Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/01/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
__________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice ZI G. LS, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 15037/2014 R.G., promossa da in persona del legale rappresentante p.t., p.iva: Parte_1
con sede in Agrigento (AG), discesa San Francesco di Paola n. 13 p.i. P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Catania, Via O. Scammacca 23/C, presso lo studio P.IVA_1
dell'Avv. Salvatore Cittadino, rappresentata e difesa per procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo dall'Avv. ND Alaimo.
- Opponente contro in persona del legale rappresentante p.t., p.iva ONroparte_1
con sede in Palermo (PA) Via Cristofaro Scobar n. 10, elettivamente P.IVA_2
domiciliata in Catania Via Caronda n. 172, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Corradi che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta unitamente all'Avv. Giampiero Nassi, come da comparsa di costituzione di nuovo procuratore del 16.10.2020.
- Opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato il 10.10.2014, l' in persona Parte_1
del legale rappresentante p.t., proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
di euro 118.158,30, oltre compensi e spese della fase monitoria.
Esponeva l'opponente:
- che, con contratto del 21/11/2007, l' aveva conferito in appalto alle ONroparte_2
imprese SITIK di EF ND e costituite i dati in A.T.I. in senso verticale, Pt_1
i lavori di ristrutturazione e adeguamento a norma del Presidio Ospedaliero di Ribera per un importo di euro 4.455.521,88 oltre IVA, compresi oneri per la sicurezza;
- che la ripartizione delle opere da eseguire sulla base del contratto di appalto teneva conto delle categorie specialistiche prescritte dal bando di gara e la assumeva la totale Pt_1
esecuzione dei lavori inerenti la categoria OG1, prevedente un importo di €. 2.232.815,44;
- che gli associati procedevano all'esecuzione delle opere e la provvedeva a Pt_1
stipulare i necessari contratti con ditte specializzate al fine di ottenere la fornitura dei macchinari e dei materiali speciali prescritti dal progetto;
- che, con la ditta , veniva sottoscritto un contratto di fornitura e ONroparte_1
posa in opera di alcune componenti impiantistiche speciali fissando il prezzo, caratteristiche costruttive, posa in opera e relativo prezzo, stabilendosi, in particolare, il pagamento di un primo acconto del 20% sui lavori commissionati, da concordarsi di volta in volta e, per i materiali a piè d'opera, il pagamento del 60% del loro valore di offerta;
- che l'ammontare totale della fornitura, da eseguirsi a misura, veniva fissato in euro
811.740,35 e, tra le condizioni particolari del contratto di fornitura, le parti prevedevano l'esecuzione di "operazioni di pre-collaudo mensili" ed un "collaudo finale" a fornitura ultimata che doveva avvenire entro il termine ultimo del 17/11/2013, prescritto dal contratto ONr principale stipulato con l'
- che, durante l'esecuzione della fornitura, la non eseguiva la propria CP_1
prestazione con l'uso della diligenza richiesta, per cui la fornitura e la posa in opera venivano eseguite in ritardo e non a regola d'arte;
- che l'opposta faceva, altresì, ricorso alla fornitura di macchinari e di materiali con notevole anticipo rispetto alla preventivata loro collocazione, sicché la fornitura veniva eseguita in modo anacronistico rispetto ai tempi previsti per la posa in opera, pretendendone il pagamento, mentre la direzione dei lavori dell'ente committente non procedeva alla relativa misurazione ed al pagamento nei confronti della opponente;
- che questo modo di operare, da un lato, e la cattiva esecuzione degli interventi dall'altro, dava luogo a contestazioni, alle quali seguiva l'abbandono del cantiere da parte dell'opposta ed il suo rifiuto a completare la prestazione;
- che, in seguito alla interruzione della fornitura, essa opponente doveva procedere all'esecuzione dei lavori lasciati incompleti mediante l'assunzione di personale specializzato,
e a mezzo altre ditte;
- che, prima di dare corso all'esecuzione dei lavori incompleti, procedeva a richiedere alla opposta le certificazioni di conformità dei macchinari e dei materiali forniti e a dare incarico a un ingegnere al fine di periziare lo stato dell'arte dell'intervento eseguito, ma la non forniva alcun certificato per cui i controlli venivano eseguiti a vista ONroparte_1
non essendo possibile eseguire riscontri sulle caratteristiche costruttive dei prodotti e veniva avanzata riserva di richiedere i danni ove la P.A. non avesse riconosciuto le forniture conformi a quelle oggetto del contratto di appalto principale;
- che dalla relazione tecnica eseguita emergeva che i lavori non erano stati eseguiti nel rispetto della regola dell'arte e del contratto;
- che la contabilizzazione era avvenuta in violazione delle norme contrattuali e del principio del contraddittorio, essendo state emesse le fatture senza emissione di stati di avanzamento lavori e in assenza di operazioni di precollaudo mensili e collaudo finale.
Chiedeva al Tribunale: "1. Revocare, annullare, dichiarare inefficace il d.i. opposto e non dovute le somme ingiunte per i motivi di cui infra e comunque, con qualsiasi statuizione;
2. In via riconvenzionale, ritenere e dichiarare per i motivi esposti in narrativa l'inadempimento contrattuale nella società e per l'effetto ONroparte_1
dichiarare la risoluzione del contratto di fornitura e posa stipulato tra le parti;
3.
Condannare la società in persona del legale rappresentante pro ONroparte_1
tempore al pagamento in favore della società in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore della somma complessiva di euro 24.603,32 a titolo di maggiore fatturazione rispetto ai lavori effettivamente seguiti;
4. Condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento ONroparte_1
della somma complessiva di euro 3.882,40 a titolo di mancata detrazione degli acconti percepiti dalla società opposta nella misura del 20% del prezzo del materiale ordinato, non detratta al momento della fatturazione in seguito alle eseguita fornitura;
5. Condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore alla ONroparte_1 restituzione in favore della società in persona del Parte_2
legale rappresentante pro tempore della somma complessiva di euro 25.060,00 a titolo di acconti percepiti su forniture non eseguite;
6 Condannare la società ONroparte_1
[... in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento, in favore della società
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_2
della somma complessiva di euro 15.000,00 per la fatturazione totale di opere in realtà lasciate incomplete o eseguite in modo difforme dalle disposizioni contrattuali e capitolari;
7 Condannare la società in persona del legale rappresentante pro ONroparte_1
tempore al pagamento in favore della società in Parte_2
persona del legale rappresentante pro tempore della somma complessiva di euro 3.274,00 per i costi sostenuti dalla società opponente per il completamento a regola d'arte dei lavori lasciati incompleti dalla società opposta nel settore blocco ospedaliero;
8 Condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore al ONroparte_1
pagamento, in favore della società in persona del Parte_2
legale rappresentante pro tempore, della somma complessiva di euro 11.400,00 per i maggiori costi che la società opponente ha dovuto affrontare per il completamento del blocco operatorio con altri fornitori;
9 Ordinare alla società in persona ONroparte_1
del legale rappresentante pro tempore di rilasciare alla società Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore tutte le certificazioni di
[...]
conformità dei prodotti e dei macchinari forniti così come previsto dal contratto di fornitura e dalle voci di elenco prezzi;
10 Sulle somme predette condannare la società
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore ONroparte_1
della società in persona legale rappresentante pro Parte_2
tempore degli interessi di legge oltre alla rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo;
11 Condannare la società opposta al pagamento in favore dell'opponente della somma di euro 130.000,00 a titolo di danno derivante dall'inadempimento del contratto predetto o di quell'altra maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta equa dal giudice;
12 Condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in ONroparte_1
favore della società impresa di costruzioni edili in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, delle spese, delle competenze e degli onorari di causa”.
Si costituiva in giudizio la in persona del legale ONroparte_1 rappresentante pro tempore eccependo:
- di avere, come unico contraente, la e di non conoscere, né di essere tenuta a Parte_1
conoscere, le condizioni contrattuali stipulate in base all'appalto sottoscritto tra l'ente pubblico e la Parte_1
- che il contratto sottoscritto dalle parti non prevedeva alcuna pattuizione sul termine di consegna e l'asserito inadempimento derivante dal ritardo rispetto a un termine mai comunicato e non noto ad essa opposta, non era mai stato oggetto di contestazione durante l'esecuzione della fornitura;
Part
- che la , avendo pieno accesso nei locali aveva la possibilità di assistere ai collaudi mensili, per i quali non era previsto il contraddittorio;
- che durante la vigenza del contratto l' non aveva rilevato tempestivamente Parte_1
irregolarità, invece contestate solo dopo aver ricevuto la lettera di messa in mora del
26/09/2013 scaturita dai mancati pagamenti per la fornitura e la posa in opera dei materiali;
- che l'opponente contraddittoriamente contestava, da un canto, il presunto ritardo nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e dall'altra l'eccessiva celerità nella fornitura oggetto del contratto;
- che nessuna cadenza in ordine ai tempi di deposito dei beni era mai stata oggetto di accordo tra le parti;
- che la sospensione dei lavori rappresentava una delle conseguenze previste dalle condizioni generali di fornitura prevista nella conferma d'ordine in caso di mancato pagamento delle prestazioni;
- che la ometteva per oltre un anno di eseguire pagamenti dovuti nonostante Parte_1
essa opposta continuasse ad effettuare le forniture sobbarcandosi l'anticipazione dei costi e sostenendo le conseguenze economiche dei mancati pagamenti della debitrice, fino a quando era costretta ad interrompere le prestazione essendo divenuto l'inadempimento non più sostenibile finanziariamente;
- che i contestati inadempimenti si fondavano solo sulla relazione tecnica di parte che non poteva costituire valido mezzo di prova ed erano comunque da considerarsi tardivi.
- che la dichiarazione CE doveva essere rilasciata dal produttore su richiesta del cliente e la era a conoscenza dell'identità dello stesso, risultando la denominazione “DELTAP” Pt_1
visibile nei beni forniti;
Part
- che inoltre la merce era stata spedita direttamente dal produttore alla ed era stata consegnata al suo capo cantiere e dipendente, come evincibile dal DDT di DELTAP.
Eccepiva altresì:
- la tardività delle contestazioni sollevate ex adverso in ordine alle qualità promesse e caratteristiche dei materiali venduti e di cui alle descrizioni contenute nelle fatture azionate nel monitorio;
- che essa opposta aveva svolto regolarmente e diligentemente le proprie prestazioni e la opponente aveva omesso di denunciare qualsiasi vizio e/o di avanzare qualsiasi pretesa risarcitoria, e che, pertanto, la domanda riconvenzionale della si palesava tardiva e Pt_1
come un mezzo con chiare finalità strumentali e dilatorie;
- che non erano stati forniti elementi probatori in ordine al presunto danno subito;
Chiedeva: "In via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto ONr ai sensi e per gli effetti dell'articolo 648 considerato che l'opposizione non risulta fondata su prova scritta nè è di pronta soluzione ed esiste agli atti la prova certa del credito;
in via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'azione promossa per decadenza ai sensi dell'articolo 1497 cc e del contratto sottoscritto. Nel merito: dichiarare inammissibile, improcedibile o con qualsiasi statuizione rigettare l'opposizione avversaria per i motivi dedotti e deducendi e per l'effetto confermare il provvedimento monitorio condannando la alle spese e compensi del presente procedimento. In ogni Pt_1
più subordinata ipotesi, ritenere e dichiarare che la ha comunque ONroparte_1
diritto a percepire un importo pari alla somma ingiunta, per le causali illustrate nella narrativa che precede oltre interessi moratori ex d.lg 231 / 02 fino al soddisfo e conseguentemente emettere condannatorio a carico della per una somma pari a Pt_1
quella indicata nel decreto ingiuntivo, sempre con interessi moratori ex art 4 D. LG 231/02 oltre le spese e compensi relativi al procedimento monitorio e al presente giudizio. Salvo ogni altro diritto e con riserva di ulteriori deduzioni documenti e mezzi istruttori”.
Concessa la provvisoria esecuzione del d.i. opposto, disposta TU, acquisiti i documenti offerti in produzione dalle parti e precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione con assegnazione di termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Devesi preliminarmente evidenziare, quanto all'asserita tardività delle osservazioni alla
TU formulate da parte opposta e conseguenti doglianze in ordine al provvedimento con il quale veniva autorizzato il relativo deposito, che, come anche precisato in seno all'ordinanza n. 16151/2021 della Corte di Cassazione, i termini di cui al sub-procedimento previsto dall'art. 195 c.p.c., per formulare osservazioni alla TU, non sono perentori : “secondo la giurisprudenza di questa Corte, alla quale si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., il secondo termine previsto dall'art. 195 c.p.c., comma 3, così come modificato dalla
L. n. 69 del 2009, svolge, ed esaurisce, la sua funzione nel sub-procedimento che si conclude con il deposito della relazione dell'ausiliare, sicchè, in difetto di esplicita previsione in tal senso, la mancata prospettazione al consulente tecnico di ufficio di rilievi critici non preclude alla parte di arricchire e meglio specificare le relative contestazioni difensive nel prosieguo del procedimento (Cass. n. 18657/2020, n. 28114/2019, n. 14880/2018; Cass. 31/10/2019, n.
28114)”.
Ciò premesso, risulta versato in atti contratto del 21.11.2007 con il quale l'
[...]
conferiva appalto per la “Ristrutturazione e adeguamento a norma del presidio CP_2
Part ospedaliero F.lli Parlapiano di Ribera” ad una A.T.I. della quale faceva parte la , nonché Part contratto tra e la ditta avente ad oggetto la fornitura e posa in opera ONroparte_1 di “componenti impiantistiche speciali inerenti le opere di ammodernamento dell'Ospedale
“F.lli Parlapiano di Ribera in appalto all'impresa per complessivi € 811.740,35, Pt_1 secondo l'allegata offerta del 30.06.2011.
Il contratto tra la società e la prevedeva la Parte_1 ONroparte_1
contabilizzazione a misura secondo i prezzi riportati nel documento 05-107-2011, comprendente il materiale necessario e la relativa posa in opera con personale adeguatamente preparato, nonchè pagamenti secondo stati di avanzamento mensile con decurtazione di anticipazioni e saldo del pagamento a scadenza 60/90 gg dalla data della fatturazione.
Detto documento 05-107-2011 prevedeva, altresì, il pagamento del 20% dell'importo dei lavori ordinati, da detrarsi alla fine della fornitura, nell'ultima fattura e, in caso di ritardato pagamento, gli interessi di mora pari al tasso di rifinanziamento BCE + 7 punti, ai sensi del
D.L. 231/2002.”
Si stabiliva, inoltre, di effettuare, con cadenza mensile, il pre-collaudo delle opere realizzate ed il collaudo ad opere complete mediante redazione di apposito verbale.
Ciò premesso, devesi evidenziare che il contratto di fornitura e posa in opera è un contratto atipico, più precisamente un contratto misto, non espressamente disciplinato dal codice civile, nel quale concorrono sia gli elementi dell'appalto (prestazione di fare) che della compravendita (prestazione di dare); Il discrimine tra le due fattispecie è determinato in primis dalla volontà contrattuale delle parti e in secondo luogo dal rapporto tra il valore della materia ed il valore della prestazione d'opera.
La qualificazione giuridica del contratto e dunque la relativa disciplina applicabile, prescinde dal nomen iuris assegnato dai contraenti essendo invece necessario verificare i dati fattuali desumibili dalla documentazione contrattuale, nonché la concreta volontà della parti emergente anche dalle singole clausole dello strumento contrattuale. In particolare : “si è in presenza d'un contratto d'appalto o d'opera se l'oggetto effettivo e prevalente dell'obbligazione assunta dal produttore-venditore è la realizzazione d'un opus unicum od anche d'un opus derivato dalla serie, ma oggetto di sostanziali adattamenti o modifiche a richiesta del destinatario, laddove la fornitura della materia è un semplice elemento concorrente nel complesso della realizzazione dell'opera e di tutte le attività a tal fine intese.
Al contrario, si è in presenza d'un contratto di compravendita, se le attività necessarie a produrre il bene costituiscono solo l'ordinario ciclo produttivo del bene, che può anche concludersi con l'assemblaggio delle sue componenti presso il destinatario, ma è la sola consegna del bene stesso, l'effettiva obbligazione del produttore-venditore” (Consiglio di
Stato, 7 luglio 2014, n. 3421).
Nel caso di specie, oggetto del contratto tra le parti è la fornitura e relativa posa in opera di attrezzature elettro medicali, arredi delle sale operatorie e materiali di completamento della finitura degli ambienti del blocco operatorio dell'ospedale.
L'oggetto effettivo e prevalente dell'obbligazione assunta è, quindi, la realizzazione d'un opus unicum od anche d'un opus derivato dalla serie, ma oggetto di sostanziali adattamenti o modifiche a richiesta del destinatario, laddove la fornitura della materia è un semplice elemento concorrente nel complesso della realizzazione dell'opera e di tutte le attività a tal fine intese.
A ciò si aggiunga che, come precisato dalla stessa , al fine di ONroparte_1
giustificare l'omessa consegna dei certificati di conformità, la merce di cui al contratto era stata spedita direttamente dal produttore dei beni, circostanza che conferma come i medesimi costituissero strumento per la realizzazione dell'opera o la prestazione del servizio, da considerarsi, pertanto, quale attività principale assunta :“Qualora invece l'assuntore dei lavori di cui si dice non è né il fabbricatore, né il rivenditore del bene da installare o mettere in opera, l'attività di installazione di un bene svolta dal prestatore, risultando autonoma rispetto a quella di produzione e vendita, identifica o rinvia ad un contratto di appalto, dato che la materia viene in considerazione quale strumento per la realizzazione di un'opera o per la prestazione di un servizio” (Cass. Civ., 17 gennaio 2014, n. 872).
Premessa, quindi, l'applicabilità alla fattispecie de qua, della disciplina di cui al contratto di appalto, devesi rilevare che il TU, con relazione eseguita in maniera esauriente e completa, priva di vizi logici e tecnici e le cui conclusioni vengono condivise, ha computato i lavori e/o le forniture eseguite da , secondo i prezzi contrattuali, per ONroparte_1 complessivi € 686.192,80 al netto di IVA, oltre a lavori extra contrattuali non contestati da Part
per complessivi € 18.065,50.
Quanto a detta seconda voce devesi evidenziare che, come precisato in seno all'ordinanza della Corte di Cassazione n. 20597/2022 : “Secondo indirizzi ermeneutici consolidati nella giurisprudenza di nomofilachia (da ultimo, Cass. 16/05/2019, n. 13240),
l'opposizione a decreto ingiuntivo da' luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. 03/02/2006, n. 2421). La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. 19/10/2015, n. 21101) il quale, peraltro, puo' avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. 11/03/2011, n. 5915;
Cass. 03/03/2009, n. 5071), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente (convenuto sostanziale) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. E', infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass. 16/12/2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento (Cass.
17/11/2003, n. 17371). La non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovra' astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovra', percio', ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (ex plurimis, Cass. 23/03/2022, n. 9439; Cass. 17/06/2016, n. 12517;
Cass., 09/03/2012, n. 3727; Cass. 05/03/2009, n. 5356).
4.1. Degli enunciati principi di diritto ha fatto buon governo la sentenza impugnata. A suffragio dell'esistenza degli elementi costitutivi del credito azionato, il giudice di prossimita' ha posto la mancata contestazione, ad opera di parte opponente, in ordine alla consegna delle merci di cui alle fatture commerciali (tutte concernenti l'anno 2007) poste a base dell'istanza monitoria.”
Deve, pertanto, ritenersi sussistente la debenza di detti importi, non avendo parte opponente formulato alcuna specifica contestazione in ordine alla fornitura e posa in opera delle indicate opere extracontratto di cui alle fatture azionate in monitorio, essendo l'opposizione incentrata su vizi e ritardi nella esecuzione della prestazione, lamentandosi, in particolare, la cattiva esecuzione delle lavorazioni nonché il mancato rispetto dei tempi di esecuzione, la mancata rispondenza dei macchinari e dei materiali alle prescrizioni capitolari concordate, lo sforamento dei tempi previsti per l'esecuzione degli interventi, il mancato coordinamento delle varie forniture nonché la omessa consegna dei certificati di conformità relativamente ai macchinari ed ai materiali forniti.
Quanto a dette contestazioni ha eccepito, da un canto, la ONroparte_1
tardività di detti rilievi, non essendo stati detti presunti inadempimenti oggetto di rilievi durante l'esecuzione della fornitura, confermando, dall'altra, l'avvenuto abbandono del cantiere ed il rifiuto a completare la prestazione, affermando che l'avvenuta sospensione dei lavori era stata la conseguenza del mancato pagamento delle prestazioni, come previsto dalle condizioni generali di fornitura prevista nella conferma d'ordine.
Devesi, quindi, rilevare che alla luce del confermato omesso completamento delle opere non possono invocarsi le norme in tema di garanzia per vizi e difformità delle opere di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c., che richiedono necessariamente il totale compimento dell'opera
(Cass. 11950/1990), ma devesi applicare la disciplina generale in materia di inadempimento
(Cass. 6931/2007) per cui il committente può rifiutare l'adempimento parziale (art. 1181 c.c.) oppure accettarlo secondo la sua convenienza e, anche se la parziale esecuzione del contratto sia tale da giustificarne la risoluzione, può trattenere la parte di manufatto realizzata e provvedere direttamente al suo completamento, essendo, poi, legittimato a chiedere in via giudiziale che il prezzo sia proporzionalmente diminuito e, in caso di colpa dell'appaltatore, anche il risarcimento del danno (Cass. 3786/2010; Cass. 2573/1983). Come, infatti, da ultimo ribadito in seno alla sentenza n. 421/2024 della Corte di
Cassazione : “… la responsabilità speciale per difformità o vizi, come disciplinata dal legislatore, non è invocabile – ed è invocabile piuttosto la generale responsabilità per inadempimento contrattuale ex art. 1453 c.c. – nel caso di mancata ultimazione dei lavori, anche se l'opera, per la parte eseguita, risulti difforme o viziata, o di rifiuto della consegna o di ritardo nella consegna rispetto al termine pattuito. In base a tale ricostruzione, nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile nei suoi confronti è quella generale in materia di inadempimento contrattuale, mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine, ma presenti dei difetti (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 7041 del 09/03/2023; Sez. 2, Sentenza n. 35520 del 02/12/2022; Sez. 1, Ordinanza n. 4511 del
14/02/2019; Sez. 3, Ordinanza n. 9198 del 13/04/2018; Sez. 2, Sentenza n. 1186 del
22/01/2015; Sez. 2, Sentenza n. 13983 del 24/06/2011; Sez. 3, Sentenza n. 8103 del
06/04/2006; Sez. 2, Sentenza n. 3302 del 15/02/2006; Sez. 2, Sentenza n. 9849 del
19/06/2003; Sez. 2, Sentenza n. 9863 del 27/07/2000; Sez. 3, Sentenza n. 14239 del
17/12/1999; Sez. 2, Sentenza n. 446 del 19/01/1999; Sez. 2, Sentenza n. 10255 del
16/10/1998; Sez. 2, Sentenza n. 7364 del 09/08/1996; Sez. 2, Sentenza n. 10772 del
16/10/1995; Sez. 2, Sentenza n. 11950 del 15/12/1990; Sez. 2, Sentenza n. 49 del 11/01/1988;
Sez. 2, Sentenza n. 2573 del 12/04/1983). Da ciò deriva che, anche ove il rapporto si sia sciolto sulla scorta dello ius poenitendi attuato dal committente, la pretesa di quest'ultimo di ottenere la riparazione dei danni conseguenti a fatti di inadempimento addebitati all'assuntore e accaduti in corso d'opera, prima che fosse fatto valere il recesso, ricade nella cornice normativa generale di cui all'art. 1453 c.c., sicché non trova applicazione la disciplina speciale sulla garanzia per le difformità e i vizi, anche con riferimento ai termini di decadenza e prescrizione. Ed invero, ontologicamente l'integrativa garanzia speciale per le difformità e i vizi della “opera” appaltata postula la definitività della distonia rispetto alle prescrizioni pattuite o alle regole tecniche cui essa avrebbe dovuto conformarsi, ossia la realizzazione e consegna dell'opera commissionata, mentre, a fronte di “difformità”
o “vizi” rilevati in corso d'opera, quali mere lacune in procedendo – ossia non ancora definitive e, quindi, astrattamente sanabili nell'ipotetico prosieguo dell'esecuzione -, il committente può avvalersi delle facoltà di cui all'art. 1662, secondo comma, c.c. e, ove si cristallizzi la definitiva interruzione dell'appalto, indipendentemente dall'imputazione al committente o all'assuntore di detta interruzione, può essere invocata la tutela riparatoria secondo il regime ordinario (Sez. 2, Sentenza n. 6931 del 22/03/2007; Sez. 2, Sentenza n.
3239 del 27/03/1998). Tanto perché, ove l'appaltatore non proceda secondo le prescrizioni contrattuali e le regole dell'arte, a fronte di un'opera ancora in itinere e di lavori ancora in progress, non può essere effettuata, in quel momento storico, alcuna prognosi sul completamento e sulla perfetta realizzazione alla scadenza contrattuale, salvo che, a causa dell'inadempimento dell'appaltatore, il compimento dell'appalto venga ritenuto irrimediabilmente compromesso e, dunque, siano integrati irregolarità o inconvenienti in corso d'opera ai quali l'artefice non possa più rimediare, attesa la loro irreparabilità e definitività, potendo, in tal caso, invocarsi, non già il regime della garanzia speciale per le difformità e i vizi, ma il regime ordinario della risoluzione per inadempimento (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 5828 del 14/06/1990; Sez. 2, Sentenza n. 3465 del 18/05/1988; Sez. 2, Sentenza
n. 2236 del 30/03/1985; Sez. 3, Sentenza n. 936 del 02/04/1974; Sez. 1, Sentenza n. 275 del
05/02/1971). Quindi, venuto meno il rapporto fiduciario tra le parti dell'appalto, per effetto dell'esercizio del diritto potestativo di recesso dell'appaltante, nessuna equiparazione può essere disposta tra completamento dell'opera e definitiva interruzione dei lavori, cui non si applica la disciplina speciale sulla garanzia per i vizi in ordine agli inadempimenti contestati dal committente per fatti verificatisi prima dell'attuazione dello ius poenitendi.” Corte di
Cassazione, Sezione Seconda, Sentenza n. 421 del 8 gennaio 2024
Devono, quindi, computarsi, ai fini del calcolo dare - avere tra le parti sia i vizi e danni delle opere eseguite da , come quantificati dal TU in € 3.984,00 al netto ONroparte_1
di IVA, nonché i danni conseguenti.
Il TU ha, invero, evinto l'incidenza dei difetti delle lavorazioni di
[...]
nel ritardo per l'ultimazione dei lavori della CP_1 Parte_2 determinata in giorni sette incidente per € 9.356,62, rilevando, in particolare, che dal ON
“certificato di ultimazione dei lavori con lavorazioni mancanti” redatto da è stato Part rilevato l'addebito della penale di giorni 33 ad per ritardata ultimazione dei lavori, connessa al mancato completamento della centrale termica, oltre che per i difetti e le mancanze nel blocco operatorio e segnatamente del pavimento conduttivo, di parte del controsoffitto in una sala, la mancanza di collegamento di alcune macchine ed infine per la mancanza di alcune plafoniere al piano seminterrato. Si osserva ancora che, relativamente ON Part all'appalto con , alla sono state concesse n° 4 proroghe per complessivi 300 giorni a fronte del tempo di 16 mesi concesso in origine, pari a 480 giorni, quindi un maggiore tempo corrispondente al 62,5%. L'importo totale dei lavori del maggiore appalto è di €
4.793.300,15 a fronte dell'importo di € 811.740,35 della porzione di opere subappaltate a ON ON
Le opere commesse a ncidono quindi per quasi il 17% del totale dei lavori. Occorre ribadire che dai documenti presenti agli atti non si rinviene un crono programma delle
ON forniture, ne sembra sia intercorso tra le parti, sicché la fornitura da parte di veniva Part eseguita secondo l'ordine trasmesso da , secondo tempistiche da quest'ultima stabilite, ON evidentemente facendo riferimento al progredire di lavorazioni del maggior appalto di .
Dal contratto non si evincono neanche vincoli relativamente alla tempistica da osservare
Part nelle forniture, se non il riferimento al maggior appalto cui era soggetta la . Ne deriva Part che le tempistiche di approvvigionamento restavano nella discrezionalità della che doveva gestire ed assegnare i tempi di consegna a ciascun fornitore. Non si rinvengono tuttavia trasmissioni di ordini con la precisazione del tempo di consegna…Da tutto quanto ON Part fin qui esposto si ricava che le eventuali responsabilità di nel ritardo cui è incorsa
ON per l'ultimazione dei lavori con possono essere ricercate nella non corretta esecuzione e/o nel mancato completamento delle opere commesse. Relativamente alle opere non ultimate
ON entro il termine contrattuale con , si rileva che .. il ritardo imputato nel maggior appalto
ON non può essere interamente imputabile ad non essendo esecutrice di tutte le opere “in ON ritardo”. Tuttavia, considerato che le lavorazioni non eseguite da benché alla stessa demandate in forza del contratto che ci occupa, nonché i difetti riscontrati alle ON forniture/lavorazioni eseguite direttamente dalla stessa hanno certamente prolungato
Part l'impegno di per farvi fronte, uno su tutti il ripristino dei rivestimenti vinilici, oltre che la tempistica connessa alle verifiche di tutte le forniture, si può ritenere che il ritardo possa
ON Part essere parzialmente imputabile a pur tenendo conto delle proroghe ottenute da nel maggior appalto. Infatti.. la imperfetta posa in opera di rivestimenti e pavimentazioni o Part finanche il mancato completamento degli stessi, non possono essere ricondotti alla ,
ON restando la responsabilità esclusivamente in testa a In relazione alle lavorazioni da eseguirsi per la verifica ed il ripristino del rivestimento/pavimentazione indicati al successivo
ON Part punto, anche tenuto conto delle proroghe concesse dalla alla , si può ritenere che un terzo del tempo computato per il ripristino di pavimentazioni e rivestimenti possa essere Part portato in detrazione della penale a carico di , ossia pari a sette giorni. Rilevato dal ON Part contratto intercorso tra e che la penale per ritardata ultimazione dei lavori era
ON stata fissata in € 1.336,66 per ogni giorno di ritardo, si determina la penale a carico di in complessivi € 9.356,62.”
Quanto, invece, all'omessa consegna dei certificati di conformità delle attrezzature, pur essendo onere della fornire i medesimi, nessun risarcimento può essere ONroparte_1
riconosciuto, sia, poichè, come precisato dalla Suprema Corte in seno alla sentenza n.
34785/2023 Cassazione “.. il risarcimento del danno da liquidare dovrà essere parametrato all'effettivo pregiudizio risentito dall'odierna ricorrente in conseguenza del mancato rilascio delle certificazioni”, danno questo né comprovato, né nemmanco indicato dall'opponente, sia ON tenuto conto di quanto accertato dal TU : “Inoltre negli atti contabili di non si rileva alcuna detrazione o nota relativamente alla mancanza delle certificazioni delle ON macchine/attrezzature fornite, segno dell'accettazione delle stesse da parte di .”
Alla luce di quanto sopra, e sulla base dei calcoli effettuati dal TU, il quale ha: computato i lavori e/o le forniture eseguite da , secondo i prezzi ONroparte_1 contrattuali, per complessivi € 686.198,80 al netto di IVA, oltre a lavori extracontrattuali non Part contestati da per complessivi € 18.065,50; determinato l'incidenza dei difetti delle lavorazioni di nel ritardo per l'ultimazione dei lavori della ONroparte_1 [...]
determinata in giorni sette incidente per € 9.356,62 e quantificato i vizi ed Parte_2
i danni alle opere eseguite da in € 3.984,00 al netto di IVA, devesi ONroparte_1
procedere alla revoca del decreto ingiuntivo opposto e – tenuto conto degli acconti corrisposti
Part di €. 639.996,59 - alla condanna di al pagamento, in favore di ONroparte_1 dell'importo di € 50.927,09 al netto di IVA.
Devesi rigettare la richiesta di pagamento degli interessi di mora per ritardato pagamento intercorrenti dalla data delle fatture fino al momento del pagamento.
Invero il corrispettivo in denaro deve essere pagato alle scadenze contrattuali oppure, in difetto di pattuizione, quando l'opera sia accettata dal committente. Ne consegue che da tale momento decorrono gli interessi di mora sulle somme. Peraltro, il corrispettivo diventa inesigibile qualora vengono riscontrati difetti sull'opera, e tale inesigibilità si protrae finché
i vizi non vengano eliminati, ovvero il committente non opti per la riduzione del corrispettivo
: "... nel contratto di appalto stipulato tra privati, accertare se le parti abbiano stabilito il modo di determinazione del corrispettivo, ex art. 1657 c.c., a corpo (o "a forfait") - e cioè avendo riguardo ad una somma fissa e invariabile - oppure a misura - e cioè applicando i prezzi unitari alle quantità delle opere che risulteranno effettivamente eseguite e contabilizzate - consiste in un apprezzamento di fatto implicante una valutazione della volontà contrattuale, incensurabile…Tale accertamento, nella specie deponente per alcune opere come retribuite mediante corrispettivo a corpo e per altre retribuite mediante corrispettivo a misura, è stato congruamente effettuato ed argomentato dalla Corte
d'Appello… “come il corrispettivo dell'appalto deve essere pagato alle scadenze contrattuali ovvero, in difetto di pattuizione, quando l'opera sia accettata dal committente, sicché è da tale momento che decorrono per l'appaltatore gli interessi sulle somme dovutegli. Peraltro, il corrispettivo diviene inesigibile se vengono riscontrati nell'opera difetti legittimanti l'exceptio inadimpleti contractus: tale inesigibilità si protrae finché i vizi non vengano eliminati, ovvero il committente non opti per la riduzione del corrispettivo (Cass. Sez. 3,
09/11/1973, n. 2948)..In particolare, giacché la committente..rilevata l'esistenza di vizi nell'opera, aveva altresì preteso l'eliminazione diretta degli stessi da parte della appaltatrice… e non soltanto richiesto il risarcimento del danno per l'inesatto adempimento, il mancato adempimento del credito dell'impresa esecutrice dei lavori per il corrispettivo non può ritenersi causa di debenza degli interessi, neppure ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n.
231/2002, se non dal momento della sentenza con cui detto credito diviene liquido ed esigibile
( Cass. Sez. 2, 22/06/2004, n. 11594; Cass. Sez. 2, 23/01/1999, n. 644; Cass. Sez. 2,
17/04/2012, n. 6009). Corte di Cassazione Sentenza n. 5734/2019
Nel caso di specie devesi rilevare, da un canto, l'avvenuto accertamento dell'esistenza dei vizi e difetti lamentati e dall'altro, in presenza di un contratto prevedente l'ammontare dei lavori “da valutarsi a misura”, come evidenziato dal TU : “la mancanza di documenti formali attinenti al susseguirsi delle forniture: assenza di disposizioni di ordine, di verbali di pre-collaudo o di SAL relativi alle forniture, tutti previsti contrattualmente dalle parti ma non forniti al sottoscritto..”, “I tempi di consegna sarebbero stati concordati di volta in volta e da nessun documento contrattuale si evince un crono-programma della fornitura/lavori..
Dalla documentazione versata in atti non si rileva la cronologia della fornitura da parte di
ON
stante che avrebbe dovuto essere preceduta da una disposizione d'ordine da parte di
ICE… Non si rinvengono i verbali di pre-collaudo previsti contrattualmente, né i s.al. che, sempre secondo accordi, avrebbero dovuto avere cadenza mensile e sulla scorta dei quali ON avrebbe dovuto emettere le corrispondenti fatture.”
Alla luce di quanto sopra, pertanto, gli interessi di cui in contratto dovranno farsi decorrere dalla data del deposito della presente sentenza, in cui il credito è diventato liquido ed esigibile.
Sussistono giusti motivi in considerazione della reciproca soccombenza per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio, ivi comprese le spese di TU;
P. Q. M.
Il G.O., ZI LS definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 15037/2014 R.G. revoca il decreto ingiuntivo n. il decreto ingiuntivo n. 3312/14, emesso dal Tribunale
Civile di Catania il 26.06.2014
Condanna in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di Parte_1
dell'importo di €. 50.927,09 al netto di IVA, oltre interessi al ONroparte_1
tasso di rifinanziamento BCE + 7 punti dalla data di deposito della presente sentenza.
Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catania il 28.12.2024
IL GIUDICE
TIZIANA G. FALSAPERLA