Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 31/01/2025, n. 2170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2170 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02170/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00678/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 678 del -OMISSIS-, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Valeria Cominotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Brescia, via Francesco Crispi n. 28;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto -OMISSIS-, emesso dal Ministro dell'Interno il 9 settembre 2020, notificato il 6 novembre 2020, con cui è stata respinta l'istanza di concessione della cittadinanza italiana, formulata dal ricorrente ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 24 gennaio 2025 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto Ministro dell’Interno, -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, notificato in data 6 novembre 2020, la p.a. resistente ha respinto l’istanza di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9, c. 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91 proposta dal sig. -OMISSIS- in data 14 maggio 2015, ritenendo che « nella fattispecie concreta in considerazione attualmente non si ravvisa la coincidenza tra l’interesse pubblico e quello privato del richiedente alla concessione della cittadinanza italiana ».
A sostegno della propria decisione il Ministero ha evidenziato che in sede istruttoria era emerso che nei confronti del ricorrente era stata emessa in data -OMISSIS- « sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444, 445 c.p.p.) per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ( guida in stato d’ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche)» .
2. Con l’atto introduttivo del giudizio il sig. -OMISSIS- ha lamentato l’illegittimità di tale provvedimento per « violazione di legge, con riferimento all’art. 9 l. n. 91/1992, nonché con riferimento agli artt. 3 e 10 bis l. n. 241/1990; [ed] eccesso di potere per carenza di motivazione, per apparenza della stessa, tenuto conto del tipo di illecito commesso dal ricorrente » evidenziando, in sintesi, che l’amministrazione resistente non aveva adeguatamente considerato quanto già rilevato dall’interessato in sede di osservazioni ex art. 10- bis , l. n. 241/1990 in ordine al fatto:
- che il reato oggetto della pronuncia ex artt. 444 e 445 c.p.p. riguardava una contravvenzione di natura colposa;
- che lo stesso reato era già stato dichiarato estinto con ordinanza del -OMISSIS- del -OMISSIS-;
3. In data 26 gennaio -OMISSIS-, l’amministrazione resistente si è costituita in giudizio.
4. Il 4 maggio 2023, la stessa amministrazione ha depositato una relazione – in uno con gli atti del procedimento – al fine di insistere per il rigetto del ricorso.
5. Con memoria depositata in data 17 dicembre 2024, il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, evidenziando che – nelle more della definizione del presente giudizio – il -OMISSIS- gli aveva concesso la riabilitazione con ordinanza del 5 ottobre -OMISSIS-.
6. All’esito dell’udienza straordinaria di riduzione dell’arretrato del 24 gennaio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
7. Il gravame è infondato, per le ragioni di seguito illustrate, tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia di concessione della cittadinanza e dei consolidati principi espressi dalla giurisprudenza in materia.
8. È noto, infatti, che ai sensi dell’art. 9, c. 1, lett. f), l. n. 91/1992, la cittadinanza italiana « può » essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
Tale espressione comporta che la residenza nel territorio per il periodo minimo previsto dal legislatore è solo un presupposto per proporre la domanda, a cui segue « una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall’appartenenza alla comunità nazionale » (cfr. Consiglio di Stato, III, 23 luglio 2018, n. 4447).
9. È noto, poi, che l’ampia discrezionalità esercitata dalla p.a. nel provvedimento di concessione della cittadinanza « si esplica in un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l’integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta » (Consiglio di Stato, III, 23 luglio 2018, n. 4446) e che l’inserimento dello straniero nella comunità nazionale è considerato legittimo « quando quest’ultimo sia detentore di uno status illesae dignitatis morale e civile » (Consiglio di Stato, II, 31 maggio -OMISSIS-, n. 4151), ovvero quando l’amministrazione « ritenga che quest'ultimo possieda ogni requisito atto ad inserirsi in modo duraturo nella comunità mediante un giudizio prognostico escluda che il richiedente possa successivamente creare inconvenienti o commettere fatti di rilievo penale » (Tar Lazio, I- ter , 11 febbraio -OMISSIS-, n. 1719).
10. La giurisprudenza amministrativa ha poi chiarito che « il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana è fondato su determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadin i» (Consiglio di Stato, III, 28 maggio -OMISSIS-, n. 4122) e che « l’interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante […] , atteso che la concessione della cittadinanza – lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi – rappresenta il prodotto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell’attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri » (cfr. Tar Lazio, I- ter , 3 giugno -OMISSIS-, n. 6541).
11. In considerazione dell’elevata discrezionalità del potere esercitato dalla p.a. in detta materia, la giurisprudenza ha quindi evidenziato che « il sindacato sulla valutazione compiuta dalla stessa, non può che essere di natura estrinseca e formale; non può spingersi, quindi, al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole » (cfr. Tar Lazio, V- bis , 15 marzo 2022, n. 2943).
12. Ciò premesso sulla natura del potere esercitato dalla p.a. e sui limiti del sindacato del giudice amministrativo in materia, il Collegio evidenzia che nel caso oggetto del presente giudizio l’amministrazione ha valutato che a carico del ricorrente sussisteva una « sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444, 445 c.p.p.) per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (guida in stato d’ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche) », notando che la predetta vicenda penale era un « indice sintomatico di inaffidabilità del richiedente » (che considerato nell’ambito di « una valutazione complessiva degli elementi emersi nel corso dell’istruttoria » non consentiva di escludere che l’inserimento stabile dell’interessato nella collettività nazionale arrecasse danno alla stessa), e sottolineando sia l’irrilevanza dell’avvenuta estinzione del reato (che « non preclude l’esame fattuale da parte dell’amministrazione »), sia le ragioni che la inducevano a valutare con particolare severità anche un singolo episodio (il « particolare allarme sociale » che destava la condotta per cui il ricorrente era stato destinatario della condanna in sede penale).
13. Tale motivazione, lungi dall’essere generica e stereotipata, non solo appare congrua e del tutto ragionevole ma considera espressamente le deduzioni fornite dal ricorrente ai sensi dell’art. 10- bis , l. n. 241/1990, prendendo posizione sulle stesse con argomentazioni che – tenuto conto di quanto si dirà infra – resistono alle censure di parte ricorrente, con ciò che ne consegue in termini di evidente infondatezza (non solo della pretesa violazione dell’art. 10- bis , l. n. 241/1990 ma) di tutte le censure spiegate nel ricorso.
14. A sostegno della ragionevolezza della decisione gravata – tenuto conto della natura del potere esercitato dalla p.a. resistente, degli interessi coinvolti e delle conseguenze derivanti dall’attribuzione della cittadinanza – deve innanzitutto evidenziarsi che questo Tribunale ha già avuto modo di notare che la condotta per cui il ricorrente è stato condannato « denota un’insensibilità al rispetto delle norme del Codice della strada, insensibilità che è stata causa, negli ultimi anni, di un enorme numero di incidenti stradali, tanto da indurre il legislatore ad intervenire con misure via via sempre più incisive » (cfr. ex multis Tar Lazio, V- bis , 12 aprile 2022, n. 4469). È stato altresì ricordato che « la giurisprudenza è costante nel ritenere che il reato di guida in stato di ebbrezza deve essere oggetto di un serio apprezzamento, in quanto volto a garantire una tutela anticipata della pubblica incolumità » (cfr. Tar Lazio, V- bis , 5 gennaio 2023, n. 191). Ancora di recente, poi, questo Tribunale ha ritenuto tutt’altro che irragionevole il giudizio di disvalore della condotta di guida in stato di ebbrezza « a prescindere dalle conseguenze effettivamente prodotte, dato che il danno potrebbe non essersi verificato per circostanze del tutto casuali» (cfr. Tar Lazio, V- bis , 27 maggio 2024, n. 10636). Il particolare rilievo, ai fini delle valutazioni proprie del procedimento di concessione della cittadinanza, di una condotta di guida in stato di ebbrezza commessa nel biennio antecedente alla proposizione dell’istanza è stato da ultimo riconosciuto da Consiglio di Stato, III, 20 giugno 2024, n. 5516.
Nel caso di specie, allora, non appare potersi dubitare della ragionevolezza della conclusione cui è giunta la p.a. resistente, tenuto conto che la condotta di guida in stato di ebbrezza considerata rilevante dalla p.a. è stata posta in essere dal ricorrente in data -OMISSIS-, ovvero poco più di un anno prima della proposizione dell’istanza ex art. 9, c. 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91.
A ciò deve peraltro aggiungersi che, nel caso di specie, la p.a. ha fondato la propria valutazione su atti istruttori da cui emergevano particolari circostanze rilevanti ai fini della valutazione della gravità della condotta in concreto tenuta dal ricorrente (e in particolare l’elevato tasso alcolemico riscontrato, pari a 1,38 grammi per litro, il fatto che la guida in stato di ebbrezza era avvenuta dopo le ore 22 e prima delle ore 7,00, e il fatto che la guida in stato di ebbrezza aveva determinato un incidente stradale).
15. È poi appena il caso di notare che non può essere considerata significativa – al fine di determinare l’illegittimità della decisione gravata – l’estinzione del reato dichiarata dal G.I.P del -OMISSIS- in data -OMISSIS-, tenuto conto che – per consolidata giurisprudenza – tale circostanza non ha di per sé carattere dirimente al fine di escludere la ragionevolezza della decisione assunta dalla p.a. resistente in materia di cittadinanza (cfr. Tar Lazio, V- bis , 6 aprile 2023, n. 5920).
16. Parimenti non può essere considerata significativa – al fine di determinare l’illegittimità dell’atto gravato – la pronuncia di riabilitazione resa dal -OMISSIS- con ordinanza del 5 ottobre -OMISSIS-, tenuto conto che: per un verso, l’ordinanza di riabilitazione è stata emanata in data successiva all’adozione del provvedimento gravato; per altro verso, per consolidata giurisprudenza, l’intervenuta riabilitazione non assume di per sé carattere dirimente al fine di escludere la ragionevolezza della decisione assunta dalla p.a. resistente in materia di concessione della cittadinanza (cfr. Consiglio di Stato, III, 21 ottobre 2019, n. 7122).
17. Avuto riguardo a tutto quanto finora esposto, la decisione assunta dall’amministrazione non appare né immotivata, né irragionevole: del resto, va sottolineato che la particolare cautela con cui la p.a. resistente valuta la rilevanza di condotte antigiuridiche poste in essere dai richiedenti, per un verso, è giustificata dall’irrevocabilità del riconoscimento della cittadinanza che presuppone che « nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda » (cfr. ex multis Consiglio di Stato, III, 14 febbraio 2017, n. 657 e Tar Lazio, V- bis , 20 gennaio 2023, n. 1107) e – per altro verso – è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza che l’ordinamento riconosce al richiedente (Tar Lazio, V- bis , 13 marzo 2023, n. 4266).
18. Chiarito quanto sopra, è poi appena il caso di evidenziare l’irrilevanza degli ulteriori argomenti (spesi in sede di memoria) con cui il ricorrente ha sottolineato la sua condizione di piena integrazione sotto il profilo lavorativo, tenuto conto che lo stabile inserimento, anche nella realtà economica, per un verso, rappresenta una condizione del tutto ordinaria, in quanto costituisce solo il presupposto per conservare il titolo di soggiorno, e, per altro verso, rappresenta soltanto il prerequisito per la concessione della cittadinanza (cfr. ex multis Tar Lazio, V- bis , 15 marzo 2022, n. 2944).
19. Conclusivamente, il provvedimento impugnato non è affetto dai vizi lamentati nell’atto introduttivo e, quindi, il gravame proposto avverso lo stesso deve essere respinto.
20. Le spese processuali – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della p.a. resistente nella misura di € 1.000,00, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agatino Giuseppe Lanzafame | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.