Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/05/2025, n. 2447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2447 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Sezione Lavoro
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al 2887/2024 del R.G. tra nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dagli avvocati Davide Parte_1
Di Marco e Annamaria Piccirillo;
contro
, in persona del direttore regionale p.t. della rapp.to e difeso dall' avv. Carlo CP_1 CP_2
Maria Liguori, domiciliato come in atti;
Conclusioni: come in atti
Ragioni di fatto e diritto
L'istante in epigrafe allegava che aveva lavorato espletando mansioni di carpentiere come emergente dall'estratto contributivo prodotto in atti nonché dalla documentazione relativa al giudizio di idoneità alla mansione.
Esponeva che aveva presentato domanda all' il 28.4.2021 per l'accertamento della CP_1 malattia professionale;
che l'ente aveva rigettato l'istanza e l'opposizione con provvedimento del 14.9.2023.
Chiedeva il riconoscimento della malattia professionale con condanna dell' CP_1 all'erogazione delle prestazioni previste. Si costituiva l' eccependo la maturazione della prescrizione e chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso.
Deve essere preliminarmente rigettata l'eccezione di prescrizione in quanto può ritenersi che il ricorrente abbia avuto conoscenza della malattia professionale a seguito della redazione della documentazione medica del 22.02.2021 prodotta in atti, con riferimento ai momenti obiettivi esterni alla persona che offrissero all'assicurato una ragionevole probabilità di conoscenza dei tre elementi rilevanti (esistenza, natura e grado di indennizzabilità).
La Corte di Legittimità (cfr. Sez. L - , Ordinanza n. 2842 del 06/02/2018) afferma in merito che a seguito della sentenza della Corte Cost. del 25 febbraio 1988, n. 206, la manifestazione della malattia professionale, rilevante quale "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione di cui all'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, può ritenersi verificata
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Inoltre la Corte di Legittimità (cfr. Sez. U, Sentenza n. 11928 del 07/05/2019) ha affermato:
“..ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 111, comma 2 la prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni previste dal titolo primo capo quinto del citato D.P.R. resta sospesa per tutta la durata della liquidazione amministrativa della prestazione e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell' . Con il CP_3 decorso del termine di centocinquanta giorni, previsto dall'art. 104, o di duecentodieci giorni, di cui all'art. 83 dello stesso decreto, è rimossa la condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria ed all'assicurato è data facoltà di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica soggettiva rivendicata.”
Pertanto nella fattispecie in esame, tenuto conto del periodo di sospensione dalla data di presentazione della domanda amministrativa fino al provvedimento dell' del CP_1
14.09.2023, deve accertarsi che non è maturata la prescrizione.
Il CTU dott. nell'elaborato depositato in atti ha formulato le seguenti Persona_1 conclusioni: “Il ricorrente è affetto, per quanto è causa, da Protusioni discali intraforaminali
L2/L5 e da Spondiloartrosi del rachide lombo-sacrale;
2. La patologia protusiva discale è in nesso di derivazione concausale con l'esposizione all'attività lavorativa espletata;
3. La
Spondiloartrosi non è in nesso di derivazione con l'attività lavorativa;
4. Dalla malattia professionale denunciata sono derivati postumi di invalidità permanente valutabili complessivamente nella misura del 4% (quattro) secondo il D.M. 12.07.2000, condividendo la valutazione dell' ;
5. Non sono documentate menomazioni preesistenti della medesima CP_1 natura;
6. La data di decorrenza dello stato invalidante è quella della domanda ammnistrativa ossia il 28.04.2021: i postumi risultano attualmente stabilizzati e non sussistono mutamenti nel tempo di tale stato invalidante sia nel senso di miglioramento sia di aggravamento della patologia.”
Gli stati patologici del ricorrente sono quelli indicati dal CTU nella relazione medico legale versata in atti, alla quale si rinvia per una compiuta descrizione degli stessi.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente d'ufficio sono il risultato di un ragionamento scientifico ed esaurientemente argomentato e, quindi, possono essere condivise e poste a base della decisione.
L'art. 13 del d. lgs. n. 38 del 2000 prevede che le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 - leggi lesioni all'integrità psicofisica suscettibili di valutazione medico legale - sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico".
2 Pertanto il ricorso deve essere rigettato.
Stante la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 dip. att. c.p.c., nulla deve statuirsi sulle spese di lite.
Stante la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 dip. att. c.p.c., le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-nulla per le spese di lite;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso il 30.05.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
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