TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 08/04/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6470/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6470/2022
All'udienza del 8 aprile 2025, alle ore 10:45, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina
Vendemiale, sono comparsi:
Per , l'avv. Fusco Vittorio Parte_1
Per nessuno è comparso. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Fusco per parte attrice si riporta a quanto esposto nei propri scritti difensivi, rileva che ha soddisfatto parzialmente la pretesa attorea, mentre resta controversia la CP_1 questione dell'applicabilità della ritenuta fiscale;
sul punto precisa che il metodo di applicazione della ritenuta da parte di è illegittimo in quanto idoneo a ridurre la somma spettante, CP_1
richiamando quanto statuito dalla giurisprudenza più recente.
Il Giudice
Dopo breve discussione orale, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 15:20, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6470/2022 promossa da:
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Fusco Parte_1 C.F._1
Vittorio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, Via Quarto n. 41, giusta procura in atti;
ATTRICE
Contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. D'Alessio Claudia ed elettivamente domiciliata presso la Direzione Affari Legali della Società sita in Roma, viale Europa 190, giusta procura in atti;
CONVENUTA
Oggetto: buoni postali fruttiferi.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1
all'intestato Tribunale, deducendo di essere intestataria del Controparte_1 Controparte_2
Ordinario del controvalore di lire 1.000.000 (un milione) N. 00000000012 emesso
[...]
dall'Ufficio Postale di Borgo Montenero (LT) in data 11/12/86 SERIE P, e di aver richiesto, in data 20/01/2017, all' Ufficio Postale il rimborso del titolo essendo trascorsi Controparte_3
oltre 30 anni dalla data di sottoscrizione dello stesso;
a fronte della presentazione del suddetto titolo, l'Ufficio Postale provvedeva al pagamento della somma di €uro 6.433,78 , per cui l'attrice pagina 2 di 7 immediatamente evidenziava allo sportello che erano stati erroneamente calcolati gli interessi e che le somme liquidate erano di molto inferiori alle somme realmente dovute;
sottolineava che l'erroneo calcolo era dovuto sia per erronea applicazione dei tassi esposti sul retro sia per l'erroneo calcolo delle ritenute di acconto previste essendo state applicate al 6,25%.
In diritto, premessa la competenza territoriale del Tribunale adito, assumeva che la differenza tra la somma erogata e quella richiesta era data dalla mancata liquidazione degli interessi, come
Cont previsti dal aveva, infatti, applicato sul BFP di cui è causa, gli interessi come CP_1
previsti dal Decreto Ministeriale del 13/6/1986 che aveva istituito la nuova serie Q. Il ministero, con l'emissione del Decreto Ministeriale di cui sopra, pur consentendo agli Uffici Postali
l'utilizzo di vecchi supporti cartacei serie P, aveva imposto agli uffici postali emittendi di apporre sull'ante e sul retro dei BFP un timbro che indicasse con chiarezza la modifica della serie (P/Q) ed in particolare, sul retro un timbro che doveva riportare chiaramente tutti i nuovi tassi d'interesse applicabili. Nel caso di specie non aveva provveduto ad apporre alcun CP_1
tipo di timbro sul BFP e non si era proceduto alle modifiche contrattuali che la legge aveva richiesto. Dunque, , senza tener in alcun conto le tabelle riportate sul retro dei BFP, CP_1
e senza tener conto che il modulo utilizzato fosse di tipo P, senza alcuna apposizione di timbro modificativo, aveva riconosciuto alla odierna istante solo ed esclusivamente gli interessi relativi alla serie Q, applicando, tra l'altro le ritenute fiscali previste per detta serie.
Secondo la prospettazione attorea, il non aver apposto il timbro previsto dalle norme ministeriali sui due buoni incassati, aveva creato un legittimo affidamento sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo, affidamento che doveva essere tutelato, con diritto della ad ottenere Pt_1
l'applicazione delle condizioni riprodotte sul titolo stesso.
Deduceva che aveva errato, altresì, nell'applicare la ritenuta fiscale del 6,25%, CP_1
prevista per i titoli della serie Q, mentre la serie P godeva di un regime fiscale che prevedeva l'esenzione dalla ritenuta di acconto.
Sulla scorta di tali premesse, rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo TRIBUNLE
DI LATINA competente per territorio, respinta ogni contraria istanza e deduzione, previo opportuno accertamento e/o declaratoria NEL MERITO Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di in relazione al rimborso dei titoli sopra elencati effettuati non in CP_1
base alle condizioni di rendimento riportate a tergo degli stessi con la conseguente mancata liquidazione degli interessi maturati sui BFP serie p nr. 000.012 intestato a Parte_1
pagina 3 di 7 e di conseguenza Condannare alla corresponsione delle somme derivanti Pt_1 CP_1 pari alla differenza tra la somma riconosciuta al momento dell'incasso e il valore di rimborso desumibile dalla stampa impressa sul retro del buono oltre alla somma dovuta per il periodo che intercorre tra il 20° ed il 30° anno, per il BFP serie P nr. 000.012 pari ad € 5.711,05 ovvero della maggiore o minor somma determinata, oltre interessi legali maturati e maturandi sulle maggiori somme dovute a da calcolarsi dalla data dell'incasso del BFP ( Parte_1
20/01/2017 sino alla data dell'effettivo soddisfo)”.
Si costituiva in giudizio deducendo che, all'esito del reclamo sporto dalla Controparte_1
cliente ed in seguito all'esame del buono, aveva rilevato un errore operativo in ordine al mancato aggiornamento del titolo, come prescritto dal DM 13.6.1986, in quanto, in ragione della data di emissione il buono apparteneva alla serie Q ma era stato rilasciato al sottoscrittore su un modulo serie P senza aggiornamento dei rendimenti della serie Q. Pertanto, esponeva di aver provveduto a quantificare il differenziale tra i rendimenti delle due serie, inviando alla Signora un Pt_1 assegno di € 4.740,57 (a titolo di differenze dovute oltre a quanto già percepito a sportello).
Tale assegno risultava incassato in data 26/1/23, sicché null'altro era dovuto all'attrice.
In particolare, la società convenuta precisava che la differenza rispetto alla maggior somma oggetto della domanda di pagamento dell'attrice era dovuta all'applicazione delle ritenute fiscali e dell'imposta sostitutiva sugli interessi. Al riguardo, rilevava che: 1) in virtù di quanto stabilito dal D.L. 19/09/1986 n. 556 (pubblicato su G.U. n. 219 del 20/09/1986), convertito nella Legge
17/11/1986 n. 759, istitutivo della ritenuta erariale, gli interessi maturati sui buoni emessi dal 21 settembre 1986 al 31 agosto 1987, erano assoggettati alla ritenuta del 6,25%, i buoni emessi dal
1° settembre 1987 al 23 giugno 1997 erano assoggettati alla ritenuta del 12,50%.; 2) tale ritenuta era stata soppressa con il D.L. 01/04/1996, n. 239 e sostituita con l'imposta sostitutiva sugli interessi, stabilita, per quanto concerne i buoni, sempre nella misura del 12,50%. Come stabilito dal DM Tesoro 23 giugno 1997, pubblicato sulla G.U. 145/97 istitutivo della serie ordinaria “T” e a termine “AG” all'art 7, gli interessi che maturavano annualmente sui BFP emessi a partire dal
21/09/1986 al 30/06/1997, per i primi venti anni di vita del titolo, venivano capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale e ciò determinava la differenza di rendimento;
3) solo a partire dai BFP emessi dal 1° luglio 1997 in poi, gli interessi per i primi venti anni di vita del titolo, erano capitalizzati annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva.
pagina 4 di 7 Richiamava, quindi, copiosa giurisprudenza a sostegno della tesi dell'applicabilità della ritenuta erariale ai buoni oggetto di causa, e concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta: Nel merito: in via principale, accertare e dichiarare che ha corrisposto quanto dovuto per il buono fruttifero per cui è causa e, per Controparte_1
l'effetto, rigettare le domande di pagamento della maggior somma richiesta da parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa”.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione delle parti, la causa veniva rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281- sexies c.p.c., all'udienza del 8.4.2025.
Tanto premesso in fatto, deve innanzitutto darsi atto della parziale cessazione della materia del contendere, avendo provveduto al pagamento della somma di € 4.740,57, CP_1
riconoscendo, quindi, la correttezza delle doglianze attoree in merito all'applicabilità al caso di specie del rendimento proprio dei buoni postali fruttiferi appartenenti alla serie P.
Dunque, resta controversa tra le parti l'applicabilità o meno, al caso di specie, della ritenuta fiscale sul buono postale intestato alla cui è correlata la differenza tra la somma Pt_1
domandata dall'attrice e la somma riconosciuta da . CP_1
Ebbene, sul punto ritiene il Tribunale che meriti di essere condivisa l'impostazione della società convenuta.
È infatti corretto considerare l'importo da versare per ciascun buono al netto delle ritenute fiscali.
Con riguardo alle modalità di applicazione della ritenuta fiscale sugli interessi relativi al buono fruttifero in oggetto, occorre in primo luogo evidenziare che la ritenuta fiscale, pur non espressamente indicata sul buono, risulta in ogni caso disciplinata dalla normativa tributaria. Ed invero, la normativa pro tempore vigente, ovvero il D.M. Tesoro 23 giugno 1997, prescrive quanto segue: “gli interessi maturati sui buoni emessi dal 21 settembre 1986 al 31 agosto 1987, sono assoggettati alla ritenuta fiscale del 6,25%, i buoni emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997 sono assoggettati alla ritenuta fiscale del 12,50%”.
Il D.L. n. 556/1986, poi convertito nella L. n. 759/1986, rubricato “modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601”, ha istituito la ritenuta erariale sui buoni fruttiferi postali, stabilendo che i BFP emessi fra il 21/9/1986 ed il
31/8/1987 sono soggetti a ritenuta fiscale del 6,25% sugli interessi, mentre quelli emessi pagina 5 di 7 dall'1/9/1987 sono soggetti alla ritenuta in misura del 12,50% (art. 1, co. 2). Detta ritenuta è stata poi eliminata dal D.L. n. 239/1996 e sostituita con l'imposta sostitutiva sugli interessi, stabilita, per quanto concerne i BFP, sempre nella misura del 12,50%; l'art. 2, co. 3 del medesimo decreto ha stabilito che: “Per i buoni postali di risparmio l'imposta sostitutiva è applicata dall'Ente poste italiane conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 2”. Inoltre, l'art. 7, co. 3 ha previsto che “Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere “Q”, “R” ed “S” emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”. Tale ritenuta deve essere obbligatoriamente curata dall'amministrazione postale quale sostituto d'imposta, come tale, tenuta alla rivalsa ai sensi dell'art. 26 D.P.R. n. 600/1973.
Nel caso di specie, è pacifico che il buono oggetto di causa sia stato emesso in data 11/12/1986 su stampato della precedente serie “P” in assenza di timbro circa l'applicazione delle condizioni della serie Q/P.
L'art. 5 D.M. 13/6/1986, applicabile ratione temporis, ha stabilito che: “
5. Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera
«Q», i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «P» emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie Q/P», l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”. Sulla base del D.M. appena citato, dunque, al momento della sua emissione, il titolo in contestazione apparteneva “a tutti gli effetti” alla serie “Q”. Ne consegue l'applicabilità della normativa fiscale richiamata, nonché la correttezza del calcolo degli interessi operato da , determinato, per l'ultimo decennio, computando il CP_1
rendimento sul montante al netto della ritenuta fiscale stabilita per legge calcolata sui rendimenti dei primi 20 anni (nello stesso senso, Trib. di Perugia, 2/2/2023). A nulla rileva la circostanza che il buono non riporti il timbro di aggiornamento, in quanto il principio di letteralità, espresso dalle
Sezioni Unite n. 13979/2007, non ha niente a che vedere con la vicenda relativa alla tassazione/imposizione fiscale dei buoni (Cass. civ. n. 307/2018).
Se, infatti, da un lato, l'assenza di tale timbro ha inciso sulla conoscenza dell'investitore circa le condizioni del contratto stipulato con , posto che “il vincolo contrattuale tra CP_1
emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti;
ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio
pagina 6 di 7 degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali - destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori - che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono” (Cass. S.U. n. 13979/2007), dall'altro, ciò non impedisce l'applicazione nella normativa fiscale che non può essere oggetto di contrattazione tra le parti eterointegrando il contratto in virtù dell'art. 1339 c.c.
La domanda, pertanto, non può essere accolta in relazione alle somme residue, risultando corretto l'operato di nell'effettuare la liquidazione del buono al netto della ritenuta Controparte_1
fiscale.
Infine, la parziale fondatezza della pretesa attorea, cui faceva seguito l'adempimento spontaneo di e la disponibilità manifestata dall'attrice a rinunciare alla domanda Controparte_1
residua, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla somma di € 4.740,57;
- rigetta per il resto la domanda attorea;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 8 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6470/2022
All'udienza del 8 aprile 2025, alle ore 10:45, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina
Vendemiale, sono comparsi:
Per , l'avv. Fusco Vittorio Parte_1
Per nessuno è comparso. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Fusco per parte attrice si riporta a quanto esposto nei propri scritti difensivi, rileva che ha soddisfatto parzialmente la pretesa attorea, mentre resta controversia la CP_1 questione dell'applicabilità della ritenuta fiscale;
sul punto precisa che il metodo di applicazione della ritenuta da parte di è illegittimo in quanto idoneo a ridurre la somma spettante, CP_1
richiamando quanto statuito dalla giurisprudenza più recente.
Il Giudice
Dopo breve discussione orale, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 15:20, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6470/2022 promossa da:
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Fusco Parte_1 C.F._1
Vittorio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, Via Quarto n. 41, giusta procura in atti;
ATTRICE
Contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. D'Alessio Claudia ed elettivamente domiciliata presso la Direzione Affari Legali della Società sita in Roma, viale Europa 190, giusta procura in atti;
CONVENUTA
Oggetto: buoni postali fruttiferi.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1
all'intestato Tribunale, deducendo di essere intestataria del Controparte_1 Controparte_2
Ordinario del controvalore di lire 1.000.000 (un milione) N. 00000000012 emesso
[...]
dall'Ufficio Postale di Borgo Montenero (LT) in data 11/12/86 SERIE P, e di aver richiesto, in data 20/01/2017, all' Ufficio Postale il rimborso del titolo essendo trascorsi Controparte_3
oltre 30 anni dalla data di sottoscrizione dello stesso;
a fronte della presentazione del suddetto titolo, l'Ufficio Postale provvedeva al pagamento della somma di €uro 6.433,78 , per cui l'attrice pagina 2 di 7 immediatamente evidenziava allo sportello che erano stati erroneamente calcolati gli interessi e che le somme liquidate erano di molto inferiori alle somme realmente dovute;
sottolineava che l'erroneo calcolo era dovuto sia per erronea applicazione dei tassi esposti sul retro sia per l'erroneo calcolo delle ritenute di acconto previste essendo state applicate al 6,25%.
In diritto, premessa la competenza territoriale del Tribunale adito, assumeva che la differenza tra la somma erogata e quella richiesta era data dalla mancata liquidazione degli interessi, come
Cont previsti dal aveva, infatti, applicato sul BFP di cui è causa, gli interessi come CP_1
previsti dal Decreto Ministeriale del 13/6/1986 che aveva istituito la nuova serie Q. Il ministero, con l'emissione del Decreto Ministeriale di cui sopra, pur consentendo agli Uffici Postali
l'utilizzo di vecchi supporti cartacei serie P, aveva imposto agli uffici postali emittendi di apporre sull'ante e sul retro dei BFP un timbro che indicasse con chiarezza la modifica della serie (P/Q) ed in particolare, sul retro un timbro che doveva riportare chiaramente tutti i nuovi tassi d'interesse applicabili. Nel caso di specie non aveva provveduto ad apporre alcun CP_1
tipo di timbro sul BFP e non si era proceduto alle modifiche contrattuali che la legge aveva richiesto. Dunque, , senza tener in alcun conto le tabelle riportate sul retro dei BFP, CP_1
e senza tener conto che il modulo utilizzato fosse di tipo P, senza alcuna apposizione di timbro modificativo, aveva riconosciuto alla odierna istante solo ed esclusivamente gli interessi relativi alla serie Q, applicando, tra l'altro le ritenute fiscali previste per detta serie.
Secondo la prospettazione attorea, il non aver apposto il timbro previsto dalle norme ministeriali sui due buoni incassati, aveva creato un legittimo affidamento sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo, affidamento che doveva essere tutelato, con diritto della ad ottenere Pt_1
l'applicazione delle condizioni riprodotte sul titolo stesso.
Deduceva che aveva errato, altresì, nell'applicare la ritenuta fiscale del 6,25%, CP_1
prevista per i titoli della serie Q, mentre la serie P godeva di un regime fiscale che prevedeva l'esenzione dalla ritenuta di acconto.
Sulla scorta di tali premesse, rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo TRIBUNLE
DI LATINA competente per territorio, respinta ogni contraria istanza e deduzione, previo opportuno accertamento e/o declaratoria NEL MERITO Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di in relazione al rimborso dei titoli sopra elencati effettuati non in CP_1
base alle condizioni di rendimento riportate a tergo degli stessi con la conseguente mancata liquidazione degli interessi maturati sui BFP serie p nr. 000.012 intestato a Parte_1
pagina 3 di 7 e di conseguenza Condannare alla corresponsione delle somme derivanti Pt_1 CP_1 pari alla differenza tra la somma riconosciuta al momento dell'incasso e il valore di rimborso desumibile dalla stampa impressa sul retro del buono oltre alla somma dovuta per il periodo che intercorre tra il 20° ed il 30° anno, per il BFP serie P nr. 000.012 pari ad € 5.711,05 ovvero della maggiore o minor somma determinata, oltre interessi legali maturati e maturandi sulle maggiori somme dovute a da calcolarsi dalla data dell'incasso del BFP ( Parte_1
20/01/2017 sino alla data dell'effettivo soddisfo)”.
Si costituiva in giudizio deducendo che, all'esito del reclamo sporto dalla Controparte_1
cliente ed in seguito all'esame del buono, aveva rilevato un errore operativo in ordine al mancato aggiornamento del titolo, come prescritto dal DM 13.6.1986, in quanto, in ragione della data di emissione il buono apparteneva alla serie Q ma era stato rilasciato al sottoscrittore su un modulo serie P senza aggiornamento dei rendimenti della serie Q. Pertanto, esponeva di aver provveduto a quantificare il differenziale tra i rendimenti delle due serie, inviando alla Signora un Pt_1 assegno di € 4.740,57 (a titolo di differenze dovute oltre a quanto già percepito a sportello).
Tale assegno risultava incassato in data 26/1/23, sicché null'altro era dovuto all'attrice.
In particolare, la società convenuta precisava che la differenza rispetto alla maggior somma oggetto della domanda di pagamento dell'attrice era dovuta all'applicazione delle ritenute fiscali e dell'imposta sostitutiva sugli interessi. Al riguardo, rilevava che: 1) in virtù di quanto stabilito dal D.L. 19/09/1986 n. 556 (pubblicato su G.U. n. 219 del 20/09/1986), convertito nella Legge
17/11/1986 n. 759, istitutivo della ritenuta erariale, gli interessi maturati sui buoni emessi dal 21 settembre 1986 al 31 agosto 1987, erano assoggettati alla ritenuta del 6,25%, i buoni emessi dal
1° settembre 1987 al 23 giugno 1997 erano assoggettati alla ritenuta del 12,50%.; 2) tale ritenuta era stata soppressa con il D.L. 01/04/1996, n. 239 e sostituita con l'imposta sostitutiva sugli interessi, stabilita, per quanto concerne i buoni, sempre nella misura del 12,50%. Come stabilito dal DM Tesoro 23 giugno 1997, pubblicato sulla G.U. 145/97 istitutivo della serie ordinaria “T” e a termine “AG” all'art 7, gli interessi che maturavano annualmente sui BFP emessi a partire dal
21/09/1986 al 30/06/1997, per i primi venti anni di vita del titolo, venivano capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale e ciò determinava la differenza di rendimento;
3) solo a partire dai BFP emessi dal 1° luglio 1997 in poi, gli interessi per i primi venti anni di vita del titolo, erano capitalizzati annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva.
pagina 4 di 7 Richiamava, quindi, copiosa giurisprudenza a sostegno della tesi dell'applicabilità della ritenuta erariale ai buoni oggetto di causa, e concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta: Nel merito: in via principale, accertare e dichiarare che ha corrisposto quanto dovuto per il buono fruttifero per cui è causa e, per Controparte_1
l'effetto, rigettare le domande di pagamento della maggior somma richiesta da parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa”.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione delle parti, la causa veniva rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281- sexies c.p.c., all'udienza del 8.4.2025.
Tanto premesso in fatto, deve innanzitutto darsi atto della parziale cessazione della materia del contendere, avendo provveduto al pagamento della somma di € 4.740,57, CP_1
riconoscendo, quindi, la correttezza delle doglianze attoree in merito all'applicabilità al caso di specie del rendimento proprio dei buoni postali fruttiferi appartenenti alla serie P.
Dunque, resta controversa tra le parti l'applicabilità o meno, al caso di specie, della ritenuta fiscale sul buono postale intestato alla cui è correlata la differenza tra la somma Pt_1
domandata dall'attrice e la somma riconosciuta da . CP_1
Ebbene, sul punto ritiene il Tribunale che meriti di essere condivisa l'impostazione della società convenuta.
È infatti corretto considerare l'importo da versare per ciascun buono al netto delle ritenute fiscali.
Con riguardo alle modalità di applicazione della ritenuta fiscale sugli interessi relativi al buono fruttifero in oggetto, occorre in primo luogo evidenziare che la ritenuta fiscale, pur non espressamente indicata sul buono, risulta in ogni caso disciplinata dalla normativa tributaria. Ed invero, la normativa pro tempore vigente, ovvero il D.M. Tesoro 23 giugno 1997, prescrive quanto segue: “gli interessi maturati sui buoni emessi dal 21 settembre 1986 al 31 agosto 1987, sono assoggettati alla ritenuta fiscale del 6,25%, i buoni emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997 sono assoggettati alla ritenuta fiscale del 12,50%”.
Il D.L. n. 556/1986, poi convertito nella L. n. 759/1986, rubricato “modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601”, ha istituito la ritenuta erariale sui buoni fruttiferi postali, stabilendo che i BFP emessi fra il 21/9/1986 ed il
31/8/1987 sono soggetti a ritenuta fiscale del 6,25% sugli interessi, mentre quelli emessi pagina 5 di 7 dall'1/9/1987 sono soggetti alla ritenuta in misura del 12,50% (art. 1, co. 2). Detta ritenuta è stata poi eliminata dal D.L. n. 239/1996 e sostituita con l'imposta sostitutiva sugli interessi, stabilita, per quanto concerne i BFP, sempre nella misura del 12,50%; l'art. 2, co. 3 del medesimo decreto ha stabilito che: “Per i buoni postali di risparmio l'imposta sostitutiva è applicata dall'Ente poste italiane conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 2”. Inoltre, l'art. 7, co. 3 ha previsto che “Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere “Q”, “R” ed “S” emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”. Tale ritenuta deve essere obbligatoriamente curata dall'amministrazione postale quale sostituto d'imposta, come tale, tenuta alla rivalsa ai sensi dell'art. 26 D.P.R. n. 600/1973.
Nel caso di specie, è pacifico che il buono oggetto di causa sia stato emesso in data 11/12/1986 su stampato della precedente serie “P” in assenza di timbro circa l'applicazione delle condizioni della serie Q/P.
L'art. 5 D.M. 13/6/1986, applicabile ratione temporis, ha stabilito che: “
5. Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera
«Q», i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «P» emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie Q/P», l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”. Sulla base del D.M. appena citato, dunque, al momento della sua emissione, il titolo in contestazione apparteneva “a tutti gli effetti” alla serie “Q”. Ne consegue l'applicabilità della normativa fiscale richiamata, nonché la correttezza del calcolo degli interessi operato da , determinato, per l'ultimo decennio, computando il CP_1
rendimento sul montante al netto della ritenuta fiscale stabilita per legge calcolata sui rendimenti dei primi 20 anni (nello stesso senso, Trib. di Perugia, 2/2/2023). A nulla rileva la circostanza che il buono non riporti il timbro di aggiornamento, in quanto il principio di letteralità, espresso dalle
Sezioni Unite n. 13979/2007, non ha niente a che vedere con la vicenda relativa alla tassazione/imposizione fiscale dei buoni (Cass. civ. n. 307/2018).
Se, infatti, da un lato, l'assenza di tale timbro ha inciso sulla conoscenza dell'investitore circa le condizioni del contratto stipulato con , posto che “il vincolo contrattuale tra CP_1
emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti;
ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio
pagina 6 di 7 degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali - destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori - che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono” (Cass. S.U. n. 13979/2007), dall'altro, ciò non impedisce l'applicazione nella normativa fiscale che non può essere oggetto di contrattazione tra le parti eterointegrando il contratto in virtù dell'art. 1339 c.c.
La domanda, pertanto, non può essere accolta in relazione alle somme residue, risultando corretto l'operato di nell'effettuare la liquidazione del buono al netto della ritenuta Controparte_1
fiscale.
Infine, la parziale fondatezza della pretesa attorea, cui faceva seguito l'adempimento spontaneo di e la disponibilità manifestata dall'attrice a rinunciare alla domanda Controparte_1
residua, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla somma di € 4.740,57;
- rigetta per il resto la domanda attorea;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 8 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
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