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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 12/03/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 376/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Nella persona della dott.ssa Valeria Peritore, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 376 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2014 vertente
TRA in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore c.f. ; , nato a [...] il P.IVA_1 Parte_1
04.10.1957, c.f. , , nata a [...], il C.F._1 Parte_2
03.03.1960, c.f. , elettivamente domiciliati in Catania, Via G. Leopardi n. 80, C.F._2
presso lo studio professionale degli Avv.ti Giovanni Lotà
( e Tiziana Castelli Email_1
( , che li rappresentano, congiuntamente e Email_2
disgiuntamente, giusta procura in atti;
opponenti
E
P.IVA. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Caltagirone (CT), Viale Dante Alighieri n.
12 presso lo studio professionale dell'Avv. Stefano Ascanio, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Vittorio Balestrazzi e Francesco Balestrazzi
( , giusta procura in atti;
Email_3
Opposta
E
P.IVA , in persona del procuratore Controparte_2 P.IVA_3
pro tempore¸ elettivamente domiciliata in Catania, Via Firenze n.8 presso lo studio professionale dell'Avv. Maurizio Calabrò, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Grieco
( ), giusta procura in atti;
Email_4
Terzo chiamato in garanzia
E
Controparte_3
, C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente
[...] P.IVA_4
domiciliata in Palagonia (CT), via V. Bellini n. 18, presso lo studio professionale dell'Avv. Vincenza
Pirracchio ( , che lo rappresenta e Email_5
difende giusta procura in atti;
Terzo chiamato in garanzia
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 06.03.2024, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
[...]
e anno precisato le conclusioni, come da note di Controparte_1 Controparte_3
trattazione scritta da intendersi qui integralmente richiamate.
La causa è stata, quindi, assunta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione con chiamata in causa di terzo del 19.3.2014, la società
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, e Parte_1 Parte_1
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 9/2014 emesso dal Parte_2
Tribunale di Caltagirone il 16.01.2014, con il quale era stato loro ingiunto di pagare, rispettivamente quale debitrice principale e quali fideiussori, la somma di € 55.249,55, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo del contratto di finanziamento industriale n. 6094912 del
01.10.2009.
In particolare, gli opponenti hanno dedotto: -) di aver stipulato con la Controparte_1 il contratto di finanziamento industriale n. 6094912 per l'importo complessivo di €
[...]
85.000,00, garantito da fideiussione personale sottoscritta da e Parte_1 Parte_2 sino all'importo di € 142.800,00; -) che, a garanzia del predetto finanziamento, era stata prestata garanzia dalla -) che dunque, l'Istituto di credito avrebbe potuto rivalersi sul Controparte_4
fondo, e non sull'impresa, per gli importi dallo stesso garantiti.
Gli opponenti hanno dunque eccepito, in via preliminare, il difetto dello ius postulandi della per mancanza di valida procura ad litem, e hanno chiesto la Controparte_1
chiamata in garanzia di e di in quanto soggetti tenuti a tenere CP_3 Controparte_2 indenne la parte finanziata dall'esposizione debitoria nascente dal contratto di finanziamento garantito;
nel merito, hanno eccepito l'erroneità della somma ingiunta.
Con provvedimento del 26.03.2014 parte opponente è stata autorizzata alla chiamata in causa dei terzi.
Con comparsa depositata il 08.07.2014, si è costituita in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, la quale ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, sia in ordine al difetto dello ius postulandi, sia in ordine alla chiamata in garanzia di e Controparte_3
di precisando che “il Fondo di Garanzia per le PMI interviene a Controparte_2 garanzia degli Istituti di Credito che erogano il finanziamento, e non (…) a garanzia dei soggetti – debitori finanziati”. Ha, inoltre, dedotto e documentato di essersi regolarmente rivolta al Fondo per l'attivazione della garanzia e ha infine rilevato la genericità dell'eccezione formulata da controparte in ordine alla pretesa erroneità dell'importo ingiunto.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'opposizione, previa concessione della provvisoria esecuzione, nonché la condanna di parte opponente ex dell'art. 96 c.p.c. primo ed ultimo comma, con vittoria di spese e compensi.
La in persona del procuratore pro tempore, costituita con Controparte_2
comparsa del 23.09.2014, ha eccepito in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva e nel merito ha contestato tutto quanto dedotto da parte attrice, chiedendo il rigetto della opposizione spiegata.
Con comparsa del 07.10.2014, si è costituita anche la Controparte_5
la quale in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità ed
[...]
improcedibilità della domanda attorea, in quanto spiegata nei confronti di un soggetto giuridico inesistente ” in luogo di , ed in quanto incompatibile Controparte_6 CP_3
con la struttura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Ha inoltre eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, rilevando di non intrattenere alcun rapporto con i debitori, e ha infine contestato, anche nel merito, tutto quanto dedotto da parte attrice.
Con ordinanza del 11.03.2015 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
la causa, dunque, istruita tramite produzione documentale ed assegnata nelle more all'odierna decidente, è stata trattenuta in decisione all'udienza che precede, sulle conclusioni precisate dalle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
************* Prima di esaminare il merito dell'opposizione proposta, occorre valutare le refluenze della mancata comparizione del procuratore di parte opponente all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Come è noto, la funzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni è quella di precisare le domande ed eccezioni già proposte (essendo le parti già incorse nelle decadenze e le preclusioni già previste dagli artt. 167, 183 e 184 c.p.c.) o l'abbandono di alcune di esse.
Conseguentemente, nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate in atto introduttivo (cfr. Cass. civ., n. 4664 del 2021; Cass. civ., n., 22360 del 2013).
*************
Tanto precisato, deve essere preliminarmente rigettata l'eccezione svolta da parte opponente in ordine al difetto di valida procura ad litem della . Controparte_1
Tale eccezione è smentita infatti dal compendio probatorio in atti e segnatamente: dallo
Statuto dell'Istituto di credito (cfr. doc .4 allegato alla comparsa di costituzione, artt. 36 ss.); dal verbale n. 39 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito (cfr. doc .3 allegato alla comparsa di costituzione, art. 3); e dal provvedimento di nomina del 7.11.2013 (cfr. doc .2 allegato alla comparsa di costituzione).
Da tali atti emerge infatti che il Consiglio di amministrazione della banca, con delibera del
27.5.2010, ha conferito ai direttori delle funzioni generali, ai direttori territoriali e ai sostituti incaricati ai predetti ruoli, tra l'altro, la rappresentanza processuale nelle procedure fallimentari e concorsuali in genere, in quelle per decreto ingiuntivo e di esecuzione mobiliare e immobiliare, nonché nelle relative procedure di opposizione (cfr. doc .3 allegato alla comparsa di costituzione, art. 3); e che, sulla scorta dei poteri in tal modo conferiti, il Direttore dei Rischi, dott. Persona_1
con delega del 7.11.2013, ha nominato come propri sostituti nella rappresentanza processuale, il dott.
e il dott. Persona_2 Persona_3
Pertanto, la procura alle liti presente in atti è stata conferita da soggetti muniti di pieno potere rappresentativo, come rilevato e documentato da parte opposta.
A ciò si aggiunga che per giurisprudenza unanime sul punto, avvalorata da numerose pronunce di merito “relativamente alla rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che ha conferito la procura alle liti non è tenuta a provare la sua qualità, qualora
l'organo che ha conferito il potere di rappresentanza derivi tale potestà dall'atto costitutivo o dallo statuto. Tale disposizione si giustifica poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e, conseguentemente, spetta a loro fornire la prova negativa” (Trib. Milano, n. 7725 del 2023,); prova che, nella fattispecie, parte opponente non ha fornito.
*************
Nel merito, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata per i motivi di seguito esposti.
Giova osservare, in punto di diritto, che, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo
è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (cfr., per tutte, Cass. civ., sez. un., n. 13533 del 2001). Tali principi trovano applicazione anche in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che costituisce atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto, che ha la posizione sostanziale di attore;
raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente, che assume veste sostanziale di convenuto (ex multis, Cass. civ. n. 4800 del 2007, conf. Cass., n. 21101 del 2015).
È opportuno, pertanto, vagliare in primo luogo la fondatezza della pretesa creditoria, per poi esaminare la domanda di manleva formulata dagli opponenti.
Orbene, nel caso di specie, l'opposta ha fornito prova dell'esistenza del rapporto dal quale deriva il diritto vantato – circostanza, quest'ultima, per vero neppure contestata da controparte – producendo, a tal uopo, già in sede monitoria, tra l'altro, il contratto di finanziamento industriale n.
6094912 del 01.10.2009 stipulato dalla in persona del Parte_1 legale rappresentante, per l'importo € 85.000,00 con piano di rientro in rate semestrali, e garantito da fideiussione personale dei sig.ri e sino alla concorrenza Parte_3 Parte_2 dell'importo di € 148.200,00.
A fronte di tale compendio probatorio, parte opponente non ha invero contestato né la sussistenza del rapporto negoziale de quo, né il proprio inadempimento, ma si è limitata a contestare l'erroneità delle somme ingiunte e a chiamare in garanzia e Controparte_2 CP_3
[...]
L'eccezione sull'illegittima applicazione di interessi di mora – formulata oltretutto con esclusivo riferimento alla somma di euro 2.285,32 – è svolta in termini assolutamente generici ed è priva di adeguato supporto probatorio, risultando affidata soltanto ad una richiesta di c.t.u. inammissibile in quanto di carattere meramente esplorativo (cfr. Cass., n. 10373 del 2019). Accertata dunque la sussistenza della pretesa creditoria vantata dalla Banca, resta da esaminare la domanda di manleva proposta da parte opponente contro e Controparte_3 [...]
Controparte_7
Preliminare ed assorbente è l'esame dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da entrambi gli enti chiamati in garanzia.
Al riguardo, occorre rilevare, in punto di fatto, che il contratto di prestito per cui è causa – oltre ad essere assistito da fideiussione personale da e – è garantito Parte_1 Parte_2 dalla c.d. garanzia sussidiaria prestata dalla nella misura dell'80% Controparte_4 dell'importo ammesso al finanziamento “ai sensi della convenzione stipulata tra la stessa e la
“ in data 25/05/2007” (cfr. art.
1.3 del contratto di finanziamento, in atti). CP_1
A ben vedere, dall'esame della citata convenzione, prodotta in ossequio all'ordine di esibizione disposto ex art. 210 c.p.c., emerge che la stessa: i) è stata stipulata tra il e la CP_3
Banca opposta, senza la partecipazione dell'impresa finanziata, oggi debitrice, né dei fideiussori;
ii) opera esclusivamente a favore dell'Istituto di credito;
iii) è subordinata “al rilascio della garanzia del
Fondo di Garanzia ed alla valutazione positiva da parte della Banca del merito creditizio della impresa richiedente e della capacità di quest'ultima di far fronte agli impegni finanziari derivanti dal finanziamento” (cfr. convenzione in atti, art. 2.1); iv) che le richieste di ammissione alla garanzia diretta “sono presentate da in nome e per conto della ”, e che sarà il competente CP_3 CP_1
Comitato di gestione del Fondo di Garanzia ad adottare “il provvedimento di concessione (o diniego) della garanzia di norma entro 20 giorni (…)” (art. 3 della convenzione in atti).
Ed invero, il legislatore, con la legge n. 662/1996 e segnatamente con l'art. 2, comma 100 lett.
a) istitutiva del Fondo di Garanzia per le PMI, ha inteso sì sostenere programmi di investimento delle piccole e medie imprese italiane, offrendo una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti concessi dagli istituti di credito abilitati, ma non ha attribuito ai soggetti beneficiari (le imprese finanziate) il diritto ad essere direttamente garantiti dal fondo in caso di insolvenza, restando l'impresa estranea al contratto di garanzia stipulato.
La Banca o gli intermediari finanziari, dunque, potranno attivarsi nei confronti della come oltretutto avvenuto nella fattispecie, vantando nei confronti della Controparte_2 stessa il diritto ad essere sollevati dall'esborso economico effettuato a favore dell'impresa mutuataria insolvente.
Ne consegue che, essendo la domanda degli opponenti diretta ad essere manlevati dall'esborso delle somme ingiunte, resta escluso per volontà del legislatore che i terzi chiamati in garanzia possano assumere la veste di contraddittori rispetto a tale domanda atteso che soltanto la parte finanziatrice, secondo tempi e modalità predeterminate, ha il potere di far valere la posizione negoziale in parola. Pertanto, va accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da CP_3
e da restando per l'effetto assorbito l'esame delle ulteriori Controparte_7
questioni poste inter partes.
Per tutte le ragioni sin qui esposte, l'opposizione proposta da Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, e va
[...] Parte_1 Parte_2
rigettata e conseguentemente deve essere confermato il decreto ingiuntivo n. 9/2014 emesso dall'intestato Tribunale il 16.01.2014.
*************
Deve essere infine rigettata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da parte opposta, in quanto non è dato ravvisarsi la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
Preme altresì evidenziare che, quand'anche si ritenesse sussistente la colpa grave in capo alla parte soccombente, ciò di per sé non sarebbe comunque sufficiente a fondare l'invocata condanna ex art. 96, comma primo c.p.c. Difatti, in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (cfr. Cass. civ. n. 9080 del 2013; conf. Cass. S.U. n. 7583 del 2004).
Ebbene nel caso di specie, ove – si ribadisce – non si ritengono sussistenti mala fede né colpa grave di parte soccombente, deve in ogni caso rilevarsi che parte attrice non ha invero fornito elementi idonei al fine di dimostrare il danno lamentato.
Non ricorrono neppure i presupposti per condannare la parte soccombente ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. difettando anche in tal caso “l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza)” (ex multis Cass. civ., S.U.,
n. 22405 del 2018; Cass. civ., n. 26545 del 2021).
*************
La regolamentazione delle spese di lite segue il canone della soccombenza, e pertanto gli opponenti, devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento, delle spese processuali sostenute dalla opposta e dai terzi chiamati in garanzia, liquidate, come in dispositivo, in applicazione del D.M. Giustizia 55/2014, per come aggiornato dal D.M. n. 147/22, facendo applicazione dei parametri tendenti ai minimi delle tabelle allegate, tenuto conto della natura e del valore della causa, oltre che dell'attività concretamente svolta dalle parti.
*************
Il Tribunale di Caltagirone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione ed istanza, così dispone:
- DICHIARA il difetto di legittimazione passiva di e di Controparte_3 [...]
; CP_2
- RIGETTA l'opposizione proposta da in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, e e per Parte_1 Parte_2
l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 9/2014 emesso dall'intestato Tribunale in data 16.01.2014;
- DICHIARA la definitiva esecutorietà del medesimo decreto;
- CONDANNA in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, e in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2
pagamento delle spese di lite sostenute da in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in € 6.250,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- CONDANNA in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al Parte_4 pagamento delle spese di lite sostenute da che si liquidano in € 4.217,00, Controparte_3
oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e si distraggono in favore dell'avv. Vincenza Pirracchio, dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c.
- CONDANNA in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, e in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2
pagamento delle spese di lite sostenute da che si liquidano Controparte_2 in € 4.217,00 oltre rimborso forfettario, I.VA. e C.P.A. come per legge.
Caltagirone, 12.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Valeria Peritore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Nella persona della dott.ssa Valeria Peritore, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 376 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2014 vertente
TRA in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore c.f. ; , nato a [...] il P.IVA_1 Parte_1
04.10.1957, c.f. , , nata a [...], il C.F._1 Parte_2
03.03.1960, c.f. , elettivamente domiciliati in Catania, Via G. Leopardi n. 80, C.F._2
presso lo studio professionale degli Avv.ti Giovanni Lotà
( e Tiziana Castelli Email_1
( , che li rappresentano, congiuntamente e Email_2
disgiuntamente, giusta procura in atti;
opponenti
E
P.IVA. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Caltagirone (CT), Viale Dante Alighieri n.
12 presso lo studio professionale dell'Avv. Stefano Ascanio, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Vittorio Balestrazzi e Francesco Balestrazzi
( , giusta procura in atti;
Email_3
Opposta
E
P.IVA , in persona del procuratore Controparte_2 P.IVA_3
pro tempore¸ elettivamente domiciliata in Catania, Via Firenze n.8 presso lo studio professionale dell'Avv. Maurizio Calabrò, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Grieco
( ), giusta procura in atti;
Email_4
Terzo chiamato in garanzia
E
Controparte_3
, C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente
[...] P.IVA_4
domiciliata in Palagonia (CT), via V. Bellini n. 18, presso lo studio professionale dell'Avv. Vincenza
Pirracchio ( , che lo rappresenta e Email_5
difende giusta procura in atti;
Terzo chiamato in garanzia
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 06.03.2024, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
[...]
e anno precisato le conclusioni, come da note di Controparte_1 Controparte_3
trattazione scritta da intendersi qui integralmente richiamate.
La causa è stata, quindi, assunta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione con chiamata in causa di terzo del 19.3.2014, la società
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, e Parte_1 Parte_1
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 9/2014 emesso dal Parte_2
Tribunale di Caltagirone il 16.01.2014, con il quale era stato loro ingiunto di pagare, rispettivamente quale debitrice principale e quali fideiussori, la somma di € 55.249,55, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo del contratto di finanziamento industriale n. 6094912 del
01.10.2009.
In particolare, gli opponenti hanno dedotto: -) di aver stipulato con la Controparte_1 il contratto di finanziamento industriale n. 6094912 per l'importo complessivo di €
[...]
85.000,00, garantito da fideiussione personale sottoscritta da e Parte_1 Parte_2 sino all'importo di € 142.800,00; -) che, a garanzia del predetto finanziamento, era stata prestata garanzia dalla -) che dunque, l'Istituto di credito avrebbe potuto rivalersi sul Controparte_4
fondo, e non sull'impresa, per gli importi dallo stesso garantiti.
Gli opponenti hanno dunque eccepito, in via preliminare, il difetto dello ius postulandi della per mancanza di valida procura ad litem, e hanno chiesto la Controparte_1
chiamata in garanzia di e di in quanto soggetti tenuti a tenere CP_3 Controparte_2 indenne la parte finanziata dall'esposizione debitoria nascente dal contratto di finanziamento garantito;
nel merito, hanno eccepito l'erroneità della somma ingiunta.
Con provvedimento del 26.03.2014 parte opponente è stata autorizzata alla chiamata in causa dei terzi.
Con comparsa depositata il 08.07.2014, si è costituita in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, la quale ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, sia in ordine al difetto dello ius postulandi, sia in ordine alla chiamata in garanzia di e Controparte_3
di precisando che “il Fondo di Garanzia per le PMI interviene a Controparte_2 garanzia degli Istituti di Credito che erogano il finanziamento, e non (…) a garanzia dei soggetti – debitori finanziati”. Ha, inoltre, dedotto e documentato di essersi regolarmente rivolta al Fondo per l'attivazione della garanzia e ha infine rilevato la genericità dell'eccezione formulata da controparte in ordine alla pretesa erroneità dell'importo ingiunto.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'opposizione, previa concessione della provvisoria esecuzione, nonché la condanna di parte opponente ex dell'art. 96 c.p.c. primo ed ultimo comma, con vittoria di spese e compensi.
La in persona del procuratore pro tempore, costituita con Controparte_2
comparsa del 23.09.2014, ha eccepito in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva e nel merito ha contestato tutto quanto dedotto da parte attrice, chiedendo il rigetto della opposizione spiegata.
Con comparsa del 07.10.2014, si è costituita anche la Controparte_5
la quale in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità ed
[...]
improcedibilità della domanda attorea, in quanto spiegata nei confronti di un soggetto giuridico inesistente ” in luogo di , ed in quanto incompatibile Controparte_6 CP_3
con la struttura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Ha inoltre eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, rilevando di non intrattenere alcun rapporto con i debitori, e ha infine contestato, anche nel merito, tutto quanto dedotto da parte attrice.
Con ordinanza del 11.03.2015 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
la causa, dunque, istruita tramite produzione documentale ed assegnata nelle more all'odierna decidente, è stata trattenuta in decisione all'udienza che precede, sulle conclusioni precisate dalle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
************* Prima di esaminare il merito dell'opposizione proposta, occorre valutare le refluenze della mancata comparizione del procuratore di parte opponente all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Come è noto, la funzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni è quella di precisare le domande ed eccezioni già proposte (essendo le parti già incorse nelle decadenze e le preclusioni già previste dagli artt. 167, 183 e 184 c.p.c.) o l'abbandono di alcune di esse.
Conseguentemente, nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate in atto introduttivo (cfr. Cass. civ., n. 4664 del 2021; Cass. civ., n., 22360 del 2013).
*************
Tanto precisato, deve essere preliminarmente rigettata l'eccezione svolta da parte opponente in ordine al difetto di valida procura ad litem della . Controparte_1
Tale eccezione è smentita infatti dal compendio probatorio in atti e segnatamente: dallo
Statuto dell'Istituto di credito (cfr. doc .4 allegato alla comparsa di costituzione, artt. 36 ss.); dal verbale n. 39 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito (cfr. doc .3 allegato alla comparsa di costituzione, art. 3); e dal provvedimento di nomina del 7.11.2013 (cfr. doc .2 allegato alla comparsa di costituzione).
Da tali atti emerge infatti che il Consiglio di amministrazione della banca, con delibera del
27.5.2010, ha conferito ai direttori delle funzioni generali, ai direttori territoriali e ai sostituti incaricati ai predetti ruoli, tra l'altro, la rappresentanza processuale nelle procedure fallimentari e concorsuali in genere, in quelle per decreto ingiuntivo e di esecuzione mobiliare e immobiliare, nonché nelle relative procedure di opposizione (cfr. doc .3 allegato alla comparsa di costituzione, art. 3); e che, sulla scorta dei poteri in tal modo conferiti, il Direttore dei Rischi, dott. Persona_1
con delega del 7.11.2013, ha nominato come propri sostituti nella rappresentanza processuale, il dott.
e il dott. Persona_2 Persona_3
Pertanto, la procura alle liti presente in atti è stata conferita da soggetti muniti di pieno potere rappresentativo, come rilevato e documentato da parte opposta.
A ciò si aggiunga che per giurisprudenza unanime sul punto, avvalorata da numerose pronunce di merito “relativamente alla rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che ha conferito la procura alle liti non è tenuta a provare la sua qualità, qualora
l'organo che ha conferito il potere di rappresentanza derivi tale potestà dall'atto costitutivo o dallo statuto. Tale disposizione si giustifica poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e, conseguentemente, spetta a loro fornire la prova negativa” (Trib. Milano, n. 7725 del 2023,); prova che, nella fattispecie, parte opponente non ha fornito.
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Nel merito, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata per i motivi di seguito esposti.
Giova osservare, in punto di diritto, che, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo
è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (cfr., per tutte, Cass. civ., sez. un., n. 13533 del 2001). Tali principi trovano applicazione anche in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che costituisce atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto, che ha la posizione sostanziale di attore;
raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente, che assume veste sostanziale di convenuto (ex multis, Cass. civ. n. 4800 del 2007, conf. Cass., n. 21101 del 2015).
È opportuno, pertanto, vagliare in primo luogo la fondatezza della pretesa creditoria, per poi esaminare la domanda di manleva formulata dagli opponenti.
Orbene, nel caso di specie, l'opposta ha fornito prova dell'esistenza del rapporto dal quale deriva il diritto vantato – circostanza, quest'ultima, per vero neppure contestata da controparte – producendo, a tal uopo, già in sede monitoria, tra l'altro, il contratto di finanziamento industriale n.
6094912 del 01.10.2009 stipulato dalla in persona del Parte_1 legale rappresentante, per l'importo € 85.000,00 con piano di rientro in rate semestrali, e garantito da fideiussione personale dei sig.ri e sino alla concorrenza Parte_3 Parte_2 dell'importo di € 148.200,00.
A fronte di tale compendio probatorio, parte opponente non ha invero contestato né la sussistenza del rapporto negoziale de quo, né il proprio inadempimento, ma si è limitata a contestare l'erroneità delle somme ingiunte e a chiamare in garanzia e Controparte_2 CP_3
[...]
L'eccezione sull'illegittima applicazione di interessi di mora – formulata oltretutto con esclusivo riferimento alla somma di euro 2.285,32 – è svolta in termini assolutamente generici ed è priva di adeguato supporto probatorio, risultando affidata soltanto ad una richiesta di c.t.u. inammissibile in quanto di carattere meramente esplorativo (cfr. Cass., n. 10373 del 2019). Accertata dunque la sussistenza della pretesa creditoria vantata dalla Banca, resta da esaminare la domanda di manleva proposta da parte opponente contro e Controparte_3 [...]
Controparte_7
Preliminare ed assorbente è l'esame dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da entrambi gli enti chiamati in garanzia.
Al riguardo, occorre rilevare, in punto di fatto, che il contratto di prestito per cui è causa – oltre ad essere assistito da fideiussione personale da e – è garantito Parte_1 Parte_2 dalla c.d. garanzia sussidiaria prestata dalla nella misura dell'80% Controparte_4 dell'importo ammesso al finanziamento “ai sensi della convenzione stipulata tra la stessa e la
“ in data 25/05/2007” (cfr. art.
1.3 del contratto di finanziamento, in atti). CP_1
A ben vedere, dall'esame della citata convenzione, prodotta in ossequio all'ordine di esibizione disposto ex art. 210 c.p.c., emerge che la stessa: i) è stata stipulata tra il e la CP_3
Banca opposta, senza la partecipazione dell'impresa finanziata, oggi debitrice, né dei fideiussori;
ii) opera esclusivamente a favore dell'Istituto di credito;
iii) è subordinata “al rilascio della garanzia del
Fondo di Garanzia ed alla valutazione positiva da parte della Banca del merito creditizio della impresa richiedente e della capacità di quest'ultima di far fronte agli impegni finanziari derivanti dal finanziamento” (cfr. convenzione in atti, art. 2.1); iv) che le richieste di ammissione alla garanzia diretta “sono presentate da in nome e per conto della ”, e che sarà il competente CP_3 CP_1
Comitato di gestione del Fondo di Garanzia ad adottare “il provvedimento di concessione (o diniego) della garanzia di norma entro 20 giorni (…)” (art. 3 della convenzione in atti).
Ed invero, il legislatore, con la legge n. 662/1996 e segnatamente con l'art. 2, comma 100 lett.
a) istitutiva del Fondo di Garanzia per le PMI, ha inteso sì sostenere programmi di investimento delle piccole e medie imprese italiane, offrendo una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti concessi dagli istituti di credito abilitati, ma non ha attribuito ai soggetti beneficiari (le imprese finanziate) il diritto ad essere direttamente garantiti dal fondo in caso di insolvenza, restando l'impresa estranea al contratto di garanzia stipulato.
La Banca o gli intermediari finanziari, dunque, potranno attivarsi nei confronti della come oltretutto avvenuto nella fattispecie, vantando nei confronti della Controparte_2 stessa il diritto ad essere sollevati dall'esborso economico effettuato a favore dell'impresa mutuataria insolvente.
Ne consegue che, essendo la domanda degli opponenti diretta ad essere manlevati dall'esborso delle somme ingiunte, resta escluso per volontà del legislatore che i terzi chiamati in garanzia possano assumere la veste di contraddittori rispetto a tale domanda atteso che soltanto la parte finanziatrice, secondo tempi e modalità predeterminate, ha il potere di far valere la posizione negoziale in parola. Pertanto, va accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da CP_3
e da restando per l'effetto assorbito l'esame delle ulteriori Controparte_7
questioni poste inter partes.
Per tutte le ragioni sin qui esposte, l'opposizione proposta da Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, e va
[...] Parte_1 Parte_2
rigettata e conseguentemente deve essere confermato il decreto ingiuntivo n. 9/2014 emesso dall'intestato Tribunale il 16.01.2014.
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Deve essere infine rigettata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da parte opposta, in quanto non è dato ravvisarsi la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
Preme altresì evidenziare che, quand'anche si ritenesse sussistente la colpa grave in capo alla parte soccombente, ciò di per sé non sarebbe comunque sufficiente a fondare l'invocata condanna ex art. 96, comma primo c.p.c. Difatti, in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (cfr. Cass. civ. n. 9080 del 2013; conf. Cass. S.U. n. 7583 del 2004).
Ebbene nel caso di specie, ove – si ribadisce – non si ritengono sussistenti mala fede né colpa grave di parte soccombente, deve in ogni caso rilevarsi che parte attrice non ha invero fornito elementi idonei al fine di dimostrare il danno lamentato.
Non ricorrono neppure i presupposti per condannare la parte soccombente ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. difettando anche in tal caso “l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza)” (ex multis Cass. civ., S.U.,
n. 22405 del 2018; Cass. civ., n. 26545 del 2021).
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La regolamentazione delle spese di lite segue il canone della soccombenza, e pertanto gli opponenti, devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento, delle spese processuali sostenute dalla opposta e dai terzi chiamati in garanzia, liquidate, come in dispositivo, in applicazione del D.M. Giustizia 55/2014, per come aggiornato dal D.M. n. 147/22, facendo applicazione dei parametri tendenti ai minimi delle tabelle allegate, tenuto conto della natura e del valore della causa, oltre che dell'attività concretamente svolta dalle parti.
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Il Tribunale di Caltagirone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione ed istanza, così dispone:
- DICHIARA il difetto di legittimazione passiva di e di Controparte_3 [...]
; CP_2
- RIGETTA l'opposizione proposta da in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, e e per Parte_1 Parte_2
l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 9/2014 emesso dall'intestato Tribunale in data 16.01.2014;
- DICHIARA la definitiva esecutorietà del medesimo decreto;
- CONDANNA in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, e in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2
pagamento delle spese di lite sostenute da in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in € 6.250,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- CONDANNA in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al Parte_4 pagamento delle spese di lite sostenute da che si liquidano in € 4.217,00, Controparte_3
oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e si distraggono in favore dell'avv. Vincenza Pirracchio, dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c.
- CONDANNA in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, e in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2
pagamento delle spese di lite sostenute da che si liquidano Controparte_2 in € 4.217,00 oltre rimborso forfettario, I.VA. e C.P.A. come per legge.
Caltagirone, 12.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Valeria Peritore