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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/10/2025, n. 3985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3985 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 745/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott.ssa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 745 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note telematiche depositate nel termine del 13 maggio 2025 in sostituzione dell'udienza.
TRA
(P.IVA ) con sede legale in Salerno alla Parte_1 P.IVA_1
Via Salvador Allende, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
rappresentata, assistita e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dal prof. avv.
AN FI (c.f. ) e dal prof. Salvatore Sica (c.f. C.F._1
), giusta procura unita all'atto di citazione (PEC C.F._2
. Email_1 pagina 1 di 9 ATTRICE
E
(CF: ) in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2
con sede legale in Napoli alla via Duomo n. 305, elettivamente domiciliata in Napoli alla via San Pasquale n. 29 presso lo studio del prof. avv. Vincenzo Maria Cesàro (CF:
) che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente C.F._3
all'avv. Flavia Faiella (CF: ) in virtù di procura alle liti rilasciata C.F._4
in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
AVENTE AD OGGETTO
Responsabilità contrattuale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche per l'udienza cartolare dell'11.03.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione del 19 gennaio 2021, la conveniva in Parte_1
giudizio, innanzi il Tribunale civile di Salerno, la per sentirla condannare CP_1
al pagamento, in proprio favore, della somma di euro 2.320.670,97, oltre interessi dalla data di maturazione dei singoli crediti, da individuarsi nel termine delle singole stagioni sportive, nell'ammontare di cui al D. lgs. 231/02 e con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite gravate da IVA e CPA come per legge.
pagina 2 di 9 Assumeva di aver sottoscritto con la un contratto nel giugno del 2016, in CP_1
prosecuzione di precedente stipulato nel 2013, avente ad oggetto le stagioni sportive
2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, dal 1 luglio al 30 giugno di ciascun anno, con il quale aveva concesso alla convenuta la qualifica di Sponsor Tecnico e Fornitore
Ufficiale in esclusiva, nella categoria merceologica dell'abbigliamento sportivo e in altre specificate categorie indicate negli allegati al contratto, nonché lo sfruttamento nel mondo intero della propria immagine e licenza di utilizzazione del proprio marchio e dei propri segni distintivi;
che nel corso del rapporto si sarebbero verificati ritardi nella consegna della merce tali da giustificare la richiesta dell'applicazione della penale prevista nel contratto e la consequenziale condanna della società Sponsor al pagamento di € 2.320.670,97 oltre interessi di mora, di cui € 975.394,51 per ritardi registrati nel
2016/2017 ed € 1.345.321,46 per il 2017/2018.
Il giudizio veniva quindi iscritto al ruolo con n. 745/2021 RG ed assegnato alla II sez.
civile del Tribunale di Salerno.
Si costituiva in giudizio la in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto.
Eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per la sua genericità;
provvedeva poi a disconoscere formalmente le sottoscrizioni al contratto prodotto in giudizio dalla sub doc. 1, e, specificamente, le sigle da pag. 1 a pag. 15, Parte_1
nonché tutte le firme a pag. 16, 17 e 18 sull'assunto che il contratto stesso veniva prodotto unicamente in copia dalla società attrice.
pagina 3 di 9 Nel merito impugnando le contestazioni mosse imputava l'eventuale ritardo nella consegna ad un preventivo e giustificativo ritardo, da parte della , negli ordini Parte_1
relativi.
Chiedeva il rigetto della domanda ritenendola non provata e concludeva perché in via preliminare venisse accertata la nullità dell'atto di citazione;
chiedeva in subordine il rigetto della domanda proposta dalla perché infondata in Parte_1
fatto ed in diritto;
in via ulteriormente gradata, nell'ipotesi di accertamento del diritto della al pagamento della penale, ridurne l'ammontare ex art. 1384 c.c. e con Parte_1
vittoria di spese e competenze.
Assegnato alle parti il termine per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 cpc VI
co., parte convenuta insisteva nel disconoscimento delle firme apposte e l'originale del contratto non veniva depositato: quindi con provvedimento del 3.07.2022 rilevava che le prove orali richieste facevano riferimento al contratto di sponsorizzazione che sarebbe stato concluso per iscritto fra le parti ma di cui la parte convenuta aveva disconosciuto l'autenticità delle sottoscrizioni;
prendeva atto che la parte attrice, a fronte del reiterato formale disconoscimento, non aveva depositato la scrittura in originale (nei termini perentori ex art. 183 comma VI CPC), sicché non si poteva dare corso all'istanza di verificazione;
riteneva, le prove come richieste siano inammissibili e rigettava le richieste di prova orale formulate dalla parte attrice rinviando le parti, all'udienza cartolare dell'11.03.2025 per la precisazione delle conclusioni.
pagina 4 di 9 Queste precisate tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va esaminata la questione di nullità dell'atto di citazione, per eccessiva genericità della domanda, sollevata da parte convenuta.
La nullità dell'atto di citazione per genericità ed incertezza deve essere valutata prendendo in considerazione l'intera esposizione delle ragioni della domanda, dovendosi accertare se nonostante l'incertezza della formulazione il convenuto sia agevolmente in grado di comprendere le richieste dell'attore.
Nel caso in esame parte convenuta non ha fornito prova alcuna delle difficoltà
riscontrate nel comprendere la domanda attorea né, tantomeno, ne aveva chiaramente dedotto tale difficoltà derivante della genericità dell'atto, soffermandosi, nell'esposizione delle eccezioni più sulla infondatezza della richiesta.
L'eccezione di nullità, pertanto, deve essere rigettata.
Nel merito, la domanda di parte attrice è rivolta ad ottenere l'applicazione della penale prevista nel contratto per l'asserito ritardo nella consegna del materiale sportivo per cui era sponsor in virtù di contratto del giugno 2016 , con la conseguenziale condanna al pagamento della somma come quantificata.
Tuttavia, in merito a tale richiesta, parte convenuta, preliminarmente disconosce formalmente, ex art. 2719 cod. civ. la copia fotostatica del citato contratto prodotta in giudizio deducendo l'inesistenza dell'originale del contratto: ai sensi dell'art. 214 cpc pagina 5 di 9 disconosce, altresì, le sottoscrizioni apposte al contratto prodotto in atti, ritenendo che non siano state apposta dall'avv. Lodovico, legale rappresentante della . CP_1
Il disconoscimento della scrittura privata viene disciplinato dunque dall'art. 214 cpc che prevede che colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione.
Il disconoscimento di una scrittura privata, pur non richiedendo, ai sensi dell'art. 214
c.p.c., una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza,
e non può costituire una mera espressione di stile, risolvendosi la relativa valutazione in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato.
In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma,
la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né
generiche asserzioni.
Non si applica l'art. 215, comma 1, n. 2 c.p.c., in materia di disconoscimento della scrittura privata: pertanto, il disconoscimento della conformità della copia all'originale non contempla l'inutilizzabilità del documento in difetto di istanza di verificazione,
pagina 6 di 9 potendo il giudice accertarne la conformità anche aliunde, ricorrendo ad altre prove,
anche presuntive.
Nel caso che ci occupa, si rileva che, a fronte del disconoscimento di conformità (che ha privato di efficacia la copia prodotta) operato in maniera puntuale e specifica negli elementi che si intendono contestare e stante, altresì, la mancata produzione dell'originale da parte della società attrice assunta ceditrice, non è stato possibile accertare in altro modo la conformità delle copie agli originali anche per la mancanza di qualsivoglia strumento probatorio offerto, per lo scopo, dalla parte che intende utilizzarlo.
Secondo le regole previste dal nostro codice di rito il disconoscimento della sottoscrizione impone alla parte che intende avvalersi del documento l'onere di proporre istanza di verificazione per la quale è necessaria la produzione in giudizio del documento in originale.
Nel caso di specie tale onere probatorio non è stato assolto da parte attrice che non ha depositato l'originale del documento a cui sono apposte le sottoscrizioni in contestazione.
Né tantomeno, le circostanze in essa dedotte, possono essere dimostrate e provate attraverso l'uso dei normali mezzi istruttori: persiste, infatti, lo sbarramento imposto dal codice già rilevato dal Tribunale che, sciogliendo la riserva con ordinanza del 3.07.2022
ha rilevato di non poter dar corso alla verificazione della copia del contratto depositato.
pagina 7 di 9 Infatti, in mancanza di verificazione, gli ulteriori mezzi di prova richiesti sono inammissibili alla luce dei divieti posti dall'ordinamento in merito alla prova orale sulla stipula e sul contenuto del contratto, anche alla luce della circostanza che parte attrice non ha dimostrato, né tantomeno eccepito, l'intervento di cause terze ed estranee che ne abbiano impedito il deposito (situazione questa che avrebbe potuto quantomeno giustificare il ricorso ad altri mezzi di prova).
Alla luce delle esposte considerazioni, tenuto da conto che appare certo che tra le parti esisteva un rapporto di tipo commerciale ma che tale rapporto non può considerarsi disciplinato dal contratto del giugno 2016, perché prodotto in copia, e soprattutto considerando le pesanti penali asseritamente concordate dalle parti mediante l'impegno assunto con le firme poi disconosciute, la domanda deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- Rigetta la domanda.
- Condanna la come individuata e rappresentata, al Parte_1
pagamento in favore della convenuta come rappresentata e identificata, CP_1
delle spese processuali che si liquidano in euro 20.000,00 per compensi professionali,
oltre iva e cnap come per legge.
Così deciso in Salerno, lì 8 ottobre 2025.
Il giudice pagina 8 di 9 dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott.ssa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 745 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note telematiche depositate nel termine del 13 maggio 2025 in sostituzione dell'udienza.
TRA
(P.IVA ) con sede legale in Salerno alla Parte_1 P.IVA_1
Via Salvador Allende, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
rappresentata, assistita e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dal prof. avv.
AN FI (c.f. ) e dal prof. Salvatore Sica (c.f. C.F._1
), giusta procura unita all'atto di citazione (PEC C.F._2
. Email_1 pagina 1 di 9 ATTRICE
E
(CF: ) in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2
con sede legale in Napoli alla via Duomo n. 305, elettivamente domiciliata in Napoli alla via San Pasquale n. 29 presso lo studio del prof. avv. Vincenzo Maria Cesàro (CF:
) che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente C.F._3
all'avv. Flavia Faiella (CF: ) in virtù di procura alle liti rilasciata C.F._4
in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
AVENTE AD OGGETTO
Responsabilità contrattuale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche per l'udienza cartolare dell'11.03.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione del 19 gennaio 2021, la conveniva in Parte_1
giudizio, innanzi il Tribunale civile di Salerno, la per sentirla condannare CP_1
al pagamento, in proprio favore, della somma di euro 2.320.670,97, oltre interessi dalla data di maturazione dei singoli crediti, da individuarsi nel termine delle singole stagioni sportive, nell'ammontare di cui al D. lgs. 231/02 e con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite gravate da IVA e CPA come per legge.
pagina 2 di 9 Assumeva di aver sottoscritto con la un contratto nel giugno del 2016, in CP_1
prosecuzione di precedente stipulato nel 2013, avente ad oggetto le stagioni sportive
2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, dal 1 luglio al 30 giugno di ciascun anno, con il quale aveva concesso alla convenuta la qualifica di Sponsor Tecnico e Fornitore
Ufficiale in esclusiva, nella categoria merceologica dell'abbigliamento sportivo e in altre specificate categorie indicate negli allegati al contratto, nonché lo sfruttamento nel mondo intero della propria immagine e licenza di utilizzazione del proprio marchio e dei propri segni distintivi;
che nel corso del rapporto si sarebbero verificati ritardi nella consegna della merce tali da giustificare la richiesta dell'applicazione della penale prevista nel contratto e la consequenziale condanna della società Sponsor al pagamento di € 2.320.670,97 oltre interessi di mora, di cui € 975.394,51 per ritardi registrati nel
2016/2017 ed € 1.345.321,46 per il 2017/2018.
Il giudizio veniva quindi iscritto al ruolo con n. 745/2021 RG ed assegnato alla II sez.
civile del Tribunale di Salerno.
Si costituiva in giudizio la in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto.
Eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per la sua genericità;
provvedeva poi a disconoscere formalmente le sottoscrizioni al contratto prodotto in giudizio dalla sub doc. 1, e, specificamente, le sigle da pag. 1 a pag. 15, Parte_1
nonché tutte le firme a pag. 16, 17 e 18 sull'assunto che il contratto stesso veniva prodotto unicamente in copia dalla società attrice.
pagina 3 di 9 Nel merito impugnando le contestazioni mosse imputava l'eventuale ritardo nella consegna ad un preventivo e giustificativo ritardo, da parte della , negli ordini Parte_1
relativi.
Chiedeva il rigetto della domanda ritenendola non provata e concludeva perché in via preliminare venisse accertata la nullità dell'atto di citazione;
chiedeva in subordine il rigetto della domanda proposta dalla perché infondata in Parte_1
fatto ed in diritto;
in via ulteriormente gradata, nell'ipotesi di accertamento del diritto della al pagamento della penale, ridurne l'ammontare ex art. 1384 c.c. e con Parte_1
vittoria di spese e competenze.
Assegnato alle parti il termine per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 cpc VI
co., parte convenuta insisteva nel disconoscimento delle firme apposte e l'originale del contratto non veniva depositato: quindi con provvedimento del 3.07.2022 rilevava che le prove orali richieste facevano riferimento al contratto di sponsorizzazione che sarebbe stato concluso per iscritto fra le parti ma di cui la parte convenuta aveva disconosciuto l'autenticità delle sottoscrizioni;
prendeva atto che la parte attrice, a fronte del reiterato formale disconoscimento, non aveva depositato la scrittura in originale (nei termini perentori ex art. 183 comma VI CPC), sicché non si poteva dare corso all'istanza di verificazione;
riteneva, le prove come richieste siano inammissibili e rigettava le richieste di prova orale formulate dalla parte attrice rinviando le parti, all'udienza cartolare dell'11.03.2025 per la precisazione delle conclusioni.
pagina 4 di 9 Queste precisate tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va esaminata la questione di nullità dell'atto di citazione, per eccessiva genericità della domanda, sollevata da parte convenuta.
La nullità dell'atto di citazione per genericità ed incertezza deve essere valutata prendendo in considerazione l'intera esposizione delle ragioni della domanda, dovendosi accertare se nonostante l'incertezza della formulazione il convenuto sia agevolmente in grado di comprendere le richieste dell'attore.
Nel caso in esame parte convenuta non ha fornito prova alcuna delle difficoltà
riscontrate nel comprendere la domanda attorea né, tantomeno, ne aveva chiaramente dedotto tale difficoltà derivante della genericità dell'atto, soffermandosi, nell'esposizione delle eccezioni più sulla infondatezza della richiesta.
L'eccezione di nullità, pertanto, deve essere rigettata.
Nel merito, la domanda di parte attrice è rivolta ad ottenere l'applicazione della penale prevista nel contratto per l'asserito ritardo nella consegna del materiale sportivo per cui era sponsor in virtù di contratto del giugno 2016 , con la conseguenziale condanna al pagamento della somma come quantificata.
Tuttavia, in merito a tale richiesta, parte convenuta, preliminarmente disconosce formalmente, ex art. 2719 cod. civ. la copia fotostatica del citato contratto prodotta in giudizio deducendo l'inesistenza dell'originale del contratto: ai sensi dell'art. 214 cpc pagina 5 di 9 disconosce, altresì, le sottoscrizioni apposte al contratto prodotto in atti, ritenendo che non siano state apposta dall'avv. Lodovico, legale rappresentante della . CP_1
Il disconoscimento della scrittura privata viene disciplinato dunque dall'art. 214 cpc che prevede che colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione.
Il disconoscimento di una scrittura privata, pur non richiedendo, ai sensi dell'art. 214
c.p.c., una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza,
e non può costituire una mera espressione di stile, risolvendosi la relativa valutazione in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato.
In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma,
la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né
generiche asserzioni.
Non si applica l'art. 215, comma 1, n. 2 c.p.c., in materia di disconoscimento della scrittura privata: pertanto, il disconoscimento della conformità della copia all'originale non contempla l'inutilizzabilità del documento in difetto di istanza di verificazione,
pagina 6 di 9 potendo il giudice accertarne la conformità anche aliunde, ricorrendo ad altre prove,
anche presuntive.
Nel caso che ci occupa, si rileva che, a fronte del disconoscimento di conformità (che ha privato di efficacia la copia prodotta) operato in maniera puntuale e specifica negli elementi che si intendono contestare e stante, altresì, la mancata produzione dell'originale da parte della società attrice assunta ceditrice, non è stato possibile accertare in altro modo la conformità delle copie agli originali anche per la mancanza di qualsivoglia strumento probatorio offerto, per lo scopo, dalla parte che intende utilizzarlo.
Secondo le regole previste dal nostro codice di rito il disconoscimento della sottoscrizione impone alla parte che intende avvalersi del documento l'onere di proporre istanza di verificazione per la quale è necessaria la produzione in giudizio del documento in originale.
Nel caso di specie tale onere probatorio non è stato assolto da parte attrice che non ha depositato l'originale del documento a cui sono apposte le sottoscrizioni in contestazione.
Né tantomeno, le circostanze in essa dedotte, possono essere dimostrate e provate attraverso l'uso dei normali mezzi istruttori: persiste, infatti, lo sbarramento imposto dal codice già rilevato dal Tribunale che, sciogliendo la riserva con ordinanza del 3.07.2022
ha rilevato di non poter dar corso alla verificazione della copia del contratto depositato.
pagina 7 di 9 Infatti, in mancanza di verificazione, gli ulteriori mezzi di prova richiesti sono inammissibili alla luce dei divieti posti dall'ordinamento in merito alla prova orale sulla stipula e sul contenuto del contratto, anche alla luce della circostanza che parte attrice non ha dimostrato, né tantomeno eccepito, l'intervento di cause terze ed estranee che ne abbiano impedito il deposito (situazione questa che avrebbe potuto quantomeno giustificare il ricorso ad altri mezzi di prova).
Alla luce delle esposte considerazioni, tenuto da conto che appare certo che tra le parti esisteva un rapporto di tipo commerciale ma che tale rapporto non può considerarsi disciplinato dal contratto del giugno 2016, perché prodotto in copia, e soprattutto considerando le pesanti penali asseritamente concordate dalle parti mediante l'impegno assunto con le firme poi disconosciute, la domanda deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- Rigetta la domanda.
- Condanna la come individuata e rappresentata, al Parte_1
pagamento in favore della convenuta come rappresentata e identificata, CP_1
delle spese processuali che si liquidano in euro 20.000,00 per compensi professionali,
oltre iva e cnap come per legge.
Così deciso in Salerno, lì 8 ottobre 2025.
Il giudice pagina 8 di 9 dott. sa Maria Stefania Picece
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