Art. 22.
L' articolo 47 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 , e' sostituito dal seguente:
"Alle pensioni, agli assegni e alle liquidazioni di qualsiasi specie che la Cassa corrisponde ai propri iscritti e ai loro aventi causa si applicano, per quanto si riferisce al sequestro, al pignoramento e alla cessione, le disposizioni vigenti per i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato".
L' articolo 47 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 , e' sostituito dal seguente:
"Alle pensioni, agli assegni e alle liquidazioni di qualsiasi specie che la Cassa corrisponde ai propri iscritti e ai loro aventi causa si applicano, per quanto si riferisce al sequestro, al pignoramento e alla cessione, le disposizioni vigenti per i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato".