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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 05/11/2025, n. 1620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1620 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 4202 /2022 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 4.11.2025, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 26/09/2022 ed iscritto al n 4202 - 2022 RG , vertente tra
- corrente in San Ferdinando (RC) Parte_1 [...]
(P.IVA ) in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 amministratore unico l.r.p.t. (nato a [...]_2 il 18_02_1962 e ivi res. alla Via Nazionale 18 n. 514 CF
), rappresentata e difesa dall'avv. Marcello C.F._1
Guarnieri giusta procura in atti;
C.F._2
-ricorrente - Contro
- (C.F. Controparte_2 P.IVA_2
– P. IVA ) con Sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_3 costituito ai sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) il 23 gennaio 2023, Repertorio 37590 Persona_1
- Raccolta n. 7131, agli avvocati Angelo Labrini ( ), NG M. Fazio ( , C.F._3 C.F._4
NG M. GA ( ), DA C. AT C.F._5
( ), nonché rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._6
TO LO (C.F.: ); C.F._7
1 - resistente - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Parte ricorrente impugna l'atto di diffida e messa in mora ( .6700.31/01/2022.0045489) per il recupero contributi da eccedenza CP_2 massimale ex art. 2, comma 18, L. n. 335/95 relativamente a:
-Anno 2019 – lavoratore (CF Persona_2
) – contributi richiesti € 89.663,97 – Sanzioni € C.F._8
12.944,97– Totale richiesto € 102.608,94 ;
- Anno 2019 – lavoratore (CF ) – Parte_3 C.F._9 contributi richiesti € 89.669,91 – Sanzioni € 12.945,84 – Totale richiesto € 102.615,75 e, quindi complessivamente la somma di € 205.224,69, in forza della seguente motivazione: << il lavoratore risulta in possesso di un'anzianità contributiva antecedente il 1/1/96>>. Con l'atto di diffida su descritto, quindi, l' ha intimato alla CP_2 [...] con riferimento ai dipendenti e Parte_1 Pt_2 Persona_2
, il pagamento della complessiva somma di € 205.224,69. Le Parte_3 somme fanno riferimento all'anno di contribuzione 2019 e riguardano l'asserito mancato versamento di contributi relativi ai dipendenti indicati. Parte ricorrente precisa che avverso tale provvedimento, la stessa ha inoltrato due distinti ricorsi amministrativi deducendo, per più ragioni, l'illegittimità, illiceità, infondatezza e nullità dell'atto e della pretesa avanzata dall' e CP_2 allegando, inoltre, copia degli atti con cui i dipendenti avevano comunicato l'esercizio dell'opzione. Per quanto riguarda il lavoratore la prima Persona_2 comunicazione (All.4) era stata trasmessa alla essendo all'epoca Parte_4
(3.6.2015) suo dipendente e portata, poi, a conoscenza della Parte_1 in data 7.5.2018 (All.4bis) dove nel frattempo era stato assunto.
[...]
Agisce in giudizio per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “dichiarare la nullità, illiceità, inefficacia o illegittimità dell'atto di diffida emesso dall' nei confronti della con ogni ulteriore e CP_2 Parte_1 conseguenziale decisione. Dichiarare in subordine l'insussistenza, nel caso di specie, dell'obbligo contributivo oltre il massimale previsto per legge. Dichiarare, in ogni caso, non dovute dalla società ricorrente le somme intimate dall' con l'atto impugnato con ogni ulteriore e conseguenziale CP_2 decisione. Condannare l' al pagamento delle spese e competenze da CP_2 distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.
2 § 2. Si è costituito l che chiede il rigetto della domanda. Ribadisce le CP_2 ragioni che hanno determinato la reiezione del ricorso amministrativo: “"per opzione al sistema contributivo si intende la scelta validamente esercitata dal soggetto ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge n.335/1995 regolarmente ratificata dall e, che “per le considerazioni sopra CP_2 esposte, non può essere considerata tale la comunicazione che il lavoratore ha presentato direttamente all'azienda”. Ribadisce che non risulta presentata all' dai dipendenti dell'azienda ricorrente, CP_2 Persona_3
) e ),
[...] C.F._8 Parte_3 C.F._9 alcuna istanza per il valido esercizio dell'opzione per il sistema contributivo ai sensi dell'art.1, comma 23, Legge n.335/1995. Assume che conseguentemente gli atti di diffida e messa in mora opposti sono legittimi e il complessivo credito di € 205,224,69, oltre interessi e oneri accessori interamente dovuto.
§ 3. Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
§ 3.1. Deve darsi atto che la stessa questione di diritto, con riferimento anche agli stessi lavoratori e (oltre che per Persona_2 Parte_3 un terzo lavoratore ), ma per il recupero di annualità Parte_2 diverse da quelle oggetto di causa, è stata decisa con la sentenza di questo Tribunale n. 1470/2023 che riuniva vari ricorsi. Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda della società ricorrente sulla scorta della seguente motivazione (motivazione posta a fondamento anche dell'analoga posizione di ): “La vicenda Persona_2 riguarda due lavoratori della ricorrente ( e Parte_2 [...]
) che in ragione del superamento del massimale contributivo dal Parte_3
2015 , con rispettivi atti del 3.6.2015 avevano dichiarato all'azienda, avendo i requisiti di anzianità di accredito , di voler optare , ai sensi dell'art.1 co.23 legge 335/95 , per il sistema contributivo avvalendosi quindi del beneficio di applicazione del massimale contributivo. Non risulta però che tale opzione fatta nel 2015 sia stata presentata e comunicata all , mentre solo nel gennaio 2021 risulta comunicata CP_2 all' la loro opzione per il sistema contributivo. CP_2
Ad avviso del decidente la tesi dell' è fondata . CP_2
In mancanza di istanza all' di opzione per il sistema contributivo , CP_2 nessun effetto poteva aver la sola comunicazione dell'opzione fatta all'azienda . A tale fine occorre verificare il dato normativo e verificare se è sufficiente per applicare il massimale annuo previsto dall'art.2, comma 18, della legge 335/95 la sola domanda all'azienda di opzione per il sistema di calcolo contributivo ai sensi della L.335/93, art.1 c. 23. Al riguardo l'art 1 co. 23 legge 335/95 disponeva :
3 < 23. Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la pensione e' conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti di anzianita' contributiva e anagrafica previsti dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata in via transitoria come integrata dalla presente legge. Ai medesimi lavoratori e' data facolta' di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo a condizione che abbiano maturato un'anzianita' contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo.> Alla detta norma si coordina l'art. 2, comma 18, legge cit. ai sensi del quale
<<..Per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1 gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'articolo 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura è annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT>>. L'art. 1, comma 280, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), ha stabilito espressamente che: “Il comma 18 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995 ai quali siano accreditati, a seguito di una loro domanda, contributi riferiti a periodi antecedenti al 1° gennaio 1996 non sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, di cui alla medesima disposizione, a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda> Per l'art 1 co. 23 cit. è indispensabile una dichiarazione di opzione da parte del lavoratore e non può che essere una dichiarazione da inoltrare all' CP_2 quale ente titolare della contribuzione e deputato a gestire la contribuzione e il trattamento pensionistico . L'opzione è un fatto costitutivo del diritto per aver diritto ad applicare il massimale perché dal suo esercizio la legge fa decorrere gli effetti futuri ma non retroattivi. L'opzione non può essere un fatto che rimanga all'interno del rapporto lavoratore -datore . In una materia in cui l' è soggetto titolare del diritto alla contribuzione CP_2
e tenuto alla determinazione del trattamento pensionistico del lavoratore, è insito nella funzione della opzione ritenere che l'opzione – fatto costitutivo del diritto – non possa rimanere ignota all'istituto ma , perché abbia efficacia , debba essere manifestata all'Ente. .
4 In disparte se possa essere poi necessaria una ratifica dell'ente ( ciò la legge non lo dice e la struttura del diritto potestativo ricorrendo gli altri requisiti non pare rendere soggetto ad una valutazione discrezionale dell'ente ), resta imprescindibile che l'opzione debba vedere destinatario l' e per aver CP_2 effetto debba a questo essere comunicata , pena la inefficacia retroattiva . D'altra parte nel nostro ordinamento in materia previdenziale vige il principio generale della domanda amministrativa … L'opzione dei due lavoratori invece risulta comunicata all' solo nel CP_2 gennaio 2021 per cui non può produrre effetti per i periodi contributivi precedenti . Né può valere il fatto che tale situazione risultasse dai modelli UNIEMENS presentati nel corso degli anni. Gli sono atti del datore e riguardano solo i flussi informativi Pt_5 sulle retribuzioni erogate ai dati dipendenti ma non possono valere a sostituire una dichiarazione strettamente personale del lavoratore e che deve contenere un inequivoco contenuto volto a palesare la volontà di opzione , che è pure irreversibile . Ne discende allora l'infondatezza della domanda .”.
§ 3.2. Avverso la sentenza n. 1470/2023 la società odierna ricorrente ha proposto appello che è stato accolto con la sentenza 464/25 della Corte d'Appello di Reggio Calabria. Con le note di trattazione scritta depositate il 19.10.2025 l' ribadisce le CP_2 proprie conclusioni “evidenziando che avverso la sentenza 464/25 della Corte d'Appello di Reggio Calabria sarà proposto ricorso alla Suprema Corte di Cassazione.”
§ 3.3. Orbene, sebbene la sopra citata sentenza 464/2025 della Corte d'Appello non sia ancora passata in giudicato, tuttavia – per il divieto di bis in idem – deve considerarsi che la questione determinante per la decisione della presente causa è stata già decisa anche con riferimento ai lavoratori e e tale statuizione deve essere Persona_2 Parte_3 considerata vincolante anche nel presente giudizio. Precisamente la sentenza 464/2025 della Corte di Appello di Reggio Calabria ha riformato la sentenza di primo grado ed ha annullato gli atti di diffida e messa in mora per il recupero contributi da eccedenza massimale ex art. 2, comma 18, L. n. 335/95 emessi dall' nei confronti della CP_2 Parte_1
[...]
La Corte d'Appello ha così motivato:
“L'appello è fondato. L'art. 1, comma 23, della legge n. 335/95, dispone che << …omissis. Ai medesimi lavoratori è data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema
5 contributivo a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo>>. Prevedendo, la stessa legge, all'art. 2, comma 18, che <>. Massimale rideterminato, anno per anno, attraverso circolari CP_2
Ne consegue che al raggiungimento del massimale retributivo, il datore di lavoro non deve più versare gli ulteriori contributi previdenziali le cui somme dovranno essere corrisposte al lavoratore integrandone la retribuzione. In buona sostanza, con l'esercizio di tale diritto il lavoratore rinuncia all'accredito contributivo in luogo di una maggiore retribuzione ovviamente soggetta a tassazione. Non vi è, quindi, alcun beneficio previdenziale conseguibile attraverso l'esercizio dell'opzione, né per il lavoratore, nè per il datore di lavoro quest'ultimo sempre tenuto ad attribuire lo stesso importo sebbene sotto forma di retribuzione. Ne consegue che, contrariamente a quanto statuito dal Giudice di prime cure, ai fini dell'esercizio dell'opzione non è necessaria una domanda, la quale ha come presupposto e scopo il conseguimento di un beneficio previdenziale o assistenziale che, nel caso in esame, non è configurabile. A corroborare quanto sopra il fatto che la normativa abbia previsto per il datore di lavoro l'onere di applicare lo speciale “regime massimale” quale conseguenza della semplice dichiarazione comunicatagli dal lavoratore, facendo salvo, ovviamente, il potere-dovere di controllo da parte dell' CP_2 di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'opzione. Nel caso in esame, la sussistenza dei predetti requisiti non è oggetto di contenzioso tra le parti. Già con le istanze in autotutela e i ricorsi amministrativi, veniva evidenziato dal datore di lavoro che il sistema contributivo previsto dall'art. 1, comma 23, L. n. 335/95, era stato applicato quale conseguenza delle dichiarazioni
6 con cui i lavoratori avevano chiesto l'applicazione del massimale: cioè, del sistema contributivo conseguente al raggiungimento del massimale. A fronte di ciò, l' sostituendo l'iniziale motivazione, rigettava i vari CP_2 ricorsi per la seguente ragione :<< … è stato confermato che non vi è stato l'esercizio per l'opzione al sistema contributivo esercitato dal lavoratore sopracitato ai sensi dell'art. 1, comma 23, Legge n. 335/1995 regolarmente ratificata dall'istituto>> . Per come emerge chiaramente dalla lettura dei documenti prodotti i lavoratori hanno presentato all'azienda una dichiarazione (e non una domanda) con la quale hanno chiesto l'applicazione del regime contributivo di cui alla legge n. 335/95. In conseguenza di ciò il datore di lavoro ha applicato il regime contributivo richiesto, ottemperando peraltro a quanto previsto dall' con la CP_2 circolare n. 177 (denominata “Art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti” - All. 22 fascicolo primo grado rg. n. 2721/2021), la quale nel caso in esame assume particolare rilievo, posto che fornisce anche spiegazioni sulle modalità di esercizio dell'opzione da parte del lavoratore e sugli obblighi a carico del datore di lavoro, così precisa:” 1) Applicazione del massimale contributivo. a) Per i lavoratori assunti dopo il 31.12.1995, nel momento in cui il loro livello retributivo si attesti al di sopra del massimale annuo di L. 132 milioni, i datori di lavoro dovranno acquisire una dichiarazione del lavoratore attestante l'esistenza o meno di periodi utili o utilizzabili ai fini dell'anzianità contributiva anteriori al 1° gennaio 1996. I datori di lavoro sottoporranno a contribuzione pensionistica (oltre che alle altre contribuzioni) mese per mese l'intera retribuzione sino al raggiungimento del massimale annuo (per il 1996 L. 132 milioni); … omissis
… esporranno i dati retributivi e contributivi riferiti alle retribuzioni sino al raggiungimento del massimale, da assoggettare a tutte le contribuzioni previdenziali ed assistenziali, unitamente a quelle degli altri lavoratori della stessa qualifica, secondo le consuete modalità; - esporranno i dati retributivi e contributivi riferiti alle retribuzioni eccedenti il massimale, da assoggettare alle contribuzioni diverse da quella dovuta al F.P.L.D., utilizzando il codice "tipo contribuzione" di nuova istituzione "98", avente il significato di "lavoratori soggetti al massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18 così”. Orbene, l'azienda si è attenuta scrupolosamente a quanto prescritto tantodalla normativa che dalle circolari tra cui quella sopra CP_2 richiamata, non configurandosi in capo alla stessa alcuna responsabilità per omessa contribuzione, idonea a giustificare l'applicazione di ingenti sanzioni a suo carico.
7 Nella fattispecie in esame non si configura alcuna violazione di un obbligo di comunicazione nei confronti dell' atteso che nessuna disposizione di CP_2 legge specifica le modalità di comunicazione dell'opzione al sistema contributivo né, tantomeno, la necessaria ratifica da parte dell'Ente. Circostanza, quest'ultima, confermata anche dalla sentenza di primo grado
“in disparte se possa essere poi necessaria una ratifica dell'ente ( ciò la legge non lo dice e la struttura del diritto potestativo ricorrendo gli altri requisiti non pare rendere soggetto ad una valutazione discrezionale dell'ente)….”. La sentenza ha correttamente accertato che si tratta di un diritto potestativo salvo poi ritenere che lo stesso sia condizionato “al perfezionamento di una fattispecie a formazione progressiva che nella presentazione della domanda all'ente previdenziale trova appunto il suo incipit”, quindi sottoposto ad autorizzazione dell'Ente. In ogni caso, anche ammesso che vi fosse stata violazione dell'obbligo di comunicazione da parte del lavoratore, violazione che nella fattispecie in esame non è comunque configurabile, sarebbe un comportamento riferibile al lavoratore e non al datore di lavoro. L'azienda, nel caso in esame, ha operato correttamente acquisendo la dichiarazione da parte del lavoratore, applicando conseguentemente il regime indicatogli, provvedendo alla corretta indicazione nel flusso Uniemens attraverso il quale l' è stato da subito messo a conoscenza CP_2 dell'avvenuto esercizio dell'opzione da parte del lavoratore non sussistendo, conseguentemente, la necessità di un'ulteriore ratifica da parte dell'Ente. Ad ulteriore conferma di quanto sopra, rileva l'atto del 16/12/2024 allegato da parte appellante, con il quale l' esaminando l'identica posizione CP_2 previdenziale del lavoratore , in accoglimento dell'ennesima Parte_3 istanza in autotutela presentata dalla ha annullato l'atto Parte_1 con il quale era stato chiesto il pagamento degli ulteriori contributi (oltre sanzioni) anche per l'anno 2022. A giustificazione di tale determinazione l'Ente stesso, tra i vari motivi, ha anche affermato/confermato :<<… che nessuna disposizione di legge specifica le modalità di comunicazione dell'opzione al sistema contributivo, con la conseguenza che non è possibile opporre all'azienda ed al lavoratore il mancato rispetto delle specifiche tecniche stabilite dall'Istituto>>. La posizione giuridico-previdenziale del lavoratore , in Parte_3 relazione all'opzione di cui si discute è sovrapponibile a quella degli altri lavoratori coinvolti avendo comunicato al datore di lavoro, nello stesso momento, con l'identico contenuto e forma, la richiesta di applicare il regime previdenziale conseguente all'opzione.
8 Tale circostanza conferma indiscutibilmente come non risultassero ulteriori prescrizioni a carico del datore di lavoro e dei lavoratori, rispetto a quelle già messe in atto, o indicate le modalità di esercizio dell'opzione. L'appello, pertanto, va accolto e la sentenza riformata. La difficoltà interpretativa della normativa di riferimento e la novità delle questioni trattate giustificano le spese di lite del doppio grado.” In conclusione per tali motivi anche il presente ricorso deve essere accolto. La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese legali.
p.q.m.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla gli impugnati atti di diffida e messa in mora ( .6700.31/01/2022.0045489) per il recupero contributi CP_2 da eccedenza massimale ex art. 2, comma 18, L. n. 335/95 emessi dall' CP_2 nei confronti della Parte_1
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 5/11/2025 Il giudice del lavoro Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
9
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 4202 /2022 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 4.11.2025, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 26/09/2022 ed iscritto al n 4202 - 2022 RG , vertente tra
- corrente in San Ferdinando (RC) Parte_1 [...]
(P.IVA ) in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 amministratore unico l.r.p.t. (nato a [...]_2 il 18_02_1962 e ivi res. alla Via Nazionale 18 n. 514 CF
), rappresentata e difesa dall'avv. Marcello C.F._1
Guarnieri giusta procura in atti;
C.F._2
-ricorrente - Contro
- (C.F. Controparte_2 P.IVA_2
– P. IVA ) con Sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_3 costituito ai sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) il 23 gennaio 2023, Repertorio 37590 Persona_1
- Raccolta n. 7131, agli avvocati Angelo Labrini ( ), NG M. Fazio ( , C.F._3 C.F._4
NG M. GA ( ), DA C. AT C.F._5
( ), nonché rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._6
TO LO (C.F.: ); C.F._7
1 - resistente - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Parte ricorrente impugna l'atto di diffida e messa in mora ( .6700.31/01/2022.0045489) per il recupero contributi da eccedenza CP_2 massimale ex art. 2, comma 18, L. n. 335/95 relativamente a:
-Anno 2019 – lavoratore (CF Persona_2
) – contributi richiesti € 89.663,97 – Sanzioni € C.F._8
12.944,97– Totale richiesto € 102.608,94 ;
- Anno 2019 – lavoratore (CF ) – Parte_3 C.F._9 contributi richiesti € 89.669,91 – Sanzioni € 12.945,84 – Totale richiesto € 102.615,75 e, quindi complessivamente la somma di € 205.224,69, in forza della seguente motivazione: << il lavoratore risulta in possesso di un'anzianità contributiva antecedente il 1/1/96>>. Con l'atto di diffida su descritto, quindi, l' ha intimato alla CP_2 [...] con riferimento ai dipendenti e Parte_1 Pt_2 Persona_2
, il pagamento della complessiva somma di € 205.224,69. Le Parte_3 somme fanno riferimento all'anno di contribuzione 2019 e riguardano l'asserito mancato versamento di contributi relativi ai dipendenti indicati. Parte ricorrente precisa che avverso tale provvedimento, la stessa ha inoltrato due distinti ricorsi amministrativi deducendo, per più ragioni, l'illegittimità, illiceità, infondatezza e nullità dell'atto e della pretesa avanzata dall' e CP_2 allegando, inoltre, copia degli atti con cui i dipendenti avevano comunicato l'esercizio dell'opzione. Per quanto riguarda il lavoratore la prima Persona_2 comunicazione (All.4) era stata trasmessa alla essendo all'epoca Parte_4
(3.6.2015) suo dipendente e portata, poi, a conoscenza della Parte_1 in data 7.5.2018 (All.4bis) dove nel frattempo era stato assunto.
[...]
Agisce in giudizio per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “dichiarare la nullità, illiceità, inefficacia o illegittimità dell'atto di diffida emesso dall' nei confronti della con ogni ulteriore e CP_2 Parte_1 conseguenziale decisione. Dichiarare in subordine l'insussistenza, nel caso di specie, dell'obbligo contributivo oltre il massimale previsto per legge. Dichiarare, in ogni caso, non dovute dalla società ricorrente le somme intimate dall' con l'atto impugnato con ogni ulteriore e conseguenziale CP_2 decisione. Condannare l' al pagamento delle spese e competenze da CP_2 distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.
2 § 2. Si è costituito l che chiede il rigetto della domanda. Ribadisce le CP_2 ragioni che hanno determinato la reiezione del ricorso amministrativo: “"per opzione al sistema contributivo si intende la scelta validamente esercitata dal soggetto ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge n.335/1995 regolarmente ratificata dall e, che “per le considerazioni sopra CP_2 esposte, non può essere considerata tale la comunicazione che il lavoratore ha presentato direttamente all'azienda”. Ribadisce che non risulta presentata all' dai dipendenti dell'azienda ricorrente, CP_2 Persona_3
) e ),
[...] C.F._8 Parte_3 C.F._9 alcuna istanza per il valido esercizio dell'opzione per il sistema contributivo ai sensi dell'art.1, comma 23, Legge n.335/1995. Assume che conseguentemente gli atti di diffida e messa in mora opposti sono legittimi e il complessivo credito di € 205,224,69, oltre interessi e oneri accessori interamente dovuto.
§ 3. Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
§ 3.1. Deve darsi atto che la stessa questione di diritto, con riferimento anche agli stessi lavoratori e (oltre che per Persona_2 Parte_3 un terzo lavoratore ), ma per il recupero di annualità Parte_2 diverse da quelle oggetto di causa, è stata decisa con la sentenza di questo Tribunale n. 1470/2023 che riuniva vari ricorsi. Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda della società ricorrente sulla scorta della seguente motivazione (motivazione posta a fondamento anche dell'analoga posizione di ): “La vicenda Persona_2 riguarda due lavoratori della ricorrente ( e Parte_2 [...]
) che in ragione del superamento del massimale contributivo dal Parte_3
2015 , con rispettivi atti del 3.6.2015 avevano dichiarato all'azienda, avendo i requisiti di anzianità di accredito , di voler optare , ai sensi dell'art.1 co.23 legge 335/95 , per il sistema contributivo avvalendosi quindi del beneficio di applicazione del massimale contributivo. Non risulta però che tale opzione fatta nel 2015 sia stata presentata e comunicata all , mentre solo nel gennaio 2021 risulta comunicata CP_2 all' la loro opzione per il sistema contributivo. CP_2
Ad avviso del decidente la tesi dell' è fondata . CP_2
In mancanza di istanza all' di opzione per il sistema contributivo , CP_2 nessun effetto poteva aver la sola comunicazione dell'opzione fatta all'azienda . A tale fine occorre verificare il dato normativo e verificare se è sufficiente per applicare il massimale annuo previsto dall'art.2, comma 18, della legge 335/95 la sola domanda all'azienda di opzione per il sistema di calcolo contributivo ai sensi della L.335/93, art.1 c. 23. Al riguardo l'art 1 co. 23 legge 335/95 disponeva :
3 < 23. Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la pensione e' conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti di anzianita' contributiva e anagrafica previsti dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata in via transitoria come integrata dalla presente legge. Ai medesimi lavoratori e' data facolta' di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo a condizione che abbiano maturato un'anzianita' contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo.> Alla detta norma si coordina l'art. 2, comma 18, legge cit. ai sensi del quale
<<..Per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1 gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'articolo 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura è annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT>>. L'art. 1, comma 280, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), ha stabilito espressamente che: “Il comma 18 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995 ai quali siano accreditati, a seguito di una loro domanda, contributi riferiti a periodi antecedenti al 1° gennaio 1996 non sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, di cui alla medesima disposizione, a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda> Per l'art 1 co. 23 cit. è indispensabile una dichiarazione di opzione da parte del lavoratore e non può che essere una dichiarazione da inoltrare all' CP_2 quale ente titolare della contribuzione e deputato a gestire la contribuzione e il trattamento pensionistico . L'opzione è un fatto costitutivo del diritto per aver diritto ad applicare il massimale perché dal suo esercizio la legge fa decorrere gli effetti futuri ma non retroattivi. L'opzione non può essere un fatto che rimanga all'interno del rapporto lavoratore -datore . In una materia in cui l' è soggetto titolare del diritto alla contribuzione CP_2
e tenuto alla determinazione del trattamento pensionistico del lavoratore, è insito nella funzione della opzione ritenere che l'opzione – fatto costitutivo del diritto – non possa rimanere ignota all'istituto ma , perché abbia efficacia , debba essere manifestata all'Ente. .
4 In disparte se possa essere poi necessaria una ratifica dell'ente ( ciò la legge non lo dice e la struttura del diritto potestativo ricorrendo gli altri requisiti non pare rendere soggetto ad una valutazione discrezionale dell'ente ), resta imprescindibile che l'opzione debba vedere destinatario l' e per aver CP_2 effetto debba a questo essere comunicata , pena la inefficacia retroattiva . D'altra parte nel nostro ordinamento in materia previdenziale vige il principio generale della domanda amministrativa … L'opzione dei due lavoratori invece risulta comunicata all' solo nel CP_2 gennaio 2021 per cui non può produrre effetti per i periodi contributivi precedenti . Né può valere il fatto che tale situazione risultasse dai modelli UNIEMENS presentati nel corso degli anni. Gli sono atti del datore e riguardano solo i flussi informativi Pt_5 sulle retribuzioni erogate ai dati dipendenti ma non possono valere a sostituire una dichiarazione strettamente personale del lavoratore e che deve contenere un inequivoco contenuto volto a palesare la volontà di opzione , che è pure irreversibile . Ne discende allora l'infondatezza della domanda .”.
§ 3.2. Avverso la sentenza n. 1470/2023 la società odierna ricorrente ha proposto appello che è stato accolto con la sentenza 464/25 della Corte d'Appello di Reggio Calabria. Con le note di trattazione scritta depositate il 19.10.2025 l' ribadisce le CP_2 proprie conclusioni “evidenziando che avverso la sentenza 464/25 della Corte d'Appello di Reggio Calabria sarà proposto ricorso alla Suprema Corte di Cassazione.”
§ 3.3. Orbene, sebbene la sopra citata sentenza 464/2025 della Corte d'Appello non sia ancora passata in giudicato, tuttavia – per il divieto di bis in idem – deve considerarsi che la questione determinante per la decisione della presente causa è stata già decisa anche con riferimento ai lavoratori e e tale statuizione deve essere Persona_2 Parte_3 considerata vincolante anche nel presente giudizio. Precisamente la sentenza 464/2025 della Corte di Appello di Reggio Calabria ha riformato la sentenza di primo grado ed ha annullato gli atti di diffida e messa in mora per il recupero contributi da eccedenza massimale ex art. 2, comma 18, L. n. 335/95 emessi dall' nei confronti della CP_2 Parte_1
[...]
La Corte d'Appello ha così motivato:
“L'appello è fondato. L'art. 1, comma 23, della legge n. 335/95, dispone che << …omissis. Ai medesimi lavoratori è data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema
5 contributivo a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo>>. Prevedendo, la stessa legge, all'art. 2, comma 18, che <
Ne consegue che al raggiungimento del massimale retributivo, il datore di lavoro non deve più versare gli ulteriori contributi previdenziali le cui somme dovranno essere corrisposte al lavoratore integrandone la retribuzione. In buona sostanza, con l'esercizio di tale diritto il lavoratore rinuncia all'accredito contributivo in luogo di una maggiore retribuzione ovviamente soggetta a tassazione. Non vi è, quindi, alcun beneficio previdenziale conseguibile attraverso l'esercizio dell'opzione, né per il lavoratore, nè per il datore di lavoro quest'ultimo sempre tenuto ad attribuire lo stesso importo sebbene sotto forma di retribuzione. Ne consegue che, contrariamente a quanto statuito dal Giudice di prime cure, ai fini dell'esercizio dell'opzione non è necessaria una domanda, la quale ha come presupposto e scopo il conseguimento di un beneficio previdenziale o assistenziale che, nel caso in esame, non è configurabile. A corroborare quanto sopra il fatto che la normativa abbia previsto per il datore di lavoro l'onere di applicare lo speciale “regime massimale” quale conseguenza della semplice dichiarazione comunicatagli dal lavoratore, facendo salvo, ovviamente, il potere-dovere di controllo da parte dell' CP_2 di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'opzione. Nel caso in esame, la sussistenza dei predetti requisiti non è oggetto di contenzioso tra le parti. Già con le istanze in autotutela e i ricorsi amministrativi, veniva evidenziato dal datore di lavoro che il sistema contributivo previsto dall'art. 1, comma 23, L. n. 335/95, era stato applicato quale conseguenza delle dichiarazioni
6 con cui i lavoratori avevano chiesto l'applicazione del massimale: cioè, del sistema contributivo conseguente al raggiungimento del massimale. A fronte di ciò, l' sostituendo l'iniziale motivazione, rigettava i vari CP_2 ricorsi per la seguente ragione :<< … è stato confermato che non vi è stato l'esercizio per l'opzione al sistema contributivo esercitato dal lavoratore sopracitato ai sensi dell'art. 1, comma 23, Legge n. 335/1995 regolarmente ratificata dall'istituto>> . Per come emerge chiaramente dalla lettura dei documenti prodotti i lavoratori hanno presentato all'azienda una dichiarazione (e non una domanda) con la quale hanno chiesto l'applicazione del regime contributivo di cui alla legge n. 335/95. In conseguenza di ciò il datore di lavoro ha applicato il regime contributivo richiesto, ottemperando peraltro a quanto previsto dall' con la CP_2 circolare n. 177 (denominata “Art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti” - All. 22 fascicolo primo grado rg. n. 2721/2021), la quale nel caso in esame assume particolare rilievo, posto che fornisce anche spiegazioni sulle modalità di esercizio dell'opzione da parte del lavoratore e sugli obblighi a carico del datore di lavoro, così precisa:” 1) Applicazione del massimale contributivo. a) Per i lavoratori assunti dopo il 31.12.1995, nel momento in cui il loro livello retributivo si attesti al di sopra del massimale annuo di L. 132 milioni, i datori di lavoro dovranno acquisire una dichiarazione del lavoratore attestante l'esistenza o meno di periodi utili o utilizzabili ai fini dell'anzianità contributiva anteriori al 1° gennaio 1996. I datori di lavoro sottoporranno a contribuzione pensionistica (oltre che alle altre contribuzioni) mese per mese l'intera retribuzione sino al raggiungimento del massimale annuo (per il 1996 L. 132 milioni); … omissis
… esporranno i dati retributivi e contributivi riferiti alle retribuzioni sino al raggiungimento del massimale, da assoggettare a tutte le contribuzioni previdenziali ed assistenziali, unitamente a quelle degli altri lavoratori della stessa qualifica, secondo le consuete modalità; - esporranno i dati retributivi e contributivi riferiti alle retribuzioni eccedenti il massimale, da assoggettare alle contribuzioni diverse da quella dovuta al F.P.L.D., utilizzando il codice "tipo contribuzione" di nuova istituzione "98", avente il significato di "lavoratori soggetti al massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18 così”. Orbene, l'azienda si è attenuta scrupolosamente a quanto prescritto tantodalla normativa che dalle circolari tra cui quella sopra CP_2 richiamata, non configurandosi in capo alla stessa alcuna responsabilità per omessa contribuzione, idonea a giustificare l'applicazione di ingenti sanzioni a suo carico.
7 Nella fattispecie in esame non si configura alcuna violazione di un obbligo di comunicazione nei confronti dell' atteso che nessuna disposizione di CP_2 legge specifica le modalità di comunicazione dell'opzione al sistema contributivo né, tantomeno, la necessaria ratifica da parte dell'Ente. Circostanza, quest'ultima, confermata anche dalla sentenza di primo grado
“in disparte se possa essere poi necessaria una ratifica dell'ente ( ciò la legge non lo dice e la struttura del diritto potestativo ricorrendo gli altri requisiti non pare rendere soggetto ad una valutazione discrezionale dell'ente)….”. La sentenza ha correttamente accertato che si tratta di un diritto potestativo salvo poi ritenere che lo stesso sia condizionato “al perfezionamento di una fattispecie a formazione progressiva che nella presentazione della domanda all'ente previdenziale trova appunto il suo incipit”, quindi sottoposto ad autorizzazione dell'Ente. In ogni caso, anche ammesso che vi fosse stata violazione dell'obbligo di comunicazione da parte del lavoratore, violazione che nella fattispecie in esame non è comunque configurabile, sarebbe un comportamento riferibile al lavoratore e non al datore di lavoro. L'azienda, nel caso in esame, ha operato correttamente acquisendo la dichiarazione da parte del lavoratore, applicando conseguentemente il regime indicatogli, provvedendo alla corretta indicazione nel flusso Uniemens attraverso il quale l' è stato da subito messo a conoscenza CP_2 dell'avvenuto esercizio dell'opzione da parte del lavoratore non sussistendo, conseguentemente, la necessità di un'ulteriore ratifica da parte dell'Ente. Ad ulteriore conferma di quanto sopra, rileva l'atto del 16/12/2024 allegato da parte appellante, con il quale l' esaminando l'identica posizione CP_2 previdenziale del lavoratore , in accoglimento dell'ennesima Parte_3 istanza in autotutela presentata dalla ha annullato l'atto Parte_1 con il quale era stato chiesto il pagamento degli ulteriori contributi (oltre sanzioni) anche per l'anno 2022. A giustificazione di tale determinazione l'Ente stesso, tra i vari motivi, ha anche affermato/confermato :<<… che nessuna disposizione di legge specifica le modalità di comunicazione dell'opzione al sistema contributivo, con la conseguenza che non è possibile opporre all'azienda ed al lavoratore il mancato rispetto delle specifiche tecniche stabilite dall'Istituto>>. La posizione giuridico-previdenziale del lavoratore , in Parte_3 relazione all'opzione di cui si discute è sovrapponibile a quella degli altri lavoratori coinvolti avendo comunicato al datore di lavoro, nello stesso momento, con l'identico contenuto e forma, la richiesta di applicare il regime previdenziale conseguente all'opzione.
8 Tale circostanza conferma indiscutibilmente come non risultassero ulteriori prescrizioni a carico del datore di lavoro e dei lavoratori, rispetto a quelle già messe in atto, o indicate le modalità di esercizio dell'opzione. L'appello, pertanto, va accolto e la sentenza riformata. La difficoltà interpretativa della normativa di riferimento e la novità delle questioni trattate giustificano le spese di lite del doppio grado.” In conclusione per tali motivi anche il presente ricorso deve essere accolto. La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese legali.
p.q.m.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla gli impugnati atti di diffida e messa in mora ( .6700.31/01/2022.0045489) per il recupero contributi CP_2 da eccedenza massimale ex art. 2, comma 18, L. n. 335/95 emessi dall' CP_2 nei confronti della Parte_1
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 5/11/2025 Il giudice del lavoro Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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