Versione
11 aprile 1963
11 aprile 1963
Art. 22.
L' articolo 47 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 , e' sostituito dal seguente:
"Alle pensioni, agli assegni e alle liquidazioni di qualsiasi specie che la Cassa corrisponde ai propri iscritti e ai loro aventi causa si applicano, per quanto si riferisce al sequestro, al pignoramento e alla cessione, le disposizioni vigenti per i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato".
L' articolo 47 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 , e' sostituito dal seguente:
"Alle pensioni, agli assegni e alle liquidazioni di qualsiasi specie che la Cassa corrisponde ai propri iscritti e ai loro aventi causa si applicano, per quanto si riferisce al sequestro, al pignoramento e alla cessione, le disposizioni vigenti per i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato".
Giurisprudenza • 2
- 1. Corte Cost., sentenza 22/11/2002, n. 468Provvedimento: […] Inoltre, la disciplina dettata dal d.P.R. n. 180 del 1950 sembra «porsi come normativa regolare, assunta a modello per disciplinare analoghe materie con riferimento a ben diversi settori previdenziali, come si desume dall'espresso rinvio che a tale sistema fanno l'art. 47 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 (come sostituito dall'art. 22 della legge 25 febbraio 1963, n. 289), l'art. 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 100, e l'art. 33 della legge 9 febbraio 1963, n. 160, quanto alle pensioni erogate, rispettivamente, dagli enti previdenziali degli avvocati, dei dottori commercialisti e dei ragionieri».Leggi di più...
- ingiustificato trattamento di privilegio, rispetto ai titolari di altre pensioni o rendite·
- previdenza e assistenza·
- pensioni, indennità e assegni corrisposti dall’inps·
- pignorabilità per crediti tributari, entro i limiti consentiti per i dipendenti pubblici·
- illegittimità costituzionale 'in parte qua'.·
- esclusione