Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 311
CGT1
Sentenza 15 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Intervenuta prescrizione

    Il ricorso è stato notificato esclusivamente alla Regione Sicilia e non anche all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, ente che ha emesso e notificato gli atti impugnati. Pertanto, difetta la possibilità di verificare la tempestività del ricorso, non potendosi stabilire se sia stato proposto entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto impugnato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 311
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 311
    Data del deposito : 15 gennaio 2026

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