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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/12/2025, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3450/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata, promossa con ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c. da
(C.F. ), con l'avv. Jacopo ROMANIN, Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'avv. Jacopo ROMANIN, Parte_2 C.F._2
- ricorrenti -
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
in punto: separazione personale;
CONCLUSIONI:
Per le parti congiuntamente:
pag. 1 di 4 Per il Pubblico Ministero: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente dai ricorrenti, i quali hanno contratto matrimonio in CA (Marocco) in data 6/12/2003, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Vigonovo (VE) al n. 10 parte II serie C anno 2012;
considerato che
le parti sono state autorizzate a vivere separate all'esito delle note scritte sostitutive dell'udienza del 5/11/2025, innanzi al Giudice relatore delegato ex art. 473 bis.51 c.p.c., con termine perentorio per il deposito di note congiunte fissato per lo stesso giorno, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione;
pag. 2 di 4 visto il parere favorevole del P.M.; ritenuto che le condizioni di cui alle conclusioni congiunte siano conformi alla legge, indichino compiutamente le condizioni inerenti ai reciproci interessi delle parti e non si pongano in contrasto con l'interesse materiale della prole maggiorenne non economicamente autosufficiente, e siano dunque meritevoli di omologa;
ritenuto che
le condizioni economiche concordate appaiano altresì congrue rispetto al quadro reddituale dei coniugi;
ritenuto infine di disporre la compensazione delle spese giudiziali, stante l'assenza di soccombenza;
P.Q.M.
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), alle condizioni pattuite e confermate con le istanze di Parte_2 C.F._2 conclusioni scritte e ciò a tutti gli effetti di legge;
RATIFICA le condizioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione scritta e qui di seguito integralmente riprodotte:
pag. 3 di 4
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto;
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Venezia all'esito della camera di consiglio del 1/12/2025.
Il Giudice est. La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Lisa Micochero
pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata, promossa con ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c. da
(C.F. ), con l'avv. Jacopo ROMANIN, Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'avv. Jacopo ROMANIN, Parte_2 C.F._2
- ricorrenti -
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
in punto: separazione personale;
CONCLUSIONI:
Per le parti congiuntamente:
pag. 1 di 4 Per il Pubblico Ministero: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente dai ricorrenti, i quali hanno contratto matrimonio in CA (Marocco) in data 6/12/2003, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Vigonovo (VE) al n. 10 parte II serie C anno 2012;
considerato che
le parti sono state autorizzate a vivere separate all'esito delle note scritte sostitutive dell'udienza del 5/11/2025, innanzi al Giudice relatore delegato ex art. 473 bis.51 c.p.c., con termine perentorio per il deposito di note congiunte fissato per lo stesso giorno, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione;
pag. 2 di 4 visto il parere favorevole del P.M.; ritenuto che le condizioni di cui alle conclusioni congiunte siano conformi alla legge, indichino compiutamente le condizioni inerenti ai reciproci interessi delle parti e non si pongano in contrasto con l'interesse materiale della prole maggiorenne non economicamente autosufficiente, e siano dunque meritevoli di omologa;
ritenuto che
le condizioni economiche concordate appaiano altresì congrue rispetto al quadro reddituale dei coniugi;
ritenuto infine di disporre la compensazione delle spese giudiziali, stante l'assenza di soccombenza;
P.Q.M.
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), alle condizioni pattuite e confermate con le istanze di Parte_2 C.F._2 conclusioni scritte e ciò a tutti gli effetti di legge;
RATIFICA le condizioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione scritta e qui di seguito integralmente riprodotte:
pag. 3 di 4
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto;
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Venezia all'esito della camera di consiglio del 1/12/2025.
Il Giudice est. La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Lisa Micochero
pag. 4 di 4