Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 13/03/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. N. 1215/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Antonella Tedesco - Presidente/Relatore -
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice –
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice-
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al V.G. nr. 1215/2024 vertente
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Silvio Toma, presso il cui studio in Sant'Arcangelo (PZ) alla
Via Aldo Moro n. 2, è elettivamente domiciliata
-ricorrente-
e
(c.f. ), nato a [...] il [...], rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Rosa Briamonte, presso il cui studio in Sant'Arcangelo (PZ) alla Via del Mulino n. 6, è elettivamente domiciliato
-ricorrente-
e
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
Oggetto: separazione personale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni: come da atti di causa e ordinanza dell'11.03.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
chiesto pronunciarsi la separazione personale e, una volta decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio alle condizioni esposte in ricorso.
Gli stessi hanno premesso:
- di aver contratto matrimonio concordatario in Sant'Arcangelo (PZ) il 28.12.2006, adottando il regime della separazione dei beni;
- che dall'unione sono nati i figli (nato a [...]_1
l'11.02.2009) e (nata a [...] il [...]); Persona_2
- che a causa di una insanabile incompatibilità caratteriale dei coniugi è venuta meno l'affectio coniugalis e con essa ogni possibilità di una continuazione della convivenza.
Gli stessi coniugi, pertanto, hanno chiesto pronunciarsi la separazione alle seguenti condizioni da entrambi ratificate ed approvate:
“1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
2. affidare i figli minori e ad entrambi i Persona_1 Persona_2
genitori (affido condiviso), ma il primo abiterà con il padre, nella residenza che lo stesso stabilirà, sempre in Sant'Arcangelo alla piazza C. Levi n.43, a decorrere dal 06/12/2024, mentre la figlia continuerà ad abitare con la madre nella casa coniugale sita in Persona_2
Sant'Arcangelo alla Via Appennino Meridionale Nord n.87, di proprietà della stessa , Pt_1
alla quale è assegnata, con tutti gli arredi e mobili presenti salvo le precisazioni infra indicate;
3. tuttavia - in attesa che sia pronto l'alloggio in Piazza Carlo Levi 43 - potrà Controparte_1
continuare ad abitare nella casa coniugale fino al 06/12/2024, occupando una stanza diversa da quella della moglie. I coniugi in tale temporanea coabitazione si impegnano reciprocamente a mantenere rapporti e comportamenti civili e rispettosi, assicurando serenità e tranquillità ai figli minori. Quando entro il 06/12/24 lascerà la casa coniugale, porterà con sé il Controparte_1 figlio , e l'alloggio in cui si trasferirà costituirà stabile residenza e domicilio Persona_1
anche del ragazzo;
4. i genitori, previ accordi, potranno incontrare i figli rispettivamente non allocati presso di loro, in ogni momento che riterranno opportuno, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici degli stessi, faciliteranno ed agevoleranno le frequentazioni tra i fratelli e la condivisione di questi momenti. In ogni caso: tutte le sere, dalle ore 17:00 alle 19:30; a fine settimana alterni - il 1° e il 3° fine settimana per il padre ed il 2° ed il 4° per la madre – distintamente, i genitori potranno tenere con sé entrambi i figli, dalle ore 19:30 del venerdì alle ore 19:30 della domenica, pernottando con gli stessi;
5. continuerà ad abitare la casa coniugale, con gli arredi ivi presenti, ma Parte_1
al rilascio dell'alloggio entro il 06/12/2024, potrà prelevare dalla detta casa CP_1
Per_ coniugale oltre ai suoi effetti personali altresì quelli del figlio minore (compresa la play station di quest'ultimo);
6. I periodi festivi e le ricorrenze di Natale e Pasqua, nonché i periodi estivi, potranno essere trascorsi da entrambi i figli, in alternanza tra i genitori e ad anni alterni, con le seguenti modalità: Pasqua con la madre e pasquetta con il padre;
vigilia di Natale con il padre e Natale con la madre;
Capodanno con il padre ed FA con la madre;
per le altre festività, e/o eventualmente per queste ultime, le modalità saranno di volta in volta concordate tra i genitori.
Tuttavia durante il periodo natalizio, coincidente con le vacanze scolastiche, i figli trascorreranno congiuntamente un periodo continuativo di 7 giorni con la madre e di 7 giorni con il padre (dal 24/12 al 30/12 e dal 31/12 al 06/01: tuttavia i figli trascorreranno la vigilia di natale con il padre (e i parenti paterni), mentre il giorno di capodanno con la madre - dopo aver trascorso la vigilia di capodanno con il padre), ad anni alterni. Tanto, salvo diversi accordi concordati all'occorrenza, di volta in volta e/o di anno in anno.
Durante il periodo estivo, i figli trascorreranno congiuntamente il mese di luglio con la madre e quello di agosto con il padre, ad anni alterni;
in ogni caso le modalità saranno concordate tra i genitori, anche secondo le rispettive esigenze lavorative e di ferie;
7. allo stato, essendo il figlio allocato presso il padre e la figlia presso la madre, non è previsto nessun pagamento a titolo di mantenimento per gli stessi minori, se non figurativo, compensandosi l'importo che si dovrebbe in sostanza corrispondere per l'uno con quanto rispettivamente l'altro genitore dovrebbe corrispondere per l'altra. Tuttavia, le spese straordinarie, impreviste ed imprevedibili, quelle scolastiche, quelle per le cure mediche
(odontoiatriche, oculistiche, ecc.) e per le visite specialistiche non coperte dal SSN, per ognuno dei due figli, saranno a carico del rispettivo genitore non allocatario in ragione del 50%;
8. i coniugi, considerato che sono entrambi lavoratori assunti a tempo indeterminato, rinunciano reciprocamente a qualsiasi importo a titolo di personale mantenimento, poiché entrambi autonomi ed autosufficienti, nonché a titolo di contributo spesa per l'utilizzo e/o l'uso e/o l'abitazione di case delle abitazioni che occupano/occuperanno; provvederà Controparte_1
al pagamento delle spese delle utenze domestiche della casa coniugale relativamente al periodo ottobre-novembre 2024 per metà;
9. l'Assegno Unico per i figli minori, o l'assegno per il nucleo familiare, sarà attribuito ad entrambi i coniugi in ragione del 50%; 10. i coniugi si obbligano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di giorni trenta,
l'eventuale avvenuto cambiamento di residenza e/o di domicilio;
11. i coniugi si prestano sin d'ora il proprio reciproco consenso all'espatrio ed al rilascio dei validi ed occorrenti documenti.”.
Il decreto di fissazione è stato comunicato al PM, il quale in data 5.12.2024 nulla ha opposto.
I coniugi, all'udienza del 25.02.2025, tenutasi in modalità c.d. cartolare, hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e l'intenzione di separarsi alle condizioni sopraesposte.
La domanda, diretta ad ottenere la separazione personale, merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma c.c..
Come previsto dall'art. 473 bis.51 c.p.c., il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda.
Nel caso di specie la domanda di separazione dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni dei rapporti della separazione, secondo previsioni che non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico, né al miglior interesse della prole.
Con il ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto, così come previsto ex art. 473 bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle identiche condizioni sopra esposte. Ebbene, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L. 898/1970. Nella medesima occasione, le parti dovranno attestare il passaggio in giudicato della presente sentenza.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, non definitivamente decidendo, così provvede:
▪ Omologa la separazione consensuale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
12.07.1983, e , nato a [...] il [...], i quali hanno contratto Controparte_1 matrimonio concordatario in Sant'Arcangelo (PZ) il 28.12.2006 (atto n. 31, p. II, Serie A, anno 2006 del Comune di Sant'Arcangelo);
▪ Dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi, come integralmente riportate in motivazione;
▪ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autenticata a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sant'Arcangelo per gli adempimenti di competenza;
▪ Provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore per l'ulteriore corso del giudizio;
▪ Riserva la decisione sulle spese al definitivo .
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 12 marzo 2025
Il Presidente/Relatore dott.ssa Antonella Tedesco