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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 05/03/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1379/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Luca Coppola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1379/2024 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. ROCCO LUCA'; Parte_1
-ricorrente- nei confronti di rappresentato e difeso dall'avv. RITA ASSUNTA MARI PISANU;
CP_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 04.03.2025
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- L'istante, lamentando l'ingiusto rigetto della domanda presentata in via amministrativa, proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
1.1.- Nella resistenza dell'Istituto, veniva disposta ed espletata c.t.u. che escludeva in capo all'istante i requisiti sanitari necessari per la prestazione richiesta.
1.2.- Parte ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni proponeva ricorso per opporsi pagina1 di 3
alle conclusioni della c.t.u. e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento del beneficio.
1.3.- Nel corso del procedimento veniva disposta nuova consulenza tecnica d'ufficio.
2-. La domanda attorea è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
3.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non
è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario, e che l'attore in senso sostanziale resta il privato, anche ove sia l' ad avviare la contestazione. CP_1
4.- Nel merito, la CTU esperita in sede di ATPO aveva escluso la necessità di un'assistenza continua e l'esistenza di complicanze gravemente invalidanti. Ragion per cui, è stato ritenuto opportuno esperire una nuova CTU medico-legale che, invece, ha riconosciuto che lo stesso appare bisognevole di una assistenza continua dal 29.11.2024.
Nella specie, il consulente ha rilevato che “Dalla valutazione dei dati clinico-anamnestici, dall'attenta analisi della documentazione presentata prodotta, si può concludere che la sig.ra è Parte_2 affetta da “Lombosciatalgia. Ipotiroidismo. Sindrome depressiva atipica. TAC 02/23 atrofia cortico-sottocorticale diffusa a prevalente estrinsecazione corticale con interessamento delle strutture sottotentoriali. Vasculopatia cerebrale cronica con atrofia cortico- sottocorticale. Diabete mellito. Ipertensione arteriosa. Distrubi della memoria. . ” Tale giudizio diagnostico, si basa dai dati desumibili dalla documentazione medica allegata al fascicolo di causa
e dall'esame obiettivo.”
Pertanto, il consulente ha concluso ritenendo che l'istante necessita di assistenza continua, in quanto impossibilitato a svolgere gli atti quotidiani della vita dalla data della visita medico legale
(24.11.2024).
Alcuna osservazione hanno messo le parti agli esiti della CTU.
3.- Atteso il riconoscimento del presupposto sanitario utile ai fini del beneficio di cui all'art. 1 L. 18/1980 soltanto a decorrere dal pagina2 di 3
24.11.2024, cioè successivamente al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, le spese di lite devono essere integralmente compensate fra le parti, mentre, nei rapporti interni fra le parti, le spese di CTU devono essere poste a definitivo carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA che la ricorrente possiede il requisito sanitario per fruire dell'indennità di accompagnamento dal 24.11.2024;
COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite;
PONE, inoltre, nei rapporti interni fra le parti, in capo all' le CP_1 spese di CTU, liquidate con separato provvedimento.
Palmi, 05/03/2025
Il giudice
Luca Coppola
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