Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 19/02/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 935/2024
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
Udienza del 19 febbraio 2025
All'udienza del 19/02/2025 alle ore 9.48 innanzi al dott. Piero Viola sono presenti l'avv.
Gregorio Papalia nell'interesse dell'opponente . Parte_1
Nessuno è presente nell'interesse della Controparte_1 nell'interesse della . Controparte_2
L'avv. Papalia precisa le conclusioni riportandosi al ricorso introduttivo ed alle note scritte già in atti e discute la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c...
P.Q.M.
si riunisce in camera di consiglio ed all'esito decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dando lettura in udienza della su estesa sentenza
R.G. n. 935/2024
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Piero Viola, in funzione di giudice monocratico, nella causa iscritta al R.G. in epigrafe vertente tra
(nata a [...] il [...] – c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Gregorio Papalia
- opponente -
e
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Pelle
1
e
(c.f. ), in persona del Prefetto legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Controparte_2
- opposta -
Oggetto: opposizione a preavviso di fermo ed a cartella esattoriale
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 19/02/2025.
* * *
In FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/07/2024 ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e dell'art. 617 c.p.c. ha proposto opposizione avverso il preavviso di fermo Parte_1 amministrativo n. 09480202200003145000 notificato in data 1/12/2022 relativamente al credito di € 27.345,78 già portato sulla cartella esattoriale n. 09420200005510227001
(indicata come notificata in data 27/01/2022) ed avente ad oggetto una contravvenzione del codice della strada per l'anno 2016.
L'opponente ha dedotto di non aver mai ricevuto la notifica di alcun atto ed ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito, chiedendo la relativa declaratoria
La si è costituita eccependo l'incompetenza funzionale Controparte_1 del Tribunale adito, essendo competente per materia il Giudice di Pace in ragione della natura di contravvenzione al Codice della Strada del credito oggetto di causa. Ha dedotto l'infondatezza della pretesa prescrittiva in ragione della circostanza che in data
27/01/2022 è stata notificata la cartella esattoriale n. 09420200005510227001 con consegna a mani dello stesso debitore e che successivamente è stato notificato il preavviso di fermo oggetto di opposizione ed ancora dopo un'ulteriore intimazione di pagamento n.
09420239003006947000. Ha precisato che rispetto all'insorgenza del credito nel 2016 non è decorso il quinquennio anche in ragione dell'interruzione dei termini disposto dalla normativa emergenziale Covid 19 (dall'8/03/2020 al 31/08/2021).
La si è costituita eccependo l'incompetenza funzionale del Controparte_2
Tribunale adito, essendo competente per materia il Giudice di Pace in ragione della natura di contravvenzione al Codice della Strada del credito oggetto di causa. Ha precisato che rispetto alla fase della riscossione successiva alla consegna del ruolo non ha alcuna responsabilità.
Con ordinanza del 2/12/2024 il Tribunale ha sottoposto al contraddittorio tra le parti anche il profilo rilevabile d'ufficio inerente: 1) l'ammissibilità della censura che la ricorrente ha inserito o esplicitato nelle note scritte del 26/11/2024 in ordine alla mancata notifica
2 dell'originaria sanzione per violazione al C.d.S.; 2) in caso di risposta positiva, la tempestività dell'azione recuperatoria.
La causa è stata istruita in via documentale.
Il Tribunale ritiene che la domanda sia chiaramente infondata.
In premessa va ricordato che è ormai consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale il principio della c.d. “ragione più liquida” in forza del quale è possibile invertire l'ordine logico-giuridico dei motivi dedotti in giudizio qualora vi sia un profilo di chiara ed immediata evidenza decisoria che possa assorbire l'interesse dell'intero giudizio.
E' sufficiente, al riguardo, il richiamo alle motivazioni espresse dalla Suprema Corte: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002 del 28/05/2014; conformi più di recente Cass. n. 23531 del 18/11/2016 e Cass. n. 15350 del 21/06/2017).
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, peraltro, chiarito che proprio l'esigenza di economia processuale e di celerità della decisione consentono di attribuire prevalenza alla ragione più liquida anche rispetto a questioni processuali e di rito preliminari (“In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” - Cass. SU n. 9936 dell'8/05/2014).
Appunto in applicazione di tale principio il Tribunale ritiene che nella fattispecie la domanda possa essere rigettata nel merito quale che sia la qualificazione giuridica che si intenda dare alla opposizione proposta dalla ricorrente.
E' un dato pacifico – dichiarato dalla stessa opponente – che il preavviso di fermo che ha originato l'opposizione di è stato notificato in data 1/12/2022 e Parte_1 che l'opposizione è stata proposta solo in data 27/07/2024.
L'ampio arco temporale tra la notifica del preavviso e la proposizione del ricorso (oltre un anno ed otto mesi) rende l'azione inammissibile, perché tardiva, nella sua qualificazione di rimedio recuperatorio rispetto alla dedotta omessa notificazione della
3 contravvenzione fonte del debito (prospettazione chiarita nelle note di udienza del
26/11/2024).
E' noto, infatti, che l'azione recuperatoria soggiace agli stessi termini dell'azione principale che si intende recuperare;
termini che decorrono, appunto, dal momento nel quale essa può essere fatta valere.
L'opposizione alla contravvenzione – anche per fare valere l'eventuale estinzione per omessa notificazione - avrebbe dovuto essere fatta valere, dunque, nel termine di gg. 60 dalla notificazione della cartella esattoriale del 27/01/2022 o al più dalla riconosciuta notifica del preavviso di fermo dell'1/12/2022.
Il profilo è di tale evidenza che non necessita di altra argomentazione.
Ma anche se si vaglia l'opposizione sotto il profilo della mera deduzione di prescrizione quinquennale l'esito sfavorevole per l'opponente è evidente.
Al riguardo è sufficiente osservare che, acclarata la notificazione della contravvenzione nel 2016 (appunto per l'inammissibilità del rimedio recuperatorio volto a contestare tale notificazione), il termine quinquennale di prescrizione non è decorso atteso che in data
27/01/2022 risulta notificata a mani della destinataria la cartella esattoriale n.
09420200005510227001.
Rispetto a tale notificazione la parte non ha proposto querela di falso.
Nell'ambito di tale arco temporale il termine di prescrizione è stato interrotto ex lege dall'8/03/2020 al 31/08/2021 (normativa emergenziale Covid 19), sicchè computando il quinquennio decorrente dal 2016 ma interrompendolo dall'8/0372020 al 31/08/2021 alla data di notifica della cartella esattoriale il credito era ancora attuale.
Dal che il rigetto dell'opposizione.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza e la liquidazione è operata con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022 (senza la fase istruttoria non espletata;
fase decisoria al minimo per la sostanziale sovrapposizione con gli atti introduttivi in assenza di sviluppi istruttori) ed in relazione al valore della causa.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti della e della
[...] Controparte_1 Controparte_2
così provvede:
[...]
• Rigetta l'opposizione.
• Condanna alla refusione in favore della Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.357,50, oltre spese for.
[...]
15%, cpa e iva come per legge.
4 • Condanna alla refusione in favore della Parte_1 Controparte_2
delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.357,50, oltre spese for. 15%,
[...] cpa e iva come per legge.
• Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Il Giudice
dott. Piero Viola
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