CASS
Sentenza 24 settembre 2021
Sentenza 24 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/09/2021, n. 35437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35437 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NO DI ST, nato a [...] 1'11.10.1967 avverso la ordinanza in data 22.3.2021 del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Felicetta Marinelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta le conclusioni del difensore, avv. Giacomo Gualtieri, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cause non addebitabili al ricorrente RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 22.3.2021 il Tribunale di Torino, adito in sede di riesame, ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta nei confronti di GO OR AL, gravemente indiziato in ordine al reato di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen. per aver posto in essere, nella qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione ed Amministratore delegato della Penale Sent. Sez. 3 Num. 35437 Anno 2021 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GALTERIO DONATELLA Data Udienza: 09/07/2021 MO RU s.r.I., attività organizzate di traffico illecito di rifiuti, essenzialmente rappresentati da fanghi di depurazione. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'indagato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi con i quali lamenta: 2.1. il vizio di violazione di legge riferito all'art. 309 commi 5 e 10 cod. proc. pen. e il vizio motivazionale per omessa trasmissione da parte del PM al Tribunale del Riesame di una pluralità di documenti relativi all'attività aziendale e dell'integrale materiale intercettato che in quanto contenenti elementi in contrasto con il costrutto accusatorio dovevano ritenersi favorevoli all'indiziato; 2.2. il vizio di violazione di legge riferito agli artt. 274 primo comma lett. c) e 274 cod. proc. pen. e il vizio motivazionale in difetto di enucleazione degli elementi necessari a configurare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione del reato sul quale si era fondata l'emissione della misura custodiale. 3. Con memoria successiva alla requisitoria del PG il ricorrente ha dedotto che era stata nel frattempo revocata ogni misura cautelare nei suoi confronti, come da provvedimento allegato, rassegnando le conclusioni come in epigrafe trascritte CONSIDERATO IN DIRITTO Rilievo preliminare riveste la memoria redatta dal difensore in data 25.6.2021 che, contenendo menzione della sopravvenuta revoca di ogni misura cautelare disposta nei confronti dell'indagato (dapprima sottoposto agli arresti domiciliari e poi all'obbligo di presentazione alla P.G), deve intendersi, in quanto anche da quest'ultimo sottoscritta, come dichiarazione di rinuncia, a seguito del provvedimento emesso dal Gip presso il tribunale di Torino in data 23.6.2021, a coltivare l'impugnativa innanzi a questa Corte. Considerato che il sopravvenuto difetto di interesse all'impugnazione svolta per essere venuto meno lo stesso provvedimento oggetto di gravame ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, così come espressamente previsto dall'art. 591, primo comma lett. a) cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Dal momento, tuttavia, che il venir meno dell'utilità alla decisione originariamente invocata risulta correlato a cause sopravvenute alla presentazione dell'impugnazione, deve escludersi la configurabilità di un'ipotesi di soccombenza, presupposto legittimante la condanna al pagamento delle spese processuali da parte dell'istante, il cui interesse è perento per cause non prevedibili al momento della proposizione del ricorso. Come infatti già affermato da questa Corte, il sopravvenuto difetto di interesse è una causa di inammissibilità che prevale su quella della rinuncia all'impugnazione, eventualmente concorrente, perchè più 2 favorevole, non comportando la condanna al pagamento delle spese, né a fortiori della sanzione in favore della Cassa delle Ammende (Sez. 3, n. 57883 del 25/10/2017 - dep. 28/12/2017, 0, Rv. 271806; Sez. 1, n. 2483 del 09/01/2009 - dep. 21/01/2009, Larosa, Rv. 242816). Alla stregua di tali argomentazioni il procedimento in esame deve essere definito con declaratoria di inammissibilità del ricorso, senza ulteriori statuizioni
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso il 9.7.2021
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Felicetta Marinelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta le conclusioni del difensore, avv. Giacomo Gualtieri, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cause non addebitabili al ricorrente RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 22.3.2021 il Tribunale di Torino, adito in sede di riesame, ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta nei confronti di GO OR AL, gravemente indiziato in ordine al reato di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen. per aver posto in essere, nella qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione ed Amministratore delegato della Penale Sent. Sez. 3 Num. 35437 Anno 2021 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GALTERIO DONATELLA Data Udienza: 09/07/2021 MO RU s.r.I., attività organizzate di traffico illecito di rifiuti, essenzialmente rappresentati da fanghi di depurazione. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'indagato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi con i quali lamenta: 2.1. il vizio di violazione di legge riferito all'art. 309 commi 5 e 10 cod. proc. pen. e il vizio motivazionale per omessa trasmissione da parte del PM al Tribunale del Riesame di una pluralità di documenti relativi all'attività aziendale e dell'integrale materiale intercettato che in quanto contenenti elementi in contrasto con il costrutto accusatorio dovevano ritenersi favorevoli all'indiziato; 2.2. il vizio di violazione di legge riferito agli artt. 274 primo comma lett. c) e 274 cod. proc. pen. e il vizio motivazionale in difetto di enucleazione degli elementi necessari a configurare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione del reato sul quale si era fondata l'emissione della misura custodiale. 3. Con memoria successiva alla requisitoria del PG il ricorrente ha dedotto che era stata nel frattempo revocata ogni misura cautelare nei suoi confronti, come da provvedimento allegato, rassegnando le conclusioni come in epigrafe trascritte CONSIDERATO IN DIRITTO Rilievo preliminare riveste la memoria redatta dal difensore in data 25.6.2021 che, contenendo menzione della sopravvenuta revoca di ogni misura cautelare disposta nei confronti dell'indagato (dapprima sottoposto agli arresti domiciliari e poi all'obbligo di presentazione alla P.G), deve intendersi, in quanto anche da quest'ultimo sottoscritta, come dichiarazione di rinuncia, a seguito del provvedimento emesso dal Gip presso il tribunale di Torino in data 23.6.2021, a coltivare l'impugnativa innanzi a questa Corte. Considerato che il sopravvenuto difetto di interesse all'impugnazione svolta per essere venuto meno lo stesso provvedimento oggetto di gravame ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, così come espressamente previsto dall'art. 591, primo comma lett. a) cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Dal momento, tuttavia, che il venir meno dell'utilità alla decisione originariamente invocata risulta correlato a cause sopravvenute alla presentazione dell'impugnazione, deve escludersi la configurabilità di un'ipotesi di soccombenza, presupposto legittimante la condanna al pagamento delle spese processuali da parte dell'istante, il cui interesse è perento per cause non prevedibili al momento della proposizione del ricorso. Come infatti già affermato da questa Corte, il sopravvenuto difetto di interesse è una causa di inammissibilità che prevale su quella della rinuncia all'impugnazione, eventualmente concorrente, perchè più 2 favorevole, non comportando la condanna al pagamento delle spese, né a fortiori della sanzione in favore della Cassa delle Ammende (Sez. 3, n. 57883 del 25/10/2017 - dep. 28/12/2017, 0, Rv. 271806; Sez. 1, n. 2483 del 09/01/2009 - dep. 21/01/2009, Larosa, Rv. 242816). Alla stregua di tali argomentazioni il procedimento in esame deve essere definito con declaratoria di inammissibilità del ricorso, senza ulteriori statuizioni
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso il 9.7.2021