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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 21/07/2025, n. 1239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1239 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di GG AL , nella persona del Giudice unico, in funzione di giudice del lavoro, dott. ssa Paola Gargano , all'udienza del 21/07/2025 nel procedimento n.5513 /2024 R.G.A.C. ha pronunciato , ai sensi dell'art.429 c.p.c. la seguente SENTENZA
Con motivi contestuali della decisione e di cui ha dato lettura in pubblica udienza
TRA
, C.F. rappresentata/o e difesa/o Parte_1 C.F._1 dall'avv. IARIA GIUSEPPINA ed elettivamente domiciliata/o presso il suo studio in n Melito Porto Salvo alla via Roma n. 50 ; Ricorrente
CONTRO
in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in GG AL, viale AL n.82, presso la Sede dell'Avvocatura , rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. GRANDIZIO VALERIA , giusta procura in atti.
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ATPO num. R.G. 3635/2023 art. 445 bis 6° comma c.p.c.
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
in data 23.03.2023 ha presentato domanda per ottenere il Parte_1
riconoscimento del diritto l'accertamento dell'invalidità civile per il riconoscimento della pensione di inabilità civile di cui all'art. 12 della legge n. 118 del 1971. La domanda non veniva accolta in quanto la competente commissione medica non ha ritenuto sussistenti i requisiti sanitari per il riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta, riconoscendo la parte ricorrente invalida nella misura del 65%.
Quindi, parte ricorrente ha proposto davanti al Tribunale di GG AL giudizio di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.; all'esito di tale giudizio il consulente tecnico di ufficio ha ritenuto che non sussistessero i requisiti medico legali per il riconoscimento della domanda, riconoscendo una invalidità nella misura del 74%.
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. la parte ricorrente ha contestato l'esito dell'accertamento tecnico preventivo precedentemente esperito nella parte in cui non ha riconosciuto sussistenti i requisiti di carattere sanitario per fruire della pensione di inabilità civile, affermando di essere in possesso dei requisiti richiesti, essendo invalida civile in misura superiore pari al 100%; ha convenuto,
CP_ pertanto, in giudizio l chiedendo l'accertamento di detto stato, con ogni provvedimento consequenziale in riferimento alle relative provvidenze economiche.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva l' , resistendo al ricorso e CP_1
chiedendone il rigetto.
Sulla scorta delle deduzioni formulate dal ricorrente, che a sostegno dell'epigrafato gravame ha allegato l'aggravamento delle condizioni sanitarie è stato disposto un supplemento istruttorio da parte del CTU che aveva conosciuto il procedimento in fase di ATPO.
L' art. 12 della legge 30 marzo 1971 n. 118 prevede che sia concessa una pensione di inabilità a coloro che risultino totalmente inabili al lavoro. Tale prestazione può essere concessa agli invalidi di età compresa tra i 18 e i 65 anni (art. 8 d. lgs. 23 novembre ed annualmente rivalutati. Il CTU dopo aver sottoposto la ricorrente a nuova visita medico legale, e nell'esaminare tutta documentazione medica in atti, depositava l' elaborato peritale nel quale non riconosceva la sussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare di quanto richiesto.
Le argomentazioni del CTU, che qui si intendono integralmente riportate, appaiono condivisibili in quanto conformi alle norme di scienza ed esperienza medica, immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e formulate nel rispetto della normativa vigente.
La ctu ,immune da vizi logici, deve essere condivisa e il ricorso deve essere respinto.
L'opposizione spiegata deve dunque essere rigettata.
Stante la dichiarazione resa dal ricorrente vanno compensate le spese dei due gradi di
CP_ giudizio, ponendo definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di GG AL , in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione :
• Rigetta il ricorso proposto da parte ricorrente, ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c.;
• Compensa le spese di lite tra le parti;
• Pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate come da CP_1
separato decreto.
Così deciso in GG AL, 21/07/2025
Il G.O.P.
Dr.ssa Paola Gargano
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1988 n. 509) e che non percepiscano un reddito superiore ai limiti fissati dalla legge