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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 311/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
MELI SALVATORE, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9137/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210150280231000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200055374152000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220014951058000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava le cartelle di pagamento, meglio indicate in epigrafe, emesse dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione s.p.a. in relazione a somme richieste a titolo di tassa auto.
Il ricorrente sosteneva che gli atti impugnati dovevano considerarsi illegittimi e nulli in ragione dell'intervenuta prescrizione.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento degli atti impugnati.
La Corte, all'odierna udienza, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Invero, il ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto la notifica degli atti impugnati in data 5.08.2024.
Egli, tuttavia, ha notificato il ricorso esclusivamente alla Regione Sicilia e non anche all'Agenzia delle Entrate –
Riscossione e, pertanto, all'ente che ha emesso e notificato l'atto impugnato.
Ne deriva che difetta la possibilità di verificare la tempestività del ricorso, non potendosi stabilire se il ricorso sia stato proposto entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto impugnato ex art. 21 co 1 d. lgs. 546/92.
Invero, il rispetto del termine ex art. 21, co 1, d.lgs. 546/1992 costituisce condizione dell'azione d'impugnazione e, pertanto, secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza, grava sul ricorrente l'onere di provare le tempestività del proprio ricorso (tra le tante, Cass.
n. 15003 del 2018).
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara il ricorso inammissibile.
Nulla per le spese.
Così deciso in Camera di Consiglio il 13 gennaio 2026.
Il Magistrato
(dott. Salvatore Meli)
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
MELI SALVATORE, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9137/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210150280231000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200055374152000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220014951058000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava le cartelle di pagamento, meglio indicate in epigrafe, emesse dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione s.p.a. in relazione a somme richieste a titolo di tassa auto.
Il ricorrente sosteneva che gli atti impugnati dovevano considerarsi illegittimi e nulli in ragione dell'intervenuta prescrizione.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento degli atti impugnati.
La Corte, all'odierna udienza, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Invero, il ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto la notifica degli atti impugnati in data 5.08.2024.
Egli, tuttavia, ha notificato il ricorso esclusivamente alla Regione Sicilia e non anche all'Agenzia delle Entrate –
Riscossione e, pertanto, all'ente che ha emesso e notificato l'atto impugnato.
Ne deriva che difetta la possibilità di verificare la tempestività del ricorso, non potendosi stabilire se il ricorso sia stato proposto entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto impugnato ex art. 21 co 1 d. lgs. 546/92.
Invero, il rispetto del termine ex art. 21, co 1, d.lgs. 546/1992 costituisce condizione dell'azione d'impugnazione e, pertanto, secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza, grava sul ricorrente l'onere di provare le tempestività del proprio ricorso (tra le tante, Cass.
n. 15003 del 2018).
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara il ricorso inammissibile.
Nulla per le spese.
Così deciso in Camera di Consiglio il 13 gennaio 2026.
Il Magistrato
(dott. Salvatore Meli)