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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 11/06/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice dott. Francesco Vigorito ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 180 R.G. dell'anno 2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione dall'Avv. Saverio SIMONELLI (C.F.: C.F._2
), del Foro di Vibo Valentia, elettivamente domiciliato in RQ (VT) al Viale Igea n°6
[...] presso il di lui studio.
OPPONENTE
E
, C.F. e P.IVA , con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Roma Via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142 -, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore e per esso la dott. in qualità di Responsabile atti introduttivi del giudizio , a CP_2 CP_3 ciò autorizzato giusta procura speciale per atto del Notaio di Roma, Rep. Persona_1
181515, Racc. nr. 12772 del 25.7.24, rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, giusta procura rilasciata su foglio separato costituente parte integrante della comparsa di risposta, dall'Avv. Antonino Quartuccio (C.F.: del Foro di Reggio Calabria, CodiceFiscale_3 con studio in Via del Gelsomino n. 45 Sc. E -89128-Reggio Calabria;
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto
All'udienza del 4 giugno 2026 i difensori delle parti concludevano come in atti.
Svolgimento del processo e motivi della decisione TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Con atto di citazione notificato in data 13/01/2025 e successivamente iscritto a ruolo, l'attrice ha proposto opposizione dinanzi a questo Tribunale avverso la cartella di pagamento n.
12520240011960443000 per la somma di €. 1.071,06 avente ad oggetto: Recupero Crediti anno
2022 (Ruolo N. 2024/002180) per avviso accertamento prot. 372 del 09/03/2022 per mancato pagamento CUT Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Viterbo.
Si costituiva l' , in persona del l.r.p.t., eccependo il difetto di Controparte_1 giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, il difetto di legittimazione passiva della per essere legittimata l' . Controparte_1 Controparte_1
All'udienza del 4 giugno 2026 la causa era trattenuta in decisione.
Il credito posto a fondamento della cartella di pagamento impugnata N. 12520240011960443000 per la somma di €. 1.071,06 avente ad oggetto: Recupero Crediti anno 2022 (Ruolo N.
2024/002180) per avviso accertamento prot. 372 del 09/03/2022 per mancato pagamento CUT
Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Viterbo.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. 8 giugno 2022 n. 18552)
L'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie sul contributo unificato il cui gettito è, in parte, assegnato proprio a tale magistratura, atteso che - sebbene tale contributo possa in parte concorrere al funzionamento dell'intero sistema di giustizia tributaria ed anche a coprire le spese per i compensi dei giudici tributari – e ciò non incide affatto sull'indipendenza e l'imparzialità di questi ultimi sulla relativa questione, non essendovi alcuna relazione diretta tra il contributo unificato, e ancor meno l'individuazione della parte tenuta a corrisponderlo, e il compenso delle persone fisiche che decidono la causa, parimenti a quanto, peraltro, avviene nei giudizi ordinari cosicché la questione di legittimità costituzionale relativa a tale disposizione è manifestamente infondata.
In precedenza la questione era stata esaminata dalla Corte di cassazione a sezioni unite (Cass. 17 aprile 2012 n. 5994) che aveva affermato: “L'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ,. diretta a far valere vizi della cartella di pagamento emessa in esito ad iscrizione a ruolo del contributo unificato previsto dall'art. 9 del d.P.R. n. 115 del 2002, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, atteso che il contributo unificato ha natura di entrata tributaria e che il controllo delle cartelle esattoriali, configurabili come atti di riscossione e non di esecuzione forzata, spetta a quel giudice quando le cartelle riguardino tributi”.
Pertanto deve dichiararsi il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria per questo tipo di controversie.
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base del valore della controversia con applicazione del parametro minimo in considerazione della scarsa complessità del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 180/2025 R.G.A.C. disattese ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria per essere competente la
Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado sull'opposizione riferita alla cartella di pagamento la cartella di pagamento n. 12520240011960443000;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese del giudizio sostenute dall' Controparte_1
che si liquidano in euro 1.278 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
[...]
Civitavecchia 11 giugno 2025
Il Giudice
Francesco Vigorito
3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice dott. Francesco Vigorito ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 180 R.G. dell'anno 2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione dall'Avv. Saverio SIMONELLI (C.F.: C.F._2
), del Foro di Vibo Valentia, elettivamente domiciliato in RQ (VT) al Viale Igea n°6
[...] presso il di lui studio.
OPPONENTE
E
, C.F. e P.IVA , con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Roma Via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142 -, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore e per esso la dott. in qualità di Responsabile atti introduttivi del giudizio , a CP_2 CP_3 ciò autorizzato giusta procura speciale per atto del Notaio di Roma, Rep. Persona_1
181515, Racc. nr. 12772 del 25.7.24, rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, giusta procura rilasciata su foglio separato costituente parte integrante della comparsa di risposta, dall'Avv. Antonino Quartuccio (C.F.: del Foro di Reggio Calabria, CodiceFiscale_3 con studio in Via del Gelsomino n. 45 Sc. E -89128-Reggio Calabria;
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto
All'udienza del 4 giugno 2026 i difensori delle parti concludevano come in atti.
Svolgimento del processo e motivi della decisione TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Con atto di citazione notificato in data 13/01/2025 e successivamente iscritto a ruolo, l'attrice ha proposto opposizione dinanzi a questo Tribunale avverso la cartella di pagamento n.
12520240011960443000 per la somma di €. 1.071,06 avente ad oggetto: Recupero Crediti anno
2022 (Ruolo N. 2024/002180) per avviso accertamento prot. 372 del 09/03/2022 per mancato pagamento CUT Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Viterbo.
Si costituiva l' , in persona del l.r.p.t., eccependo il difetto di Controparte_1 giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, il difetto di legittimazione passiva della per essere legittimata l' . Controparte_1 Controparte_1
All'udienza del 4 giugno 2026 la causa era trattenuta in decisione.
Il credito posto a fondamento della cartella di pagamento impugnata N. 12520240011960443000 per la somma di €. 1.071,06 avente ad oggetto: Recupero Crediti anno 2022 (Ruolo N.
2024/002180) per avviso accertamento prot. 372 del 09/03/2022 per mancato pagamento CUT
Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Viterbo.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. 8 giugno 2022 n. 18552)
L'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie sul contributo unificato il cui gettito è, in parte, assegnato proprio a tale magistratura, atteso che - sebbene tale contributo possa in parte concorrere al funzionamento dell'intero sistema di giustizia tributaria ed anche a coprire le spese per i compensi dei giudici tributari – e ciò non incide affatto sull'indipendenza e l'imparzialità di questi ultimi sulla relativa questione, non essendovi alcuna relazione diretta tra il contributo unificato, e ancor meno l'individuazione della parte tenuta a corrisponderlo, e il compenso delle persone fisiche che decidono la causa, parimenti a quanto, peraltro, avviene nei giudizi ordinari cosicché la questione di legittimità costituzionale relativa a tale disposizione è manifestamente infondata.
In precedenza la questione era stata esaminata dalla Corte di cassazione a sezioni unite (Cass. 17 aprile 2012 n. 5994) che aveva affermato: “L'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ,. diretta a far valere vizi della cartella di pagamento emessa in esito ad iscrizione a ruolo del contributo unificato previsto dall'art. 9 del d.P.R. n. 115 del 2002, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, atteso che il contributo unificato ha natura di entrata tributaria e che il controllo delle cartelle esattoriali, configurabili come atti di riscossione e non di esecuzione forzata, spetta a quel giudice quando le cartelle riguardino tributi”.
Pertanto deve dichiararsi il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria per questo tipo di controversie.
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base del valore della controversia con applicazione del parametro minimo in considerazione della scarsa complessità del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 180/2025 R.G.A.C. disattese ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria per essere competente la
Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado sull'opposizione riferita alla cartella di pagamento la cartella di pagamento n. 12520240011960443000;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese del giudizio sostenute dall' Controparte_1
che si liquidano in euro 1.278 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
[...]
Civitavecchia 11 giugno 2025
Il Giudice
Francesco Vigorito
3 di 3