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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 19/02/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 19 febbraio 2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1051/2023 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Patti, Corso Matteotti, n. 13, C.F._1 presso lo studio dell'Avv. TRIFILO' MARIO che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. VALENTE NICOLA, dall' avv. MARIA FRANCESCA LALLAI e dall'avv. ANTONELLO MONORITI giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: Merito ATP
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 03/04/2023 parte ricorrente esponeva di aver presentato, in data 02.03.2021, domanda amministrativa per il riconoscimento dell'invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento;
che la competente
Commissione riconosceva l'invalidità nella misura del 100%%, senza diritto alla richiesta prestazione assistenziale;
che pertanto aveva depositato in data
21.01.2022 istanza di A.T.P. (giudizio iscritto al n.rg.139/2022) volta all'accertamento del requisito sanitario utile per la richiesta di detta prestazione;
che all'esito della consulenza, il C.T.U. nominato, Dott.ssa Persona_1
così concludeva: “ [..] non si evidenzia aggravamento a causa di un
[...]
peggioramento del quadro clinico, anatomico e funzionale degli apparati esaminati, né altre nuove infermità si sono aggiunte a quelle già denunciate esistenti, per cui questo CTU riconosce l'interessato: invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88. 124/98) grave 100%. Data decorrenza:
02/03/2021.
L'odierno ricorrente, quindi, aveva quindi depositato dichiarazione di dissenso e depositato il presente ricorso, deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della provvidenza invocata. Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sin dalla domanda amministrativa e condannarsi l' al pagamento del beneficio con la CP_1
decorrenza di legge, oltre accessori con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 24/08/2023 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per tardività ex art. 445, comma 4,
c.p.c., e l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della prestazione. Nel merito, chiedeva l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi, contestandone la fondatezza per assenza del requisito sanitario. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
2 La causa veniva istruita documentalmente e tramite il richiamo del C.T.U. della prima fase.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
Oggetto della domanda in esame è costituito dal riconoscimento del diritto al beneficio assistenziale dell'indennità di accompagnamento, che, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della legge n.508/88, spetta “ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua”.
In via preliminare, va vagliata l'eccezione preliminare di verifica del rispetto dei termini di deposito del dissenso e del ricorso di post ATP avanzata da parte resistente. Infatti, da un controllo effettuato dalla Cancelleria, all'uopo delegata, sui registri telematici, risulta che la perizia redatta dal Consulente nominato da
Codesto Tribunale veniva registrata e comunicata alle parti in data 24.02.2023 e parte ricorrente depositava le contestazioni alla relazione peritale in data
06.03.2023 ed inviava telematicamente il ricorso del merito ATP in data
03.04.2023.
In ragione di ciò, il presente ricorso e l'atto di dissenso risultano presentati tempestivamente nei termini di legge, per cui va rigettata l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per deposito oltre i termini di legge avanzata da parte resistente.
Inoltre, una puntualizzazione in merito alla domanda di condanna alla liquidazione e pagamento dei relativi ratei avanzata da parte ricorrente va fatta.
L'art 445, comma 6, c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. La giurisprudenza, in materia ha previsto che “non sono
3 proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che integrino solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, che può costituire oggetto di accertamento giudiziale solo nella sua interezza”; continua la Corte, evidenziando che “va escluso che l'accertamento del requisito sanitario cui è preordinato il procedimento ex art. 445 bis c.p.c. “si ponga come fattore a sé stante, del tutto avulso dal diritto sostanziale che si intende realizzare, essendo invece sempre strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento di attribuzione di una prestazione previdenziale o assistenziale che deve essere indicata nel ricorso” (Cass., Sez. VI, Ordinanza 10.11.2016 n.
22949). E men che mai una pronuncia giudiziale “può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo” (Cfr. Cass., Sez. Lav., 9755 del 2019).
Per cui, alla luce di quanto detto, deve essere dichiarata inammissibile la
CP_ domanda di condanna dell' previdenziale alla liquidazione ed erogazione dei benefici economici inerenti all'indennità di accompagnamento formulata da parte ricorrente.
Nel merito, il C.T.U., nominato nel corso del giudizio, ha concluso il proprio elaborato affermando che il ricorrente fosse affetto da:
• • declino cognitivo di grado lieve;
• • depressione grave
• • Cardiopatia ipertensiva e dilatazione dell'aorta ascendente;
• • Maculopatia occhio sinistro;
• • Ipoacusia neurosensoriale bilaterale;
• • Insufficienza venosa periferica;
• • Artrosi polidistrettuale con artroprotesi del ginocchio destro e dell'anca sinistra a media incidenza funzionale.
4 Lo stesso ha, dunque, concluso riconoscendolo invalido al 100% con necessità di assistenza continua dandogli diritto all'indennità di accompagnamento. A far data giugno 2024.
Ciò alla luce del fatto che Da quanto rilevato in sede di visita medico legale il ricorrente non è in grado di assolvere le attività strumentali quotidiane. Risponde al telefono, ma non riesce a fare i numeri. Non riesce a fare acquisti, non usa mezzi di trasporto, assume i farmaci se dispensati, conosce il denaro ma è il figlio che lo gestisce. Presenta deterioramento cognitivo di grado lieve con associata depressione di grado moderato grave.
La visita geriatrica eseguita in data 3/3/2023 rilevava “un declino cognitivo lieve, depressione grave, dipendenza dominante nelle attività basilari della vita quotidiana, dipendenza totale nelle attività strumentali della vita quotidiana.
Bisogni di supervisione continua in ambiente di vita con carico seriato di assistenza alla persona”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. dunque sono sorrette da congrua motivazione e basate su considerazioni medico – legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici.
Tali conclusioni impongono il limitato accoglimento del ricorso.
L'epoca della decorrenza impone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Sono definitivamente poste a carico dell' le spese relative alle CTU, CP_1
liquidate come da separato provvedimento.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1
CP_ ricorso depositato in data 03/04/2023 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara che è invalido nella misura del 100% tale da non Parte_1 poter compiere gli atti quotidiani, presupposto per l'indennità di accompagnamento, a decorrere dal giugno 2024;
- Compensa integralmente le spese di lite;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
5 Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Patti, 19 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
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