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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 484/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CAPPADONA GAETANO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2504/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Capizzi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295 2023 90105423 38 000 TARIFFA IDRICO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295 2023 90105423 38 000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520120014246674000 SERVIZIO IDRICO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520150027015826000 TARES 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7767/2025 depositato il
23/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_2 , ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate IS Messina e Comune di Capizzi, avverso la intimazione di pagamento n. 295 2023
90105423 38 / 000, notificata in data 07.02.2025, servizio idrico integrato e della TARES riferiti agli anni
2009 e 2013 di Euro 346,64, nonché avverso le cartelle sottese, eccependo l'intervenuta prescrizione e/o decadenza della richiesta di pagamento, di aver mai ricevuto gli atti prodromici, difetto di motivazione.
Le parti opposte non si costituivano.
All'odierna udienza il Giudice pone in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La scelta processuale degli enti opposti, non costituitisi in giudizio benché regolarmente evocati, rende superflua ogni ulteriore considerazione, spettando all'impositore l'onere di dimostrare la sussistenza del presupposto impositivo, ai sensi dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992.
Alla luce di ciò, questo giudicante ritiene irrilevanti tutte le altre eccezioni, questioni e richieste della parte ricorrente che vengono assorbite.
In considerazione delle predette valutazioni, pertanto, va accolto il ricorso e annullato l'atto impugnato, le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato e condanna i resistenti, contumaci, in solido alla rifusione, nei confronti del ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 150,00, oltre accessori, se dovuti, e rimborso del CU, se versato, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Così deciso in Messina, lì 19/12/2025.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CAPPADONA GAETANO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2504/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Capizzi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295 2023 90105423 38 000 TARIFFA IDRICO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295 2023 90105423 38 000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520120014246674000 SERVIZIO IDRICO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520150027015826000 TARES 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7767/2025 depositato il
23/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_2 , ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate IS Messina e Comune di Capizzi, avverso la intimazione di pagamento n. 295 2023
90105423 38 / 000, notificata in data 07.02.2025, servizio idrico integrato e della TARES riferiti agli anni
2009 e 2013 di Euro 346,64, nonché avverso le cartelle sottese, eccependo l'intervenuta prescrizione e/o decadenza della richiesta di pagamento, di aver mai ricevuto gli atti prodromici, difetto di motivazione.
Le parti opposte non si costituivano.
All'odierna udienza il Giudice pone in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La scelta processuale degli enti opposti, non costituitisi in giudizio benché regolarmente evocati, rende superflua ogni ulteriore considerazione, spettando all'impositore l'onere di dimostrare la sussistenza del presupposto impositivo, ai sensi dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992.
Alla luce di ciò, questo giudicante ritiene irrilevanti tutte le altre eccezioni, questioni e richieste della parte ricorrente che vengono assorbite.
In considerazione delle predette valutazioni, pertanto, va accolto il ricorso e annullato l'atto impugnato, le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato e condanna i resistenti, contumaci, in solido alla rifusione, nei confronti del ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 150,00, oltre accessori, se dovuti, e rimborso del CU, se versato, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Così deciso in Messina, lì 19/12/2025.