, anche all'art. 11 del contratto di prestito, che imporrebbe alla mutuante di effettuare una comunicazione scritta al mutuatario insolvente.
[... In risposta a tale eccezione, la convenuta ha prodotto (doc. 3) una comunicazione inviata da a il 25.2.2020 recante, oltre alla comunicazione dell'avvenuto Controparte_2 Parte_1 trasferimento della posizione creditoria in capo a l'intimazione a pagare entro il CP_1 termine di 10 giorni la somma dovuta, quantificata in € 5.177,47.
L'attore, a verbale 10.10.2023, ha eccepito che la nota sub doc. 3 costituirebbe “una mera comunicazione di cessione del credito e non una comunicazione di decadenza del beneficio del termine”, deducendo anche che la convenuta non avrebbe “provato di avere trasmesso al
” la missiva in questione. Non si tratta di un disconoscimento della sottoscrizione Pt_1 rilevante ai sensi dell'art. 214 c.p.c., posto che tale norma esige che la parte contro cui è stata prodotta la scrittura privata neghi “formalmente” la propria sottoscrizione. Pur non essendo prevista una forma vincolata per il disconoscimento, è necessario che esso presenti i caratteri della specificità e della determinatezza (Cass. n. 18491/24, rv 671670; n. 18042/14, rv.
631908).
In ogni caso va rilevato come l'art. 11 del contratto di mutuo non imponga alcun onere in termini di comunicazioni a carico del mutuante, a fronte dell'inadempimento del mutuatario.
Inoltre il ricorso monitorio è stato depositato dopo che il termine contrattuale previsto per la
4 restituzione delle somme (20.9.2022) era già spirato, mentre l'opponente non eccepisce l'inesigibilità (nemmeno parziale) del credito azionato e non chiarisce in quali termini la pretesa mancata diffida ad adempiere, rispetto alle scadenze rateali contrattualmente previste, avrebbe determinato un maggior costo per il mutuatario.
3) si duole, ulteriormente, dell'addebito a suo carico, risultante dall'estratto conto Parte_1 prodotto in atti, di voci non dovute, indicate con le voci “scarico SDD”, “add. Spese ripresentazione RID” e “addebito spese rec. crediti”. Inoltre, e più in generale, lamenta la non intellegibilità dell'estratto conto, non essendovi in esso “una chiara e compiuta indicazione della quota di interessi corrisposta dal sig. in costanza di rapporto e, Pt_1 conseguentemente, delle somme richieste a titolo di capitale residuo”.
L'eccezione è infondata.
Una volta provata la concessione di una somma mutuo è onere del mutuatario dare prova di avere adempiuto all'obbligo di restituzione al fine di contestare la verità (anche parziale) del credito vantato dalla controparte. Risulta comunque, dall'estratto conto, che abbia Pt_1 pagato solo le prime due rate (in data 20.10.2017 e 20.11.2017) e un'ulteriore rata in data
31.7.2018, per complessivi € 346,50.
Le voci sopra riportate attengono ai tentativi fatti dalla banca di ottenere il pagamento delle rate mediante l'addebito automatico sul conto corrente del mutuatario (SDD), mentre la pattuizione dell'addebito al mutuatario delle spese di recupero credito e di “ripresentazione
SDD” è inclusa nel contratto (all'art. 12 delle condizioni generali, clausola sottoscritta anche ex art. 1341 c.c.) e ribadita nelle “informazioni di base” allegate al contratto e sottoscritte (al punto 3.1).
Conclusioni e spese
L'opposizione a decreto ingiuntivo non è fondata e va respinta.
5 Segue alla soccombenza dell'attore opponente la sua condanna alla rifusione delle spese del giudizio di opposizione, liquidate, come in dispositivo, in conformità al valore e alla complessità della causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 129/23 del 16.1.2023;
Co 2) condanna a rifondere a rappresentata dalla procuratrice Parte_1 CP_1
le spese del presente giudizio, liquidate in € 2.472,50, di cui € Controparte_3
2.150,00 per compensi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e
CPA.
Vicenza, 18 aprile 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
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