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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/12/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2404 /2025 R.G. avente ad oggetto il divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso da
, nata in [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Pascià Achille, giusta procura in atti C.F._1
e
, nato in [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dagli avv. Bosone Francesco e Bosone Antonio, giusta procura in atti
-ricorrenti - con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 10.12.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.09.2025 gli epigrafati ricorrenti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto il giorno 06.04.2002 in San IU
UV (NA), con atto trascritto nei registri di Stato Civile del predetto Comune (n. 6, parte II, serie A, anno 2002), dalla cui unione nascevano le figlie il 14.10.2003, maggiorenne, ed Per_1 Per_2 il 22.04.2009, minorenne. Le parti precisavano in ricorso che con sentenza n. 1265/2024 pubblicata il 19.04.2024, resa nel procedimento RG. n. 5205/2021, il Tribunale di Nola aveva pronunciato la separazione giudiziale tra detti coniugi e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 10.12.2025, ritualmente depositate, le parti si riportavano al ricorso chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma delle statuizioni di cui alla sentenza di separazione giudiziale.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe, il Tribunale rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero è provato il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e cioè sentenza n. 1265/2024 pubblicata il 19.04.2024 resa nel procedimento RG. n. 5205/2021, con cui il
Tribunale di Nola aveva pronunciato la separazione giudiziale tra detti coniugi, passata in giudicato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 lett. b) l.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata l. n. 74/87; d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti riportandosi al ricorso ed alle condizioni di cui alla sentenza di separazione, hanno concordato le seguenti pattuizioni rilevanti in questa sede: affidare la figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento preferenziale presso la madre e Per_2 regolamentazione del diritto di visita paterno così articolato: il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia liberamente, tenendo conto delle sue volontà e dei suoi impegni scolastici, sportivi e Per_2 ludici, e, comunque, non meno di due domeniche a pranzo al mese;
per cinque giorni durante le festività natalizie comprensivi, alternativamente, del 24 e 25 dicembre o del 31 dicembre e 1 gennaio di ogni anno;
il 6 gennaio ad anni alterni;
per le festività pasquali, alternativamente, il giorno di
Pasqua o il lunedì in Albis;
7 gg nel periodo estivo previo accordo con la madre entro il 30 maggio di ogni anno. Porre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento Parte_2 delle figlie ed versando alla sig.ra entro il 10 di ogni mese, l'importo di Per_1 Per_2 Parte_1 euro 500,00 somma annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre il 50% alle spese straordinarie individuate in conformità al protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Nola del 20.05.2021 previamente documentate. Compensare le spese di lite.
In riferimento al regime di affido della minore si ritiene opportuno confermare il regime di Per_2 affido condiviso ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita paterno come statuito nella sentenza di separazione. Dalle risultanze in atti non emergono dubbi sulla adeguata connotazione genitoriale delle parti che appaiono genuinamente protese alla cura ed alla educazione della prole.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porli a base della presente decisione.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr. Cass. n. 13062 del 2000; Cass. n. 12456 del 1999; Cass. n. 11915 del 1998).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
PQM
Il Tribunale di Nola II Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Pt_1
, nata in [...] il [...] (C.F. ) e
[...] C.F._1 [...]
, nato in [...] il [...] (C.F. ), il Parte_2 C.F._2 giorno 06.04.2002 in San IU UV (NA), con atto trascritto nei registri di Stato Civile del predetto Comune (n. 6, parte II, serie A, anno 2002);
b) affida la figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre sig.ra Per_2 Pt_1
e diritto di visita paterno conformemente alla parte motiva;
[...]
c) dispone che il sig. corrisponda alla sig.ra la complessiva Parte_2 Parte_1 somma di euro 500,00 a titolo di mantenimento delle figlie (€ 250,00 per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versare entro il giorno 10 di ogni mese;
le spese straordinarie Part sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% come da Protocollo di intesa tra il di Nola e il Tribunale di Nola;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp. att. c.p.c. come introdotto dalla L. 149/2022;
e) compensa le spese di lite;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, il 10.12.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2404 /2025 R.G. avente ad oggetto il divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso da
, nata in [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Pascià Achille, giusta procura in atti C.F._1
e
, nato in [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dagli avv. Bosone Francesco e Bosone Antonio, giusta procura in atti
-ricorrenti - con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 10.12.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.09.2025 gli epigrafati ricorrenti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto il giorno 06.04.2002 in San IU
UV (NA), con atto trascritto nei registri di Stato Civile del predetto Comune (n. 6, parte II, serie A, anno 2002), dalla cui unione nascevano le figlie il 14.10.2003, maggiorenne, ed Per_1 Per_2 il 22.04.2009, minorenne. Le parti precisavano in ricorso che con sentenza n. 1265/2024 pubblicata il 19.04.2024, resa nel procedimento RG. n. 5205/2021, il Tribunale di Nola aveva pronunciato la separazione giudiziale tra detti coniugi e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 10.12.2025, ritualmente depositate, le parti si riportavano al ricorso chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma delle statuizioni di cui alla sentenza di separazione giudiziale.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe, il Tribunale rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero è provato il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e cioè sentenza n. 1265/2024 pubblicata il 19.04.2024 resa nel procedimento RG. n. 5205/2021, con cui il
Tribunale di Nola aveva pronunciato la separazione giudiziale tra detti coniugi, passata in giudicato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 lett. b) l.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata l. n. 74/87; d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti riportandosi al ricorso ed alle condizioni di cui alla sentenza di separazione, hanno concordato le seguenti pattuizioni rilevanti in questa sede: affidare la figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento preferenziale presso la madre e Per_2 regolamentazione del diritto di visita paterno così articolato: il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia liberamente, tenendo conto delle sue volontà e dei suoi impegni scolastici, sportivi e Per_2 ludici, e, comunque, non meno di due domeniche a pranzo al mese;
per cinque giorni durante le festività natalizie comprensivi, alternativamente, del 24 e 25 dicembre o del 31 dicembre e 1 gennaio di ogni anno;
il 6 gennaio ad anni alterni;
per le festività pasquali, alternativamente, il giorno di
Pasqua o il lunedì in Albis;
7 gg nel periodo estivo previo accordo con la madre entro il 30 maggio di ogni anno. Porre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento Parte_2 delle figlie ed versando alla sig.ra entro il 10 di ogni mese, l'importo di Per_1 Per_2 Parte_1 euro 500,00 somma annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre il 50% alle spese straordinarie individuate in conformità al protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Nola del 20.05.2021 previamente documentate. Compensare le spese di lite.
In riferimento al regime di affido della minore si ritiene opportuno confermare il regime di Per_2 affido condiviso ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita paterno come statuito nella sentenza di separazione. Dalle risultanze in atti non emergono dubbi sulla adeguata connotazione genitoriale delle parti che appaiono genuinamente protese alla cura ed alla educazione della prole.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porli a base della presente decisione.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr. Cass. n. 13062 del 2000; Cass. n. 12456 del 1999; Cass. n. 11915 del 1998).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
PQM
Il Tribunale di Nola II Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Pt_1
, nata in [...] il [...] (C.F. ) e
[...] C.F._1 [...]
, nato in [...] il [...] (C.F. ), il Parte_2 C.F._2 giorno 06.04.2002 in San IU UV (NA), con atto trascritto nei registri di Stato Civile del predetto Comune (n. 6, parte II, serie A, anno 2002);
b) affida la figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre sig.ra Per_2 Pt_1
e diritto di visita paterno conformemente alla parte motiva;
[...]
c) dispone che il sig. corrisponda alla sig.ra la complessiva Parte_2 Parte_1 somma di euro 500,00 a titolo di mantenimento delle figlie (€ 250,00 per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versare entro il giorno 10 di ogni mese;
le spese straordinarie Part sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% come da Protocollo di intesa tra il di Nola e il Tribunale di Nola;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp. att. c.p.c. come introdotto dalla L. 149/2022;
e) compensa le spese di lite;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, il 10.12.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca