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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/07/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 451/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
CP_1
RESISTENTE
Oggi 04/07/2025, a seguito di collegamento da remoto mediante il programma Microsoft Teams, il Giudice dott.ssa Antenore dà atto che, previa ammissione nell'aula di udienza virtuale assegnata al Giudice, il soggetto collegato è per il ricorrente l'Avv. Giorgio Colombo in sostituzione dell'avv. Ballabio Andrea. Compare in presenza per l'Avv. Nespoli in sostituzione dell'avv. Tommaselli CP_1
Clara.
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti. L'avv. Colombo deduce, in particolare, che la testimonianza assunta nel corso del giudizio conferma lo svolgimento da parte del ricorrente del solo potere di rappresentanza.
Il Giudice interrompe il collegamento e, dopo essersi ritirato in Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c..
Il Giudice
dott.ssa Emilia Antenore
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al N. 451/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso dall'avv. Andrea Ballabio ed elettivamente domiciliato presso il difensore
RICORRENTE contro
l' (C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_1 persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CLARA TOMMASELLI ai fini della presente causa ed elettivamente domiciliato in Monza, presso l'Ufficio dell'Avvocatura sito in Via Morandi angolo Via Correggio;
RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
MOTIVAZIONE
1. In fatto.
Con ricorso in opposizione all'avviso di addebito depositato il 6.03.2023,
conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Monza, Parte_1 giudice del lavoro, per sentir annullare l'iscrizione d'ufficio del proprio CP_1 nominativo, quale titolare dell'azienda n. 25713313 WL, nella Gestione Commercianti per il periodo 1.6.2015 al 31.12.2016 e, poi, dal 1.1.2017. CP_1
Chiedeva, altresì, l'annullamento all'avviso di addebito n. 368 2022 00219459 92 000 notificatogli il 28.1.2023 con rifusione delle spese di giudizio.
2 Il ricorrente ha dedotto l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti.
Costituendosi ritualmente in giudizio, ha contestato la fondatezza delle pretese CP_1 avversarie di cui ha chiesto il rigetto.
All'udienza di discussione le parti hanno concluso come in atti.
2. In diritto.
Il ricorso non può essere accolto.
In data 9.08.2021 il ricorrente è stato iscritto su accertamento alla Gestione Commercianti con decorrenza dal mese di giugno 2015, in quanto socio di maggioranza e presidente del Consiglio di amministrazione della società denominata REMASALD S.R.L., dedita all'attività di assemblaggio e collaudo di componenti elettromeccanici, assistenza tecnica, riparazioni, lavorazioni nel settore conto terzi.
A sostegno delle proprie richieste, il ricorrente afferma di non avere avuto alcuna partecipazione diretta all'attività materiale ed esecutiva della Remasald s.r.l., che invece viene svolta dai dipendenti.
A suo dire, egli si limiterebbe alla mera attività gestionale e di rappresentanza. Per l'effetto sostiene di non essere tenuto al versamento dei contributi relativi alla Gestione Commercianti, bensì soltanto al pagamento dei contributi relativi alla Gestione Separata.
In diritto, l'scrizione alla Gestione Commercianti del ricorrente va verificata alla luce delle disposizioni di legge in materia che, per quanto di interesse, vengono di seguito riportate:
Ai sensi dell'art. 29 Legge 160/1975, riformulato dall'art. 1, co. 203, Legge 662/1996, “l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Il Supremo Collegio ha chiarito che “la controversia concernente la gestione assicurativa cui debba iscriversi il socio di una società a responsabilità limitata che
3 eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico, per individuare l'attività prevalente - ai fini dell'iscrizione nella gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell' art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 - il giudice deve accertare la partecipazione del socio amministratore, personalmente, al lavoro aziendale e lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi. Solo all'esito positivo dell'accertamento “de quo” il giudice procederà al giudizio di prevalenza - verificando la dedizione dell'opera personale e professionale del socio amministratore, prevalentemente, ai compiti di amministratore della società o al lavoro aziendale - non facendovi luogo ove non risulti accertata la partecipazione del socio amministratore al lavoro aziendale con le predette modalità, atteso, in tal caso, l'obbligo di iscrizione esclusivamente alla gestione separata, in mancanza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti” (Cass. Civ., SS.UU., 12 febbraio 2010, n. 3240).
Inoltre, “in tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di s.r.l. sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della “prevalenza” meglio si attaglia alla lettera dell?art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua ?ratio?, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa” (Cass. Civ., Sez. Lav., 21 febbraio 2017, n. 4440).
Orbene, non vi è dubbio che “in tema di contributi previdenziali, sorge l'obbligo di doppia iscrizione nella gestione separata ex art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 ed in quella commercianti qualora il socio amministratore di una società di capitali partecipi personalmente al lavoro aziendale, svolgendo l'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità e preponderanza rispetto agli altri fattori produttivi, ed è compito del giudice di merito accertare, in modo puntuale e rigoroso, la sussistenza dei requisiti di legge per tale coesistenza, nonché l'assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'ente previdenziale, ai cui fini assumono rilevanza la complessità dell'attività, la presenza di dipendenti o collaboratori, la loro qualifica e le mansioni svolte” (Cass. Civ., Sez. VI, Sez. 6, 3 aprile 2017, n. 8613).
Ciò considerato, l'onere della prova sulla sussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla predetta Gestione Commercianti spetta all'Istituto, secondo i principi tradizionali del riparto dell'onere probatorio.
4 L' allega che l'iscrizione è avvenuta dopo l'accertamento da parte dell'Istituto CP_1 della sussistenza dei presupposti richiesti, ovvero:
- la presenza di lavoratori dipendenti, nessuno dei quali con posizioni apicali;
- la presenza di un altro socio non iscritto alla Gestione Commercianti;
- la qualità di socio ed amministratore della REMASALD S.R.L. che svolge attività di tipo commerciale;
Con riferimento al primo aspetto, la struttura organizzativa è risultata ben articolata, con un congruo numero di dipendenti, i quali, a detta del ricorrente, svolgono funzioni commerciali e anche amministrative, occupandosi della vendita, del contatto con i clienti e i fornitori, garantendo in tal modo il funzionamento della REMASALD.
Tuttavia, l' ha evidenziato che a seguito del controllo effettuato sulla CP_1 piattaforma Hydraweb, è emerso che dal 2015 al 2023 la società ha mantenuto un numero costante di 3/5 dipendenti, che hanno costantemente prestato attività lavorativa con contratti a tempo pieno e indeterminato, ma nessuno di questi ha rivestito ruoli apicali. In particolare, con mansioni di magazziniere Persona_1 assunto nel 2015, assunto come impiegato tecnico per assistenza, Persona_2 assunta come impiegata amministrativa, impiegato Persona_3 Persona_4 commerciale, impiegato commerciale, impiegata CP_3 Persona_5 amministrativa assunta nel 2019.
All'epoca del controllo dell' , la socia rivestiva il ruolo di CP_1 Parte_2 consigliera con una partecipazione al 30%, ricopriva la carica di amministratore/attività prevalente ed risultava essere stata iscritta alla Gestione Commercianti fino all'anno 2000 (cfr. visura, riepilogo contabile e dettaglio anagrafica azienda, di cui agli allegati 10 e 11 della memoria di costituzione ). CP_1
Ma, oltre a tali evidenze documentali, che il ruolo del ricorrente non si sia limitato a quello correlato alla carica ricoperta ovvero ai soli poteri di gestione ordinaria e di rappresentanza, ma sia stato esteso anche allo svolgimento dell'attività di “negoziare e stipulare forniture e/o contratti di vendita ed acquisto di prodotti, merci, macchine in generale in relazione all'oggetto della società” che ineriscono anche alla natura operativo - commerciale dell'attività e non soltanto a quella amministrativa, è emerso in sede di istruttoria orale.
In particolare, lo svolgimento di attività operativa da parte del ricorrente in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa, con carattere di abitualità e preponderanza rispetto agli altri fattori produttivi, è stato confermato dal teste , che all'udienza Persona_1 del 4 aprile 2025 ha dichiarato: “L'attività aziendale è la vendita di materiali e attrezzi per saldatura. L'azienda si occupa anche di attività di montaggio di impianti presso altre aziende…. Non facciamo saldature, montiamo gli impianti che fanno le saldature. Del montaggio di questi impianti si occupa il tecnico e Persona_2
5 il mio titolare si occupa anche di Controparte_4 Parte_1 cercare i clienti a cui vendere i materiali e gli attrezzi per saldatura, come se fosse un commerciale, e si occupa anche delle vendite. si occupa di Controparte_5 fare le bolle e le fatture e di preparare le offerte dei prezzi, praticamente di tutta la parte dell'amministrazione. si occupa della contabilità….Nel periodo Persona_3 giugno 2015 – dicembre 2021, come anche oggi, era presente Parte_1 in azienda per un'ora circa al giorno per portare la documentazione relativa alle vendite o per scrivere delle email. Per il resto era sempre fuori azienda o dai clienti o presso aziende ad installare fisicamente gli impianti di saldatura…Quando
non è in azienda è la sorella che si occupa dell'attività che Parte_1
svolge quando è in azienda. La sorella segue sempre le Parte_1 direttive impartite dal fratello…. Partono direttamente da le Parte_1 direttive al personale e, come ho detto, alla sorella anche sulle vendite.”. CP_5
In conclusione, gli atti di causa non lasciano dubbi sul fatto che il ricorrente durante il periodo di contestazione abbia svolto attività aziendale con carattere di abitualità e preponderanza rispetto agli altri fattori produttivi e in quanto tale assoggettabile anche al regime previdenziale della Gestione Commercianti. In particolare, prendeva parte all'attività aziendale intesa non soltanto come attività Parte_1 esecutiva o materiale, ma anche quale attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale e diretta a realizzare lo scopo sociale con carattere di abitualità e preponderanza. Ai sensi della circolare 78/2013, infatti, anche in tal modo il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa.
3. La liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle stesse nella misura di cui al dispositivo.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così dispone:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di che CP_1 liquida in complessivi € 2.700,00 oltre accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 04/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Emilia Antenore
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
CP_1
RESISTENTE
Oggi 04/07/2025, a seguito di collegamento da remoto mediante il programma Microsoft Teams, il Giudice dott.ssa Antenore dà atto che, previa ammissione nell'aula di udienza virtuale assegnata al Giudice, il soggetto collegato è per il ricorrente l'Avv. Giorgio Colombo in sostituzione dell'avv. Ballabio Andrea. Compare in presenza per l'Avv. Nespoli in sostituzione dell'avv. Tommaselli CP_1
Clara.
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti. L'avv. Colombo deduce, in particolare, che la testimonianza assunta nel corso del giudizio conferma lo svolgimento da parte del ricorrente del solo potere di rappresentanza.
Il Giudice interrompe il collegamento e, dopo essersi ritirato in Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c..
Il Giudice
dott.ssa Emilia Antenore
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al N. 451/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso dall'avv. Andrea Ballabio ed elettivamente domiciliato presso il difensore
RICORRENTE contro
l' (C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_1 persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CLARA TOMMASELLI ai fini della presente causa ed elettivamente domiciliato in Monza, presso l'Ufficio dell'Avvocatura sito in Via Morandi angolo Via Correggio;
RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
MOTIVAZIONE
1. In fatto.
Con ricorso in opposizione all'avviso di addebito depositato il 6.03.2023,
conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Monza, Parte_1 giudice del lavoro, per sentir annullare l'iscrizione d'ufficio del proprio CP_1 nominativo, quale titolare dell'azienda n. 25713313 WL, nella Gestione Commercianti per il periodo 1.6.2015 al 31.12.2016 e, poi, dal 1.1.2017. CP_1
Chiedeva, altresì, l'annullamento all'avviso di addebito n. 368 2022 00219459 92 000 notificatogli il 28.1.2023 con rifusione delle spese di giudizio.
2 Il ricorrente ha dedotto l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti.
Costituendosi ritualmente in giudizio, ha contestato la fondatezza delle pretese CP_1 avversarie di cui ha chiesto il rigetto.
All'udienza di discussione le parti hanno concluso come in atti.
2. In diritto.
Il ricorso non può essere accolto.
In data 9.08.2021 il ricorrente è stato iscritto su accertamento alla Gestione Commercianti con decorrenza dal mese di giugno 2015, in quanto socio di maggioranza e presidente del Consiglio di amministrazione della società denominata REMASALD S.R.L., dedita all'attività di assemblaggio e collaudo di componenti elettromeccanici, assistenza tecnica, riparazioni, lavorazioni nel settore conto terzi.
A sostegno delle proprie richieste, il ricorrente afferma di non avere avuto alcuna partecipazione diretta all'attività materiale ed esecutiva della Remasald s.r.l., che invece viene svolta dai dipendenti.
A suo dire, egli si limiterebbe alla mera attività gestionale e di rappresentanza. Per l'effetto sostiene di non essere tenuto al versamento dei contributi relativi alla Gestione Commercianti, bensì soltanto al pagamento dei contributi relativi alla Gestione Separata.
In diritto, l'scrizione alla Gestione Commercianti del ricorrente va verificata alla luce delle disposizioni di legge in materia che, per quanto di interesse, vengono di seguito riportate:
Ai sensi dell'art. 29 Legge 160/1975, riformulato dall'art. 1, co. 203, Legge 662/1996, “l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Il Supremo Collegio ha chiarito che “la controversia concernente la gestione assicurativa cui debba iscriversi il socio di una società a responsabilità limitata che
3 eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico, per individuare l'attività prevalente - ai fini dell'iscrizione nella gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell' art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 - il giudice deve accertare la partecipazione del socio amministratore, personalmente, al lavoro aziendale e lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi. Solo all'esito positivo dell'accertamento “de quo” il giudice procederà al giudizio di prevalenza - verificando la dedizione dell'opera personale e professionale del socio amministratore, prevalentemente, ai compiti di amministratore della società o al lavoro aziendale - non facendovi luogo ove non risulti accertata la partecipazione del socio amministratore al lavoro aziendale con le predette modalità, atteso, in tal caso, l'obbligo di iscrizione esclusivamente alla gestione separata, in mancanza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti” (Cass. Civ., SS.UU., 12 febbraio 2010, n. 3240).
Inoltre, “in tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di s.r.l. sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della “prevalenza” meglio si attaglia alla lettera dell?art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua ?ratio?, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa” (Cass. Civ., Sez. Lav., 21 febbraio 2017, n. 4440).
Orbene, non vi è dubbio che “in tema di contributi previdenziali, sorge l'obbligo di doppia iscrizione nella gestione separata ex art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 ed in quella commercianti qualora il socio amministratore di una società di capitali partecipi personalmente al lavoro aziendale, svolgendo l'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità e preponderanza rispetto agli altri fattori produttivi, ed è compito del giudice di merito accertare, in modo puntuale e rigoroso, la sussistenza dei requisiti di legge per tale coesistenza, nonché l'assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'ente previdenziale, ai cui fini assumono rilevanza la complessità dell'attività, la presenza di dipendenti o collaboratori, la loro qualifica e le mansioni svolte” (Cass. Civ., Sez. VI, Sez. 6, 3 aprile 2017, n. 8613).
Ciò considerato, l'onere della prova sulla sussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla predetta Gestione Commercianti spetta all'Istituto, secondo i principi tradizionali del riparto dell'onere probatorio.
4 L' allega che l'iscrizione è avvenuta dopo l'accertamento da parte dell'Istituto CP_1 della sussistenza dei presupposti richiesti, ovvero:
- la presenza di lavoratori dipendenti, nessuno dei quali con posizioni apicali;
- la presenza di un altro socio non iscritto alla Gestione Commercianti;
- la qualità di socio ed amministratore della REMASALD S.R.L. che svolge attività di tipo commerciale;
Con riferimento al primo aspetto, la struttura organizzativa è risultata ben articolata, con un congruo numero di dipendenti, i quali, a detta del ricorrente, svolgono funzioni commerciali e anche amministrative, occupandosi della vendita, del contatto con i clienti e i fornitori, garantendo in tal modo il funzionamento della REMASALD.
Tuttavia, l' ha evidenziato che a seguito del controllo effettuato sulla CP_1 piattaforma Hydraweb, è emerso che dal 2015 al 2023 la società ha mantenuto un numero costante di 3/5 dipendenti, che hanno costantemente prestato attività lavorativa con contratti a tempo pieno e indeterminato, ma nessuno di questi ha rivestito ruoli apicali. In particolare, con mansioni di magazziniere Persona_1 assunto nel 2015, assunto come impiegato tecnico per assistenza, Persona_2 assunta come impiegata amministrativa, impiegato Persona_3 Persona_4 commerciale, impiegato commerciale, impiegata CP_3 Persona_5 amministrativa assunta nel 2019.
All'epoca del controllo dell' , la socia rivestiva il ruolo di CP_1 Parte_2 consigliera con una partecipazione al 30%, ricopriva la carica di amministratore/attività prevalente ed risultava essere stata iscritta alla Gestione Commercianti fino all'anno 2000 (cfr. visura, riepilogo contabile e dettaglio anagrafica azienda, di cui agli allegati 10 e 11 della memoria di costituzione ). CP_1
Ma, oltre a tali evidenze documentali, che il ruolo del ricorrente non si sia limitato a quello correlato alla carica ricoperta ovvero ai soli poteri di gestione ordinaria e di rappresentanza, ma sia stato esteso anche allo svolgimento dell'attività di “negoziare e stipulare forniture e/o contratti di vendita ed acquisto di prodotti, merci, macchine in generale in relazione all'oggetto della società” che ineriscono anche alla natura operativo - commerciale dell'attività e non soltanto a quella amministrativa, è emerso in sede di istruttoria orale.
In particolare, lo svolgimento di attività operativa da parte del ricorrente in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa, con carattere di abitualità e preponderanza rispetto agli altri fattori produttivi, è stato confermato dal teste , che all'udienza Persona_1 del 4 aprile 2025 ha dichiarato: “L'attività aziendale è la vendita di materiali e attrezzi per saldatura. L'azienda si occupa anche di attività di montaggio di impianti presso altre aziende…. Non facciamo saldature, montiamo gli impianti che fanno le saldature. Del montaggio di questi impianti si occupa il tecnico e Persona_2
5 il mio titolare si occupa anche di Controparte_4 Parte_1 cercare i clienti a cui vendere i materiali e gli attrezzi per saldatura, come se fosse un commerciale, e si occupa anche delle vendite. si occupa di Controparte_5 fare le bolle e le fatture e di preparare le offerte dei prezzi, praticamente di tutta la parte dell'amministrazione. si occupa della contabilità….Nel periodo Persona_3 giugno 2015 – dicembre 2021, come anche oggi, era presente Parte_1 in azienda per un'ora circa al giorno per portare la documentazione relativa alle vendite o per scrivere delle email. Per il resto era sempre fuori azienda o dai clienti o presso aziende ad installare fisicamente gli impianti di saldatura…Quando
non è in azienda è la sorella che si occupa dell'attività che Parte_1
svolge quando è in azienda. La sorella segue sempre le Parte_1 direttive impartite dal fratello…. Partono direttamente da le Parte_1 direttive al personale e, come ho detto, alla sorella anche sulle vendite.”. CP_5
In conclusione, gli atti di causa non lasciano dubbi sul fatto che il ricorrente durante il periodo di contestazione abbia svolto attività aziendale con carattere di abitualità e preponderanza rispetto agli altri fattori produttivi e in quanto tale assoggettabile anche al regime previdenziale della Gestione Commercianti. In particolare, prendeva parte all'attività aziendale intesa non soltanto come attività Parte_1 esecutiva o materiale, ma anche quale attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale e diretta a realizzare lo scopo sociale con carattere di abitualità e preponderanza. Ai sensi della circolare 78/2013, infatti, anche in tal modo il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa.
3. La liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle stesse nella misura di cui al dispositivo.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così dispone:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di che CP_1 liquida in complessivi € 2.700,00 oltre accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 04/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Emilia Antenore
6