Articolo 22 della Legge 25 febbraio 1963, n. 289
Articolo 21Articolo 23
Versione
11 aprile 1963
Art. 22.
L' articolo 47 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 , e' sostituito dal seguente:
"Alle pensioni, agli assegni e alle liquidazioni di qualsiasi specie che la Cassa corrisponde ai propri iscritti e ai loro aventi causa si applicano, per quanto si riferisce al sequestro, al pignoramento e alla cessione, le disposizioni vigenti per i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato".
Entrata in vigore il 11 aprile 1963
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