Ordinanza collegiale 21 novembre 2024
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 28/04/2025, n. 8160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8160 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08160/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03442/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3442 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Montefusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Capuano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) del verbale n. 3 del 25 ottobre 2023, con cui la “Commissione ex art. 14 d.lgs. 15 febbraio 2006 n. 63” del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia ha provveduto ad effettuare la valutazione comparativa dei candidati, ad attribuire i punteggi previsti dagli artt. 6 e 7 del d.m. del 28 settembre 2016, indi a individuare i funzionari idonei al conferimento degli incarichi superiori disponibili (come da comunicato del Capo Dipartimento prot. 220539U del 30 maggio 2023 e Bando 25 luglio 2023, n. 0297635.U), in specie per la parte in cui ha individuato la dr.ssa -OMISSIS- per il “Posto di funzione Direttore Ufficio I Affari Generali del Provveditorato regionale Campania”;
b) del successivo provvedimento del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia (di cui non si conoscono gli estremi e l''integrale contenuto) di Approvazione dei lavori della succitata Commissione e di Approvazione della Graduatoria finale dei candidati individuati per il conferimento degli “incarichi superiori” di cui al richiamato bando 25 luglio 2023 n. 0297635.U;
c) di ogni altro atto anteriore, connesso e conseguente ivi compreso il provvedimento (di cui ugualmente non si conoscono gli estremi e l'integrale contenuto) con cui il Direttore Generale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia ha conferito alla dr.ssa -OMISSIS- il “Posto di funzione Direttore Ufficio I Affari Generali del Provveditorato regionale Campania”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2025 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso il dott. -OMISSIS- chiede l’annullamento degli atti indicati in epigrafe nell’ambito della procedura valutativa riguardante i dirigenti penitenziari che hanno manifestato la propria disponibilità per i posti di funzione di livello non generale.
2. Il gravame è affidato ai seguenti motivi di ricorso:
"Violazione e falsa applicazione art. 6 e 7 d.m. 28 settembre 2016 — violazione art. 3 legge n. 241/1990. Eccesso di potere, difetto di motivazione. Manifesta irragionevolezza ed illogicità — disparità di trattamento. Violazione del dovere di par condicio tra i candidati. Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 487 del 1984. Violazione dell'art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e contraddittorietà. Difetto assoluto di motivazione e difetto di istruttoria. Sviamento".
In particolare, parte ricorrente lamenta che la Commissione avrebbe espletato i lavori senza adottare parametri e criteri preventivamente stabiliti e che tali criteri non sono desumibili aliunde dal bando, né tantomeno dagli artt. 6 e 7 del d.m. 28 settembre 2016, i quali si limitano ad individuare le tre categorie di titoli valutabili senza però specificare in dettaglio i criteri, i parametri e le modalità di pesatura di detti titoli.
3. Si sono costituiti in giudizio la controinteressata e la difesa erariale con memorie e documenti per chiedere il rigetto del ricorso siccome inammissibile ed infondato.
4. Con l’ordinanza del 21 novembre 2024 n. 20782 questa Sezione ha ordinato appositi incombenti istruttori – correttamente ottemperati dall’Amministrazione resistente mediante il deposito dei verbali della commissione esaminatrice n. 1 e n. 2 – “ Considerato che la parte ricorrente lamenta nell’atto introduttivo del giudizio che la Commissione avrebbe espletato i lavori ed attribuito i punteggi numerici dei parametri discrezionali senza preventivamente adottare parametri e criteri cd. di “griglia”. Considerato, altresì, che la parte resistente nella memoria depositata in vista dell’udienza rappresenta che “nel verbale n. 1 di quest’ultima è pedissequamente indicata la disciplina da applicare, ossia l’art. 7, co. 2, D.Lgs. 63/2005, nonché il DM 28 settembre 2016 (segnatamente gli artt. 5, 6 e 7), contenente la determinazione dei criteri generali e disciplina delle modalità per il conferimento degli incarichi di funzione dei dirigenti penitenziari di livello non generale ai sensi del d.lgs. n. 63/2006 nonché la individuazione dei criteri di conferimento degli incarichi temporanei”.
5. All’udienza pubblica del 19 marzo 2025, previo deposito di memorie nei termini dell’art. 73 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è inammissibile e comunque infondato, pertanto va respinto per le ragioni che seguono.
6. 1. Occorre brevemente tracciare le linee fondamentali del quadro normativo di riferimento al fine di esaminare la vicenda contenziosa posta al centro del presente gravame.
Con il d.lgs. 15 febbraio 2006, n. 63 (recante " Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154") è stata data attuazione alla delega legislativa mediante la disciplina dello svolgimento della carriera dirigenziale, con contestuale individuazione, nell'organizzazione degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione penitenziaria, di due tipi di incarichi da conferire ai nuovi dirigenti, ossia gli "incarichi superiori" e quelli cosiddetti "ordinari (o non generali)".
Con riferimento ai criteri di conferimento degli stessi, l'art. 10 del cit. d.lgs. n. 63/2006, al comma 3, statuisce che " il conferimento degli incarichi si compie in applicazione dei seguenti criteri: a) risultati conseguiti nei programmi e negli obiettivi precedentemente assegnati; b) attitudini e capacità professionali del funzionario; c) natura e caratteristica degli obiettivi da conseguire ".
Lo stesso art. 10, ai commi 1 e 2, delimita poi la durata degli incarichi e al comma 4 prevede le cause di possibile revoca degli stessi, mentre ai successivi commi 5, 6 e 7 disciplina la procedura di conferimento degli incarichi, svolta in base alle manifestazioni di disponibilità, imponendo quindi la procedimentalizzazione del conferimento degli incarichi previa individuazione dei posti disponibili, conseguente pubblicazione del bando e dichiarazione di disponibilità da parte dei dirigenti interessati.
In particolare, con riferimento agli incarichi superiori l'art. 7, comma 2, del predetto d.lgs. prevede che, ai fini della valutazione individuazione dei dirigenti idonei al conferimento degli incarichi superiori, con decreto del Ministro della Giustizia, su proposta del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, sono determinati con cadenza triennale le categorie dei titoli di servizio ammesse a valutazione con riferimento agli incarichi espletati, alle responsabilità assunte, nonché ai percorsi formativi seguiti, i punteggi da attribuire alle stesse, il periodo temporale di riferimento per la valutabilità dei titoli, nonché il coefficiente minimo di idoneità all'incarico.
Nella ricostruzione delle disposizioni che regolano la materia occorre, altresì, evidenziare l'adozione del d.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84 recante il " Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche " che, nel delineare l'assetto organizzativo dell'amministrazione nell'ambito dei diversi Dipartimenti (alla luce anche dell'art. 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e ss.mm.ii.), ha stabilito all'art. 16 (disposizioni transitorie e finali) l'emanazione di decreti attuativi, per l'adeguamento del precedente assetto organizzativo alle nuove determinazioni poste dalle norme del d.P.C.M. n. 84/2015.
Per l’effetto, è stato adottato il d.m. 2 marzo 2016 concernente l'individuazione, presso il D.A.P., degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei compiti relativi e l'organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali, ai sensi del predetto art. 16 del d.P.C.M. cit., nonché l'individuazione dei posti di funzione da conferire, nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione penitenziaria, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 63/2006.
Con il d.m. 28 settembre 2016, adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del d.lgs. n. 63/2006, sono state assunte le determinazioni necessarie ai fini della valutazione comparativa per l'individuazione dei dirigenti di carriera penitenziaria idonei al conferimento degli incarichi superiori, nonché le misure di coordinamento, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, finalizzate al conferimento dell'incarico superiore presso gli uffici interdistrettuali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.
6.2. Alla luce delle coordinate normative tracciate è possibile passare all’esame delle deduzioni contenute nei motivi di ricorso.
In via preliminare il Collegio osserva che il ricorso introduttivo si presenta inammissibile per mancata impugnazione degli atti presupposti.
Invero, i criteri di valutazione fissati dalla Commissione sono perfettamente conformi al bando e agli atti normativi presupposti, sia per quel che riguarda l’oggetto della valutazione, sia per quel che riguarda l’iter valutativo espletato. Né può trascurarsi che non risulta gravato nemmeno il verbale n. 1 della Commissione, contenente i criteri di valutazione, con l’ulteriore conseguenza che il ricorso appare inammissibile ove si intenda far valere con esso vizi dell’atto presupposto immediatamente lesivo e non impugnato (Cons. Stato, sez. III, 15 settembre 2020, n. 5461).
6.3. Nel merito, non meritano accoglimento le prospettazioni della parte ricorrente secondo cui la valutazione tecnico-discrezionale della Commissione giudicatrice sarebbe illegittima in assenza di criteri predefiniti e parametri oggettivi.
Nel verbale n. 1 sono indicati sia i criteri per la valutazione dei candidati che la disciplina da applicare, ossia l’art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 63/2005, nonché il d.m. 28 settembre 2016, già citato, contenente la determinazione criteri generali e le modalità per il conferimento degli incarichi di funzione dei dirigenti penitenziari di livello non generale ai sensi del d.lgs. n. 63/2006, in uno con l’individuazione dei criteri di conferimento degli incarichi temporanei.
Si legge infatti che « per l’attribuzione dei punteggi la Commissione terrà conto: del punteggio di cui all’art. 5 del decreto, relativo agli “incarichi espletati” nel decennio di riferimento e attribuito attraverso l’applicativo informatico»; per «l’attribuzione del punteggio di cui all’art. 6 del decreto “responsabilità assunte”, in misura non superiore a 30 punti, la Commissione procederà a valutare la qualità del servizio prestato e dei risultati conseguiti dal candidato nelle sedi di provenienza […] al fine di consentire la valorizzazione del merito»; «per l’attribuzione del punteggio di cui all’art. 7 “percorsi formativi seguiti” , in misura non superiore a 20 punti, la Commissione terrà conto del livello di preparazione complessivo del candidato, per come risultante dai titoli conseguiti».
Peraltro, l’art. 8, comma 2, del d.m. 28 settembre 2016 prevede espressamente che « la Commissione attribuisce i punteggi relativi alle responsabilità assunte e ai percorsi formativi seguiti, valutandone la funzionalità e coerenza rispetto all’incarico da conferire, anche in considerazione delle concrete esigenze connesse al rispetto del principio di rotazione degli incarichi».
A tal riguardo, si registra l’orientamento costante della giurisprudenza amministrativa che afferma come «in materia di pubblici concorsi, le commissioni esaminatrici esercitano non una ponderazione di interessi, ma un'amplissima discrezionalità tecnica, sulla quale il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di illegittimità per violazione delle regole procedurali e di quello di eccesso di potere in particolari ipotesi-limite, riscontrabili dall'esterno e con immediatezza dalla sola lettura degli atti (errore sui presupposti, travisamento dei fatti, manifesta illogicità o irragionevolezza); costituiscono, pertanto, espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica, culturale ovvero attitudinale dei candidati, tanto il momento (a monte) dell'individuazione dei criteri di massima per la valutazione delle prove, quanto quello (a valle) delle valutazioni espresse dalla commissione giudicatrice; da ciò discende che sia i criteri di giudizio, sia le valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo se non nei limitati casi in cui l'esercizio del potere discrezionale trasmodi in uno o più dei vizi sintomatici dell'eccesso di potere (irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti), i quali - tipicamente - rappresentano vizi della funzione amministrativa, per essere stato, il potere, scorrettamente esercitato o finalizzato al raggiungimento di finalità estranee a quella della scelta dei soggetti più idonei a ricoprire la funzione » (Cons. di Stato, sez. V, 24 settembre 2019, n. 6358).
Va, altresì, evidenziato che, per costante giurisprudenza, “il giudice amministrativo non può sindacare le valutazioni di merito espresse dalla commissione .., a meno che queste siano macroscopicamente incoerenti o irragionevoli, comportando un vizio della funzione, e non può sostituire i propri criteri di valutazione a quelli dell'amministrazione, ma deve verificare se il giudizio espresso è stato determinato da errori nell'acquisizione dei fatti o da un macroscopico errore nell'apprezzamento e nella valutazione degli stessi elementi. Inoltre, il giudice deve accertare se il giudizio è stato influenzato dalla violazione delle regole del procedimento valutativo, come in caso di adozione di un criterio di valutazione diverso da quello prescritto dalla normativa o di applicazione di un metro di valutazione difforme per i diversi candidati” (T.A.R. Lazio - Roma, sez. I, 5 gennaio 2024, n. 254).
Orientamento, quest’ultimo, confermato dal Consiglio di Stato (sez. IV, 31 agosto 2023, n. 8098), secondo cui “ la sostituzione, da parte del giudice amministrativo, della propria valutazione a quella riservata alla discrezionalità dell'Amministrazione costituisce ipotesi di sconfinamento vietato della giurisdizione di legittimità nella sfera riservata alla P.A., quand'anche l'eccesso in questione sia compiuto da una pronuncia il cui contenuto dispositivo si mantenga nell'area dell'annullamento dell'atto; conseguentemente, il sindacato sulla motivazione delle valutazioni discrezionali deve essere rigorosamente mantenuto sul piano della verifica della non pretestuosità della valutazione degli elementi di fatto acquisiti e non può avvalersi di criteri che portano ad evidenziare la mera non condivisibilità della valutazione stessa”.
7. Tanto basta per respingere il presente gravame siccome inammissibile e comunque infondato.
8. Le spese di giudizio possono essere eccezionalmente compensate in virtù della particolarità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Francesco Elefante, Consigliere
Ida Tascone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ida Tascone | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.