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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 22/12/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.V.G. 1718/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1718/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1
, e , nata a [...] il [...], codice fiscale
[...] Parte_2 [...]
, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Stefano Marano ed elettivamente C.F._2 domiciliati presso il suo domicilio digitale giusta procura allegata al ricorso ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Domanda congiunta di separazione e scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte di separazione:
“Condizioni
I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto.
SULLA CASA CONIUGALE
La casa coniugale, sita in (00065) FI OM (Rm), alla Via Palmiro Togliatti, 6, piano 2, int.
31, di proprietà del Sig. resta assegnata al medesimo, dove dimorerà unitamente al Parte_1 figlio minore Persona_1
La Sig.ra già, prima di oggi, ha provveduto a rilasciare il predetto immobile e ad Parte_2 asportare dalla predetta abitazione tutti gli oggetti e gli effetti personali.
SULL'AFFIDAMENTO DEL IG RE
Il figlio minore minorenne, non autosufficiente, ed invalido civile, su specifico Persona_1 accordo delle Parti, viene affidato in via esclusiva al Sig. il quale eserciterà in Parte_1
1 maniera esclusiva la responsabilità genitoriale, cosicché tutte le decisioni di maggior interesse per
i figli riguardanti l'educazione, l'istruzione e la salute saranno prese dal medesimo nell'esclusivo interesse della prole. Per volontà concorde dei coniugi, il minore vivrà in Persona_1 collocazione stabile presso il domicilio del padre, come sopra specificato. Tale decisione, come detto, è stata presa congiuntamente dai coniugi, onde far fronte alle necessità del minore – portatore di handicap, la cui assunzione potrebbe essere rallentata dalla distanza tra il domicilio del piccolo ed il luogo di residenza della madre.
REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI VISITA
La Sig.ra avrà il diritto/dovere di incontrare il figlio domiciliato presso l'altro Parte_2 coniuge e permanere con lo stesso. A tal fine, il Sig. si impegna ad agevolare e Parte_1 comunque non ostacolare in alcun modo i rapporti del figlio con la madre, quale genitore non collocatario e la Sig.ra potrà vedere e tenere con sé il figlio minore previo Parte_2 preavviso, ogni volta che lo vorrà e comunque in caso di disaccordo:
• nei week-end, a fine settimana alternati, a partire dalle ore 08.00 del sabato, per poi ricondurlo presso il suo stabile domicilio alle ore 20.00 della domenica;
• nel corso di ciascuna settimana, per due pomeriggi (il martedì ed il giovedì), dall'uscita da scuola per poi riaccompagnare il minore presso il suo stabile domicilio entro le ore 20.00;
• durante le festività Natalizie, ad anni alterni, dal giorno della chiusura delle scuole sino al pomeriggio del 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
• durante le festività Pasquali con il medesimo criterio di equa alternanza, e cioè dal giorno della chiusura delle scuole fino alla domenica di Pasqua, ovvero dal lunedì dell'Angelo sino alla data di rientro a scuola.
Ogni anno la Sig.ra trascorrerà, con il proprio figlio, il giorno del proprio Parte_2 compleanno, fatti salvi gli impegni scolastici del minore. Analoga previsione per il Sig. Pt_1
, per quanto riguarda il giorno del proprio compleanno.
[...]
Durante le ferie estive i coniugi trascorreranno unitamente al proprio figlio 15 (quindici) giorni consecutivi, periodo da concordare entro il giorno 30 di aprile di ogni anno. E' fatto espresso obbligo ad entrambi i genitori di comunicare l'uno all'altra il luogo, l'indirizzo ed il recapito di telefonia fissa, ove esistente, delle località in cui trascorreranno i periodi di festività / vacanza.
REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICI
Ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
Il Sig. assume su di sé l'integrale obbligo di mantenimento del figlio minore Parte_1 [...]
rinunciando espressamente a richiedere alla Sig.ra somme a tale Persona_1 Parte_2 titolo.
2 Allo stesso modo, il Sig. si accolla l'obbligo di sostenere tutte le spese straordinarie Parte_1 sostenute per il figlio, convenendo in queste ricomprese tutte le spese mediche, tutte quelle scolastiche e tutte quelle ludico – ricreative, (quali, a titolo indicativo e non esaustivo, spese mediche e visite specialistiche anche periodiche di controllo, sportive, libri e materiale scolastico, gite scolastiche, sport, etc.).
DISPOSIZIONI FINALI
La Sig.ra autorizza sin da ora il Sig. alla richiesta ed al rilascio Parte_2 Parte_1 ed al rinnovo, da parte degli uffici competenti, di qualsiasi documento per il figlio minore
[...]
Persona_1
* * * * *
Tanto premesso, il Sig. e la Sig.ra come in epigrafe, rappresentati, Parte_3 Parte_2 difesi, nonché elettivamente domiciliati
CHIEDONO
Che l'On.le Tribunale adito, assunti gli adempimenti di rito e fissata l'udienza Voglia fissare udienza, alla quale i coniugi dovranno comparire personalmente,
- pronunci sentenza “parziale” con la quale venga dichiarata la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni concordate e sopra richiamate;
- all'esito, previa rinuncia dei coniugi all'impugnativa della predetta sentenza, venga disposta la rimessione della causa sul ruolo dell'Ill.mo Giudice Relatore, affinché trascorsi 6 (sei) mesi dalla data della comparizione dei coniugi ed acquisita la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 della L. 898/70, venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra il Sig. e la Sig.ra contratto in Parte_1 Parte_2
Capena (Rm), in data 29 maggio 2018.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e la successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto in data 29 maggio 2018 in Capena (RM), trascritto nei registri dello Stato Civile del detto Comune
(atto n° 7, Parte I, Anno 2018), e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n.
11906/2023 pubblicata il 16.10.2023.
A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che: dalla loro unione è nato Parte_4
, il 20 luglio 2018; il matrimonio non ha avuto esito felice a causa di incomprensioni e
[...] contrasti dovuti ad una incompatibilità di carattere, che ha determinato il dissolversi di qualsivoglia comunione di vita spirituale e materiale;
la diversità di vita, di idee e di interessi tra i coniugi rendono
3 insostenibile ed intollerabile la prosecuzione della convivenza e ciò aveva come conseguenza l'abbandono della casa coniugale in FI OM, alla Via Umberto Terracini n. 1, da parte della che si trasferiva in Germania, dove attualmente risiede;
tutti i tentativi profusi da Parte_2 entrambi non sono valsi a ricreare l'unione familiare.
All'udienza del 20 novembre 2025, tenuta con modalità di scambio note scritte, le parti hanno confermato la volontà di volersi separare alle condizioni riportate in epigrafe.
Il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
***
Nel merito, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Invero, la separazione dei coniugi deve trovare causa in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione anche di una sola delle parti.
Per cui, considerando l'oggettiva evidenza di tale stato di fatto, la domanda di separazione deve essere accolta.
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti che appaiono congrui tenuto conto della situazione di fatto rappresentata dalle parti e in particolare del fatto che risiede in Germania ed in ogni caso è prevista la possibilità Parte_2 per la madre di essere presente e frequentare il genitore non convivente;
in sostanza, quindi,
l'accordo risponde al primario interesse del figlio di conservare e coltivare il rapporto anche con il genitore non collocatario nonostante la cessazione della convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento del matrimonio.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
4
p.q.m.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta da e da : Parte_1 Parte_2
- dichiara la separazione personale tra i detti coniugi per matrimonio civile contratto in data 29 maggio 2018 in Capena (RM);
- recepisce le condizioni concordate riportate in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritte;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Parte_5
(Atto n° 7, Parte I, Anno 2018);
- rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna.
Così deciso in Rieti, il 18.12.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1718/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1
, e , nata a [...] il [...], codice fiscale
[...] Parte_2 [...]
, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Stefano Marano ed elettivamente C.F._2 domiciliati presso il suo domicilio digitale giusta procura allegata al ricorso ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Domanda congiunta di separazione e scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte di separazione:
“Condizioni
I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto.
SULLA CASA CONIUGALE
La casa coniugale, sita in (00065) FI OM (Rm), alla Via Palmiro Togliatti, 6, piano 2, int.
31, di proprietà del Sig. resta assegnata al medesimo, dove dimorerà unitamente al Parte_1 figlio minore Persona_1
La Sig.ra già, prima di oggi, ha provveduto a rilasciare il predetto immobile e ad Parte_2 asportare dalla predetta abitazione tutti gli oggetti e gli effetti personali.
SULL'AFFIDAMENTO DEL IG RE
Il figlio minore minorenne, non autosufficiente, ed invalido civile, su specifico Persona_1 accordo delle Parti, viene affidato in via esclusiva al Sig. il quale eserciterà in Parte_1
1 maniera esclusiva la responsabilità genitoriale, cosicché tutte le decisioni di maggior interesse per
i figli riguardanti l'educazione, l'istruzione e la salute saranno prese dal medesimo nell'esclusivo interesse della prole. Per volontà concorde dei coniugi, il minore vivrà in Persona_1 collocazione stabile presso il domicilio del padre, come sopra specificato. Tale decisione, come detto, è stata presa congiuntamente dai coniugi, onde far fronte alle necessità del minore – portatore di handicap, la cui assunzione potrebbe essere rallentata dalla distanza tra il domicilio del piccolo ed il luogo di residenza della madre.
REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI VISITA
La Sig.ra avrà il diritto/dovere di incontrare il figlio domiciliato presso l'altro Parte_2 coniuge e permanere con lo stesso. A tal fine, il Sig. si impegna ad agevolare e Parte_1 comunque non ostacolare in alcun modo i rapporti del figlio con la madre, quale genitore non collocatario e la Sig.ra potrà vedere e tenere con sé il figlio minore previo Parte_2 preavviso, ogni volta che lo vorrà e comunque in caso di disaccordo:
• nei week-end, a fine settimana alternati, a partire dalle ore 08.00 del sabato, per poi ricondurlo presso il suo stabile domicilio alle ore 20.00 della domenica;
• nel corso di ciascuna settimana, per due pomeriggi (il martedì ed il giovedì), dall'uscita da scuola per poi riaccompagnare il minore presso il suo stabile domicilio entro le ore 20.00;
• durante le festività Natalizie, ad anni alterni, dal giorno della chiusura delle scuole sino al pomeriggio del 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
• durante le festività Pasquali con il medesimo criterio di equa alternanza, e cioè dal giorno della chiusura delle scuole fino alla domenica di Pasqua, ovvero dal lunedì dell'Angelo sino alla data di rientro a scuola.
Ogni anno la Sig.ra trascorrerà, con il proprio figlio, il giorno del proprio Parte_2 compleanno, fatti salvi gli impegni scolastici del minore. Analoga previsione per il Sig. Pt_1
, per quanto riguarda il giorno del proprio compleanno.
[...]
Durante le ferie estive i coniugi trascorreranno unitamente al proprio figlio 15 (quindici) giorni consecutivi, periodo da concordare entro il giorno 30 di aprile di ogni anno. E' fatto espresso obbligo ad entrambi i genitori di comunicare l'uno all'altra il luogo, l'indirizzo ed il recapito di telefonia fissa, ove esistente, delle località in cui trascorreranno i periodi di festività / vacanza.
REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICI
Ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
Il Sig. assume su di sé l'integrale obbligo di mantenimento del figlio minore Parte_1 [...]
rinunciando espressamente a richiedere alla Sig.ra somme a tale Persona_1 Parte_2 titolo.
2 Allo stesso modo, il Sig. si accolla l'obbligo di sostenere tutte le spese straordinarie Parte_1 sostenute per il figlio, convenendo in queste ricomprese tutte le spese mediche, tutte quelle scolastiche e tutte quelle ludico – ricreative, (quali, a titolo indicativo e non esaustivo, spese mediche e visite specialistiche anche periodiche di controllo, sportive, libri e materiale scolastico, gite scolastiche, sport, etc.).
DISPOSIZIONI FINALI
La Sig.ra autorizza sin da ora il Sig. alla richiesta ed al rilascio Parte_2 Parte_1 ed al rinnovo, da parte degli uffici competenti, di qualsiasi documento per il figlio minore
[...]
Persona_1
* * * * *
Tanto premesso, il Sig. e la Sig.ra come in epigrafe, rappresentati, Parte_3 Parte_2 difesi, nonché elettivamente domiciliati
CHIEDONO
Che l'On.le Tribunale adito, assunti gli adempimenti di rito e fissata l'udienza Voglia fissare udienza, alla quale i coniugi dovranno comparire personalmente,
- pronunci sentenza “parziale” con la quale venga dichiarata la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni concordate e sopra richiamate;
- all'esito, previa rinuncia dei coniugi all'impugnativa della predetta sentenza, venga disposta la rimessione della causa sul ruolo dell'Ill.mo Giudice Relatore, affinché trascorsi 6 (sei) mesi dalla data della comparizione dei coniugi ed acquisita la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 della L. 898/70, venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra il Sig. e la Sig.ra contratto in Parte_1 Parte_2
Capena (Rm), in data 29 maggio 2018.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e la successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto in data 29 maggio 2018 in Capena (RM), trascritto nei registri dello Stato Civile del detto Comune
(atto n° 7, Parte I, Anno 2018), e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n.
11906/2023 pubblicata il 16.10.2023.
A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che: dalla loro unione è nato Parte_4
, il 20 luglio 2018; il matrimonio non ha avuto esito felice a causa di incomprensioni e
[...] contrasti dovuti ad una incompatibilità di carattere, che ha determinato il dissolversi di qualsivoglia comunione di vita spirituale e materiale;
la diversità di vita, di idee e di interessi tra i coniugi rendono
3 insostenibile ed intollerabile la prosecuzione della convivenza e ciò aveva come conseguenza l'abbandono della casa coniugale in FI OM, alla Via Umberto Terracini n. 1, da parte della che si trasferiva in Germania, dove attualmente risiede;
tutti i tentativi profusi da Parte_2 entrambi non sono valsi a ricreare l'unione familiare.
All'udienza del 20 novembre 2025, tenuta con modalità di scambio note scritte, le parti hanno confermato la volontà di volersi separare alle condizioni riportate in epigrafe.
Il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
***
Nel merito, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Invero, la separazione dei coniugi deve trovare causa in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione anche di una sola delle parti.
Per cui, considerando l'oggettiva evidenza di tale stato di fatto, la domanda di separazione deve essere accolta.
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti che appaiono congrui tenuto conto della situazione di fatto rappresentata dalle parti e in particolare del fatto che risiede in Germania ed in ogni caso è prevista la possibilità Parte_2 per la madre di essere presente e frequentare il genitore non convivente;
in sostanza, quindi,
l'accordo risponde al primario interesse del figlio di conservare e coltivare il rapporto anche con il genitore non collocatario nonostante la cessazione della convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento del matrimonio.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
4
p.q.m.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta da e da : Parte_1 Parte_2
- dichiara la separazione personale tra i detti coniugi per matrimonio civile contratto in data 29 maggio 2018 in Capena (RM);
- recepisce le condizioni concordate riportate in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritte;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Parte_5
(Atto n° 7, Parte I, Anno 2018);
- rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna.
Così deciso in Rieti, il 18.12.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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