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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 20/08/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA SEZIONE CIVILE – CONTROVERSIE DEL LAVORO
In persona del dott. Ugo Iannini in funzione di giudice del Lavoro, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 6 agosto 2025), ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 346/2016 vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso giusta Parte_1 C.F._1 procura speciale in atti dall'avv. Gavino Calzoni (C.F. ) con studio in C.F._2
Sant'Antonio di Gallura Via Principe Umberto n. 9, presso il quale elegge domicilio,
RICORRENTE
E
(c.f. ) (già Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 elettivamente domiciliata in Cagliari, nella via Verdi n. 15, presso lo studio dell'Avvocato
Tiziana Frongia ( ), che la rappresenta e difende, pec: C.F._3
Email_1
RESISTENTE
NONCHE'
(C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_3 P.IVA_2
e difeso dall'Avv. Maria Antonietta Canu ( CodiceFiscale_4
t in proprio e quale mandatario della in Email_2 CP_4 forza di procure generali alle liti a rogito del Dr. in data 21.07.15, rep. n. 80974 Persona_1
1 Notaio in Roma, elettivamente domiciliato in Sassari, nella Via Rockfeller n.68 presso l'Ufficio
Legale della Sede Provinciale dell' , CP_5
RESISTENTE
E
(C.F. ) in persona del della in carica pro- CP_6 P.IVA_3 Controparte_7 CP_8 tempore rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura generale alle liti per atto notaio del 5/4/16 rep. 12.428, dall'Avv. Paolo Spiga Per_2
( e-mail: ed elettivamente domiciliato presso C.F._5 Email_3 gli stessi in Cagliari, Via Sonnino 96,
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in opposizione all'intimazione di pagamento n. 10220169000035053000 CP_ notificata il 2.5.2016, ha convenuto in giudizio e Parte_1 Controparte_2 CP_6 rassegnando le seguenti conclusioni: “in via istruttoria si richiede la sospensione dell'efficacia esecutiva della intimazione di pagamento n. 10220169000035053000, stante la CP_2 fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano essere prescritte stante
l'espressa previsione normativa di cui all'art 3 commi 9 -10 della Legge n. 335 dell'8 agosto
1995 ;nel merito, si chiede l'annullamento della su richiamata intimazione di pagamento (n.
10220169000035053000) essendo la stessa nulla ed inefficace, ovvero accertare e dichiarare
l'intervenuta prescrizione del credito azionato o meglio dichiarare che il ricorrente nulla deve
a per le province della Regione , , in Controparte_9 CP_8 persona del legale rapp. p.t ., , in persona del legale rapp.te pro Tempore e in CP_3 CP_6 forza del titolo azionato in quanto il credito è estinto per le ragioni dedotte in narrativa e conseguentemente dichiarare inefficacia nullità o annullabilità dell'atto di INTIMAZIONE DI
PAGAMENTO EQUITALIA n. 10220169000035053000 -In subordine dichiarare inefficacia nullità o annullabilità cartelle n. 10220000014702061000 (ente creditore sede di Sassari CP_3 contributi I.v.s fissi/percentuale entro il minimale e somme aggiuntive su contributi I.v.s dal
1989 al 1999 per entrambe), n. 10220030000653245000 (ente creditore sede di Sassari CP_3
2 contributi I.v.s fissi/percentuale entro il minimale e somme aggiuntive su contributi I.v.s da
2001 al 2001 per entrambe ),n. 1020030011053372000, ( sanzioni civili rate premio e CP_6 interessi su rate entrambe dal 2001 al 2002 nonché rate premio dal 1990 al CP_6 CP_6
1995 e regolazioni premio anno 2000 e 2002 meglio specificate nell'atto di intimazione
CP_6 allegato), n. 10220040006041059000 (ente creditore sede di Sassari contributi I.v.s CP_3 fissi/percentuale entro il minimale e somme aggiuntive su contributi I.v.s da 2002 al 2002 per entrambe), n. 10220040018254888000 ( sanzioni civili rate premio anno 2004 e rate
CP_6 del 2002), n. 10220050042831236000 ( sanzioni civili rate premio e interessi
CP_6 CP_6 su rate anno 2005 meglio indicate nell'allegato 1 nonché rate premio anno
CP_6 CP_6
1979,1980, regolazioni premio 1979 rate premio 1981 regolazioni premio anno CP_6 CP_6
1980 , rate premio anno 1982, supplemento rate premio anno 1986, CP_6 CP_6 CP_6 rate premio anni 1981,1982,1987,1988,1989; oltre che l'intrasmissibilità agli eredi CP_6 delle somme aggiuntive richieste a titolo di sanzioni stante l'espressa previsione normativa di cui all'art. 7 della legge 24.11.1981, n. 689;- nel merito ancora in via subordinata accertare come dovute le eventuali minor somme che risultassero non essere prescritte. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
A sostegno della domanda, parte opponente ha dedotto: l'intervenuta prescrizione quinquennale dei debiti contributivi;
l'annullamento delle cartelle n. 10220110001077358000,
n. 10220110015266532000, n. 102201100361714170000, n.10220120032361228000,
n.10220070038253271000 e n. 10220080027884663000 in attuazione dell'articolo 1 (commi da 222 a 239) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023), che ha sancito che i carichi di importo residuo fino a mille euro affidati ad Controparte_1 dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 sono automaticamente stralciati al 31.3.2023; la nullità delle cartelle esattoriali emesse da dopo giugno 2008 perché emesse in violazione del CP_2 principio della trasparenza amministrativa, mancando il dettaglio del calcolo degli interessi maturati.
Costituitasi, Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. ha contestato tutto quanto ex adverso rappresentato e ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. CP_
Costituitosi, in via preliminare ha chiesto che fosse dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva;
nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto e diritto.
Costituitosi, ha contestato tutto quanto ex adverso rappresentato e ha chiesto il CP_6 rigetto del ricorso.
3 In data 6.6.2017 il giudice ha disposto la sospensione della esecutività delle cartelle impugnate.
Con ordinanza del 22.12.2024, ai sensi dell'art. 301 c.p.c., è stata dichiarata CP_1 l'interruzione del processo a seguito della morte del procuratore di
A seguito della riassunzione del giudizio, ha rappresentato che le cartelle n. CP_6
10220040018254888 e n. 10220050042831236 sono state integralmente sgravate e, pertanto, ha circoscritto la propria domanda all'unica cartella ancora esistente, la n.
10220030011053372, recante un credito pari a euro 9.028,03.
La causa è stata istruita documentalmente.
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il giudice osserva quanto segue.
Sul piano normativo si osserva che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D. Lgs. 46/1999, ovverosia nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., non soggetta a termini perentori, per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (prescrizione del diritto, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto per vizi formali del titolo esecutivo (quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, davanti al giudice dell'esecuzione o davanti al giudice del lavoro a seconda che l'esecuzione sia iniziata (art. 617, comma 2, c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1, c.p.c.).
Rispetto alle prime due tipologie di opposizione legittimato passivo è l'ente impositore, il concessionario del servizio di riscossione deve invece ritenersi legittimato passivamente in giudizio rispetto all'opposizione agli atti esecutivi, laddove venga contestata la regolarità degli atti esecutivi, del titolo o del precetto.
Nel caso in disamina, parte ricorrente ha proposto una pluralità di motivi di opposizione.
Il primo motivo che si intende affrontare è quello concernente l'asserita violazione del principio di trasparenza amministrativa, mancando il dettaglio del calcolo degli interessi maturati nelle cartelle di pagamento. Tale eccezione, concernente la formazione del titolo
4 esecutivo, doveva essere fatta valere con l'opposizione di cui all'art. 24, comma 5, del D. Lgs.
46/1999 entro il termine di decadenza di quaranta giorni, con la conseguenza che il motivo di impugnazione ora in esame va dichiarato inammissibile, in quanto proposto oltre il suddetto termine.
Passando alla eccezione di prescrizione dei crediti di cui all'intimazione di pagamento notificata il 2.5.2016, deve rilevarsi che tale ipotesi integra una opposizione ex art. 615 c.p.c. in quanto avente ad oggetto questioni attinenti all'an della pretesa, con la conseguenza che legittimato passivo è l'ente impositore (così come chiarito da Sez. Un. 7514/2022), ovverosia, CP_ nel caso di specie, sia che relativamente ai crediti vantati da ciascuno di essi. CP_6
Chiarita la questione attinente alla individuazione del soggetto legittimato passivo, deve osservarsi che la legge 335/1995 all'art. 3 co. 9 prescrive che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso del termine di cinque anni. A ciò si aggiunga che la mancata opposizione all'avviso di addebito, secondo giurisprudenza di legittimità consolidata, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (cfr. Cass. S.U.
23397/2016).
Fatte queste premesse, si riportano le cartelle ricomprese nell'intimazione di pagamento con le date delle rispettive notifiche:
- cartella n. 1022000014702061000 in data 7.11.2000,
- cartella n. 1022010042116323000 in data 31.01.2002;
- cartella n. 10220010081992190000 in data 17.01.2002;
- cartella n. 10220030000653245000 in data 7.3.2003;
- cartella n. 1020030011053372000 in data 13.05.2003;
- cartella n. 10220040006041059000 in data 29.06.2004;
- cartella n. 10220040018254888000 in data 29.06.2004;
- cartella n. 10220050042831236000 in data 19.12.2005;
- cartella n. 10220070038253271000 in data 19.11.2008;
- cartella n. 10220080027884663000 in data 19.11.2008;
- cartella n. 10220110001077358000 in data 30.3.2011;
- cartella n. 10220110015266532000 in data 26.7.2011;
- cartella n. 10220110036171417000 in data 02.02.2012;
- cartella n. 10220120032361228000 in data 25.03.2013.
5 Innanzitutto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere rispetto alle cartelle n. 10220040018254888000 e n. 10220050042831236000, le quali, come riferito dallo stesso ente impositore sono state integralmente sgravate. CP_6
CP_
Proseguendo, ha rappresentato che la prescrizione sarebbe stata interrotta da una iscrizione ipotecaria del 20.02.2006, da un pignoramento presso terzi del 25.05.2007 e da n. 18 pagamenti effettuati dal a partire dal 2001 fino al 2012. Relativamente ai 18 pagamenti, Pt_1 deve rilevarsi che ad eccezione dell'ultimo, che è stato effettuato il 7.12.2012 per una cartella diversa da quelle sopra elencate e quindi non oggetto del presente giudizio, tutti gli altri pagamenti sono antecedenti all'anno 2008. Pertanto, considerato che il termine di prescrizione CP_ è quinquennale e che l'ultimo atto interruttivo allegato da prima della notifica CP_ dell'intimazione di pagamento del 2.5.2016 risale al 2007, i crediti di di cui alle cartelle n.
1022000014702061000, n. 1022010042116323000, n. 1022001008199219000, n.
10220030000653245000, n. 10220040006041059000, n. 10220070038253271000 e n.
10220080027884663000, vanno dichiarati prescritti, non essendo intervenuto alcun altro atto interruttivo tra il 2007 e il 2016.
Per quanto riguarda la cartella n. 10220110001077358000, anche questa va dichiarata prescritta. Infatti, nonostante dalla data della sua notificazione, il 30.3.2011, nel termine quinquennale di prescrizione è stato effettuato un atto interruttivo, ovverosia una proposta di compensazione ex art. 28 ter DPR 602/1973, tuttavia non vi è prova del perfezionamento della CP_1 notifica di tale atto, leggendosi nell'ultima pagina del documento n. 5 allegato da che vi
è stato un mancato recapito a causa dell'insufficienza dell'indirizzo.
Viceversa, non possono considerarsi prescritti i crediti di cui alle cartelle n.
10220110015266532000, n. 10220110036171417000 e n. 10220120032361228000, poiché tra la loro notifica e la notifica dell'intimazione di pagamento non è maturato il termine quinquennale di prescrizione.
Passando ai crediti di di cui alla cartella n. 1020030011053372000, deve rilevarsi CP_6 che l'ente ha allegato che successivamente alla notifica della cartella di pagamento sono stati effettuati più atti interruttivi della prescrizione, tutti nell'anno 2007 (documenti 4 e 5 . CP_6
Ebbene, considerato che il termine di prescrizione è quinquennale e che l'ultimo atto interruttivo allegato da prima della notifica dell'intimazione di pagamento del 2.5.2016 CP_6 risale al 2007, i crediti di cui alle suddette cartelle devono essere dichiarati prescritti, non essendo intervenuto alcun altro atto interruttivo tra il 2007 e il 2016.
Le conclusioni a cui si è giunti non mutano anche considerando le produzioni CP_1 documentali di la quale ha provato esserci stati due atti con finalità interruttiva: il primo
6 nel 2005 e il secondo nel 2015, evidentemente a una distanza di tempo ampiamente superiore al termine di prescrizione quinquennale. Tali atti non producono alcun effetto interruttivo nemmeno se considerati in relazione agli altri atti interruttivi effettuati dagli altri enti opposti, in quanto tra di essi intercorre comunque un arco temporale superiore al quinquennio.
Per quanto riguarda i debiti non prescritti di cui alle cartelle n. 10220110015266532000,
n. 10220110036171417000 e n. 10220120032361228000, questi devono considerarsi annullati e quindi non più dovuti in virtù di quanto prescritto dal comma 222 dell'art. 1 l. 197/2022, che prevede che “sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali”. Infatti, i debiti di cui alle suddette tre cartelle sono inferiori agli euro 1.000,00, con la conseguenza che l'annullamento è un effetto che si produce ope legis.
In virtù delle ragioni sopra esposte, dunque, nulla è più dovuto dal ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenendo conto CP_ della diversa entità del credito vantato da e ai fini della loro quantificazione. Quanto CP_6 ai rapporti con l'ente riscossore, considerato che la questione circa la sua legittimazione passiva
è stata oggetto di un contrasto giurisprudenziale fino alle Sezioni Unite n. 7514/2022, si ritiene equo compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere relativamente alle cartelle di pagamento n.
10220040018254888000 e n. 10220050042831236000;
2) accerta e dichiara la prescrizione dei crediti di cui alle cartelle n.
1022000014702061000, n. 1022010042116323000, n. 1022001008199219000, n.
10220030000653245000, n. 10220040006041059000, n. 10220070038253271000, n.
10220080027884663000, n. 10220110001077358000 e n. 1020030011053372000 e, per l'effetto, annulla le suddette cartelle e l'intimazione di pagamento n.
10220169000035053000 notificata il 2.5.2016 relativamente ai suddetti crediti;
3) accerta e dichiara l'annullamento dei crediti di cui alle cartelle n.
10220110015266532000, n. 10220110036171417000 e n. 10220120032361228000 e,
7 per l'effetto, annulla le suddette cartelle e l'intimazione di pagamento n.
10220169000035053000 notificata il 2.5.2016 relativamente ai suddetti crediti;
CP_ 4) condanna al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in euro 3.700,00 per esborsi e compensi (non è stato computato il valore della fase istruttoria non essendo stata svolta attività in tal senso), oltre rimborso spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge;
5) condanna al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in CP_6 euro 2.000,00 per esborsi e compensi (non è stato computato il valore della fase istruttoria non essendo stata svolta attività in tal senso), oltre rimborso spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge;
6) compensa integralmente le spese di lite tra il ricorrente e Controparte_11
.
[...]
Tempio Pausania, 20/08/2025
Il giudice
Ugo Iannini
8
In persona del dott. Ugo Iannini in funzione di giudice del Lavoro, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 6 agosto 2025), ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 346/2016 vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso giusta Parte_1 C.F._1 procura speciale in atti dall'avv. Gavino Calzoni (C.F. ) con studio in C.F._2
Sant'Antonio di Gallura Via Principe Umberto n. 9, presso il quale elegge domicilio,
RICORRENTE
E
(c.f. ) (già Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 elettivamente domiciliata in Cagliari, nella via Verdi n. 15, presso lo studio dell'Avvocato
Tiziana Frongia ( ), che la rappresenta e difende, pec: C.F._3
Email_1
RESISTENTE
NONCHE'
(C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_3 P.IVA_2
e difeso dall'Avv. Maria Antonietta Canu ( CodiceFiscale_4
t in proprio e quale mandatario della in Email_2 CP_4 forza di procure generali alle liti a rogito del Dr. in data 21.07.15, rep. n. 80974 Persona_1
1 Notaio in Roma, elettivamente domiciliato in Sassari, nella Via Rockfeller n.68 presso l'Ufficio
Legale della Sede Provinciale dell' , CP_5
RESISTENTE
E
(C.F. ) in persona del della in carica pro- CP_6 P.IVA_3 Controparte_7 CP_8 tempore rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura generale alle liti per atto notaio del 5/4/16 rep. 12.428, dall'Avv. Paolo Spiga Per_2
( e-mail: ed elettivamente domiciliato presso C.F._5 Email_3 gli stessi in Cagliari, Via Sonnino 96,
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in opposizione all'intimazione di pagamento n. 10220169000035053000 CP_ notificata il 2.5.2016, ha convenuto in giudizio e Parte_1 Controparte_2 CP_6 rassegnando le seguenti conclusioni: “in via istruttoria si richiede la sospensione dell'efficacia esecutiva della intimazione di pagamento n. 10220169000035053000, stante la CP_2 fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano essere prescritte stante
l'espressa previsione normativa di cui all'art 3 commi 9 -10 della Legge n. 335 dell'8 agosto
1995 ;nel merito, si chiede l'annullamento della su richiamata intimazione di pagamento (n.
10220169000035053000) essendo la stessa nulla ed inefficace, ovvero accertare e dichiarare
l'intervenuta prescrizione del credito azionato o meglio dichiarare che il ricorrente nulla deve
a per le province della Regione , , in Controparte_9 CP_8 persona del legale rapp. p.t ., , in persona del legale rapp.te pro Tempore e in CP_3 CP_6 forza del titolo azionato in quanto il credito è estinto per le ragioni dedotte in narrativa e conseguentemente dichiarare inefficacia nullità o annullabilità dell'atto di INTIMAZIONE DI
PAGAMENTO EQUITALIA n. 10220169000035053000 -In subordine dichiarare inefficacia nullità o annullabilità cartelle n. 10220000014702061000 (ente creditore sede di Sassari CP_3 contributi I.v.s fissi/percentuale entro il minimale e somme aggiuntive su contributi I.v.s dal
1989 al 1999 per entrambe), n. 10220030000653245000 (ente creditore sede di Sassari CP_3
2 contributi I.v.s fissi/percentuale entro il minimale e somme aggiuntive su contributi I.v.s da
2001 al 2001 per entrambe ),n. 1020030011053372000, ( sanzioni civili rate premio e CP_6 interessi su rate entrambe dal 2001 al 2002 nonché rate premio dal 1990 al CP_6 CP_6
1995 e regolazioni premio anno 2000 e 2002 meglio specificate nell'atto di intimazione
CP_6 allegato), n. 10220040006041059000 (ente creditore sede di Sassari contributi I.v.s CP_3 fissi/percentuale entro il minimale e somme aggiuntive su contributi I.v.s da 2002 al 2002 per entrambe), n. 10220040018254888000 ( sanzioni civili rate premio anno 2004 e rate
CP_6 del 2002), n. 10220050042831236000 ( sanzioni civili rate premio e interessi
CP_6 CP_6 su rate anno 2005 meglio indicate nell'allegato 1 nonché rate premio anno
CP_6 CP_6
1979,1980, regolazioni premio 1979 rate premio 1981 regolazioni premio anno CP_6 CP_6
1980 , rate premio anno 1982, supplemento rate premio anno 1986, CP_6 CP_6 CP_6 rate premio anni 1981,1982,1987,1988,1989; oltre che l'intrasmissibilità agli eredi CP_6 delle somme aggiuntive richieste a titolo di sanzioni stante l'espressa previsione normativa di cui all'art. 7 della legge 24.11.1981, n. 689;- nel merito ancora in via subordinata accertare come dovute le eventuali minor somme che risultassero non essere prescritte. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
A sostegno della domanda, parte opponente ha dedotto: l'intervenuta prescrizione quinquennale dei debiti contributivi;
l'annullamento delle cartelle n. 10220110001077358000,
n. 10220110015266532000, n. 102201100361714170000, n.10220120032361228000,
n.10220070038253271000 e n. 10220080027884663000 in attuazione dell'articolo 1 (commi da 222 a 239) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023), che ha sancito che i carichi di importo residuo fino a mille euro affidati ad Controparte_1 dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 sono automaticamente stralciati al 31.3.2023; la nullità delle cartelle esattoriali emesse da dopo giugno 2008 perché emesse in violazione del CP_2 principio della trasparenza amministrativa, mancando il dettaglio del calcolo degli interessi maturati.
Costituitasi, Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. ha contestato tutto quanto ex adverso rappresentato e ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. CP_
Costituitosi, in via preliminare ha chiesto che fosse dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva;
nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto e diritto.
Costituitosi, ha contestato tutto quanto ex adverso rappresentato e ha chiesto il CP_6 rigetto del ricorso.
3 In data 6.6.2017 il giudice ha disposto la sospensione della esecutività delle cartelle impugnate.
Con ordinanza del 22.12.2024, ai sensi dell'art. 301 c.p.c., è stata dichiarata CP_1 l'interruzione del processo a seguito della morte del procuratore di
A seguito della riassunzione del giudizio, ha rappresentato che le cartelle n. CP_6
10220040018254888 e n. 10220050042831236 sono state integralmente sgravate e, pertanto, ha circoscritto la propria domanda all'unica cartella ancora esistente, la n.
10220030011053372, recante un credito pari a euro 9.028,03.
La causa è stata istruita documentalmente.
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il giudice osserva quanto segue.
Sul piano normativo si osserva che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D. Lgs. 46/1999, ovverosia nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., non soggetta a termini perentori, per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (prescrizione del diritto, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto per vizi formali del titolo esecutivo (quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, davanti al giudice dell'esecuzione o davanti al giudice del lavoro a seconda che l'esecuzione sia iniziata (art. 617, comma 2, c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1, c.p.c.).
Rispetto alle prime due tipologie di opposizione legittimato passivo è l'ente impositore, il concessionario del servizio di riscossione deve invece ritenersi legittimato passivamente in giudizio rispetto all'opposizione agli atti esecutivi, laddove venga contestata la regolarità degli atti esecutivi, del titolo o del precetto.
Nel caso in disamina, parte ricorrente ha proposto una pluralità di motivi di opposizione.
Il primo motivo che si intende affrontare è quello concernente l'asserita violazione del principio di trasparenza amministrativa, mancando il dettaglio del calcolo degli interessi maturati nelle cartelle di pagamento. Tale eccezione, concernente la formazione del titolo
4 esecutivo, doveva essere fatta valere con l'opposizione di cui all'art. 24, comma 5, del D. Lgs.
46/1999 entro il termine di decadenza di quaranta giorni, con la conseguenza che il motivo di impugnazione ora in esame va dichiarato inammissibile, in quanto proposto oltre il suddetto termine.
Passando alla eccezione di prescrizione dei crediti di cui all'intimazione di pagamento notificata il 2.5.2016, deve rilevarsi che tale ipotesi integra una opposizione ex art. 615 c.p.c. in quanto avente ad oggetto questioni attinenti all'an della pretesa, con la conseguenza che legittimato passivo è l'ente impositore (così come chiarito da Sez. Un. 7514/2022), ovverosia, CP_ nel caso di specie, sia che relativamente ai crediti vantati da ciascuno di essi. CP_6
Chiarita la questione attinente alla individuazione del soggetto legittimato passivo, deve osservarsi che la legge 335/1995 all'art. 3 co. 9 prescrive che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso del termine di cinque anni. A ciò si aggiunga che la mancata opposizione all'avviso di addebito, secondo giurisprudenza di legittimità consolidata, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (cfr. Cass. S.U.
23397/2016).
Fatte queste premesse, si riportano le cartelle ricomprese nell'intimazione di pagamento con le date delle rispettive notifiche:
- cartella n. 1022000014702061000 in data 7.11.2000,
- cartella n. 1022010042116323000 in data 31.01.2002;
- cartella n. 10220010081992190000 in data 17.01.2002;
- cartella n. 10220030000653245000 in data 7.3.2003;
- cartella n. 1020030011053372000 in data 13.05.2003;
- cartella n. 10220040006041059000 in data 29.06.2004;
- cartella n. 10220040018254888000 in data 29.06.2004;
- cartella n. 10220050042831236000 in data 19.12.2005;
- cartella n. 10220070038253271000 in data 19.11.2008;
- cartella n. 10220080027884663000 in data 19.11.2008;
- cartella n. 10220110001077358000 in data 30.3.2011;
- cartella n. 10220110015266532000 in data 26.7.2011;
- cartella n. 10220110036171417000 in data 02.02.2012;
- cartella n. 10220120032361228000 in data 25.03.2013.
5 Innanzitutto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere rispetto alle cartelle n. 10220040018254888000 e n. 10220050042831236000, le quali, come riferito dallo stesso ente impositore sono state integralmente sgravate. CP_6
CP_
Proseguendo, ha rappresentato che la prescrizione sarebbe stata interrotta da una iscrizione ipotecaria del 20.02.2006, da un pignoramento presso terzi del 25.05.2007 e da n. 18 pagamenti effettuati dal a partire dal 2001 fino al 2012. Relativamente ai 18 pagamenti, Pt_1 deve rilevarsi che ad eccezione dell'ultimo, che è stato effettuato il 7.12.2012 per una cartella diversa da quelle sopra elencate e quindi non oggetto del presente giudizio, tutti gli altri pagamenti sono antecedenti all'anno 2008. Pertanto, considerato che il termine di prescrizione CP_ è quinquennale e che l'ultimo atto interruttivo allegato da prima della notifica CP_ dell'intimazione di pagamento del 2.5.2016 risale al 2007, i crediti di di cui alle cartelle n.
1022000014702061000, n. 1022010042116323000, n. 1022001008199219000, n.
10220030000653245000, n. 10220040006041059000, n. 10220070038253271000 e n.
10220080027884663000, vanno dichiarati prescritti, non essendo intervenuto alcun altro atto interruttivo tra il 2007 e il 2016.
Per quanto riguarda la cartella n. 10220110001077358000, anche questa va dichiarata prescritta. Infatti, nonostante dalla data della sua notificazione, il 30.3.2011, nel termine quinquennale di prescrizione è stato effettuato un atto interruttivo, ovverosia una proposta di compensazione ex art. 28 ter DPR 602/1973, tuttavia non vi è prova del perfezionamento della CP_1 notifica di tale atto, leggendosi nell'ultima pagina del documento n. 5 allegato da che vi
è stato un mancato recapito a causa dell'insufficienza dell'indirizzo.
Viceversa, non possono considerarsi prescritti i crediti di cui alle cartelle n.
10220110015266532000, n. 10220110036171417000 e n. 10220120032361228000, poiché tra la loro notifica e la notifica dell'intimazione di pagamento non è maturato il termine quinquennale di prescrizione.
Passando ai crediti di di cui alla cartella n. 1020030011053372000, deve rilevarsi CP_6 che l'ente ha allegato che successivamente alla notifica della cartella di pagamento sono stati effettuati più atti interruttivi della prescrizione, tutti nell'anno 2007 (documenti 4 e 5 . CP_6
Ebbene, considerato che il termine di prescrizione è quinquennale e che l'ultimo atto interruttivo allegato da prima della notifica dell'intimazione di pagamento del 2.5.2016 CP_6 risale al 2007, i crediti di cui alle suddette cartelle devono essere dichiarati prescritti, non essendo intervenuto alcun altro atto interruttivo tra il 2007 e il 2016.
Le conclusioni a cui si è giunti non mutano anche considerando le produzioni CP_1 documentali di la quale ha provato esserci stati due atti con finalità interruttiva: il primo
6 nel 2005 e il secondo nel 2015, evidentemente a una distanza di tempo ampiamente superiore al termine di prescrizione quinquennale. Tali atti non producono alcun effetto interruttivo nemmeno se considerati in relazione agli altri atti interruttivi effettuati dagli altri enti opposti, in quanto tra di essi intercorre comunque un arco temporale superiore al quinquennio.
Per quanto riguarda i debiti non prescritti di cui alle cartelle n. 10220110015266532000,
n. 10220110036171417000 e n. 10220120032361228000, questi devono considerarsi annullati e quindi non più dovuti in virtù di quanto prescritto dal comma 222 dell'art. 1 l. 197/2022, che prevede che “sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali”. Infatti, i debiti di cui alle suddette tre cartelle sono inferiori agli euro 1.000,00, con la conseguenza che l'annullamento è un effetto che si produce ope legis.
In virtù delle ragioni sopra esposte, dunque, nulla è più dovuto dal ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenendo conto CP_ della diversa entità del credito vantato da e ai fini della loro quantificazione. Quanto CP_6 ai rapporti con l'ente riscossore, considerato che la questione circa la sua legittimazione passiva
è stata oggetto di un contrasto giurisprudenziale fino alle Sezioni Unite n. 7514/2022, si ritiene equo compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere relativamente alle cartelle di pagamento n.
10220040018254888000 e n. 10220050042831236000;
2) accerta e dichiara la prescrizione dei crediti di cui alle cartelle n.
1022000014702061000, n. 1022010042116323000, n. 1022001008199219000, n.
10220030000653245000, n. 10220040006041059000, n. 10220070038253271000, n.
10220080027884663000, n. 10220110001077358000 e n. 1020030011053372000 e, per l'effetto, annulla le suddette cartelle e l'intimazione di pagamento n.
10220169000035053000 notificata il 2.5.2016 relativamente ai suddetti crediti;
3) accerta e dichiara l'annullamento dei crediti di cui alle cartelle n.
10220110015266532000, n. 10220110036171417000 e n. 10220120032361228000 e,
7 per l'effetto, annulla le suddette cartelle e l'intimazione di pagamento n.
10220169000035053000 notificata il 2.5.2016 relativamente ai suddetti crediti;
CP_ 4) condanna al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in euro 3.700,00 per esborsi e compensi (non è stato computato il valore della fase istruttoria non essendo stata svolta attività in tal senso), oltre rimborso spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge;
5) condanna al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in CP_6 euro 2.000,00 per esborsi e compensi (non è stato computato il valore della fase istruttoria non essendo stata svolta attività in tal senso), oltre rimborso spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge;
6) compensa integralmente le spese di lite tra il ricorrente e Controparte_11
.
[...]
Tempio Pausania, 20/08/2025
Il giudice
Ugo Iannini
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