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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 01/07/2025, n. 1545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1545 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 776 del 2024 del R.G. Lavoro e Previdenza
TRA
, nato a [...] l'[...], ivi residente, alla Via San Parte_1 Fermo, 12 C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Galluccio ed C.F._1 elettivamente domiciliato, presso il suo studio, sito in Aversa, alla Via Giotto, 87, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentata e difesa, come in atti CP_1 RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.2.2024, il ricorrente in epigrafe esponeva di essere dipendente della con mansioni di operatore sociosanitario, cat. BS2 e CP_1 chiedeva all'intestato Tribunale accertare e dichiarare il suo diritto alla corresponsione, nei confronti di , della somma di € 4.358,88, per aver prestato lavoro Controparte_2 straordinario in giorni infrasettimanali, nel periodo 2016 – 2022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 6, del CCNL integrativo del CCNL Comparto Sanità del 7 aprile 1999, prima regolamentato dall'art 9, comma 1 CCNL 2001. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte convenuta, deducendo, preliminarmente, la parziale prescrizione e, nel merito, di aver pagato quanto dovuto, come da determina in atti. Chiedeva, pertanto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Cont Insisteva nelle conclusioni rassegnate il ricorrente, chiedendo la condanna della al pagamento della residua somma di € 1.899,61 (cfr. note di udienza). Riassegnata la trattazione a questo magistrato, in forza di decreti Presidenziali 131/136 del 2025, all'esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c., la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
********** Il Tribunale intende fare applicazione dei principi dettati dalla Suprema Corte con la decisione (Cass. 1505/2021, il cui orientamento è stato successivamente ulteriormente confermato, tra le altre, da Cass. nn. 23880/2022, 33126/2021, 6716/2021). La corretta interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, l'art. 44 del c.c.n.l. del 1° settembre 1995 e l'art. 9 dell'accordo integrativo del 7.4.1999, comporta il
1 diritto del lavoratore turnista, che abbia prestato la propria attività nelle giornate di festività infrasettimanali, a fruire del trattamento economico previsto dall'art.
9. La detta clausola contrattuale, infatti, è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre, l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda “particolari condizioni di lavoro” che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, pertanto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce, allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo. Al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo. La Suprema Corte ha, altresì, affermato che non può estendersi ai lavoratori del comparto sanità l'orientamento espresso in relazione all'interpretazione dell'art. 22 del CCNL 14.9.2000 per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201/2019; Cass. n. 16600/2019; Cass. n. 21412/2019) e ciò perché in quel caso la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro...); è inserita nell'ambito di una disposizione che detta una disciplina completa del lavoro in turni;
riconosce una maggiorazione per il lavoro prestato nel giorno festivo, calcolata su una base di calcolo diversa da quella prevista per il non turnista, che tiene conto ex art. 52, lett. c) CCNL 14.9.2000 del minimo tabellare, della retribuzione di anzianità e di posizione e di ogni altro assegno continuativo. Viceversa, la disposizione contrattuale, che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa. Ciò posto, va rilevato che le circostanze di fatto di cui all'atto introduttivo del giudizio non risultano contestate dall'ente. Pertanto, tenuto conto dei principi espressi dalla Suprema Corte, "l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1/9/1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL 20/9/2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" e rilevato che, sempre nella medesima ordinanza, la Corte ha sottolineato che la contrattazione successiva a quella in precedenza citata non ha apportato significative modificazioni e che anche il contratto del 21 maggio 2018 per il triennio
2 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi, il ricorso va accolto. La circostanza che il ricorrente non abbia espresso nei 30 giorni successivi alla festività lavorata la preferenza per il riposo compensativo o per il pagamento dello straordinario maggiorato, non osta al riconoscimento di quest'ultimo emolumento. Invero, il termine previsto dal CCNL pone un limite temporale alla possibilità di optare per il riposo compensativo e non incide sul diritto alla (alternativa) maggiorazione retributiva, che spetta già in base alla legge.
Deve ritenersi maturata la prescrizione in relazione all'anno 2016 (€ 531,36, come d conteggio del ricorso), atteso che l'atto interruttivo, inviato a mezzo racc.Ta A/R n° 20015563163-1 del 04.05.2021, nel suo contenuto fa riferimento espressamente alle rivendicazioni maturate dal 2017 a tutt' oggi (cfr. allegato 3).
.Riguardo al quantum debeatur, va rilevato che non può ritenersi satisfattivo il Cont pagamento documentato dalla con la busta paga di febbraio 2024, dalla quale, in riferimento alle rivendicazioni per cui è causa, è stato versato al ricorrente l'importo di euro 2.462,27, a fronte di una richiesta di euro € 4.358,88 Resta, pertanto, ancora dovuto l'importo di € 1.365,25, tenuto conto della prescrizione dell'anno 2016. Quanto agli accessori, sussiste il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria posto dall'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), trattandosi di ritardo nella corresponsione degli emolumenti di natura retributiva (art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. Spese secondo soccombenza, tenuto conto del valore della lite (scaglione da 1.100 a 5.200).
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: Cont condanna la a versare al ricorrente il residuo importo di euro 1.365,25. oltre interessi legali, da portarsi in detrazione, ex art. 22 comma 36 legge 724/1994, dalle maggiori somme eventualmente dovute per rivalutazione monetaria, dalla maturazione del diritto al saldo;
condanna l' , in persona del legale rapp. p.t., al pagamento, in favore del Controparte_1 ricorrente, delle spese di lite, liquidate in € 1.278, oltre IVA, CPA e spese forfettarie, come per legge, con attribuzione.
Si comunichi. Torre Annunziata, 1 luglio 2025 Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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