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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 13/02/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NT, prima sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dr.ssa Marzia Mingione, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale, nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5107 del
R.G. 2023, avente ad oggetto “Pegno – Ipoteca – Trascrizione e pubblicità di beni immobili e mobili”;
T R A
(C.F.: , rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. Giuseppe Cavallo, presso il cui studio, in Sava (TA) alla via Adua n. 32, è elettivamente domiciliata;
-ricorrente-
CONTRO
(C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Legale Rappresentante e Procuratore speciale pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Danilo Brunetti, presso il cui studio, in Manduria
(TA) alla via Sbavaglia n. 24, è elettivamente domiciliata;
-resistente-
All'odierna udienza, le parti precisavano le conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. e la causa veniva decisa come da sentenza depositata al termine della camera di consiglio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 18.10.2023, la sig.ra
[...] conveniva in giudizio l' (già Parte_1 Controparte_2 CP_3
chiedendo che fosse dichiarata la nullità dell'iscrizione ipotecaria del 25-
[...]
09-2009 Registro Generale 26225 – Registro Particolare 6943, in quanto non preceduta dall'invio di una preventiva comunicazione di iscrizione ipotecaria;
con conseguente ordine al concessionario di cancellazione di tale misura.
In particolare, esponeva di aver appreso dell'esistenza dell'ipoteca a seguito della
1 consultazione di una visura ipotecaria;
pertanto, evidenziava l'illegittimità dell'iscrizione di ipoteca per mancata attivazione del “contraddittorio endoprocedimentale”, in violazione del diritto del contribuente alla partecipazione al procedimento (artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE).
Costituendosi in giudizio, con comparsa depositata telematicamente in data 24.01.2024,
l' eccepiva, in via pregiudiziale, il difetto di Controparte_4
giurisdizione del Giudice ordinario a favore della Corte di Giustizia tributaria in quanto l'ipoteca risultava iscritta a garanzia del pagamento di cartelle derivanti da crediti tributari;
in via gradata, eccepiva l'incompetenza del Tribunale adito, per essere competente la Sezione lavoro, in ragione dei crediti (anche) di natura previdenziale, garantiti da ipoteca. Inoltre, assumeva l'improcedibilità del ricorso, ovvero, in subordine,
l'inammissibilità dell'atto introduttivo, in quanto carente del contenuto di cui all'art. 163
c.p.c., terzo comma, nn. 3 bis) e 7).
Nel merito, posto che l'iscrizione ipotecaria era stata notificata nel domicilio della contribuente in data 16.10.2009, eccepiva l'intervenuta decadenza dall'azione essendo ormai ampiamente decorso, per i crediti in materia tributaria, il termine di 60 giorni dalla notifica della comunicazione di avvenuta iscrizione dell'ipoteca; mentre, per i crediti in materia previdenziale, l'impugnativa è regolata dall'art.24, comma 5, del D. Lgs. n.
46/1999, che prescrive il termine (perentorio) di 40 giorni dalla ricezione della comunicazione. In via gradata, deduceva l'improcedibilità della domanda, in mancanza di prova di data certa in cui il ricorrente avrebbe avuto notizia dell'iscrizione ipotecaria.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da sentenza depositata al termine della camera di consiglio.
In via pregiudiziale deve essere dichiarato il parziale difetto di giurisdizione dell'a.g.o
Com'è noto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, "Le controversie aventi a oggetto il provvedimento di iscrizione di ipoteca sugli immobili - ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, appartengono alla giurisdizione del giudice tributario solo qualora i crediti garantiti dalla ipoteca abbiano natura tributaria, spettando, altrimenti alla giurisdizione del giudice ordinario" (Cass. n.5451/2019; Cass. sez. un. n.
20426 del 2016; Cass. sez. un. n. 23113 del 2015).
In particolare, ove l'iscrizione concerna una pluralità di pretese, alcuna delle quali di natura tributaria ed altre invece di natura non tributaria, e l'impugnazione sia stata proposta, anziché separatamente dinanzi ai giudici diversamente competenti in relazione alla natura dei crediti posti a base del provvedimento cautelare, unicamente dinanzi al
2 giudice ordinario, questi deve trattenere la causa presso di sé in relazione alle cartelle relative a crediti non tributari posti a fondamento del provvedimento in questione e rimettere la causa dinanzi al giudice tributario per la parte in cui il provvedimento si riferisce a crediti non tributari (Cass. S.U. n. 10773/2019).
Facendo applicazione di tali principi, in considerazione della natura tributaria di parte dei crediti in relazione ai quali è stata iscritta ipoteca, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario a favore di quella tributaria, con solo riguardo alle cartelle portanti crediti di natura tributaria.
Per gli altri crediti sottesi alle cartelle di pagamento elencate nell'estratto di ruolo prodotto da parte opposta (contributi IVS), va chiarito che tra Sezioni interne allo stesso Ufficio non si pone una questione di competenza, quanto piuttosto di distribuzione degli affari in relazione alla peculiare natura degli stessi (ex multis, Cass. n. 6179/2019; Cass. n.
8905/2015). Salvo che si tratti di ripartizione delle funzioni tra Giudice del lavoro e
Giudice ordinario appartenenti ad Uffici giudiziari diversi, non pare ammissibile in siffatte ipotesi neppure il regolamento di competenza;
peraltro, la Sezione lavoro non è qualificabili come Sezione specializzata in senso tecnico.
Ne consegue che l'eccezione di incompetenza a favore del Giudice del lavoro non può trovare accoglimento.
Del pari infondata è l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancanza dei requisiti di cui all'art.163, comma 3 c.p.c., n.3 bis e n.7
In particolare, nella specie, l'inosservanza delle previsioni in esame è priva di conseguenze, avuto riguardo al fatto che la mancanza del nuovo requisito contenutistico dell'atto di citazione (condizione di procedibilità ex art.163, comma 3 n.3 bis) non è ricompresa tra le cause di nullità contemplate dall'art. 164 c.p.c., il quale, salve alcune modifiche di coordinamento, è rimasto invariato.
A conferma di ciò, si è osservato che gli effetti processuali legati all'omessa soddisfazione della condizione di procedibilità dipendono, non tanto dalla “mancata indicazione” nell'atto di citazione dell'assolvimento degli oneri previsti per il relativo superamento, quanto piuttosto dalla “mancanza sostanziale” della stessa condizione di procedibilità.
Inoltre, riguardo all'omissione dei nuovi avvertimenti ex art. 163, comma 3 n.7 c.p.c., si
è affermato che se il convenuto, pur eccependo il vizio, si difende nel merito, il Giudice non sarà tenuto a fissare una nuova udienza, posto che tale condotta processuale è indicativa del fatto che l'omissione del nuovo avvertimento, sebbene eccepita, non ha in concreto determinato alcuna lesione del diritto di difesa;
diversamente, se la costituzione
3 in giudizio avviene al sol fine di far valere il vizio dell'atto di citazione, il Giudice dovrà fissare una nuova udienza con assegnazione di un termine a difesa (Cass. n.28646/2020;
Cass. n.21910/2014: “l'art. 164, terzo comma, c.p.c., là dove, in ipotesi di nullità della citazione per inosservanza del termine di comparizione o mancanza dell'avvertimento ai sensi dell'art. 163, n. 7, c.p.c., esclude che la nullità della citazione sia sanata dalla costituzione del convenuto, se egli eccepisca tali nullità, dovendo in tal caso il giudice fissare nuova udienza nel rispetto dei termini, presuppone che il convenuto, nel costituirsi, si limiti alla sola deduzione della nullità, senza anche svolgere difese e richiedere la fissazione di una nuova udienza, contegno, questo, che integra sanatoria della nullità della citazione”).
Passando al merito, l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria per crediti non tributari è fondata.
Il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 2 bis, prevede che l'iscrizione dell'ipoteca sia preceduta da apposita comunicazione al contribuente. Tale comunicazione contiene l'avviso che, ove il contribuente non paghi le somme dovute entro il termine di 30 giorni, sarà iscritta l'ipoteca sui suoi immobili per l'importo specificato dal comma 1.
Detto avviso è volto a garantire l'attivazione del contraddittorio endoprocedimentale prima che l' proceda all'iscrizione ipotecaria, riconoscendo al Controparte_5
contribuente un lasso di tempo di 30 giorni per consentirgli l'esercizio del diritto di difesa, potendo egli presentare osservazioni, ovvero pagare, o chiedere di essere ammesso al pagamento rateale (cfr. Cass. n.30534/2019; Cass. S.U. n.19667/2014).
Anche prima che un obbligo in tal senso fosse espressamente introdotto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 2 bis (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito nella L. 12 luglio 2011, n. 106), esso doveva ritenersi comunque immanente nell'ordinamento.
Principio generale dell'ordinamento, che trova applicazione sia nel caso in cui l'amministrazione finanziaria intenda procedere ad esecuzione forzata in danno del contribuente, sia nel caso in cui intenda semplicemente iscrivere ipoteca sui suoi beni, è che non possono compiersi atti “a sorpresa” in danno del contribuente e per lui pregiudizievoli.
In assenza del preavviso, l'iscrizione è nulla per violazione del diritto alla partecipazione del procedimento, garantita anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei Diritti
Fondamentali dell'Unione Europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca, l'iscrizione eseguita in violazione del predetto obbligo conserva la propria
4 efficacia fino a quando il giudice non ne abbia ordinato la cancellazione, accertandone l'illegittimità (cfr. Cass. n. 36390/2021; Cass. n.5577/2019).
Nella specie, l'agente di riscossione non ha inviato alla la comunicazione Pt_1 preventiva, atto prodromico rispetto all'iscrizione ipotecaria sicché la stessa è viziata di invalidità in parte qua.
L sostiene l'inosservanza dei termini decadenziali prescritti per CP_1 CP_6
l'impugnativa in esame.
L'eccezione è infondata.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno da tempo chiarito che l'iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria (Cass. civ. ss. uu. n. 19667/2014), con la conseguenza che tutte le azioni volte ad ottenere la dichiarazione di nullità dell'iscrizione ipotecaria che si assume operata dall'Agente della riscossione in mancanza dei relativi presupposti, non possono essere qualificate come opposizioni agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e, costituendo ordinarie azioni di accertamento negativo, non possono ritenersi assoggettate a termini perentori di decadenza per la loro proposizione (Cass. civ. n. 10271/2021).
Tale principio vale a maggior ragione per la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, che è atto prodromico rispetto alla iscrizione ipotecaria.
L'esito complessivo della lite giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M
.
Il Giudice, definitivamente pronunziando nella causa, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1) dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario relativamente all'opposizione alla iscrizione ipotecaria riferita a crediti tributari poiché sulla stessa ha giurisdizione la Commissione Tributaria Provinciale di NT (ora
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NT), dinanzi alla quale va riassunto il giudizio entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza;
2) in relazione al carico non tributario, dichiara illegittima l'iscrizione ipotecaria del 25.09.2009 reg. gen. n. 26225 reg. part. n. 6943 iscritta contro
[...] su istanza di (oggi Agenzia dell'Entrate- Parte_1 Controparte_3
5 Riscossione) e, per l'effetto, ordina al concessionario la cancellazione della detta iscrizione;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in NT, 13.02.2025 Il Giudice
dr.ssa Marzia Mingione
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NT, prima sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dr.ssa Marzia Mingione, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale, nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5107 del
R.G. 2023, avente ad oggetto “Pegno – Ipoteca – Trascrizione e pubblicità di beni immobili e mobili”;
T R A
(C.F.: , rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. Giuseppe Cavallo, presso il cui studio, in Sava (TA) alla via Adua n. 32, è elettivamente domiciliata;
-ricorrente-
CONTRO
(C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Legale Rappresentante e Procuratore speciale pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Danilo Brunetti, presso il cui studio, in Manduria
(TA) alla via Sbavaglia n. 24, è elettivamente domiciliata;
-resistente-
All'odierna udienza, le parti precisavano le conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. e la causa veniva decisa come da sentenza depositata al termine della camera di consiglio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 18.10.2023, la sig.ra
[...] conveniva in giudizio l' (già Parte_1 Controparte_2 CP_3
chiedendo che fosse dichiarata la nullità dell'iscrizione ipotecaria del 25-
[...]
09-2009 Registro Generale 26225 – Registro Particolare 6943, in quanto non preceduta dall'invio di una preventiva comunicazione di iscrizione ipotecaria;
con conseguente ordine al concessionario di cancellazione di tale misura.
In particolare, esponeva di aver appreso dell'esistenza dell'ipoteca a seguito della
1 consultazione di una visura ipotecaria;
pertanto, evidenziava l'illegittimità dell'iscrizione di ipoteca per mancata attivazione del “contraddittorio endoprocedimentale”, in violazione del diritto del contribuente alla partecipazione al procedimento (artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE).
Costituendosi in giudizio, con comparsa depositata telematicamente in data 24.01.2024,
l' eccepiva, in via pregiudiziale, il difetto di Controparte_4
giurisdizione del Giudice ordinario a favore della Corte di Giustizia tributaria in quanto l'ipoteca risultava iscritta a garanzia del pagamento di cartelle derivanti da crediti tributari;
in via gradata, eccepiva l'incompetenza del Tribunale adito, per essere competente la Sezione lavoro, in ragione dei crediti (anche) di natura previdenziale, garantiti da ipoteca. Inoltre, assumeva l'improcedibilità del ricorso, ovvero, in subordine,
l'inammissibilità dell'atto introduttivo, in quanto carente del contenuto di cui all'art. 163
c.p.c., terzo comma, nn. 3 bis) e 7).
Nel merito, posto che l'iscrizione ipotecaria era stata notificata nel domicilio della contribuente in data 16.10.2009, eccepiva l'intervenuta decadenza dall'azione essendo ormai ampiamente decorso, per i crediti in materia tributaria, il termine di 60 giorni dalla notifica della comunicazione di avvenuta iscrizione dell'ipoteca; mentre, per i crediti in materia previdenziale, l'impugnativa è regolata dall'art.24, comma 5, del D. Lgs. n.
46/1999, che prescrive il termine (perentorio) di 40 giorni dalla ricezione della comunicazione. In via gradata, deduceva l'improcedibilità della domanda, in mancanza di prova di data certa in cui il ricorrente avrebbe avuto notizia dell'iscrizione ipotecaria.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da sentenza depositata al termine della camera di consiglio.
In via pregiudiziale deve essere dichiarato il parziale difetto di giurisdizione dell'a.g.o
Com'è noto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, "Le controversie aventi a oggetto il provvedimento di iscrizione di ipoteca sugli immobili - ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, appartengono alla giurisdizione del giudice tributario solo qualora i crediti garantiti dalla ipoteca abbiano natura tributaria, spettando, altrimenti alla giurisdizione del giudice ordinario" (Cass. n.5451/2019; Cass. sez. un. n.
20426 del 2016; Cass. sez. un. n. 23113 del 2015).
In particolare, ove l'iscrizione concerna una pluralità di pretese, alcuna delle quali di natura tributaria ed altre invece di natura non tributaria, e l'impugnazione sia stata proposta, anziché separatamente dinanzi ai giudici diversamente competenti in relazione alla natura dei crediti posti a base del provvedimento cautelare, unicamente dinanzi al
2 giudice ordinario, questi deve trattenere la causa presso di sé in relazione alle cartelle relative a crediti non tributari posti a fondamento del provvedimento in questione e rimettere la causa dinanzi al giudice tributario per la parte in cui il provvedimento si riferisce a crediti non tributari (Cass. S.U. n. 10773/2019).
Facendo applicazione di tali principi, in considerazione della natura tributaria di parte dei crediti in relazione ai quali è stata iscritta ipoteca, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario a favore di quella tributaria, con solo riguardo alle cartelle portanti crediti di natura tributaria.
Per gli altri crediti sottesi alle cartelle di pagamento elencate nell'estratto di ruolo prodotto da parte opposta (contributi IVS), va chiarito che tra Sezioni interne allo stesso Ufficio non si pone una questione di competenza, quanto piuttosto di distribuzione degli affari in relazione alla peculiare natura degli stessi (ex multis, Cass. n. 6179/2019; Cass. n.
8905/2015). Salvo che si tratti di ripartizione delle funzioni tra Giudice del lavoro e
Giudice ordinario appartenenti ad Uffici giudiziari diversi, non pare ammissibile in siffatte ipotesi neppure il regolamento di competenza;
peraltro, la Sezione lavoro non è qualificabili come Sezione specializzata in senso tecnico.
Ne consegue che l'eccezione di incompetenza a favore del Giudice del lavoro non può trovare accoglimento.
Del pari infondata è l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancanza dei requisiti di cui all'art.163, comma 3 c.p.c., n.3 bis e n.7
In particolare, nella specie, l'inosservanza delle previsioni in esame è priva di conseguenze, avuto riguardo al fatto che la mancanza del nuovo requisito contenutistico dell'atto di citazione (condizione di procedibilità ex art.163, comma 3 n.3 bis) non è ricompresa tra le cause di nullità contemplate dall'art. 164 c.p.c., il quale, salve alcune modifiche di coordinamento, è rimasto invariato.
A conferma di ciò, si è osservato che gli effetti processuali legati all'omessa soddisfazione della condizione di procedibilità dipendono, non tanto dalla “mancata indicazione” nell'atto di citazione dell'assolvimento degli oneri previsti per il relativo superamento, quanto piuttosto dalla “mancanza sostanziale” della stessa condizione di procedibilità.
Inoltre, riguardo all'omissione dei nuovi avvertimenti ex art. 163, comma 3 n.7 c.p.c., si
è affermato che se il convenuto, pur eccependo il vizio, si difende nel merito, il Giudice non sarà tenuto a fissare una nuova udienza, posto che tale condotta processuale è indicativa del fatto che l'omissione del nuovo avvertimento, sebbene eccepita, non ha in concreto determinato alcuna lesione del diritto di difesa;
diversamente, se la costituzione
3 in giudizio avviene al sol fine di far valere il vizio dell'atto di citazione, il Giudice dovrà fissare una nuova udienza con assegnazione di un termine a difesa (Cass. n.28646/2020;
Cass. n.21910/2014: “l'art. 164, terzo comma, c.p.c., là dove, in ipotesi di nullità della citazione per inosservanza del termine di comparizione o mancanza dell'avvertimento ai sensi dell'art. 163, n. 7, c.p.c., esclude che la nullità della citazione sia sanata dalla costituzione del convenuto, se egli eccepisca tali nullità, dovendo in tal caso il giudice fissare nuova udienza nel rispetto dei termini, presuppone che il convenuto, nel costituirsi, si limiti alla sola deduzione della nullità, senza anche svolgere difese e richiedere la fissazione di una nuova udienza, contegno, questo, che integra sanatoria della nullità della citazione”).
Passando al merito, l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria per crediti non tributari è fondata.
Il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 2 bis, prevede che l'iscrizione dell'ipoteca sia preceduta da apposita comunicazione al contribuente. Tale comunicazione contiene l'avviso che, ove il contribuente non paghi le somme dovute entro il termine di 30 giorni, sarà iscritta l'ipoteca sui suoi immobili per l'importo specificato dal comma 1.
Detto avviso è volto a garantire l'attivazione del contraddittorio endoprocedimentale prima che l' proceda all'iscrizione ipotecaria, riconoscendo al Controparte_5
contribuente un lasso di tempo di 30 giorni per consentirgli l'esercizio del diritto di difesa, potendo egli presentare osservazioni, ovvero pagare, o chiedere di essere ammesso al pagamento rateale (cfr. Cass. n.30534/2019; Cass. S.U. n.19667/2014).
Anche prima che un obbligo in tal senso fosse espressamente introdotto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 2 bis (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito nella L. 12 luglio 2011, n. 106), esso doveva ritenersi comunque immanente nell'ordinamento.
Principio generale dell'ordinamento, che trova applicazione sia nel caso in cui l'amministrazione finanziaria intenda procedere ad esecuzione forzata in danno del contribuente, sia nel caso in cui intenda semplicemente iscrivere ipoteca sui suoi beni, è che non possono compiersi atti “a sorpresa” in danno del contribuente e per lui pregiudizievoli.
In assenza del preavviso, l'iscrizione è nulla per violazione del diritto alla partecipazione del procedimento, garantita anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei Diritti
Fondamentali dell'Unione Europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca, l'iscrizione eseguita in violazione del predetto obbligo conserva la propria
4 efficacia fino a quando il giudice non ne abbia ordinato la cancellazione, accertandone l'illegittimità (cfr. Cass. n. 36390/2021; Cass. n.5577/2019).
Nella specie, l'agente di riscossione non ha inviato alla la comunicazione Pt_1 preventiva, atto prodromico rispetto all'iscrizione ipotecaria sicché la stessa è viziata di invalidità in parte qua.
L sostiene l'inosservanza dei termini decadenziali prescritti per CP_1 CP_6
l'impugnativa in esame.
L'eccezione è infondata.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno da tempo chiarito che l'iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria (Cass. civ. ss. uu. n. 19667/2014), con la conseguenza che tutte le azioni volte ad ottenere la dichiarazione di nullità dell'iscrizione ipotecaria che si assume operata dall'Agente della riscossione in mancanza dei relativi presupposti, non possono essere qualificate come opposizioni agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e, costituendo ordinarie azioni di accertamento negativo, non possono ritenersi assoggettate a termini perentori di decadenza per la loro proposizione (Cass. civ. n. 10271/2021).
Tale principio vale a maggior ragione per la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, che è atto prodromico rispetto alla iscrizione ipotecaria.
L'esito complessivo della lite giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M
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Il Giudice, definitivamente pronunziando nella causa, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1) dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario relativamente all'opposizione alla iscrizione ipotecaria riferita a crediti tributari poiché sulla stessa ha giurisdizione la Commissione Tributaria Provinciale di NT (ora
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NT), dinanzi alla quale va riassunto il giudizio entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza;
2) in relazione al carico non tributario, dichiara illegittima l'iscrizione ipotecaria del 25.09.2009 reg. gen. n. 26225 reg. part. n. 6943 iscritta contro
[...] su istanza di (oggi Agenzia dell'Entrate- Parte_1 Controparte_3
5 Riscossione) e, per l'effetto, ordina al concessionario la cancellazione della detta iscrizione;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in NT, 13.02.2025 Il Giudice
dr.ssa Marzia Mingione
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