Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/06/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 862/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in CASTELBUONO, VIA ROMA n. 59, presso lo studio dell'Avv. MARANDANO SALVATORE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in CAMPOBELLO DI MAZARA, VIA RISORGIMENTO
n. 87, presso lo studio dell'Avv. MINUTELLA GIOACCHINO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 19/2/2025 (matrimonio celebrato a Palermo, il 02/09/1972); con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
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Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati, con obbligo reciproco di mutuo rispetto e ciascuno di essi sarà libero di fissare la propria residenza ove vorrà; potranno anche recarsi all'estero ed a tale scopo si danno reciproco assenso al rilascio o rinnovo de3l necessario passaporto o della carta d'identità valida per l'espatrio;
2) la sig.ra si è trasferita presso altra abitazione a Villabate, in CP_1
Corso Vittorio Emanuele, 250, mentre il Sig. è rimasto a vivere Parte_1 presso l'abitazione di Villabate, Via Europa, 13, in comproprietà tra marito e moglie;
3) I coniugi dichiarano di essere autosufficienti economicamente, di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento e di non avere nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo, atteso che ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento, con mezzi propri”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 190 P. 1, Anno 1972) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 369/ 2000.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 29/05/2025.
F.to Il Presidente
Francesco Micela
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