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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/08/2025, n. 4075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4075 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
n. 17716 /2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Silvia Barison Presidente dott. Carlo Azzolini Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 17716/2023R.G. promossa con ricorso da
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
(Avv. Dora Zappia)
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) CP_1 CodiceFiscale_2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
CONCLUSIONI
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Venezia:
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito nei confronti del sig. CP_1
;
[...]
Pagina 1 2) stabilire un assegno di mantenimento pari a € 300,00 mensili da corrispondere alla sig.ra
ogni 5 del mese a mezzo bonifico da effettuarsi sulle seguenti coordinate: Parte_1
[...], somma rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, come per legge
CHIEDE
3) che, decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunci sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni:
4) stabilire l'assegno divorzile in favore della sig.ra pari a euro 300,00 mensili Parte_1 da corrispondere alla stessa ogni 5 del mese a mezzo bonifico da effettuarsi sulle seguenti coordinate: [...], somma rivalutata annualmente secondo gli indici
ISTAT, come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in Pakistan il giorno 11.11.2016, ivi trascritto in data
16.11.2016 (Comitato municipale di Kahuta- doc.1-2-3), non trascritto in Italia.
Dall'unione non sono nati figli.
La ricorrente ha dedotto: - che l'unione matrimoniale è frutto di un c.d. “matrimonio combinato”, concordato tra il marito ed il proprio padre;
- che i coniugi hanno vissuto in
Pakistan presso i propri genitori per circa due mesi e mezzo e, più saltuariamente, da soli;
- che nel gennaio 2017 circa, dopo due mesi e mezzo dal matrimonio, il marito è rientrato in
Italia nella città di Ravenna, dove ha lavorato come cameriere presso un ristorante cinese;
- di avere avviato nel settembre 2020 le pratiche per il ricongiungimento familiare e di essere giunta in Italia, il 25.1.2021 e di avere convissuto con il marito in Mestre (Ve); - che l'unione è stata da sempre caratterizzata da maltrattamenti acuitisi al momento della convivenza in
Italia; - di avere scoperto, arrivata a Mestre, infatti, che la casa coniugale era abitata “da altri sei uomini cittadini stranieri”, taluni dei quali hanno tentato degli “approcci sessuali” nei propri confronti;
- di essere stata percossa dal marito il quale l'ha costretta a rapporti sessuali;
- di essersi accorta nel marzo 2021 di essere incinta;
- di avere perso il bambino in conseguenza delle percosse subite;
- di essere stata ulteriormente aggredita verbalmente e fisicamente dal marito che le intimava “vai fuori di qua se no ti ammazzo” dopo averla sentita parlare al telefono con il proprio fratello e chiedere aiuto;
- che l'aggressione è stata fermata dall'intervento di alcuni inquilini dell'appartamento che le hanno consentito di chiudersi in una stanza e chiedere aiuto dalla finestra;
- che il marito temendo l'intervento delle Forze dell'Ordine, si è allontanato;
- che visitata al P.S. le sono state riscontrate “contusioni multiple
Pagina 2 in paziente percossa”, venendo poi presa in carico dal Comune della città di Venezia e inserita in un percorso di protezione sociale e uscita dalla violenza in condivisione con il Centro antiviolenza, venendo altresi' aperta un'indagine dalla Procura di Venezia (RGNR 9843/2022) per quanto accaduto.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione personale con addebito al marito e la condanna di quest'ultimo al pagamento in proprio favore della somma di € 300,
00 mensili a titolo di mantenimento.
Verificato il buon esito della notifica effettuata nei confronti del resistente non costituito presso il luogo di residenza (cfr. certificato dimesso in allegato alle note del 16.9.2024 dal quale egli risulta residente in [...]), ne è stata dichiarata la contumacia
(ordinanza in data 19.12.2024).
Ritenuta l'insussistenza dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473bis. 22 c.p.c. è stata fissata udienza per la rimessione della causa in decisione ex art. 473bis. 28 c.p.c. sulle conclusioni sopra rassegnate.
Il P.M. ha prestato rituale intervento.
****
Preliminarmente, pur essendo le parti, entrambe di cittadinanza pakistana ed avendo contratto matrimonio in Pakistan, va affermata la giurisdizione italiana ai sensi del
REGOLAMENTO (UE) n. 2201/2003 (art. 3) relativo alla competenza, al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, che trova applicazione a prescindere dalla cittadinanza europea delle parti.
Né la giurisdizione italiana può dirsi esclusa dalla circostanza che il matrimonio celebrato all'estero non sia stato trascritto nei registri italiani dello stato civile.
Ed infatti, la mancata trascrizione del matrimonio celebrato all'estero nei registri dello Stato civile italiani, non è elemento ostativo per la pronuncia di scioglimento del matrimonio
(principio applicabile anche in caso di separazione personale) , posto che "Non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto” (cfr. Cass. S. U., 28/10/1985 n. 5292; Tribunale di
Milano Sez. IX 05/09/2011).
Nella specie, il matrimonio celebrato dai ricorrenti è pienamente valido nello Stato in cui fu celebrato, come risulta dall'atto di matrimonio prodotto in giudizio;
né la mancata trascrizione del vincolo coniugale in Italia è di per sé elemento ostativo a riconoscere il
Pagina 3 vincolo nel nostro ordinamento, in quanto come affermato da recente giurisprudenza di merito "fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, il matrimonio che gli stranieri abbiano celebrato nel loro Paese di appartenenza va considerato efficace anche in
Italia per il rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale, sancito dall' art. 10 Cost., a nulla rilevando la mancata trascrizione dello stesso nei registri di stato civile" (Corte d'Appello Genova 23/12/1999, Tribunale di Milano Sez. IX 05/09/2011).
Alla luce di quanto sopra, la giurisdizione italiana è pienamente operante.
Sotto il profilo sostanziale si rileva come, in forza di quanto sancito dall'art. 8 del Regolamento
CE n. 1259/2010, i coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti della legge dello stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo (lett. c), il quale accordo, per il disposto di cui al comma 3 dello stesso articolo, può concludersi anche nel corso dello stesso procedimento, dinanzi all'autorità giurisdizionale.
In caso di mancanza di accordo scritto tra le parti, trova applicazione il criterio di cui alla lettera a) in base al quale la legge applicabile è quella di residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, nel caso di specie quella italiana.
Nel merito, la domanda di separazione personale merita accoglimento.
Le dichiarazioni delle parti rendono evidente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza prevista dall'art. 151 c.c. per la separazione tra i coniugi apparendo la situazione obiettivamente priva dei contenuti minimi di reciproca “affectio” che devono assistere una comunione non meramente materiale, e comunque non coercibile, quale quella coniugale
(Sez. 1, Sentenza n. 6970 dell'8/05/2003).
Parimenti va accolta la domanda di addebito della separazione al marito.
Si premette che secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. ord. n. 16691/2020). La dichiarazione di addebito della separazione implica, dunque, la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza,
Pagina 4 legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass. ord. n.
40795/2021).
Nel caso di specie le allegazioni della ricorrente in merito all'origine della crisi coniugale – da rinvenirsi nelle condotte maltrattanti perpetrate ai danni della stessa comprovate in particolare dal certificato di P.S. del 24.11.2022 (docc. 17 - 18) dal quale emerge che la stessa
è stata percossa riportando “contusioni multiple”, inducono a ritenere che la causa della fine dell'unione coniugale sia addebitabile al marito, il quale, non costituito, non ha fornito alcuna prova contraria.
Va al contrario rigettata la domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente, in carenza di qualsivoglia elemento a supporto.
Ed infatti, a tale riguardo, in punto di diritto di osserva che con la separazione (a differenza del divorzio) il rapporto coniugale non viene meno, sicché restano sospesi gli obblighi di natura personale tra i coniugi, ma non anche quelli patrimoniali, con la conseguenza che al coniuge cui non è stata addebitata la separazione, e che ne faccia richiesta, compete a carico dell'altro un assegno di mantenimento, una volta accertato che lo stesso: a) non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro;
b) versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in una condizione economica deteriore rispetto all'altro, tenuto conto di circostanze ulteriori quali la durata della convivenza.
Nel caso di specie gli unici elementi forniti quanto alla condizione reddituale dei coniugi sono le allegazioni, sfornite di alcun supporto probatorio, della ricorrente - ammessa in via provvisoria al beneficio del gratuito patrocinio, giusta delibera C.O.A. dd. 11.3.2024 - rese all'udienza del 19.11.2024 in base alle quali ella ha dichiarato quanto segue: “vivo a Genova da un mese, lavoro a chiamata in un albergo;
prendo 7 euro all'ora per 20 ore a settimana, vivo in affitto, pago 400 euro di affitto e mi aiuta mia sorella;
vivevo presso un centro di accoglienza qui nel Veneto”.
Alcun elemento è stato fornito in merito alla condizione patrimoniale del marito in costazna di matrimonio né all'attualità (cfr. dichiarazioni rese dalla ricorrente che ha dichiarato: “ho perso i contatti con mio marito, lui mi chiama ma non rispondo;
non so che lavoro fa, sono due anni che non lo vedo”), utile ad operare una valutazione comparativa tra i redditi dei coniugi e
Pagina 5 quanto al tenore di vita familiare oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche.
La causa va rimessa sul ruolo quanto alla domanda di pronuncia di scioglimento del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Venezia, respinta ogni altra domanda, così decide:
1) Dichiara la separazione personale, con addebito al marito, tra i coniugi Parte_1
(C.F. ) e (C.F. ) uniti in CodiceFiscale_1 CP_1 CodiceFiscale_2 matrimonio in Pakistan il giorno 11.11.2016, ivi trascritto in data 16.11.2016 (Comitato municipale di Kahuta).
2) rigetta la domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento presentata dalla ricorrente;
Riserva di provvedere sulla domanda di liquidazione in regime di gratuito patrocinio presentata dalla ricorrente.
Dispone come da separata ordinanza quanto alla domanda di pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Cosi deciso in Venezia nella camera di consiglio svoltasi in data 17.7.2025
Il Presidente
Dott. ssa Silvia Barison
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Federica Benvenuti
Pagina 6 TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Venezia, Sezione Seconda Civile, composto dai Magistrati:
dott.ssa Silvia Barison Presidente dott. Carlo Azzolini Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa iscritta al N. 177616/2023
Rilevato che con odierna sentenza il collegio ha provveduto alla pronuncia della separazione e che la parte costituita con le conclusioni dimesse ha chiesto anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
considerato che
tale ultima domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. 898/70 e successive modificazioni;
RIMETTE la causa sul ruolo del relatore;
FISSA per la trattazione scritta la data del 14.4.2026, ore 9:00 ss dispensando le parti ed i difensori dal comparire;
DISPONE che la predetta udienza si svolga mediante deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 della legge n.
898/70 e la conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla domanda di scioglimento del matrimonio;
ASSEGNA
Pagina 7 alle parti termine sino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito delle predette note scritte;
INVITA
i procuratori a depositare nello stesso termine l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di separazione personale;
AVVERTE
- che, previa verifica della rituale comunicazione, a cura della cancelleria, del presente provvedimento, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio;
- che la data dell'udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il Tribunale, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento.
Manda alla cancelleria l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione
“trattazione scritta” e l'acquisizione del parere del Pubblico Ministero per il suo parere sulla domanda di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si comunichi.
Venezia, il 17/07/2025.
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Barison
Il Giudice est.
Federica Benvenuti
Pagina 8
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Silvia Barison Presidente dott. Carlo Azzolini Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 17716/2023R.G. promossa con ricorso da
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
(Avv. Dora Zappia)
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) CP_1 CodiceFiscale_2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
CONCLUSIONI
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Venezia:
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito nei confronti del sig. CP_1
;
[...]
Pagina 1 2) stabilire un assegno di mantenimento pari a € 300,00 mensili da corrispondere alla sig.ra
ogni 5 del mese a mezzo bonifico da effettuarsi sulle seguenti coordinate: Parte_1
[...], somma rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, come per legge
CHIEDE
3) che, decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunci sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni:
4) stabilire l'assegno divorzile in favore della sig.ra pari a euro 300,00 mensili Parte_1 da corrispondere alla stessa ogni 5 del mese a mezzo bonifico da effettuarsi sulle seguenti coordinate: [...], somma rivalutata annualmente secondo gli indici
ISTAT, come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in Pakistan il giorno 11.11.2016, ivi trascritto in data
16.11.2016 (Comitato municipale di Kahuta- doc.1-2-3), non trascritto in Italia.
Dall'unione non sono nati figli.
La ricorrente ha dedotto: - che l'unione matrimoniale è frutto di un c.d. “matrimonio combinato”, concordato tra il marito ed il proprio padre;
- che i coniugi hanno vissuto in
Pakistan presso i propri genitori per circa due mesi e mezzo e, più saltuariamente, da soli;
- che nel gennaio 2017 circa, dopo due mesi e mezzo dal matrimonio, il marito è rientrato in
Italia nella città di Ravenna, dove ha lavorato come cameriere presso un ristorante cinese;
- di avere avviato nel settembre 2020 le pratiche per il ricongiungimento familiare e di essere giunta in Italia, il 25.1.2021 e di avere convissuto con il marito in Mestre (Ve); - che l'unione è stata da sempre caratterizzata da maltrattamenti acuitisi al momento della convivenza in
Italia; - di avere scoperto, arrivata a Mestre, infatti, che la casa coniugale era abitata “da altri sei uomini cittadini stranieri”, taluni dei quali hanno tentato degli “approcci sessuali” nei propri confronti;
- di essere stata percossa dal marito il quale l'ha costretta a rapporti sessuali;
- di essersi accorta nel marzo 2021 di essere incinta;
- di avere perso il bambino in conseguenza delle percosse subite;
- di essere stata ulteriormente aggredita verbalmente e fisicamente dal marito che le intimava “vai fuori di qua se no ti ammazzo” dopo averla sentita parlare al telefono con il proprio fratello e chiedere aiuto;
- che l'aggressione è stata fermata dall'intervento di alcuni inquilini dell'appartamento che le hanno consentito di chiudersi in una stanza e chiedere aiuto dalla finestra;
- che il marito temendo l'intervento delle Forze dell'Ordine, si è allontanato;
- che visitata al P.S. le sono state riscontrate “contusioni multiple
Pagina 2 in paziente percossa”, venendo poi presa in carico dal Comune della città di Venezia e inserita in un percorso di protezione sociale e uscita dalla violenza in condivisione con il Centro antiviolenza, venendo altresi' aperta un'indagine dalla Procura di Venezia (RGNR 9843/2022) per quanto accaduto.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione personale con addebito al marito e la condanna di quest'ultimo al pagamento in proprio favore della somma di € 300,
00 mensili a titolo di mantenimento.
Verificato il buon esito della notifica effettuata nei confronti del resistente non costituito presso il luogo di residenza (cfr. certificato dimesso in allegato alle note del 16.9.2024 dal quale egli risulta residente in [...]), ne è stata dichiarata la contumacia
(ordinanza in data 19.12.2024).
Ritenuta l'insussistenza dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473bis. 22 c.p.c. è stata fissata udienza per la rimessione della causa in decisione ex art. 473bis. 28 c.p.c. sulle conclusioni sopra rassegnate.
Il P.M. ha prestato rituale intervento.
****
Preliminarmente, pur essendo le parti, entrambe di cittadinanza pakistana ed avendo contratto matrimonio in Pakistan, va affermata la giurisdizione italiana ai sensi del
REGOLAMENTO (UE) n. 2201/2003 (art. 3) relativo alla competenza, al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, che trova applicazione a prescindere dalla cittadinanza europea delle parti.
Né la giurisdizione italiana può dirsi esclusa dalla circostanza che il matrimonio celebrato all'estero non sia stato trascritto nei registri italiani dello stato civile.
Ed infatti, la mancata trascrizione del matrimonio celebrato all'estero nei registri dello Stato civile italiani, non è elemento ostativo per la pronuncia di scioglimento del matrimonio
(principio applicabile anche in caso di separazione personale) , posto che "Non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto” (cfr. Cass. S. U., 28/10/1985 n. 5292; Tribunale di
Milano Sez. IX 05/09/2011).
Nella specie, il matrimonio celebrato dai ricorrenti è pienamente valido nello Stato in cui fu celebrato, come risulta dall'atto di matrimonio prodotto in giudizio;
né la mancata trascrizione del vincolo coniugale in Italia è di per sé elemento ostativo a riconoscere il
Pagina 3 vincolo nel nostro ordinamento, in quanto come affermato da recente giurisprudenza di merito "fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, il matrimonio che gli stranieri abbiano celebrato nel loro Paese di appartenenza va considerato efficace anche in
Italia per il rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale, sancito dall' art. 10 Cost., a nulla rilevando la mancata trascrizione dello stesso nei registri di stato civile" (Corte d'Appello Genova 23/12/1999, Tribunale di Milano Sez. IX 05/09/2011).
Alla luce di quanto sopra, la giurisdizione italiana è pienamente operante.
Sotto il profilo sostanziale si rileva come, in forza di quanto sancito dall'art. 8 del Regolamento
CE n. 1259/2010, i coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti della legge dello stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo (lett. c), il quale accordo, per il disposto di cui al comma 3 dello stesso articolo, può concludersi anche nel corso dello stesso procedimento, dinanzi all'autorità giurisdizionale.
In caso di mancanza di accordo scritto tra le parti, trova applicazione il criterio di cui alla lettera a) in base al quale la legge applicabile è quella di residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, nel caso di specie quella italiana.
Nel merito, la domanda di separazione personale merita accoglimento.
Le dichiarazioni delle parti rendono evidente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza prevista dall'art. 151 c.c. per la separazione tra i coniugi apparendo la situazione obiettivamente priva dei contenuti minimi di reciproca “affectio” che devono assistere una comunione non meramente materiale, e comunque non coercibile, quale quella coniugale
(Sez. 1, Sentenza n. 6970 dell'8/05/2003).
Parimenti va accolta la domanda di addebito della separazione al marito.
Si premette che secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. ord. n. 16691/2020). La dichiarazione di addebito della separazione implica, dunque, la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza,
Pagina 4 legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass. ord. n.
40795/2021).
Nel caso di specie le allegazioni della ricorrente in merito all'origine della crisi coniugale – da rinvenirsi nelle condotte maltrattanti perpetrate ai danni della stessa comprovate in particolare dal certificato di P.S. del 24.11.2022 (docc. 17 - 18) dal quale emerge che la stessa
è stata percossa riportando “contusioni multiple”, inducono a ritenere che la causa della fine dell'unione coniugale sia addebitabile al marito, il quale, non costituito, non ha fornito alcuna prova contraria.
Va al contrario rigettata la domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente, in carenza di qualsivoglia elemento a supporto.
Ed infatti, a tale riguardo, in punto di diritto di osserva che con la separazione (a differenza del divorzio) il rapporto coniugale non viene meno, sicché restano sospesi gli obblighi di natura personale tra i coniugi, ma non anche quelli patrimoniali, con la conseguenza che al coniuge cui non è stata addebitata la separazione, e che ne faccia richiesta, compete a carico dell'altro un assegno di mantenimento, una volta accertato che lo stesso: a) non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro;
b) versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in una condizione economica deteriore rispetto all'altro, tenuto conto di circostanze ulteriori quali la durata della convivenza.
Nel caso di specie gli unici elementi forniti quanto alla condizione reddituale dei coniugi sono le allegazioni, sfornite di alcun supporto probatorio, della ricorrente - ammessa in via provvisoria al beneficio del gratuito patrocinio, giusta delibera C.O.A. dd. 11.3.2024 - rese all'udienza del 19.11.2024 in base alle quali ella ha dichiarato quanto segue: “vivo a Genova da un mese, lavoro a chiamata in un albergo;
prendo 7 euro all'ora per 20 ore a settimana, vivo in affitto, pago 400 euro di affitto e mi aiuta mia sorella;
vivevo presso un centro di accoglienza qui nel Veneto”.
Alcun elemento è stato fornito in merito alla condizione patrimoniale del marito in costazna di matrimonio né all'attualità (cfr. dichiarazioni rese dalla ricorrente che ha dichiarato: “ho perso i contatti con mio marito, lui mi chiama ma non rispondo;
non so che lavoro fa, sono due anni che non lo vedo”), utile ad operare una valutazione comparativa tra i redditi dei coniugi e
Pagina 5 quanto al tenore di vita familiare oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche.
La causa va rimessa sul ruolo quanto alla domanda di pronuncia di scioglimento del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Venezia, respinta ogni altra domanda, così decide:
1) Dichiara la separazione personale, con addebito al marito, tra i coniugi Parte_1
(C.F. ) e (C.F. ) uniti in CodiceFiscale_1 CP_1 CodiceFiscale_2 matrimonio in Pakistan il giorno 11.11.2016, ivi trascritto in data 16.11.2016 (Comitato municipale di Kahuta).
2) rigetta la domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento presentata dalla ricorrente;
Riserva di provvedere sulla domanda di liquidazione in regime di gratuito patrocinio presentata dalla ricorrente.
Dispone come da separata ordinanza quanto alla domanda di pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Cosi deciso in Venezia nella camera di consiglio svoltasi in data 17.7.2025
Il Presidente
Dott. ssa Silvia Barison
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Federica Benvenuti
Pagina 6 TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Venezia, Sezione Seconda Civile, composto dai Magistrati:
dott.ssa Silvia Barison Presidente dott. Carlo Azzolini Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa iscritta al N. 177616/2023
Rilevato che con odierna sentenza il collegio ha provveduto alla pronuncia della separazione e che la parte costituita con le conclusioni dimesse ha chiesto anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
considerato che
tale ultima domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. 898/70 e successive modificazioni;
RIMETTE la causa sul ruolo del relatore;
FISSA per la trattazione scritta la data del 14.4.2026, ore 9:00 ss dispensando le parti ed i difensori dal comparire;
DISPONE che la predetta udienza si svolga mediante deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 della legge n.
898/70 e la conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla domanda di scioglimento del matrimonio;
ASSEGNA
Pagina 7 alle parti termine sino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito delle predette note scritte;
INVITA
i procuratori a depositare nello stesso termine l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di separazione personale;
AVVERTE
- che, previa verifica della rituale comunicazione, a cura della cancelleria, del presente provvedimento, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio;
- che la data dell'udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il Tribunale, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento.
Manda alla cancelleria l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione
“trattazione scritta” e l'acquisizione del parere del Pubblico Ministero per il suo parere sulla domanda di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si comunichi.
Venezia, il 17/07/2025.
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Barison
Il Giudice est.
Federica Benvenuti
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