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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 25/03/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4352/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Grillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 4352/2024 promossa dalla SI.ra:
nata in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
residente in Genova ed ivi elettivamente domiciliata in Via Porta D'Archi 12/24B presso e nello studio dell'Avv. Michela Artisci (PEC: , che la Email_1
rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Cinzia Marcello (PEC:
in virtù di mandato in calce al ricorso Email_2
-ricorrente-
CONTRO
(c.f.: ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore - corrente in Roma - elettivamente domiciliato in Genova, Piazza della Vittoria 6 rosso presso l'Avvocatura distrettuale Inps, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avv. Cinzia Lolli (pec:
t), dall'avv. Pietro Capurso, dall'avv. Lilia Bonicioli e Email_3 dall'avv. Christian Lo Scalzo, in virtù di mandato generale alle liti del 22 marzo 2024 a rogito del dott. Notaio in Fiumicino (Rep. n. 37875) Persona_1
-convenuto- dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente il 10.10.2024, la SI.ra ha Parte_1
convenuto in giudizio l'INPS, per sentire “- accertare e dichiarare che … ha diritto a vedersi liquidare la prestazione assistenziale assegno di inclusione dalla data della domanda amministrativa per i motivi di cui in premessa;
- conseguentemente, condannare l'Inps a liquidare l'assegno di inclusione dalla data della domanda amministrativa oltre interessi di legge… Con vittoria di spese diritti ed onorari da liquidarsi con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario oltre IVA”.
L'INPS si è ritualmente costituito in giudizio, chiedendo che il Tribunale, “… preso atto della volontà dell'Istituto di definire il contenzioso, all'esito di positivo riesame in via amministrativa e fatta salva la prova della sussistenza dei requisiti di legge, [voglia] dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite”.
Nell'odierna udienza, a seguito di alcuni rinvii finalizzati alla verifica della definizione della vertenza in via amministrativa, il difensore di parte ricorrente ha dato “… atto dell'intervenuto pagamento della prestazione, nel mese di marzo 2025” e ha chiesto
“dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria di spese”. Il difensore dell'INPS ha preso atto e si è associato alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Ha chiesto, però, “… la compensazione delle spese, anche parziale, in quanto il ritardo nella liquidazione e nel pagamento della prestazione è stato dovuto alla comunicazione di codice fiscale non corretto”. Il difensore di controparte ha replicato ribadendo “… la richiesta di condanna di controparte alle spese, atteso che l'INPS già da anni conosceva il codice fiscale della ricorrente, cui liquidava la prestazione poi sospesa e l'allineamento tra codice fiscale e dati anagrafici è stato comunque realizzato già nell'agosto 2024”.
Deve conseguentemente ritenersi che siano venuti meno ogni ragione di contrasto tra le parti e l'interesse a coltivare, da parte di esse, la presente causa, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.
In assenza di accordo, tenuto conto del criterio della soccombenza virtuale e, dunque, dell'intervenuto riconoscimento del diritto, le spese di lite devono essere poste a carico del convenuto e liquidate come in dispositivo (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014 e s.m.i., in considerazione della minima attività processuale compiuta e delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate), con distrazione a favore dei procuratori di parte ricorrente, antistatari.
Infatti, le difficoltà nel recepimento del nuovo CF attribuito alla ricorrente e nell'abbinamento di esso al precedente e ai dati anagrafici, non possono certo ascriversi alla SI.ra . Inoltre, il ricorso giudiziale risulta proposto oltre un mese dopo che - Pt_1
secondo le stesse deduzioni del convenuto - il nuovo CF (modificato su già il Pt_2
19.9.2023) era stato sostituito anche presso l'Agenzia delle Entrate. E i tempi dell'istruttoria, per essere ragionevoli (quali nella specie non paiono), debbono tenere conto della natura e della finalità della prestazione e del tempo trascorso dalla domanda amministrativa, che qui, anche volendo fare riferimento alla seconda, ormai risaliva (quanto meno) al 22.4.2024.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara cessata tra le parti la materia del contendere.
Condanna il convenuto a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.900,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge;
con distrazione a favore delle avvocate Cinzia Marcello e Michela
Artisci.
Genova, il 25 marzo 2025.
IL GIUDICE
Stefano Grillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Grillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 4352/2024 promossa dalla SI.ra:
nata in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
residente in Genova ed ivi elettivamente domiciliata in Via Porta D'Archi 12/24B presso e nello studio dell'Avv. Michela Artisci (PEC: , che la Email_1
rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Cinzia Marcello (PEC:
in virtù di mandato in calce al ricorso Email_2
-ricorrente-
CONTRO
(c.f.: ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore - corrente in Roma - elettivamente domiciliato in Genova, Piazza della Vittoria 6 rosso presso l'Avvocatura distrettuale Inps, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avv. Cinzia Lolli (pec:
t), dall'avv. Pietro Capurso, dall'avv. Lilia Bonicioli e Email_3 dall'avv. Christian Lo Scalzo, in virtù di mandato generale alle liti del 22 marzo 2024 a rogito del dott. Notaio in Fiumicino (Rep. n. 37875) Persona_1
-convenuto- dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente il 10.10.2024, la SI.ra ha Parte_1
convenuto in giudizio l'INPS, per sentire “- accertare e dichiarare che … ha diritto a vedersi liquidare la prestazione assistenziale assegno di inclusione dalla data della domanda amministrativa per i motivi di cui in premessa;
- conseguentemente, condannare l'Inps a liquidare l'assegno di inclusione dalla data della domanda amministrativa oltre interessi di legge… Con vittoria di spese diritti ed onorari da liquidarsi con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario oltre IVA”.
L'INPS si è ritualmente costituito in giudizio, chiedendo che il Tribunale, “… preso atto della volontà dell'Istituto di definire il contenzioso, all'esito di positivo riesame in via amministrativa e fatta salva la prova della sussistenza dei requisiti di legge, [voglia] dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite”.
Nell'odierna udienza, a seguito di alcuni rinvii finalizzati alla verifica della definizione della vertenza in via amministrativa, il difensore di parte ricorrente ha dato “… atto dell'intervenuto pagamento della prestazione, nel mese di marzo 2025” e ha chiesto
“dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria di spese”. Il difensore dell'INPS ha preso atto e si è associato alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Ha chiesto, però, “… la compensazione delle spese, anche parziale, in quanto il ritardo nella liquidazione e nel pagamento della prestazione è stato dovuto alla comunicazione di codice fiscale non corretto”. Il difensore di controparte ha replicato ribadendo “… la richiesta di condanna di controparte alle spese, atteso che l'INPS già da anni conosceva il codice fiscale della ricorrente, cui liquidava la prestazione poi sospesa e l'allineamento tra codice fiscale e dati anagrafici è stato comunque realizzato già nell'agosto 2024”.
Deve conseguentemente ritenersi che siano venuti meno ogni ragione di contrasto tra le parti e l'interesse a coltivare, da parte di esse, la presente causa, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.
In assenza di accordo, tenuto conto del criterio della soccombenza virtuale e, dunque, dell'intervenuto riconoscimento del diritto, le spese di lite devono essere poste a carico del convenuto e liquidate come in dispositivo (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014 e s.m.i., in considerazione della minima attività processuale compiuta e delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate), con distrazione a favore dei procuratori di parte ricorrente, antistatari.
Infatti, le difficoltà nel recepimento del nuovo CF attribuito alla ricorrente e nell'abbinamento di esso al precedente e ai dati anagrafici, non possono certo ascriversi alla SI.ra . Inoltre, il ricorso giudiziale risulta proposto oltre un mese dopo che - Pt_1
secondo le stesse deduzioni del convenuto - il nuovo CF (modificato su già il Pt_2
19.9.2023) era stato sostituito anche presso l'Agenzia delle Entrate. E i tempi dell'istruttoria, per essere ragionevoli (quali nella specie non paiono), debbono tenere conto della natura e della finalità della prestazione e del tempo trascorso dalla domanda amministrativa, che qui, anche volendo fare riferimento alla seconda, ormai risaliva (quanto meno) al 22.4.2024.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara cessata tra le parti la materia del contendere.
Condanna il convenuto a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.900,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge;
con distrazione a favore delle avvocate Cinzia Marcello e Michela
Artisci.
Genova, il 25 marzo 2025.
IL GIUDICE
Stefano Grillo