Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 30/06/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 882/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 9.6.2025 da
[c.f. ], e [c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
] entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to Maria Grazia PINNA, con C.F._2
domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Crescenzio n. 42 giusta procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. ed allegata al ricorso ricorrenti con l'intervento del PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 9.12.2000 nel Comune di Torri in Sabina [atto registrato presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Torri in Sabina al n. 44, Parte II, Serie A] tra il sig. e la sig.ra ordinando Parte_2 Parte_1 all'Ufficiale di Stato Civile del detto Comune di Torri in Sabina, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei Comuni di rispettiva residenza;
2) Stante la sussistenza dell'autosufficienza economica in capo ad entrambi i dare atto che Pt_3
nulla è dovuto ai a titolo di assegno divorzile;
Pt_3
3) In ragione dell'avvenuto conseguimento dell'indipendenza economica della figlia Per_1
dare atto del venir meno dell'obbligazione di mantenimento ordinario e straordinario posto
[...]
a carico del padre, in forza dell'accordo di separazione. Parte_2
1
economici e patrimoniali, chiarendo che per entrambe è presupposto indispensabile ad una condivisa e pacifica cessazione degli atti civili del matrimonio, quello di superare la questione dell'assetto proprietario dell'immobile ubicato in Montopoli di Sabina, Via Santa Maria n. 105, di proprietà esclusiva del sig. onde prevenire o eliminare in nuce controversie o, Parte_2
comunque, contrasti in relazione al periodo successivo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con particolare riferimento alla regolazione dei reciproci rapporti economici di dare ed avere (doc. n. 7 – atto di proprietà).
I ricorrenti dichiarano espressamente che l'accordo che intendono raggiungere riveste un profilo causale, funzionale e strutturale indefettibile nella sistemazione degli interessi facenti capo alla famiglia nel periodo successivo allo scioglimento del matrimonio.
Pertanto, le parti pattuiscono che, con la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il sig. si impegna a cedere alla sig.ra che accetta, divenendone unica Parte_2 Parte_1 ed esclusiva proprietaria, la proprietà dell'immobile ubicato in Montopoli di Sabina, Via Santa
Maria n. 105 e precisamente, acquistato il 10.04.1999 dal sig. con atto ricevuto dal Notaio Pt_2
Dott.ssa (rep. n. 2966 – racc. n. 478), trascritto presso la Conservatoria dei Registri Persona_2
Immobiliari di Rieti, al numero 744 del 27.4.1999 -.
Precisamente:
1) casa di civile abitazione in Via Santa Maria n. 105, contraddistinta con il numero di interno 1, piano terreno, censita al N.C.E.U. di detto Comune al Foglio 25, particella 256, sub 4, P.T., cat.
A/3, classe 4, vani 5 (cinque), R.C. € 335,70=, con giardino di pertinenza;
2) terreno uliveto vigneto di seconda, della superficie di mq 3.700 (tremilasettecento), distinto in
N.C.T. al foglio 25 con la particella n. 283, R.D. € 15,29 e R.A. € 10,51, a confine con: particella di cui infra, proprietà , , salvo altri;
Parte_4 Persona_3
3) Terreno uliveto vigneto di seconda, della superficie di mq 3.300 (tremilatrecento), distinto in
N.C.T al Foglio 25 con la particella 305, R.D. € 13,63 e R.A. € 9,37 a confine con: particella di cui sopra, , , salvo altri. Persona_3 Parte_4
Le Parti, proprio allo scopo di sistemare i profili economico patrimoniali tra gli stessi pendenti, con la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, stabiliscono il prezzo della detta cessione in € 65.000=.
L'atto verrà stipulato a partire dal 20° giorno successivo alla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio dinanzi a Notaio scelto dalla sig.ra ed Parte_1
entro 3 mesi. Eventuali proroghe, che non siano dipendenti da atti o fatti delle Parti, dovranno essere concordate per iscritto.
2 Il compenso del professionista, incaricato della stipula del rogito di cessione innanzi detto, sarà a carico della sig.ra Parte_1
Detto atto di trasferimento viene perfezionato in esecuzione dei suddetti accordi di divorzio;
pertanto, lo stesso deve intendersi esente dalle imposte di registro previste per legge. Nella denegata ipotesi in cui dovessero insorgere spese, imposte e/o tasse derivanti dal detto atto di trasferimento le stesse verranno sostenute dalla sig.ra Pt_1
5) In conseguenza dell'esatto adempimento dell'obbligo di trasferimento della casa familiare di cui al punto n. 4, dare atto del venir meno del provvedimento di assegnazione della casa familiare in favore della sig.ra come indicato nell'accordo di separazione. Parte_1
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso congiunto depositato il 9.6.2025 avanti il Tribunale di Rieti, i coniugi sopra indicati hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 9.12.2000 nel Comune di Torri in Sabina, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del detto
Comune (atto n. 44, Parte II, Serie A).
A tal fine, i ricorrenti hanno esposto che: dalla loro unione coniugale è nata il Persona_1
5.03.2001; la vita familiare si è concentrata nel Comune di Montopoli di Sabina, in Via Santa Maria
n. 105 in abitazione di proprietà esclusiva del i ricorrenti odierni sono dotati di Pt_2
autosufficienza economica;
entrambi, infatti, beneficiano di un trattamento pensionistico;
la figlia ad oggi, ha conseguito una laurea in Cooperazione Internazionale e Sviluppo e, Persona_1
oggi, è economicamente autosufficiente;
nel mese di giugno 2012, i coniugi sono comparsi dinanzi il Presidente del Tribunale di Rieti per sottoscrivere il verbale di accordo della separazione consensuale, ritualmente omologato con decreto del 12.07.2012; dalla data della separazione a oggi non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno;
sussistono gli estremi per la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche alle condizioni di cui al ricorso.
Con note scritte depositate per la udienza del 19.6.2025 i coniugi hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso, e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, pronunciata omologata con
3 decreto del 12.07.2012 i coniugi sono comparsi dinanzi il Presidente del Tribunale di Rieti e non essendo la convivenza da allora mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1 Pt_2
l 9.12.2000 nel Comune di Torri in Sabina, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del
[...]
detto Comune (atto n. 44, Parte II, Serie A); prende atto di tutte le statuizioni concordate tra le parti e riportate in epigrafe da intendersi qui trascritte;
dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torri in Sabina (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 26 giugno 2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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