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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 26/02/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 109/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 109/2023
All'udienza del 26/02/2025 davanti al Giudice, D.ssa Antonella DE LUCA, compare per parte ricorrente l'avv LEUZZI STEFANO . Per parte resistente è presente la d.ssa MARINO LAURA, per è presente l'avv. QUARTA ROSSELLA. CP_1
I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza. Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 13.32 , in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice
D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 109/2023 promossa da:
assistito dall'avv. Leuzzi Stefano Parte_1
Parte ricorrente Contro
(già ) Controparte_2 Controparte_2
dr.ssa CP_3
[...] con l'avv. Quarta Rossella
[...]
Parte resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La ricorrente in data 01.09.1987 è stata assunta a tempo indeterminato nell'area professionale del personale docente, qualifica funzionale dei docenti della scuola materna. A partire dal 01.09.2001 vi è stato il passaggio di ruolo nell'area professionale del personale docente, qualifica funzionale docente laureato della scuola secondaria di secondo grado.
La ricorrente chiede il le riconosca integralmente il servizio prestato presso la scuola materna al momento CP_4 dell'intervenuto passaggio alla scuola secondaria di secondo grado, con conseguente ricostruzione di carriera e corresponsione delle relative differenze retributive maturate e maturande.
Infatti, con decreto di ricostruzione Prot. n. 3437 del 10.05.2003 sono stati riconosciuti alla ricorrente – ai fini giuridici ed economici – 6 anni 4 mesi e 9 giorni, in applicazione del deteriore criterio della temporizzazione invece che di quello di effettiva anzianità di servizio, avendo maturato 14 anni di servizio effettivo.
Di conseguenza, alla data del 01/09/2001, veniva attribuita alla ricorrente la prima posizione stipendiale di cui alle tabelle contrattuali vigenti alla data, corrispondente all'anzianità di anni “6” inquadrandola nella fascia stipendiale 3-8. La ricorrente, dunque, lamenta l'illegittimità del suddetto decreto di ricostruzione di carriera nella parte in cui esso non le riconosce lo scatto 9-14. Lamenta, altresì, la mancata valutazione giuridica dell'anno 2013.
1 Con il presente ricorso chiede quindi:
1) In via principale, Voglia l'ill.mo Giudice adito accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento nei ruoli del personale docente, profilo di docente laureato di scuola secondaria di II°, dell'integrale pregresso servizio di ruolo svolto nella scuola materna dal 01.09.1987 al 31.08.2001 ed ai fini della ricostruzione di carriera, come in atti descritto.
2) Per l'effetto, previa disapplicazione del decreto n 3437 del 01/05/2003 dell'Istituto di (LU) in atti e CP_5 CP_6 disapplicazione, anche parziale, del dpr 345/83 e comunque di tutta la disciplina nazionale, anche di fonte contrattuale relativa alla ricostruzione di carriera in caso i passaggio di ruolo del personale docente per le motivazioni in atti, condannare il CP_2 convenuto in persona del Ministro p.t., a disporre ed effettuare una nuova ricostruzione di carriera della ricorrente ne personale docente laureato di scuola secondaria di II°, con il riconoscimento dell'integrale pregresso periodo di servizio di ruolo svolto nella scuola materna dal 01.09.1987 al 31.08.2001, nonchè dell'anno 2013 a fini giuridici per il periodo 01.01.2011- 31.12.2015, nonché a fini giuridici ed economici, - od in subordine a fini giuridici - dal 01.01.2016.
3) Sempre in via principale, Voglia l'ill.mo Giudice adito accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento dell'anno di servizio 2013 a fini giuridici per il periodo 01.01.2011-31.12.2015, nonché a fini giuridici ed economici, - od in subordine a fini giuridici - dal 01.01.2016, nei ruoli del personale docente laureato di scuola secondaria di II°, fatta salva la non debenza di eventuali differenze retributive correlate a detta valutazione per il periodo 01.01.2011- 31.12.2015.
4) Per l'effetto Voglia l'Ill.mo Giudice adito condannare il convenuto, in persona del ministro p.t., ad inquadrare parte CP_2 ricorrente nella fascia stipendiale “28- 34” dal 01.09.2015 o dalla diversa data che risulterà all'esito del giudizio e comunque nella fascia stipendiale “35 ed oltre” a far data dal 01.09.2022 o dalla diversa data che risulterà all'esito del giudizio.
5) Per l'effetto Voglia l'Ill.mo Giudice adito condannare il convenuto, in persona del ministro p.t., al pagamento di ogni CP_2 eventuale arretrata differenza stipendiale spettante in conseguenza del corretto inquadramento da quantificarsi in altro e separato giudizio, nei limiti del quinquennio precedente alla diffida e comunque escluse eventuali differenze retributive per il periodo 1.1.2011- 31.12.2015 non dovute, nonché interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo e l'indennità per la rivalutazione monetaria, fatto salvo il divieto di cumulo ex l. 724/94.
6) Per l'effetto Voglia l'Ill.mo Giudice adito condannare comunque l'Amministrazione convenuta alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa conseguente alla corretta ricostruzione di carriera e alla conseguente maggior retribuzione, con versamento delle differenze contributive all nei limiti della eventuale prescrizione eccepita. CP_1
7) In subordine Voglia l'Ill.mo Giudice adito sollevare eccezione di legittimità costituzionale per violazione degli articoli 3 e 36 della Costituzione dell'art 9 comma 21 e 23 del D.l. 78/10 conv. con l. 122/2010 per quanto in atti esposto;
8) Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere il presente ricorso con vittoria di compensi professionali da attribuirsi allo scrivente procuratore antistatario.
Si è costituito il chiedendo il rigetto del ricorso, rilevando come sia stato applicato il principio della CP_2 cd. temporizzazione, che non consente l'integrale riconoscimento, ai fini della carriera, del servizio prestato nella precedente qualifica, specie ove si riferisca al servizio reso nella scuola materna.
Ha, inoltre, eccepito in ordine al riconoscimento dell'anno 2013, l'infondatezza della pretesa attorea tanto sul piano legislativo quanto sul piano giurisprudenziale. Sostiene, infatti, che ai sensi del dettato normativo di riferimento (D.P.R. n.122/2013 art. 1 lett. B, il quale proroga a tutto il 31 dicembre 2013 le disposizioni di cui all'art. 9 comma 23 del D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010) sia confermata la non validità, ai fini della progressione economica, dell'anno in questione.
CP_ L' si costituiva chiedendo, qualora risultasse fondata la pretesa della ricorrente e accertate le retribuzioni e/o somme assoggettate ad obbligo contributivo previdenziale, di dichiarare tenuto il Controparte_2 CP_
alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale della ricorrente, manlevando l
[...] da ogni e qualsiasi conseguenza e pregiudizio patrimoniale che dovesse derivare all' stesso dall'esito del CP_7 presente giudizio.
La causa è stata istruita documentalmente, discussa all'odierna udienza ed è stata decisa come di seguito.
°°°°°°°°°°°°° Il ricorso è fondato nei termini e limiti di seguito espressi.
2 1)Diritto al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici di tutta l'anzianità di servizio maturata nel ruolo di docente presso la scuola materna
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ripetutamente affermato che: “In tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposto degli artt. 77, 83 del d.P.R. n. 417 del 1974 e art. 57 della l. n. 312 del 1980, all'insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della cd. temporizzazione” (cfr. cass. SS.UU. sent. n. 9144/16, che conferma l'orientamento già espresso dalla sezione lavoro con sent. 2037/13, nonché da alcune pronunce del Consiglio di Stato, cfr., per tutte, sent. n. 6861/2000) Le Suprema Corte ha dapprima ricostruito la disciplina dei passaggi di ruolo, con specifico riferimento agli articoli 77 ("Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad un altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella H a favore del personale docente in possesso di una anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni" ) e 83 (In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera") del DPR 417/74. Si sono poi soffermate sull'art. 57 l. 312/80 (disposizione successivamente trasposta nell'art. 472 d. lgs. 297/94, TU della scuola), che ha ampliato la riportata previsione di cui all'art. 77 come segue: "I passaggi di ruolo di cui all'art. 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato art. 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417". All'esito dell'esame del combinato disposto delle disposizioni citate, la Suprema Corte, condivisibilmente, ha ritenuto che l'estensione della possibilità di accesso ai ruoli superiori agli insegnanti di scuola materna non possa non incidere anche sulla disciplina dell'art. 83, che deve considerarsi, di rimando, applicabile a tutte le nuove ipotesi di passaggio introdotte dal legislatore del 1980: “Questa modifica della norma sui passaggi di ruolo comporta la modifica della norma base (art. 77), cui è collegato l'art. 83 e ne amplia, di riflesso, la previsione, sicché la regola dettata da questa norma, per cui il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo mediante ricostruzione di carriera, varrà anche per le tipologie di passaggio a ruoli superiori non previste nel testo originario della norma e quindi, fra queste, anche per il passaggio a ruoli superiori degli insegnanti di scuola materna. [..] L'interpretazione sistematica porta a tale conclusione.” (così le SSUU in motivazione).
Stante quanto sopra rappresentato, si rileva l'illegittimità del provvedimento di ricostruzione carriera prot. n. 3437 del 10.05.2003 in quanto non tiene conto interamente dell'anzianità di servizio a fronte degli anni lavoro svolti in qualità di docente della scuola materna.
Pertanto l'anzianità va ricostruita in ragione degli anni di servizio effettivamente prestati con conseguente inserimento nella corrispondente posizione stipendiale. Il va altresì condannato alle differenze retributive spettanti all'esito della corretta ricostruzione nei CP_2 limiti della prescrizione maturata dal giorno della diffida (doc. 6 allegato al ricorso ovvero dal 12.01.2023) con conseguente condanna del medesimo alla regolarizzazione della posizione contributive ed assicurativa CP_2 CP_ e relativo versamento delle differenze contributive all
2) Sul riconoscimento dell'anno 2013 ai fini giuridici in sede di ricostruzione di carriera
Quanto al riconoscimento dell'anno 2013, la pretesa del ricorrente deve ritenersi fondata, tanto sul piano legislativo, quanto soprattutto sul piano giurisprudenziale. Questo Giudice rileva come non sia necessario discutere circa la legittimità costituzionale del dettato normativo di riferimento – art. 9 del decreto-legge n. 78/2010 convertito nella legge n. 122 del medesimo anno – bensì di
3 come tali norme debbano essere interpretate relativamente al contenuto e gli effetti del blocco delle progressioni economiche per l'anno 2013. Ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2010 “Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013, hanno effetto per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”. In altri termini, tali anni non dovevano esser considerati validi ai fini della progressione economica in sede di ricostruzione della carriera del personale scolastico. Nel seguito sono stati recuperati gli anni 2010 e 2011 con il decreto n. 3/2011 e l'accordo tra e Pt_2 CP_8 del 13 marzo 2013, mentre l'accordo del 7 agosto 2014 ha permesso di recuperare l'anzianità maturata, ai fini economici, dell'anno 2012. Circa la validità ai fini della progressione economica dell'anno 2013, il ragionamento deve partire dalla copiosa giurisprudenza costituzionale (sent. nn. 304/2013, 310/2013, 154/2014, 219/2014, 167/2015) inerente il blocco normativo delle progressioni economiche (art. 9 D.L. 78/2010 conv. in L. 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni) che ne riteneva la legittimità in quanto incidente sul trattamento economico dei dipendenti solo in modo temporaneo. In altri termini, il carattere eccezionale dell'art. 9 D.L. 78/2010 è collegato alla limitazione temporale del sacrificio economico imposto ai dipendenti pubblici, a fronte di esigenze altrettanto temporanee di contenimento della spesa pubblica. La salvezza del blocco normativo, ritenuta dalla Corte Costituzionale nelle sentenze suddette, presuppone un'interpretazione stringente della normativa, che deve essere limitata al fatto che i trattamenti retributivi degli anni interessati al blocco non potevano superare quello usualmente spettante per l'anno 2010, precludendo, conseguentemente, ogni possibile incremento nei medesimi anni bloccati che, altrimenti, sarebbe risultato dalle progressioni di anzianità. Ciò di riflesso al fatto che, per gli anni oggetto del blocco, era vietato ogni incremento delle risorse destinate al pagamento delle medesime progressioni economiche. Con sent. cost. n. 178/2015 la Corte si è espressa dichiarando “l'illegittimità sopravvenuta” del blocco permanente della contrattazione collettiva nel settore pubblico. In altre parole, la Corte Costituzionale non dichiara illegittimo il primo provvedimento che ha determinato il blocco ma tutti quelli che, intervenuti successivamente, (D.L. 98/2011, L. 147/2013 e L. 190/2014), hanno reso strutturale quel blocco temporaneo, sovvertendo ogni carattere di temporaneità e eccezionalità, ben al di là della consueta limitazione temporale del sacrificio economico imposto al dipendente pubblico dalle versioni precedenti. Alla luce della giurisprudenza costituzionale ora sintetizzata, la Corte d'Appello di Firenze con sent. n. 66 del 30 gennaio 2024 ha sancito il diritto del personale docente a vedersi riconosciuto l'anno 2013 nella progressione di carriera del personale docente, dovendo ritenersi legittima un'interpretazione stringente della normativa, circoscritta al mero divieto di incrementi retributivi negli anni del blocco, ferma restando la valutazione giuridica di quel medesimo servizio nella complessiva carriera del docente, anche al fine di avanzare nelle fasce di anzianità superiori e quindi, negli anni successivi al blocco, ricevere gli effetti positivi sul proprio trattamento economico. Dirimente in tal senso è un recente arresto giurisprudenziale emesso della Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 16133/2024 datata 11 giugno 2024. Il quale recita: “le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive (…) sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico». Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”. Allo stato, si ha dunque la validità dell'anno 2013 ai soli fini giuridici.
Le spese si liquidano come in dispositivo in favore del procuratore dichiaratisi antistatario, secondo gli importi minimi previsti dal dm 55/2014 per le cause di lavoro, senza istruttoria, di valore ricompreso tra euro 1101,00 ed euro 5200,00, ( non avendo la parte determinato il valore delle differenze spettanti quantificabile a priori e non potendo per ciò solo giovarsi dei maggiori importi previsti per le cause di valore indeterminabile) e la riduzione di cui all'art.4 comma 4 di cui al dm 55/14.
4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e/o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accerta il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'integrale servizio di ruolo svolto come insegnante di scuola materna con condanna del a procedere alla ricostruzione di carriera della ricorrente in conformità; CP_4
- condanna il resistente a pagare alla ricorrente le differenze tra le somme che le sarebbero spettate CP_2 nei limiti della prescrizione, dal 12.01.2018 fino all'attualità, ove fosse stata fatta una ricostruzione della carriera comprensiva di tutto il servizio effettivamente prestato, comprensive degli interessi legali dal giorno della maturazione al saldo e rivalutazione monetaria salvo divieto di cumulo ex l. 724/904;
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere ai soli fini giuridici il riconoscimento dell'anno giuridico 2013; CP_
- condanna il al versamento in favore di delle conseguenti differenze contributive;
CP_2
- condanna il al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore antistatario che liquidano in CP_2 euro 721,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
- compensa le spese nei confronti di CP_1
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 26 febbraio 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
5
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 109/2023
All'udienza del 26/02/2025 davanti al Giudice, D.ssa Antonella DE LUCA, compare per parte ricorrente l'avv LEUZZI STEFANO . Per parte resistente è presente la d.ssa MARINO LAURA, per è presente l'avv. QUARTA ROSSELLA. CP_1
I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza. Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 13.32 , in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice
D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 109/2023 promossa da:
assistito dall'avv. Leuzzi Stefano Parte_1
Parte ricorrente Contro
(già ) Controparte_2 Controparte_2
dr.ssa CP_3
[...] con l'avv. Quarta Rossella
[...]
Parte resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La ricorrente in data 01.09.1987 è stata assunta a tempo indeterminato nell'area professionale del personale docente, qualifica funzionale dei docenti della scuola materna. A partire dal 01.09.2001 vi è stato il passaggio di ruolo nell'area professionale del personale docente, qualifica funzionale docente laureato della scuola secondaria di secondo grado.
La ricorrente chiede il le riconosca integralmente il servizio prestato presso la scuola materna al momento CP_4 dell'intervenuto passaggio alla scuola secondaria di secondo grado, con conseguente ricostruzione di carriera e corresponsione delle relative differenze retributive maturate e maturande.
Infatti, con decreto di ricostruzione Prot. n. 3437 del 10.05.2003 sono stati riconosciuti alla ricorrente – ai fini giuridici ed economici – 6 anni 4 mesi e 9 giorni, in applicazione del deteriore criterio della temporizzazione invece che di quello di effettiva anzianità di servizio, avendo maturato 14 anni di servizio effettivo.
Di conseguenza, alla data del 01/09/2001, veniva attribuita alla ricorrente la prima posizione stipendiale di cui alle tabelle contrattuali vigenti alla data, corrispondente all'anzianità di anni “6” inquadrandola nella fascia stipendiale 3-8. La ricorrente, dunque, lamenta l'illegittimità del suddetto decreto di ricostruzione di carriera nella parte in cui esso non le riconosce lo scatto 9-14. Lamenta, altresì, la mancata valutazione giuridica dell'anno 2013.
1 Con il presente ricorso chiede quindi:
1) In via principale, Voglia l'ill.mo Giudice adito accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento nei ruoli del personale docente, profilo di docente laureato di scuola secondaria di II°, dell'integrale pregresso servizio di ruolo svolto nella scuola materna dal 01.09.1987 al 31.08.2001 ed ai fini della ricostruzione di carriera, come in atti descritto.
2) Per l'effetto, previa disapplicazione del decreto n 3437 del 01/05/2003 dell'Istituto di (LU) in atti e CP_5 CP_6 disapplicazione, anche parziale, del dpr 345/83 e comunque di tutta la disciplina nazionale, anche di fonte contrattuale relativa alla ricostruzione di carriera in caso i passaggio di ruolo del personale docente per le motivazioni in atti, condannare il CP_2 convenuto in persona del Ministro p.t., a disporre ed effettuare una nuova ricostruzione di carriera della ricorrente ne personale docente laureato di scuola secondaria di II°, con il riconoscimento dell'integrale pregresso periodo di servizio di ruolo svolto nella scuola materna dal 01.09.1987 al 31.08.2001, nonchè dell'anno 2013 a fini giuridici per il periodo 01.01.2011- 31.12.2015, nonché a fini giuridici ed economici, - od in subordine a fini giuridici - dal 01.01.2016.
3) Sempre in via principale, Voglia l'ill.mo Giudice adito accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento dell'anno di servizio 2013 a fini giuridici per il periodo 01.01.2011-31.12.2015, nonché a fini giuridici ed economici, - od in subordine a fini giuridici - dal 01.01.2016, nei ruoli del personale docente laureato di scuola secondaria di II°, fatta salva la non debenza di eventuali differenze retributive correlate a detta valutazione per il periodo 01.01.2011- 31.12.2015.
4) Per l'effetto Voglia l'Ill.mo Giudice adito condannare il convenuto, in persona del ministro p.t., ad inquadrare parte CP_2 ricorrente nella fascia stipendiale “28- 34” dal 01.09.2015 o dalla diversa data che risulterà all'esito del giudizio e comunque nella fascia stipendiale “35 ed oltre” a far data dal 01.09.2022 o dalla diversa data che risulterà all'esito del giudizio.
5) Per l'effetto Voglia l'Ill.mo Giudice adito condannare il convenuto, in persona del ministro p.t., al pagamento di ogni CP_2 eventuale arretrata differenza stipendiale spettante in conseguenza del corretto inquadramento da quantificarsi in altro e separato giudizio, nei limiti del quinquennio precedente alla diffida e comunque escluse eventuali differenze retributive per il periodo 1.1.2011- 31.12.2015 non dovute, nonché interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo e l'indennità per la rivalutazione monetaria, fatto salvo il divieto di cumulo ex l. 724/94.
6) Per l'effetto Voglia l'Ill.mo Giudice adito condannare comunque l'Amministrazione convenuta alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa conseguente alla corretta ricostruzione di carriera e alla conseguente maggior retribuzione, con versamento delle differenze contributive all nei limiti della eventuale prescrizione eccepita. CP_1
7) In subordine Voglia l'Ill.mo Giudice adito sollevare eccezione di legittimità costituzionale per violazione degli articoli 3 e 36 della Costituzione dell'art 9 comma 21 e 23 del D.l. 78/10 conv. con l. 122/2010 per quanto in atti esposto;
8) Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere il presente ricorso con vittoria di compensi professionali da attribuirsi allo scrivente procuratore antistatario.
Si è costituito il chiedendo il rigetto del ricorso, rilevando come sia stato applicato il principio della CP_2 cd. temporizzazione, che non consente l'integrale riconoscimento, ai fini della carriera, del servizio prestato nella precedente qualifica, specie ove si riferisca al servizio reso nella scuola materna.
Ha, inoltre, eccepito in ordine al riconoscimento dell'anno 2013, l'infondatezza della pretesa attorea tanto sul piano legislativo quanto sul piano giurisprudenziale. Sostiene, infatti, che ai sensi del dettato normativo di riferimento (D.P.R. n.122/2013 art. 1 lett. B, il quale proroga a tutto il 31 dicembre 2013 le disposizioni di cui all'art. 9 comma 23 del D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010) sia confermata la non validità, ai fini della progressione economica, dell'anno in questione.
CP_ L' si costituiva chiedendo, qualora risultasse fondata la pretesa della ricorrente e accertate le retribuzioni e/o somme assoggettate ad obbligo contributivo previdenziale, di dichiarare tenuto il Controparte_2 CP_
alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale della ricorrente, manlevando l
[...] da ogni e qualsiasi conseguenza e pregiudizio patrimoniale che dovesse derivare all' stesso dall'esito del CP_7 presente giudizio.
La causa è stata istruita documentalmente, discussa all'odierna udienza ed è stata decisa come di seguito.
°°°°°°°°°°°°° Il ricorso è fondato nei termini e limiti di seguito espressi.
2 1)Diritto al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici di tutta l'anzianità di servizio maturata nel ruolo di docente presso la scuola materna
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ripetutamente affermato che: “In tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposto degli artt. 77, 83 del d.P.R. n. 417 del 1974 e art. 57 della l. n. 312 del 1980, all'insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della cd. temporizzazione” (cfr. cass. SS.UU. sent. n. 9144/16, che conferma l'orientamento già espresso dalla sezione lavoro con sent. 2037/13, nonché da alcune pronunce del Consiglio di Stato, cfr., per tutte, sent. n. 6861/2000) Le Suprema Corte ha dapprima ricostruito la disciplina dei passaggi di ruolo, con specifico riferimento agli articoli 77 ("Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad un altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella H a favore del personale docente in possesso di una anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni" ) e 83 (In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera") del DPR 417/74. Si sono poi soffermate sull'art. 57 l. 312/80 (disposizione successivamente trasposta nell'art. 472 d. lgs. 297/94, TU della scuola), che ha ampliato la riportata previsione di cui all'art. 77 come segue: "I passaggi di ruolo di cui all'art. 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato art. 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417". All'esito dell'esame del combinato disposto delle disposizioni citate, la Suprema Corte, condivisibilmente, ha ritenuto che l'estensione della possibilità di accesso ai ruoli superiori agli insegnanti di scuola materna non possa non incidere anche sulla disciplina dell'art. 83, che deve considerarsi, di rimando, applicabile a tutte le nuove ipotesi di passaggio introdotte dal legislatore del 1980: “Questa modifica della norma sui passaggi di ruolo comporta la modifica della norma base (art. 77), cui è collegato l'art. 83 e ne amplia, di riflesso, la previsione, sicché la regola dettata da questa norma, per cui il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo mediante ricostruzione di carriera, varrà anche per le tipologie di passaggio a ruoli superiori non previste nel testo originario della norma e quindi, fra queste, anche per il passaggio a ruoli superiori degli insegnanti di scuola materna. [..] L'interpretazione sistematica porta a tale conclusione.” (così le SSUU in motivazione).
Stante quanto sopra rappresentato, si rileva l'illegittimità del provvedimento di ricostruzione carriera prot. n. 3437 del 10.05.2003 in quanto non tiene conto interamente dell'anzianità di servizio a fronte degli anni lavoro svolti in qualità di docente della scuola materna.
Pertanto l'anzianità va ricostruita in ragione degli anni di servizio effettivamente prestati con conseguente inserimento nella corrispondente posizione stipendiale. Il va altresì condannato alle differenze retributive spettanti all'esito della corretta ricostruzione nei CP_2 limiti della prescrizione maturata dal giorno della diffida (doc. 6 allegato al ricorso ovvero dal 12.01.2023) con conseguente condanna del medesimo alla regolarizzazione della posizione contributive ed assicurativa CP_2 CP_ e relativo versamento delle differenze contributive all
2) Sul riconoscimento dell'anno 2013 ai fini giuridici in sede di ricostruzione di carriera
Quanto al riconoscimento dell'anno 2013, la pretesa del ricorrente deve ritenersi fondata, tanto sul piano legislativo, quanto soprattutto sul piano giurisprudenziale. Questo Giudice rileva come non sia necessario discutere circa la legittimità costituzionale del dettato normativo di riferimento – art. 9 del decreto-legge n. 78/2010 convertito nella legge n. 122 del medesimo anno – bensì di
3 come tali norme debbano essere interpretate relativamente al contenuto e gli effetti del blocco delle progressioni economiche per l'anno 2013. Ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2010 “Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013, hanno effetto per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”. In altri termini, tali anni non dovevano esser considerati validi ai fini della progressione economica in sede di ricostruzione della carriera del personale scolastico. Nel seguito sono stati recuperati gli anni 2010 e 2011 con il decreto n. 3/2011 e l'accordo tra e Pt_2 CP_8 del 13 marzo 2013, mentre l'accordo del 7 agosto 2014 ha permesso di recuperare l'anzianità maturata, ai fini economici, dell'anno 2012. Circa la validità ai fini della progressione economica dell'anno 2013, il ragionamento deve partire dalla copiosa giurisprudenza costituzionale (sent. nn. 304/2013, 310/2013, 154/2014, 219/2014, 167/2015) inerente il blocco normativo delle progressioni economiche (art. 9 D.L. 78/2010 conv. in L. 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni) che ne riteneva la legittimità in quanto incidente sul trattamento economico dei dipendenti solo in modo temporaneo. In altri termini, il carattere eccezionale dell'art. 9 D.L. 78/2010 è collegato alla limitazione temporale del sacrificio economico imposto ai dipendenti pubblici, a fronte di esigenze altrettanto temporanee di contenimento della spesa pubblica. La salvezza del blocco normativo, ritenuta dalla Corte Costituzionale nelle sentenze suddette, presuppone un'interpretazione stringente della normativa, che deve essere limitata al fatto che i trattamenti retributivi degli anni interessati al blocco non potevano superare quello usualmente spettante per l'anno 2010, precludendo, conseguentemente, ogni possibile incremento nei medesimi anni bloccati che, altrimenti, sarebbe risultato dalle progressioni di anzianità. Ciò di riflesso al fatto che, per gli anni oggetto del blocco, era vietato ogni incremento delle risorse destinate al pagamento delle medesime progressioni economiche. Con sent. cost. n. 178/2015 la Corte si è espressa dichiarando “l'illegittimità sopravvenuta” del blocco permanente della contrattazione collettiva nel settore pubblico. In altre parole, la Corte Costituzionale non dichiara illegittimo il primo provvedimento che ha determinato il blocco ma tutti quelli che, intervenuti successivamente, (D.L. 98/2011, L. 147/2013 e L. 190/2014), hanno reso strutturale quel blocco temporaneo, sovvertendo ogni carattere di temporaneità e eccezionalità, ben al di là della consueta limitazione temporale del sacrificio economico imposto al dipendente pubblico dalle versioni precedenti. Alla luce della giurisprudenza costituzionale ora sintetizzata, la Corte d'Appello di Firenze con sent. n. 66 del 30 gennaio 2024 ha sancito il diritto del personale docente a vedersi riconosciuto l'anno 2013 nella progressione di carriera del personale docente, dovendo ritenersi legittima un'interpretazione stringente della normativa, circoscritta al mero divieto di incrementi retributivi negli anni del blocco, ferma restando la valutazione giuridica di quel medesimo servizio nella complessiva carriera del docente, anche al fine di avanzare nelle fasce di anzianità superiori e quindi, negli anni successivi al blocco, ricevere gli effetti positivi sul proprio trattamento economico. Dirimente in tal senso è un recente arresto giurisprudenziale emesso della Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 16133/2024 datata 11 giugno 2024. Il quale recita: “le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive (…) sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico». Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”. Allo stato, si ha dunque la validità dell'anno 2013 ai soli fini giuridici.
Le spese si liquidano come in dispositivo in favore del procuratore dichiaratisi antistatario, secondo gli importi minimi previsti dal dm 55/2014 per le cause di lavoro, senza istruttoria, di valore ricompreso tra euro 1101,00 ed euro 5200,00, ( non avendo la parte determinato il valore delle differenze spettanti quantificabile a priori e non potendo per ciò solo giovarsi dei maggiori importi previsti per le cause di valore indeterminabile) e la riduzione di cui all'art.4 comma 4 di cui al dm 55/14.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e/o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accerta il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'integrale servizio di ruolo svolto come insegnante di scuola materna con condanna del a procedere alla ricostruzione di carriera della ricorrente in conformità; CP_4
- condanna il resistente a pagare alla ricorrente le differenze tra le somme che le sarebbero spettate CP_2 nei limiti della prescrizione, dal 12.01.2018 fino all'attualità, ove fosse stata fatta una ricostruzione della carriera comprensiva di tutto il servizio effettivamente prestato, comprensive degli interessi legali dal giorno della maturazione al saldo e rivalutazione monetaria salvo divieto di cumulo ex l. 724/904;
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere ai soli fini giuridici il riconoscimento dell'anno giuridico 2013; CP_
- condanna il al versamento in favore di delle conseguenti differenze contributive;
CP_2
- condanna il al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore antistatario che liquidano in CP_2 euro 721,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
- compensa le spese nei confronti di CP_1
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 26 febbraio 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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