Articolo 39 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 38Articolo 40
Versione
20 settembre 1975
Art. 39.
L' articolo 157 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 157 - Cessazione degli effetti della separazione.
- I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.
La separazione puo' essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione".
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente