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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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- 1. Il disinteresse del genitore giustifica l’affidamento super esclusivoAccesso limitatoMatteo De Pamphilis · https://www.altalex.com/ · 17 giugno 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 19/05/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2671/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
PRESIDENZIALI CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Luigi Cirillo Presidente
dott. Carmine Di Fulvio. Giudice
dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2671/2024 promossa da:
, (C.F. ), elettivamente domiciliata in Pescara al Lungomare Parte_1 C.F._1
C. Colombo n. 68 presso lo studio dell'Avv. Maila Marini che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, (C.F. ), residente in [...] CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come in atti. pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso presentato in data 18.09.2024 ha agito nei confronti del coniuge Parte_1 CP_1
chiedendo che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi, con affidamento esclusivo del
[...]
figlio minore e collocamento esclusivo dello stesso presso la madre, con conseguente Per_1
assegnazione della casa condotta in locazione dal che venisse posto in capo al CP_1 CP_1
l'obbligo di corrispondere la somma di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e , oltre al 50% delle Per_2 Per_1 spese straordinarie, che venisse disposta la percezione da parte della madre dell'assegno unico universale, con vittoria delle spese di lite.
2. Nonostante la regolarità della notifica il resistente non si costituiva né compariva in giudizio e, pertanto, all'udienza del 30.01.2025 ne veniva dichiarata la contumacia.
3. Nella medesima udienza venivano disposte indagini di polizia tributaria al fine di conoscere la situazione reddituale, finanziaria e matrimoniale del resistente.
4. Le risultanze dei suddetti accertamenti venivano depositate in data 17.02.2025.
5. All'udienza del 7.05.2025 parte ricorrente rinunciava ai termini per il deposito di scritti difensivi ribadendo le conclusioni rese nel proprio atto introduttivo e, pertanto, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
6. La domanda di separazione personale dei coniugi deve trovare accoglimento, essendo venuta meno l'affectio coniugalis che deve caratterizzare il rapporto matrimoniale, per essere i coniugi separati di fatto almeno dal novembre 2023 e, quindi, da quasi un anno dalla data di presentazione del ricorso a seguito dell'allontanamento, intimato dalla ricorrente, del marito dalla casa coniugale a causa dei dedotti comportamenti del , senza che vi sia stata alcuna riappacificazione tra i medesimi, come CP_1
dedotto dalla ricorrente e nulla avendo opposto il resistente che è rimasto contumace.
7. Sebbene il legislatore del 2006, al fine di tutelare il diritto alla bigenitorialità, abbia individuato come prioritaria la modalità di affido condiviso della prole minore età ad entrambi i genitori, l'art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori ad un genitore quando l'affido condiviso sia contrario al superiore interesse del minore che, come noto, trova la propria copertura normativa a livello primario nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (art. 8) e nella
Costituzione (artt. 2,30 e 31).
La regola dell'affido condiviso, pertanto, è derogabile solo ove seriamente pregiudizievole per il minore, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore del figlio minore ed abbia esercitato in modo pagina 2 di 5 discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
Il disinteresse mostrato dal padre per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, desumibile anche dal comportamento processuale dello stesso, rimasto contumace nel procedimento, è indicativo di una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale.
Ciò può giustificare una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore, quali salute, educazione, istruzione, residenza abituale, dando luogo al cosiddetto affido super esclusivo che, in ipotesi del genere, ben può essere disposto anche d'ufficio.
8. Nel caso di specie deve essere disposto l'affidamento super esclusivo del minore Persona_3
alla madre essendosi delineata una scarsa adeguatezza al ruolo genitoriale del resistente. Parte_1
Difatti, dalle deduzioni della ricorrente è emerso che il non ha mai provveduto al sostentamento CP_1
dei figli sotto il profilo economico e tantomeno sotto il profilo morale. Proprio le dedotte condotte assunte dal resistente hanno portato ad una compromissione dei rapporti con i figli che, per paura della sua aggressività, si astengono dall'avere contatti con lo stesso.
Il disinteresse del resistente per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale viene ulteriormente evidenziato dal fatto che, pur avendo ricevuto regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, non è comparso in udienza né si è costituito.
9. Quale conseguenza dell'affidamento super esclusivo del minore alla madre, deve essere disposta l'assegnazione della casa coniugale alla madre, la quale vi abiterà unitamente ai figli, sita in Pescara alla Via Fontanelle n. 4 e condotta in locazione dal Sig. ; CP_1
10. In ordine alle statuizioni economiche, tenuto conto di quanto emerso all'esito delle indagini di
Polizia Tributaria svolte in capo al sig. e versate in atti il 18.02.2025, si riporta quanto segue. Il CP_1
per l'anno 2022 ha percepito un reddito imponibile complessivo di € 9.557, nonché la somma CP_1
complessiva per il periodo gennaio-settembre di € 6.509,56 a seguito di Reddito di Cittadinanza, mentre per il 2023 ha percepito un reddito imponibile complessivo di € 776 di cui € 150 esenti. Vi è poi da considerare che il ha un'età anagrafica, 48 anni, che gli consente di svolgere attività CP_1
lavorativa e di adoperarsi per procurarsi i mezzi necessari per contribuire al mantenimento dei figli.
Quanto alla situazione patrimoniale della ricorrente, la stessa ha dedotto di essere disoccupata e di svolgere lavori occasionali al fine di provvedere al sostentamento dei figli, senza tuttavia allegare alcuna documentazione circa la sua situazione reddituale. Tuttavia, costituisce circostanza pacifica che, in ragione del disposto affido esclusivo, la madre sopporterà un aumento dei costi per il mantenimento pagina 3 di 5 ordinario della prole, valutate le presumibili esigenze economiche dei figli, rapportate all'età evolutiva degli stessi, pertanto il Collegio ritiene congruo confermare l'importo richiesto dalla ricorrente, disponendo che il padre corrisponda alla madre quale contributo al mantenimento ordinario dei figli la somma di complessivi euro 500,00 (euro 300 per il figlio ed euro 200 per il figlio Per_1
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente), oltre al 50% delle spese Per_2
straordinarie secondo quanto stabilito dal Protocollo Famiglia di Questo Tribunale.
11. In considerazione di quanto sopra, l'assegno Unico Universale erogato in favore dei figli dovrà essere percepito interamente dalla madre, sig.ra Parte_1
12. Le spese processuali vanno dichiarate compensate, non essendosi la parte resistente opposta ad alcuna domanda e non essendo, quindi, ipotizzabile una sua soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, così dispone:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi e coniugati in Francavilla Parte_1 CP_1
al mare (CH) in data 7.09.2002 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del medesimo Comune al 26, P. I, anno 2002);
b) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Francavilla di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) affida in via super esclusiva alla madre con facoltà per la medesima Persona_3 Parte_1
di adottare anche le decisioni di maggiore interesse per il minore d) assegna la casa familiare, sita in Pescara alla Via Fontanelle n. 4 e condotta in locazione dal Sig.
[...]
, alla Sig.ra genitore collocatario del figlio minore e del figlio CP_1 Parte_1 Per_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
Per_2
e) dispone che il Sig. versi alla madre sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, CP_1 Parte_1 la complessiva somma di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento per i figli ed Per_1
, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie Per_2
come da Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara;
f) l'Assegno Unico universale per i figli verrà percepito al 100% dalla sig.ra Parte_1
g) spese di giudizio integralmente compensate.
Così deciso in Pescara, il 15.05.2025
pagina 4 di 5 Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa L. Tiziana Marganella dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
PRESIDENZIALI CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Luigi Cirillo Presidente
dott. Carmine Di Fulvio. Giudice
dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2671/2024 promossa da:
, (C.F. ), elettivamente domiciliata in Pescara al Lungomare Parte_1 C.F._1
C. Colombo n. 68 presso lo studio dell'Avv. Maila Marini che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, (C.F. ), residente in [...] CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come in atti. pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso presentato in data 18.09.2024 ha agito nei confronti del coniuge Parte_1 CP_1
chiedendo che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi, con affidamento esclusivo del
[...]
figlio minore e collocamento esclusivo dello stesso presso la madre, con conseguente Per_1
assegnazione della casa condotta in locazione dal che venisse posto in capo al CP_1 CP_1
l'obbligo di corrispondere la somma di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e , oltre al 50% delle Per_2 Per_1 spese straordinarie, che venisse disposta la percezione da parte della madre dell'assegno unico universale, con vittoria delle spese di lite.
2. Nonostante la regolarità della notifica il resistente non si costituiva né compariva in giudizio e, pertanto, all'udienza del 30.01.2025 ne veniva dichiarata la contumacia.
3. Nella medesima udienza venivano disposte indagini di polizia tributaria al fine di conoscere la situazione reddituale, finanziaria e matrimoniale del resistente.
4. Le risultanze dei suddetti accertamenti venivano depositate in data 17.02.2025.
5. All'udienza del 7.05.2025 parte ricorrente rinunciava ai termini per il deposito di scritti difensivi ribadendo le conclusioni rese nel proprio atto introduttivo e, pertanto, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
6. La domanda di separazione personale dei coniugi deve trovare accoglimento, essendo venuta meno l'affectio coniugalis che deve caratterizzare il rapporto matrimoniale, per essere i coniugi separati di fatto almeno dal novembre 2023 e, quindi, da quasi un anno dalla data di presentazione del ricorso a seguito dell'allontanamento, intimato dalla ricorrente, del marito dalla casa coniugale a causa dei dedotti comportamenti del , senza che vi sia stata alcuna riappacificazione tra i medesimi, come CP_1
dedotto dalla ricorrente e nulla avendo opposto il resistente che è rimasto contumace.
7. Sebbene il legislatore del 2006, al fine di tutelare il diritto alla bigenitorialità, abbia individuato come prioritaria la modalità di affido condiviso della prole minore età ad entrambi i genitori, l'art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori ad un genitore quando l'affido condiviso sia contrario al superiore interesse del minore che, come noto, trova la propria copertura normativa a livello primario nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (art. 8) e nella
Costituzione (artt. 2,30 e 31).
La regola dell'affido condiviso, pertanto, è derogabile solo ove seriamente pregiudizievole per il minore, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore del figlio minore ed abbia esercitato in modo pagina 2 di 5 discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
Il disinteresse mostrato dal padre per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, desumibile anche dal comportamento processuale dello stesso, rimasto contumace nel procedimento, è indicativo di una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale.
Ciò può giustificare una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore, quali salute, educazione, istruzione, residenza abituale, dando luogo al cosiddetto affido super esclusivo che, in ipotesi del genere, ben può essere disposto anche d'ufficio.
8. Nel caso di specie deve essere disposto l'affidamento super esclusivo del minore Persona_3
alla madre essendosi delineata una scarsa adeguatezza al ruolo genitoriale del resistente. Parte_1
Difatti, dalle deduzioni della ricorrente è emerso che il non ha mai provveduto al sostentamento CP_1
dei figli sotto il profilo economico e tantomeno sotto il profilo morale. Proprio le dedotte condotte assunte dal resistente hanno portato ad una compromissione dei rapporti con i figli che, per paura della sua aggressività, si astengono dall'avere contatti con lo stesso.
Il disinteresse del resistente per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale viene ulteriormente evidenziato dal fatto che, pur avendo ricevuto regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, non è comparso in udienza né si è costituito.
9. Quale conseguenza dell'affidamento super esclusivo del minore alla madre, deve essere disposta l'assegnazione della casa coniugale alla madre, la quale vi abiterà unitamente ai figli, sita in Pescara alla Via Fontanelle n. 4 e condotta in locazione dal Sig. ; CP_1
10. In ordine alle statuizioni economiche, tenuto conto di quanto emerso all'esito delle indagini di
Polizia Tributaria svolte in capo al sig. e versate in atti il 18.02.2025, si riporta quanto segue. Il CP_1
per l'anno 2022 ha percepito un reddito imponibile complessivo di € 9.557, nonché la somma CP_1
complessiva per il periodo gennaio-settembre di € 6.509,56 a seguito di Reddito di Cittadinanza, mentre per il 2023 ha percepito un reddito imponibile complessivo di € 776 di cui € 150 esenti. Vi è poi da considerare che il ha un'età anagrafica, 48 anni, che gli consente di svolgere attività CP_1
lavorativa e di adoperarsi per procurarsi i mezzi necessari per contribuire al mantenimento dei figli.
Quanto alla situazione patrimoniale della ricorrente, la stessa ha dedotto di essere disoccupata e di svolgere lavori occasionali al fine di provvedere al sostentamento dei figli, senza tuttavia allegare alcuna documentazione circa la sua situazione reddituale. Tuttavia, costituisce circostanza pacifica che, in ragione del disposto affido esclusivo, la madre sopporterà un aumento dei costi per il mantenimento pagina 3 di 5 ordinario della prole, valutate le presumibili esigenze economiche dei figli, rapportate all'età evolutiva degli stessi, pertanto il Collegio ritiene congruo confermare l'importo richiesto dalla ricorrente, disponendo che il padre corrisponda alla madre quale contributo al mantenimento ordinario dei figli la somma di complessivi euro 500,00 (euro 300 per il figlio ed euro 200 per il figlio Per_1
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente), oltre al 50% delle spese Per_2
straordinarie secondo quanto stabilito dal Protocollo Famiglia di Questo Tribunale.
11. In considerazione di quanto sopra, l'assegno Unico Universale erogato in favore dei figli dovrà essere percepito interamente dalla madre, sig.ra Parte_1
12. Le spese processuali vanno dichiarate compensate, non essendosi la parte resistente opposta ad alcuna domanda e non essendo, quindi, ipotizzabile una sua soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, così dispone:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi e coniugati in Francavilla Parte_1 CP_1
al mare (CH) in data 7.09.2002 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del medesimo Comune al 26, P. I, anno 2002);
b) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Francavilla di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) affida in via super esclusiva alla madre con facoltà per la medesima Persona_3 Parte_1
di adottare anche le decisioni di maggiore interesse per il minore d) assegna la casa familiare, sita in Pescara alla Via Fontanelle n. 4 e condotta in locazione dal Sig.
[...]
, alla Sig.ra genitore collocatario del figlio minore e del figlio CP_1 Parte_1 Per_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
Per_2
e) dispone che il Sig. versi alla madre sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, CP_1 Parte_1 la complessiva somma di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento per i figli ed Per_1
, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie Per_2
come da Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara;
f) l'Assegno Unico universale per i figli verrà percepito al 100% dalla sig.ra Parte_1
g) spese di giudizio integralmente compensate.
Così deciso in Pescara, il 15.05.2025
pagina 4 di 5 Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa L. Tiziana Marganella dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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