Articolo 43 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89
Articolo 38Articolo 44
Versione
22 marzo 1913
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1 giugno 2007
Art. 43. (( 1. Nei casi di irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione o di applicazione della sospensione cautelare di cui all'articolo 158-sexies, commi 1 e 2, o di interdizione temporanea dall'esercizio del notaio, il consiglio notarile del distretto presso il quale il notaio e' iscritto determina se gli atti, i registri ed i repertori devono restare presso lo studio del notaio sospeso o interdetto ovvero se devono essere depositati presso altro notaio.

2. Nel caso previsto dall'articolo 158-sexies, comma 4, nonche' in caso di interdizione temporanea dai pubblici uffici o di altri provvedimenti comportanti sospensione dall'esercizio della professione adottati in sede penale, gli atti sono sempre depositati presso un altro notaio.

3. Il presidente del consiglio notarile del distretto di cui al comma 1 nomina depositario un notaio dello stesso distretto, scelto, di regola, fra quelli esercenti nella stessa sede e, in mancanza, nella sede piu' vicina.

4. Della consegna degli atti, dei registri e dei repertori al notaio depositario e della loro restituzione e' redatto verbale con l'intervento del presidente del consiglio notarile distrettuale o di un suo delegato.

5. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono determinate idonee forme di pubblicita', anche informatiche, mediante le quali e' data notizia al pubblico del deposito di atti presso altro notaio effettuato ai sensi della presente legge )) ((65)) --------------- AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Ha inoltre disposto (con l'art. 55, comma 4) che "Il decreto di cui all' articolo 43, comma 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e' emanato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
Entrata in vigore il 1 giugno 2007
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