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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 02/09/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Augusta Massima Cucina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 440/2024, posta in decisione nell'udienza collegiale del 24 giugno 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
( c.f. ; Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Staniscia
appellante
contro
(c.f. ) e (c.f. CP_1 C.F._2 CP_2
), quali eredi della NO;
C.F._3 Persona_1
rappresentati e difesi dall'Avv. Massimiliano De Luca
appellati-appellanti in via incidentale
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 291/2023 del Tribunale di Avezzano, pubblicata l'8 novembre 2023.
All'udienza del 24 giugno 2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
Conclusioni dell'appellante, così come precisate:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, in totale riforma della sentenza impugnata, - acclarata la mancata prova degli appellati del loro status di erede della sig.ra
– dichiarare non dovute dall'appellata le somme protestate nel Persona_1 libello introduttivo.
Spese distratte del doppio grado di giudizio.”
Conclusioni dell'appellata, in comparsa e non modificate:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis:
A) in via principale
- A.
1. rigettare l'appello ex adverso proposto in quanto inammissibile, improponibile e comunque infondato sia in fatto che in diritto, oltreché non provato.
- A.
2. in linea subordinata, qualora Codesta Corte dovesse ritenere di accogliere
l'appello principale dichiarando l'inesistenza del contratto di mutuo, accertare e dichiarare che la/le donazione/i delle somme di cui è causa è/sono nulla/e ed inefficace/i per difetto di forma ad substantiam, e che la NO è Parte_1 tenuta alla restituzione di tutte le somme a tale titolo ricevute e per l'effetto condannare la NO a pagare ai Signori ed in Parte_1 CP_1 CP_2 solido tra loro quali eredi della NO la complessiva somma di Persona_1 euro 120.000,00 (centoventimila/00) o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di
pag. 2/18 giustizia anche in via equitativa, oltre interessi legali dal dì degli atti nulli o in subordine dalla domanda di primo grado sino all'effettivo soddisfo.
- A.
3. In via ulteriormente gradata e subordinata, accertare e dichiarare ex art. 2033
c.c. che la NO è tenuta alla restituzione in favore dei Signori Parte_1 ed in solido tra loro quali eredi della NO CP_1 CP_2 Persona_1
delle somme per cui è causa, per un totale complessivo di euro 120.000,00 o di
[...] quelle maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia anche in via equitativa, e per
l'effetto condannare la NO a pagare ai Signori ed Parte_1 CP_1 in solido tra loro quali eredi della NO la CP_2 Persona_1 complessiva somma di euro 120.000,00 (centoventimila/00), o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa, oltre interessi legali dai singoli pagamenti, o in subordine dalla messa in mora o dalla domanda di primo grado sino all'effettivo soddisfo.
- A.
4. In estremo subordine, accertare e dichiarare ex art. 2041 c.c. l'arricchimento senza causa della NO , nei confronti dei Signori ed Parte_1 CP_1 in solido tra loro quali eredi della NO e per CP_2 Persona_1
l'effetto condannarla alla restituzione in favore dei Signori ed CP_1 CP_2 in solido tra loro quali eredi della NO della somma di
[...] Persona_1 euro 120.000,00 (centoventimila/00) o in quella ritenuta di giustizia anche in via equitativa, oltre interessi legali dai singoli pagamenti, o in subordine dalla messa in mora o dalla presente domanda sino all'effettivo soddisfo.
B) in via incidentale
- B.
1. accogliere l'appello incidentale proposto da ed e per CP_2 CP_1
l'effetto accertare e dichiarare che la NO ha concesso a Persona_1 mutuo alla NO anche la somma di euro 56.000,00, in data Parte_1
17/07/2009 e che la NO non ha adempiuto all'obbligazione di Parte_1 restituire la già menzionata somma alla NO;
Persona_1
- B.
2. accertare e dichiarare che la NO è obbligata a restituire Parte_1 ai Signori ed in solido tra loro quali eredi della NO CP_1 CP_2
pag. 3/18 la somma di euro 56.000,00, e per l'effetto condannare la NO Persona_1 Per_1
a pagare ai Signori ed in solido tra loro Parte_1 CP_1 CP_2 quali eredi della NO la somma di euro 56.000,00 Persona_1
(cinquantaseimila/00), oltre interessi legali dal pagamento del 17/07/2009, o in subordine dalla messa in mora o dalla domanda di primo grado sino all'effettivo soddisfo.
- B.
3. in via meramente gradata e subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto del superiore capo di domanda e qualora fosse accertato che la somma oggetto di appello incidentale fosse stata a suo tempo donata dalla NO Persona_1 alla NO , accertare e dichiarare che la donazione della somma Parte_1 di € 56.000,00 pagata il 17/07/2009 è nulla ed inefficace per difetto di forma ad substantiam, e che la NO è tenuta alla restituzione della Parte_1 predetta somma a tale titolo ricevuta e per l'effetto condannare la NO Pt_1
a pagare ai Signori ed in solido tra loro quali
[...] CP_1 CP_2 eredi della NO la somma di euro 56.000,00 Persona_1
(cinquantaseimila/00) o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa, oltre interessi legali dal dì degli atti nulli o in subordine dalla domanda di primo grado sino all'effettivo soddisfo.
- B.
4. In via meramente gradata e subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dei superiori capi di domanda accertare e dichiarare ex art. 2033 c.c. che la
NO è tenuta alla restituzione in favore dei Signori Parte_1 CP_1 ed in solido tra loro quali eredi della NO della CP_2 Persona_1 somma di € 56.000,00 come sopra specificata o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa, e per l'effetto condannare la NO
a pagare ai Signori ed in solido tra loro Parte_1 CP_1 CP_2 quali eredi della NO la somma di euro 56.000,00 Persona_1
(cinquantaseimila/00) o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa, oltre interessi legali dal dì degli atti nulli o in subordine dalla domanda di primo grado sino all'effettivo soddisfo.
pag. 4/18 - B.
5. In via ulteriormente gradata e subordinata, accertare e dichiarare ex art. 2041
c.c. l'arricchimento senza causa della NO , nei confronti dei Parte_1
Signori ed in solido tra loro quali eredi della NO CP_1 CP_2
e per l'effetto condannarla alla restituzione in favore dei Signori Persona_1 ed in solido tra loro quali eredi della NO CP_1 CP_2 Persona_1
della somma di euro 56.000,00 (cinquantaseimila/00) o in quella ritenuta di
[...] giustizia anche in via equitativa, oltre interessi legali dai singoli pagamenti, o in subordine dalla messa in mora o dalla domanda di primo grado sino all'effettivo soddisfo.
C) In ogni caso con vittoria di compensi oltre spese generali, Iva e Ca come per legge di entrambi i gradi di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 440/2023, pubblicata in data 8.11.2023, il
Tribunale di Avezzano accoglieva parzialmente la domanda di restituzione di somme corrisposte a titolo di mutuo proposta da e in qualità di CP_1 CP_2 eredi della loro defunta madre , nei confronti di Persona_1 Parte_1 condannando la convenuta alla restituzione della complessiva somma di euro
120.000,00 in virtù dell'inadempimento dell'accertato contratto di mutuo intercorso tra quest'ultima e la de cuius degli attori, con compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
1.1. A fondamento della domanda gli attori deducevano che Parte_2 avrebbe concesso alla convenuta, a titolo di mutuo, la somma complessiva di €
176.000,00, in diversi momenti e, precisamente:
- € 60.000,00 in data 17/10/2008 a mezzo bonifico dal proprio conto corrente bancario n. 121352 al conto corrente bancario intestato alla convenuta n. 151587;
- € 10.000,00 in data 5/11/2008, sempre con bonifico bancario;
- € 56.000,00, in data 17/7/2009, mediante assegno circolare n. 50109030;
- € 50.000,00 il 28.1.2010, sempre mediante bonifico bancario. pag. 5/18 Sostenevano che le suddette somme non erano mai state restituite alla mutuante, nonostante la messa in mora mediante raccomandata inviata alla convenuta il 15.3.2017 dalla;
quest'ultima, successivamente deceduta in data 8.1.2019, lasciava, quali Per_1 eredi, i figli, ed che pertanto agivano in giudizio per la CP_1 CP_2 restituzione delle somme dovute.
1.2. Si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, Parte_1
l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria e, nel merito, l'inesistenza del credito vantato, in difetto di prova dell'accordo restitutorio e dunque del titolo che giustificasse la ripetizione.
2. Il primo giudice, rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda e ritenuta dimostrata la qualità di eredi degli attori, accoglieva parzialmente le richieste attoree, compensando integralmente le spese di lite tra le parti.
2.1 In particolare, il Tribunale di Avezzano, a seguito dell'espletata istruttoria e sulla base delle risultanze testimoniali e documentali, accertava la natura della dazione delle somme concesse a mutuo rispettivamente, per euro 60.00,00, in data 17/10/2008, euro
10.000,00, in data 5/11/2008 e 50.000,00 in data 28/1/2010, ritenendo invece che la dazione della somma di euro 56.000,00, intervenuta tramite assegno circolare in data
17.07.2009, costituisse un'obbligazione naturale adempiuta dalla nei confronti Per_1 della nuora Riteneva, infatti, il primo giudice che la dazione Parte_1 dell'assegno fosse collegata e funzionale all'acquisto della casa familiare costituente abitazione del nucleo familiare composto dalla convenuta e dal figlio della e Per_1 dunque effettuata in virtù della sussistenza del dovere morale di contribuzione e assistenza alla realizzazione del ménage familiare, avendo anche la madre della convenuta corrisposto un contributo economico pressoché speculare per l'acquisto dell'immobile; rinveniva, inoltre, anche la proporzionalità dell'importo elargito rispetto al valore dell'immobile.
Veniva, quindi, accertato e dichiarato che la corresponsione della indicata somma fosse riferibile ad un'obbligazione naturale e dunque non ripetibile.
pag. 6/18 2.2. Per tali ragioni accoglieva solo parzialmente la domanda attorea, condannando la convenuta alla restituzione della somma di euro 120.000,00, e rigettava la domanda di risarcimento del danno in quanto sfornita di prova compensando integralmente le spese di lite tra le parti.
3. Appello. Avverso la decisione di primo grado ha proposto appello Parte_1 per i seguenti motivi.
3.1 “Mancata prova dello status di erede della sig.ra da parte dei Persona_1 sig.ri e ”. CP_1 CP_2
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha contestato l'impugnata sentenza per aver ritenuto dimostrata dagli allora attori la qualità di eredi della defunta . Per_1
Ha sostenuto al riguardo che gli appellati non avrebbero dimostrato di aver accettato l'eredità della de cuius, deducendo l'inammissibilità della denuncia di successione prodotta poiché depositata oltre i termini e comunque l'irrilevanza di tale documentazione ai fini della prova dello status di erede.
Ha dedotto che per tali ragioni gli attori potevano considerarsi solo chiamati all'eredità
e, non avendo dato prova della loro qualità di eredi, non sarebbero quindi legittimati ad agire in giudizio per la restituzione delle somme richieste.
3.2 “Mancata prova dell'avvenuta conclusione di un contratto di mutuo”.
Con il secondo motivo l'appellante ha contestato la sentenza emessa dal Tribunale di
Avezzano per aver ritenuto adeguatamente provata sia la consegna delle somme di denaro che l'obbligo di restituzione della convenuta.
Ha sostenuto al riguardo l'inattendibilità delle testimonianze rese in giudizio, in quanto provenienti da soggetti con interesse nella causa, in particolare sottolineando la qualità di coniuge dell'attrice del teste , del quale ha contestato la veridicità, Testimone_1 sostenendo peraltro che l'obbligo di restituzione dichiarato dal teste come previsto sarebbe incompatibile con le avvenute successive dazioni di denaro in mancanza di restituzione delle somme già corrisposte e con la mancata formale richiesta di restituzione delle stesse ad opera della de cuius per vari anni. pag. 7/18 Ha dedotto nel merito che le somme versate erano consistite in liberalità d'uso da parte della suocera della convenuta al fine di provvedere, in luogo del figlio, all'acquisto della casa familiare e al mantenimento ed educazione dei nipoti, potendo al più inquadrarsi in donazioni indirette od obbligazioni naturali. Ha sostenuto che gli elementi costitutivi delle fattispecie innanzi richiamati sarebbero rinvenibili nel legame familiare e nella mancata richiesta della restituzione delle somme per più di nove anni.
3.3. “Remissione del credito per violazione della buona fede nell'esecuzione del contratto”.
Con ultimo motivo di gravame ha lamentato, in subordine, che in presenza di un contratto di mutuo, comunque, l'inerzia del creditore nell'escutere il proprio credito dovrebbe qualificarsi come un comportamento contrario a buona fede, capace di ingenerare nel debitore un legittimo affidamento circa la remissione del debito, sostenendo che l'inerzia decennale della de cuius nel chiedere la ripetizione delle somme avrebbe comportato la rimessione del debito in favore dell'appellante.
4. Si sono costituiti in giudizio e impugnando e contestando CP_1 CP_2 quanto dedotto dall'appellante, eccependo l'inammissibilità del terzo motivo di appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c. e chiedendo il rigetto dell'appello nel merito, nonché proponendo appello incidentale per i motivi di seguito indicati.
4.1. “Erronea, omessa e contraddittoria valutazione delle circostanze di fatto, nonché violazione e falsa applicazione di legge”.
Gli appellanti in via incidentale hanno contestato l'impugnata sentenza per non aver riconosciuto agli attori la restituzione della somma di euro 56.000,00, la cui dazione era stata erroneamente qualificata dal primo giudice come obbligazione naturale.
In merito, hanno sostenuto che dall'istruttoria sarebbe emerso l'obbligo restitutorio anche relativamente a tale importo e che, in ogni caso, non risulterebbero sussistenti gli elementi costitutivi dell'obbligazione naturale, non essendo emerso che la coppia, al momento della dazione, versasse in condizioni economiche di necessità tali da non poter pag. 8/18 acquistare la casa familiare e sia perché se si fosse trattato di obbligo morale, allora il versamento sarebbe intervenuto più probabilmente in favore del figlio o dei nipoti.
Hanno fatto rilevare, inoltre, che il contributo economico della madre della convenuta, posto a fondamento della statuizione dal primo giudice, non sarebbe paragonabile e accomunabile a quello della de cuius, in quanto la suddetta madre ha, invero, con la somma corrisposta, acquisito l'usufrutto della casa acquistata in Ornicola, successivamente scambiato con la figlia in nuda proprietà, sicché tale circostanza non sarebbe indice del fatto che la somma di euro 56.000,00 corrisposta dalla de cuius con assegno sia stata posta in essere in virtù del dovere morale di aiutare e sostenere la coppia per l'acquisto dell'abitazione familiare.
Hanno sostenuto poi, in subordine, che anche qualora la somma dovesse essere ritenuta una donazione indiretta, questa sarebbe nulla per difetto di forma ed in ogni caso si tratterebbe di indebito oggettivo o arricchimento senza causa con conseguente obbligo restitutorio da parte dell'appellante.
4.2. “Erronea o contraddittoria applicazione del principio di parziale soccombenza”.
Con tale motivo gli appellati- appellanti in via incidentale hanno invocato la riforma della sentenza anche in relazione alla statuizione sulle spese lamentando che, in virtù dell'accoglimento della domanda superiore alla metà del valore della causa, il primo giudice avrebbe errato nello statuire la compensazione integrale delle spese di lite, dovendo al più provvedere alla compensazione dei due terzi.
5. Motivi della decisione.
L'appello principale è infondato e deve essere rigettato.
5.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante contesta l'impugnata sentenza per aver ritenuto dimostrato dagli allora attori lo status di eredi di , Persona_2 sostenendo che, stante l'inammissibilità del deposito della denuncia di successione, tardivamente effettuato, e la sua irrilevanza ai fini probatori, non avrebbero dato prova di aver accettato l'eredità e dunque non sarebbero legittimati ad agire in giudizio per il recupero del credito della de cuius.
pag. 9/18 Al riguardo occorre preliminarmente precisare che la qualità di erede è una questione che attiene al merito della controversia, incidendo sulla titolarità del diritto di credito fatto valere, che, come tale, deve essere adeguatamente dimostrata in giudizio dalla parte che agisce deducendone la propria titolarità.
Sul punto la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 22730/2021, ha inteso dare continuità al principio già precedentemente affermato secondo il quale: “In tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto(nella specie rivendicazione della proprietà) deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c. c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere – che non è assolto con la produzione della denuncia di successione – è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.” precisando inoltre che: “D'altra parte, con riguardo all'accettazione dell'eredità, poiché ai sensi dell'art.
476 c.c. l'accettazione tacita può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, id est con un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, l'accettazione
è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che – essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari – non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c., sicché, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento della stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13738 del
27/06/2005, Rv. 581423; conf. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10060 del 24/04/2018, Rv.
pag. 10/18 648326; cfr. anche Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 14499 del 06/06/2018, Rv. 648845
e Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 16814 del 26/06/2018, Rv. 649422)”.
Ebbene, in virtù dei principi di diritto confermati dalla Suprema Corte deve ritenersi che, provata la qualità di chiamato all'eredità con idonea dimostrazione della morte del de cuius e del rapporto di parentela comportante la qualità di eredi legittimi, lo status di erede possa legittimamente essere acquisito e dimostrato tramite l'accettazione tacita dell'eredità derivante dalla stessa instaurazione del giudizio che comporti la rivendica di beni o crediti del de cuius travalicando tale azione gli atti di ordinaria conservazione dell'eredità.
Nel caso di specie risultano essere soddisfatte entrambe le condizioni essendo in primo luogo pacifica ed incontestata la qualità di chiamati all'eredità degli attori, risultante sia dalla produzione del certificato di morte della sia dall'incontestata qualità degli Per_2 stessi di legittimari della defunta emergente dagli atti di causa e dalle allegazioni della stessa convenuta la quale ha confermato il rapporto di parentela intercorrente tra la
[...]
Per_
e il affermando di essere compagna del figlio della de cuius e madre dei CP_1 suoi nipoti.
Dimostrata la qualità di chiamati degli odierni appellati, anche lo status di eredi degli stessi deve ritenersi sussistente per accettazione tacita dell'eredità derivante dall'instaurazione del giudizio di primo grado, con il quale gli allora attori hanno manifestato l'intenzione di accettare l'eredità tenendo un comportamento che, esorbitando dai normali atti conservativi dello stato dei fatti, risulta incompatibile con la volontà di rinunciarvi.
Irrilevanti e superflue devono dunque ritenersi le contestazioni sollevate dall'appellante circa la rilevanza probatoria e l'ammissibilità della denuncia di successione prodotta, che seppur abbia valore indiziario della volontà di accettazione, rimane, ai fini probatori dell'accettazione dell'eredità, assorbita dalla suddetta accettazione tacita derivante dall'esperimento dell'azione giudiziaria.
Per tali ragioni il primo motivo di appello deve essere rigettato.
pag. 11/18 5.2. Parimenti infondato risulta essere il secondo motivo di gravame con il quale l'appellante deduce il mancato assolvimento dell'onere probatorio circa la sussistenza di un contratto di mutuo tra la de cuius e l'appellante, sostenendo che le elargizioni delle somme richieste sarebbero consistite in liberalità d'uso, donazioni indirette o obbligazioni naturali, non avendo le parti previsto un obbligo restitutorio delle somme in capo alla appellante.
Al riguardo giova precisare che, in ossequio ai principi regolatori del riparto dell'onere probatorio sanciti dall'art. 2697 c.c., la parte che agisca per l'adempimento di un diritto ha l'onere di dimostrare la sussistenza dei fatti sulla base dei quali il diritto si fonda. Nel caso di specie tale onere posto a carico degli attori si sostanzia nel dare prova della sussistenza di un contratto di mutuo tra le parti e, in particolare, oltre che della avvenuta consegna delle somme di denaro anche della previsione di un obbligo restitutorio delle stesse tra le parti.
Dimostrati dall'attore gli elementi costitutivi del contratto dedotto è invece onere della parte che ne contesti la sussistenza fornire idonea prova circa i fatti modificativi, estintivi o posti a fondamento delle eccezioni sollevate, dovendo pertanto nel caso in esame la convenuta dimostrare l'insussistenza del contratto di mutuo ed in particolare l'animus donandi o l'intento solidaristico posti alla base dell'elargizioni ricevute.
Ebbene, dall'esame degli atti di causa risulta assolto l'onere probatorio posto in capo agli allora attori, dovendo ritenersi provata in giudizio sia la consegna delle somme richieste, oltre che documentalmente anche in quanto circostanza non contestata dalla convenuta, sia la previsione tra le parti di un obbligo restitutorio in capo alla Pt_1 così come emerso dalle risultanze testimoniali. Entrambi i testi di parte attrice, infatti, hanno attendibilmente e coerentemente riferito di essere testimoni diretti degli accordi intercorsi tra le parti, confermando la natura di prestito delle somme di denaro versate dalla de cuius in favore della nuora, della previsione di un obbligo restitutorio a richiesta delle suddette somme nonché della formulazione di richieste restitutorie verbali da parte della mutuante.
pag. 12/18 Di contro, alcuna prova è stata fornita dalla odierna appellante circa il fondamento della natura liberale o solidaristica delle elargizioni di denaro ricevute, essendosi la stessa limitata a dedurre l'assenza di obbligo restitutorio che, a suo dire, emergerebbe sostanzialmente dalla qualità di congiunta della mutuante e dall'assenza di richieste formali di restituzione delle somme dovute.
Tali circostanze, consistenti invero in meri atti di tolleranza posti in essere dalla mutuante, devono ritenersi privi di valore probatorio, così come alcun rilievo deve attribuirsi alla circostanza dedotta dall'appellante secondo la quale l'elargizione di altre somme in assenza di restituzione delle prime sarebbe idonea a far ritenere l'insussistenza dell'obbligo restitutorio, consistendo questa in una mera supposizione priva di riscontro ed emergendo, al contrario, dalle dichiarazioni testimoniali, sia l'assenza di termine previsto tra le parti per la restituzione, sia le avvenute richieste verbali di restituzione degli importi precedentemente elargiti da parte della mutuante.
Per le ragioni sin qui esposte, deve pertanto ritenersi fornita da parte degli odierni appellati idonea prova circa gli elementi costitutivi del contratto di mutuo, con conseguente assolvimento dell'onere probatorio posto a loro carico, non avendo invece l'odierna appellante assolto al proprio onere probatorio circa la fondatezza dell'eccezione sollevata, in mancanza di prova dell'insussistenza degli obblighi restitutori e dello spirito di liberalità solamente dedotto a fondamento della elargizione delle somme da parte della . Per_2
5.3. Per le medesime ragioni, anche il terzo motivo di appello deve ritenersi privo di fondamento, dovendo sul punto solamente precisarsi che alcun rilevo deve attribuirsi alla tolleranza avuta dalla mutuante nel ritardo dell'adempimento della prestazione da parte della mutuataria che non si sostanzia in una remissione del debito da parte della
[...]
Per_
. Tale istituto, infatti, può ritenersi in astratto integrato in presenza di un'inequivoca manifestazione di volontà circa la non debenza del credito da parte del creditore che può emergere da comportamenti concludenti solo qualora la volontà abdicativa risulti da una serie di circostanze concludenti e non equivoche, assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto di credito, che non risultano sussistenti nel caso di specie,
pag. 13/18 non potendo le stesse rinvenirsi nel mero trascorrere del tempo stante, inoltre, la mancanza di previsione tra le parti di un termine per la restituzione, risultando convenuto, come da risultanze testimoniali, il diritto per la mutuante di ottenere la restituzione a semplice richiesta.
Per tali ragioni la mera inerzia e tolleranza nel ritardo dell'adempimento non può ritenersi escludere l'obbligo restitutorio previsto né integrare un comportamento contrario a buona fede stante, inoltre, le avvenute richieste restitutorie formulate a voce dalla creditrice come dichiarato dai testi, le quali quindi escludono la sussistenza di qualsivoglia legittimo affidamento circa l'estinzione dell'obbligazione.
In conclusione, per tutti motivi sin qui esposti l'appello proposto deve ritenersi infondato e deve essere quindi rigettato.
6. Meritevole di accoglimento risulta invece essere l'appello incidentale proposto dai
CP_1
6.1. Con primo motivo di appello incidentale gli appellanti hanno contestato l'impugnata sentenza per aver ritenuto non dovuta la restituzione della somma di euro
56.000,00 corrisposta dalla alla appellata, ritenuta dal primo giudice Per_2 riconducibile ad un'obbligazione naturale posta in essere dalla de cuius in virtù del collegamento funzionale con l'acquisto dell'immobile adibito a casa familiare della coppia nonché in considerazione del contributo prestato al suddetto acquisto anche da parte della madre della Pt_1
Sul punto giova premettere che l'obbligazione naturale prevista dall'art. 2034 c.c. consiste nell'esecuzione spontanea della prestazione da parte di un soggetto cosciente di non essere giuridicamente vincolato ma che esegue la prestazione in virtù di un obbligo morale o sociale.
Affinché una prestazione possa essere inquadrata nell'ambito dell'obbligazione naturale, con conseguente non ripetibilità della stessa, è necessari la sussistenza di due presupposti: deve infatti essere accertata, in primo luogo, la sussistenza nel caso concreto di un dovere morale o sociale all'esecuzione della prestazione e se tale dovere pag. 14/18 sia stato adempiuto spontaneamente dal soggetto, in secondo luogo deve inoltre sussistere un rapporto di adeguatezza della prestazione offerta per spirito solidaristico rispetto alle circostanze del caso e di proporzionalità della stessa rispetto alle condizioni economiche e sociali del solvens (Cass. civ. n. 1277/2014 e n. 1266/2016).
Il primo giudice ha ritenuto nel caso in esame la presenza degli elementi costitutivi dell'obbligazione naturale rinvenendo sia il dovere morale della defunta di Per_2 provvedere alla contribuzione dell'acquisto dell'abitazione per il nucleo familiare del figlio odierno attore sia ritenendo che la prestazione offerta fosse proporzionata al valore dell'immobile.
Tale ricostruzione secondo il primo giudice sarebbe confermata dalla pari contribuzione da parte della madre della convenuta all'acquisto dell'immobile, sulla base della quale ha ritenuto che la somma corrisposta dalla de cuius fosse derivante dall'obbligo morale dei genitori di assistere la coppia nella formazione del nuovo nucleo familiare.
La Corte, tuttavia, ritiene che, dall'esame degli atti di causa, non emergano elementi idonei per ricondurre la corresponsione della somma suddetta alla fattispecie dell'obbligazione naturale sussistendo al contrario elementi sufficienti a dimostrare che anche tale somma fosse stata oggetto di un contratto di mutuo tra le parti.
Deve infatti osservarsi che non risulta dimostrata né l'esecuzione spontanea della prestazione da parte della al fine di contribuire al ménage della coppia tramite Per_2
l'acquisto dell'immobile, non essendo sufficiente a tale scopo la sola circostanza che il versamento della somma di euro 56.000,00 fosse funzionale all'acquisto dell'immobile utilizzato poi come casa familiare della coppia, né la proporzionalità dell'elargizione la quale deve essere, invero, valutata non rispetto al valore dell'acquisto effettuato come erroneamente ritenuto dal primo giudice, bensì relativamente alle condizioni economiche e sociali del solvens.
La natura di obbligazione naturale del versamento della somma di euro 56.000,00 non può essere desunta neanche dal contributo economico elargito dalla madre della convenuta all'acquisto dell'immobile. Invero, è intervenuta Persona_3 nell'acquisto dell'immobile non in favore della figlia per scopi solidaristici, bensì
pag. 15/18 acquistando con il proprio contributo economico dalla società immobiliare il diritto di usufrutto dell'intera abitazione sicché non sussiste alcuna speculare obbligazione naturale da parte della madre della convenuta idonea a far presumere la pari natura solidaristica della somma elargita dalla . Per_2
Anche il requisito della proporzionalità della prestazione non appare soddisfatto avendo, come si è detto, il primo giudice erroneamente valutato la proporzionalità dell'elargizione rispetto al prezzo dell'immobile acquistato laddove invero tale proporzione deve essere valutata rispetto alle condizioni economiche e sociali del solvens.
Al contrario la natura di prestito della somma erogata tramite assegno dalla Per_2 risulta emergere dalle dichiarazioni testimoniali del teste il quale ha confermato, Tes_1 quale testimone diretto, la sussistenza dell'obbligo restitutorio previsto tra le parti anche per la suddetta somma dichiarando che fu a richiedere in prestito a Parte_1
la somma di € 56.000,00 al fine di acquistare l'immobile sito in Persona_2
Oricola Via dei Pini n. 18, indicandole di effettuare il versamento tramite assegno direttamente intestato alla società immobiliare venditrice, e che la de cuius accettava la proposta della con l'impegno di quest'ultima a restituire la somma a semplice Pt_1 richiesta in qualunque momento con le stesse modalità dei precedenti prestiti avvenuti.
Confermava, inoltre, il teste che in tale occasione la mutuante lamentava la mancata restituzione delle precedenti somme mutuate e di dover svincolare delle somme al fine di poter elargire il prestito richiesto.
Tale prova costituenda, oltre a doversi ritenere ammissibile, stante la natura successoria del credito oggetto di causa il quale esclude un interesse diretto nella causa da parte del teste, coniuge di , non ricadendo l'importo nella comunione legale dei CP_2 coniugi, deve anche ritenersi attendibile in assenza di elementi concreti contrari, dovendo infatti rilevarsi che alcun elemento di prova contrario è stato offerto dalla odierna appellante la quale si è limitata esclusivamente a dedurre la natura liberale o solidale del versamento della somma al fine di acquistare la casa familiare senza fornire alcun elemento probatorio a sostegno delle proprie allegazioni.
pag. 16/18 Non risultano pertanto sussistere i presupposti di diritto necessari a ritenere dimostrata la natura di obbligazione naturale della somma versata né parimenti la sussistenza degli elementi propri di una donazione indiretta o liberalità d'uso, non avendo l'appellante fornito prova dell'animus donandi che avrebbe spinto la de cuius ad arricchire il patrimonio della destinataria dell'elargizione, e risultando al contrario dalle dichiarazioni testimoniali innanzi riportate la previsione tra le parti dell'obbligo restitutorio proprio del contratto di mutuo.
Per tali ragioni deve ritenersi dimostrata la natura di mutuo anche relativamente alla somma corrisposta per l'acquisto del bene immobile sito in Ornicola di euro 56.000,00, con sussistenza di obbligo restitutorio dell'appellante anche della suddetta somma in favore degli appellati.
6.2. Il secondo motivo di appello incidentale rimane assorbito dall'accoglimento dell'appello incidentale il quale comporta la riforma della sentenza impugnata anche con riguardo alle spese di lite, e l'integrale accoglimento della domanda proposta con conseguente vittoria degli appellanti in via incidentale delle spese di lite di entrambi i gradi giudizio.
6.3. In conclusione, assorbita ogni altra eccezione o istanza in questa sede proposta, la
Corte rigetta l'appello principale e, in accoglimento dell'appello incidentale, condanna l'appellante alla restituzione in favore degli appellati anche della somma di euro
56.000,00 oltre interessi sino al saldo, con condanna della al pagamento delle Pt_1 spese di lite dei due gradi di giudizio, e conferma dell'impugnata sentenza per la restante parte.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e stante il rigetto dell'appello e l'accoglimento dell'appello incidentale sono poste a carico dell'appellante per entrambi i gradi di giudizio, come da liquidazione di cui in dispositivo, fatta esclusione per la fase istruttoria non svolta in questa sede.
8. Rinviene, altresì, applicazione la disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di pag. 17/18 versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 509/2023 del Tribunale di Avezzano, pubblicata in data 08.11.2023, nei confronti di e ogni altra istanza disattesa, così provvede: CP_1 CP_2
1) rigetta l'appello principale;
2) accoglie l'appello incidentale proposto, e per l'effetto, condanna l'appellante alla restituzione in favore degli appellati-appellanti in via incidentale anche della somma di euro 56.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3) condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese di lite, che liquida per il primo grado in euro 786,00 per esborsi e in euro 14.103,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, e per il secondo grado in euro 1138,50 per esborsi e in euro 9.991,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge;
4) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30/5/2002, n. 115 per il versamento da parte della appellante principale di ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto dell'1 settembre 2025
Consigliere estensore
Francesca Coccoli
Presidente
Barbara Del Bono
pag. 18/18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Augusta Massima Cucina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 440/2024, posta in decisione nell'udienza collegiale del 24 giugno 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
( c.f. ; Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Staniscia
appellante
contro
(c.f. ) e (c.f. CP_1 C.F._2 CP_2
), quali eredi della NO;
C.F._3 Persona_1
rappresentati e difesi dall'Avv. Massimiliano De Luca
appellati-appellanti in via incidentale
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 291/2023 del Tribunale di Avezzano, pubblicata l'8 novembre 2023.
All'udienza del 24 giugno 2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
Conclusioni dell'appellante, così come precisate:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, in totale riforma della sentenza impugnata, - acclarata la mancata prova degli appellati del loro status di erede della sig.ra
– dichiarare non dovute dall'appellata le somme protestate nel Persona_1 libello introduttivo.
Spese distratte del doppio grado di giudizio.”
Conclusioni dell'appellata, in comparsa e non modificate:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis:
A) in via principale
- A.
1. rigettare l'appello ex adverso proposto in quanto inammissibile, improponibile e comunque infondato sia in fatto che in diritto, oltreché non provato.
- A.
2. in linea subordinata, qualora Codesta Corte dovesse ritenere di accogliere
l'appello principale dichiarando l'inesistenza del contratto di mutuo, accertare e dichiarare che la/le donazione/i delle somme di cui è causa è/sono nulla/e ed inefficace/i per difetto di forma ad substantiam, e che la NO è Parte_1 tenuta alla restituzione di tutte le somme a tale titolo ricevute e per l'effetto condannare la NO a pagare ai Signori ed in Parte_1 CP_1 CP_2 solido tra loro quali eredi della NO la complessiva somma di Persona_1 euro 120.000,00 (centoventimila/00) o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di
pag. 2/18 giustizia anche in via equitativa, oltre interessi legali dal dì degli atti nulli o in subordine dalla domanda di primo grado sino all'effettivo soddisfo.
- A.
3. In via ulteriormente gradata e subordinata, accertare e dichiarare ex art. 2033
c.c. che la NO è tenuta alla restituzione in favore dei Signori Parte_1 ed in solido tra loro quali eredi della NO CP_1 CP_2 Persona_1
delle somme per cui è causa, per un totale complessivo di euro 120.000,00 o di
[...] quelle maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia anche in via equitativa, e per
l'effetto condannare la NO a pagare ai Signori ed Parte_1 CP_1 in solido tra loro quali eredi della NO la CP_2 Persona_1 complessiva somma di euro 120.000,00 (centoventimila/00), o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa, oltre interessi legali dai singoli pagamenti, o in subordine dalla messa in mora o dalla domanda di primo grado sino all'effettivo soddisfo.
- A.
4. In estremo subordine, accertare e dichiarare ex art. 2041 c.c. l'arricchimento senza causa della NO , nei confronti dei Signori ed Parte_1 CP_1 in solido tra loro quali eredi della NO e per CP_2 Persona_1
l'effetto condannarla alla restituzione in favore dei Signori ed CP_1 CP_2 in solido tra loro quali eredi della NO della somma di
[...] Persona_1 euro 120.000,00 (centoventimila/00) o in quella ritenuta di giustizia anche in via equitativa, oltre interessi legali dai singoli pagamenti, o in subordine dalla messa in mora o dalla presente domanda sino all'effettivo soddisfo.
B) in via incidentale
- B.
1. accogliere l'appello incidentale proposto da ed e per CP_2 CP_1
l'effetto accertare e dichiarare che la NO ha concesso a Persona_1 mutuo alla NO anche la somma di euro 56.000,00, in data Parte_1
17/07/2009 e che la NO non ha adempiuto all'obbligazione di Parte_1 restituire la già menzionata somma alla NO;
Persona_1
- B.
2. accertare e dichiarare che la NO è obbligata a restituire Parte_1 ai Signori ed in solido tra loro quali eredi della NO CP_1 CP_2
pag. 3/18 la somma di euro 56.000,00, e per l'effetto condannare la NO Persona_1 Per_1
a pagare ai Signori ed in solido tra loro Parte_1 CP_1 CP_2 quali eredi della NO la somma di euro 56.000,00 Persona_1
(cinquantaseimila/00), oltre interessi legali dal pagamento del 17/07/2009, o in subordine dalla messa in mora o dalla domanda di primo grado sino all'effettivo soddisfo.
- B.
3. in via meramente gradata e subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto del superiore capo di domanda e qualora fosse accertato che la somma oggetto di appello incidentale fosse stata a suo tempo donata dalla NO Persona_1 alla NO , accertare e dichiarare che la donazione della somma Parte_1 di € 56.000,00 pagata il 17/07/2009 è nulla ed inefficace per difetto di forma ad substantiam, e che la NO è tenuta alla restituzione della Parte_1 predetta somma a tale titolo ricevuta e per l'effetto condannare la NO Pt_1
a pagare ai Signori ed in solido tra loro quali
[...] CP_1 CP_2 eredi della NO la somma di euro 56.000,00 Persona_1
(cinquantaseimila/00) o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa, oltre interessi legali dal dì degli atti nulli o in subordine dalla domanda di primo grado sino all'effettivo soddisfo.
- B.
4. In via meramente gradata e subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dei superiori capi di domanda accertare e dichiarare ex art. 2033 c.c. che la
NO è tenuta alla restituzione in favore dei Signori Parte_1 CP_1 ed in solido tra loro quali eredi della NO della CP_2 Persona_1 somma di € 56.000,00 come sopra specificata o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa, e per l'effetto condannare la NO
a pagare ai Signori ed in solido tra loro Parte_1 CP_1 CP_2 quali eredi della NO la somma di euro 56.000,00 Persona_1
(cinquantaseimila/00) o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa, oltre interessi legali dal dì degli atti nulli o in subordine dalla domanda di primo grado sino all'effettivo soddisfo.
pag. 4/18 - B.
5. In via ulteriormente gradata e subordinata, accertare e dichiarare ex art. 2041
c.c. l'arricchimento senza causa della NO , nei confronti dei Parte_1
Signori ed in solido tra loro quali eredi della NO CP_1 CP_2
e per l'effetto condannarla alla restituzione in favore dei Signori Persona_1 ed in solido tra loro quali eredi della NO CP_1 CP_2 Persona_1
della somma di euro 56.000,00 (cinquantaseimila/00) o in quella ritenuta di
[...] giustizia anche in via equitativa, oltre interessi legali dai singoli pagamenti, o in subordine dalla messa in mora o dalla domanda di primo grado sino all'effettivo soddisfo.
C) In ogni caso con vittoria di compensi oltre spese generali, Iva e Ca come per legge di entrambi i gradi di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 440/2023, pubblicata in data 8.11.2023, il
Tribunale di Avezzano accoglieva parzialmente la domanda di restituzione di somme corrisposte a titolo di mutuo proposta da e in qualità di CP_1 CP_2 eredi della loro defunta madre , nei confronti di Persona_1 Parte_1 condannando la convenuta alla restituzione della complessiva somma di euro
120.000,00 in virtù dell'inadempimento dell'accertato contratto di mutuo intercorso tra quest'ultima e la de cuius degli attori, con compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
1.1. A fondamento della domanda gli attori deducevano che Parte_2 avrebbe concesso alla convenuta, a titolo di mutuo, la somma complessiva di €
176.000,00, in diversi momenti e, precisamente:
- € 60.000,00 in data 17/10/2008 a mezzo bonifico dal proprio conto corrente bancario n. 121352 al conto corrente bancario intestato alla convenuta n. 151587;
- € 10.000,00 in data 5/11/2008, sempre con bonifico bancario;
- € 56.000,00, in data 17/7/2009, mediante assegno circolare n. 50109030;
- € 50.000,00 il 28.1.2010, sempre mediante bonifico bancario. pag. 5/18 Sostenevano che le suddette somme non erano mai state restituite alla mutuante, nonostante la messa in mora mediante raccomandata inviata alla convenuta il 15.3.2017 dalla;
quest'ultima, successivamente deceduta in data 8.1.2019, lasciava, quali Per_1 eredi, i figli, ed che pertanto agivano in giudizio per la CP_1 CP_2 restituzione delle somme dovute.
1.2. Si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, Parte_1
l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria e, nel merito, l'inesistenza del credito vantato, in difetto di prova dell'accordo restitutorio e dunque del titolo che giustificasse la ripetizione.
2. Il primo giudice, rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda e ritenuta dimostrata la qualità di eredi degli attori, accoglieva parzialmente le richieste attoree, compensando integralmente le spese di lite tra le parti.
2.1 In particolare, il Tribunale di Avezzano, a seguito dell'espletata istruttoria e sulla base delle risultanze testimoniali e documentali, accertava la natura della dazione delle somme concesse a mutuo rispettivamente, per euro 60.00,00, in data 17/10/2008, euro
10.000,00, in data 5/11/2008 e 50.000,00 in data 28/1/2010, ritenendo invece che la dazione della somma di euro 56.000,00, intervenuta tramite assegno circolare in data
17.07.2009, costituisse un'obbligazione naturale adempiuta dalla nei confronti Per_1 della nuora Riteneva, infatti, il primo giudice che la dazione Parte_1 dell'assegno fosse collegata e funzionale all'acquisto della casa familiare costituente abitazione del nucleo familiare composto dalla convenuta e dal figlio della e Per_1 dunque effettuata in virtù della sussistenza del dovere morale di contribuzione e assistenza alla realizzazione del ménage familiare, avendo anche la madre della convenuta corrisposto un contributo economico pressoché speculare per l'acquisto dell'immobile; rinveniva, inoltre, anche la proporzionalità dell'importo elargito rispetto al valore dell'immobile.
Veniva, quindi, accertato e dichiarato che la corresponsione della indicata somma fosse riferibile ad un'obbligazione naturale e dunque non ripetibile.
pag. 6/18 2.2. Per tali ragioni accoglieva solo parzialmente la domanda attorea, condannando la convenuta alla restituzione della somma di euro 120.000,00, e rigettava la domanda di risarcimento del danno in quanto sfornita di prova compensando integralmente le spese di lite tra le parti.
3. Appello. Avverso la decisione di primo grado ha proposto appello Parte_1 per i seguenti motivi.
3.1 “Mancata prova dello status di erede della sig.ra da parte dei Persona_1 sig.ri e ”. CP_1 CP_2
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha contestato l'impugnata sentenza per aver ritenuto dimostrata dagli allora attori la qualità di eredi della defunta . Per_1
Ha sostenuto al riguardo che gli appellati non avrebbero dimostrato di aver accettato l'eredità della de cuius, deducendo l'inammissibilità della denuncia di successione prodotta poiché depositata oltre i termini e comunque l'irrilevanza di tale documentazione ai fini della prova dello status di erede.
Ha dedotto che per tali ragioni gli attori potevano considerarsi solo chiamati all'eredità
e, non avendo dato prova della loro qualità di eredi, non sarebbero quindi legittimati ad agire in giudizio per la restituzione delle somme richieste.
3.2 “Mancata prova dell'avvenuta conclusione di un contratto di mutuo”.
Con il secondo motivo l'appellante ha contestato la sentenza emessa dal Tribunale di
Avezzano per aver ritenuto adeguatamente provata sia la consegna delle somme di denaro che l'obbligo di restituzione della convenuta.
Ha sostenuto al riguardo l'inattendibilità delle testimonianze rese in giudizio, in quanto provenienti da soggetti con interesse nella causa, in particolare sottolineando la qualità di coniuge dell'attrice del teste , del quale ha contestato la veridicità, Testimone_1 sostenendo peraltro che l'obbligo di restituzione dichiarato dal teste come previsto sarebbe incompatibile con le avvenute successive dazioni di denaro in mancanza di restituzione delle somme già corrisposte e con la mancata formale richiesta di restituzione delle stesse ad opera della de cuius per vari anni. pag. 7/18 Ha dedotto nel merito che le somme versate erano consistite in liberalità d'uso da parte della suocera della convenuta al fine di provvedere, in luogo del figlio, all'acquisto della casa familiare e al mantenimento ed educazione dei nipoti, potendo al più inquadrarsi in donazioni indirette od obbligazioni naturali. Ha sostenuto che gli elementi costitutivi delle fattispecie innanzi richiamati sarebbero rinvenibili nel legame familiare e nella mancata richiesta della restituzione delle somme per più di nove anni.
3.3. “Remissione del credito per violazione della buona fede nell'esecuzione del contratto”.
Con ultimo motivo di gravame ha lamentato, in subordine, che in presenza di un contratto di mutuo, comunque, l'inerzia del creditore nell'escutere il proprio credito dovrebbe qualificarsi come un comportamento contrario a buona fede, capace di ingenerare nel debitore un legittimo affidamento circa la remissione del debito, sostenendo che l'inerzia decennale della de cuius nel chiedere la ripetizione delle somme avrebbe comportato la rimessione del debito in favore dell'appellante.
4. Si sono costituiti in giudizio e impugnando e contestando CP_1 CP_2 quanto dedotto dall'appellante, eccependo l'inammissibilità del terzo motivo di appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c. e chiedendo il rigetto dell'appello nel merito, nonché proponendo appello incidentale per i motivi di seguito indicati.
4.1. “Erronea, omessa e contraddittoria valutazione delle circostanze di fatto, nonché violazione e falsa applicazione di legge”.
Gli appellanti in via incidentale hanno contestato l'impugnata sentenza per non aver riconosciuto agli attori la restituzione della somma di euro 56.000,00, la cui dazione era stata erroneamente qualificata dal primo giudice come obbligazione naturale.
In merito, hanno sostenuto che dall'istruttoria sarebbe emerso l'obbligo restitutorio anche relativamente a tale importo e che, in ogni caso, non risulterebbero sussistenti gli elementi costitutivi dell'obbligazione naturale, non essendo emerso che la coppia, al momento della dazione, versasse in condizioni economiche di necessità tali da non poter pag. 8/18 acquistare la casa familiare e sia perché se si fosse trattato di obbligo morale, allora il versamento sarebbe intervenuto più probabilmente in favore del figlio o dei nipoti.
Hanno fatto rilevare, inoltre, che il contributo economico della madre della convenuta, posto a fondamento della statuizione dal primo giudice, non sarebbe paragonabile e accomunabile a quello della de cuius, in quanto la suddetta madre ha, invero, con la somma corrisposta, acquisito l'usufrutto della casa acquistata in Ornicola, successivamente scambiato con la figlia in nuda proprietà, sicché tale circostanza non sarebbe indice del fatto che la somma di euro 56.000,00 corrisposta dalla de cuius con assegno sia stata posta in essere in virtù del dovere morale di aiutare e sostenere la coppia per l'acquisto dell'abitazione familiare.
Hanno sostenuto poi, in subordine, che anche qualora la somma dovesse essere ritenuta una donazione indiretta, questa sarebbe nulla per difetto di forma ed in ogni caso si tratterebbe di indebito oggettivo o arricchimento senza causa con conseguente obbligo restitutorio da parte dell'appellante.
4.2. “Erronea o contraddittoria applicazione del principio di parziale soccombenza”.
Con tale motivo gli appellati- appellanti in via incidentale hanno invocato la riforma della sentenza anche in relazione alla statuizione sulle spese lamentando che, in virtù dell'accoglimento della domanda superiore alla metà del valore della causa, il primo giudice avrebbe errato nello statuire la compensazione integrale delle spese di lite, dovendo al più provvedere alla compensazione dei due terzi.
5. Motivi della decisione.
L'appello principale è infondato e deve essere rigettato.
5.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante contesta l'impugnata sentenza per aver ritenuto dimostrato dagli allora attori lo status di eredi di , Persona_2 sostenendo che, stante l'inammissibilità del deposito della denuncia di successione, tardivamente effettuato, e la sua irrilevanza ai fini probatori, non avrebbero dato prova di aver accettato l'eredità e dunque non sarebbero legittimati ad agire in giudizio per il recupero del credito della de cuius.
pag. 9/18 Al riguardo occorre preliminarmente precisare che la qualità di erede è una questione che attiene al merito della controversia, incidendo sulla titolarità del diritto di credito fatto valere, che, come tale, deve essere adeguatamente dimostrata in giudizio dalla parte che agisce deducendone la propria titolarità.
Sul punto la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 22730/2021, ha inteso dare continuità al principio già precedentemente affermato secondo il quale: “In tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto(nella specie rivendicazione della proprietà) deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c. c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere – che non è assolto con la produzione della denuncia di successione – è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.” precisando inoltre che: “D'altra parte, con riguardo all'accettazione dell'eredità, poiché ai sensi dell'art.
476 c.c. l'accettazione tacita può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, id est con un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, l'accettazione
è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che – essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari – non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c., sicché, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento della stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13738 del
27/06/2005, Rv. 581423; conf. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10060 del 24/04/2018, Rv.
pag. 10/18 648326; cfr. anche Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 14499 del 06/06/2018, Rv. 648845
e Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 16814 del 26/06/2018, Rv. 649422)”.
Ebbene, in virtù dei principi di diritto confermati dalla Suprema Corte deve ritenersi che, provata la qualità di chiamato all'eredità con idonea dimostrazione della morte del de cuius e del rapporto di parentela comportante la qualità di eredi legittimi, lo status di erede possa legittimamente essere acquisito e dimostrato tramite l'accettazione tacita dell'eredità derivante dalla stessa instaurazione del giudizio che comporti la rivendica di beni o crediti del de cuius travalicando tale azione gli atti di ordinaria conservazione dell'eredità.
Nel caso di specie risultano essere soddisfatte entrambe le condizioni essendo in primo luogo pacifica ed incontestata la qualità di chiamati all'eredità degli attori, risultante sia dalla produzione del certificato di morte della sia dall'incontestata qualità degli Per_2 stessi di legittimari della defunta emergente dagli atti di causa e dalle allegazioni della stessa convenuta la quale ha confermato il rapporto di parentela intercorrente tra la
[...]
Per_
e il affermando di essere compagna del figlio della de cuius e madre dei CP_1 suoi nipoti.
Dimostrata la qualità di chiamati degli odierni appellati, anche lo status di eredi degli stessi deve ritenersi sussistente per accettazione tacita dell'eredità derivante dall'instaurazione del giudizio di primo grado, con il quale gli allora attori hanno manifestato l'intenzione di accettare l'eredità tenendo un comportamento che, esorbitando dai normali atti conservativi dello stato dei fatti, risulta incompatibile con la volontà di rinunciarvi.
Irrilevanti e superflue devono dunque ritenersi le contestazioni sollevate dall'appellante circa la rilevanza probatoria e l'ammissibilità della denuncia di successione prodotta, che seppur abbia valore indiziario della volontà di accettazione, rimane, ai fini probatori dell'accettazione dell'eredità, assorbita dalla suddetta accettazione tacita derivante dall'esperimento dell'azione giudiziaria.
Per tali ragioni il primo motivo di appello deve essere rigettato.
pag. 11/18 5.2. Parimenti infondato risulta essere il secondo motivo di gravame con il quale l'appellante deduce il mancato assolvimento dell'onere probatorio circa la sussistenza di un contratto di mutuo tra la de cuius e l'appellante, sostenendo che le elargizioni delle somme richieste sarebbero consistite in liberalità d'uso, donazioni indirette o obbligazioni naturali, non avendo le parti previsto un obbligo restitutorio delle somme in capo alla appellante.
Al riguardo giova precisare che, in ossequio ai principi regolatori del riparto dell'onere probatorio sanciti dall'art. 2697 c.c., la parte che agisca per l'adempimento di un diritto ha l'onere di dimostrare la sussistenza dei fatti sulla base dei quali il diritto si fonda. Nel caso di specie tale onere posto a carico degli attori si sostanzia nel dare prova della sussistenza di un contratto di mutuo tra le parti e, in particolare, oltre che della avvenuta consegna delle somme di denaro anche della previsione di un obbligo restitutorio delle stesse tra le parti.
Dimostrati dall'attore gli elementi costitutivi del contratto dedotto è invece onere della parte che ne contesti la sussistenza fornire idonea prova circa i fatti modificativi, estintivi o posti a fondamento delle eccezioni sollevate, dovendo pertanto nel caso in esame la convenuta dimostrare l'insussistenza del contratto di mutuo ed in particolare l'animus donandi o l'intento solidaristico posti alla base dell'elargizioni ricevute.
Ebbene, dall'esame degli atti di causa risulta assolto l'onere probatorio posto in capo agli allora attori, dovendo ritenersi provata in giudizio sia la consegna delle somme richieste, oltre che documentalmente anche in quanto circostanza non contestata dalla convenuta, sia la previsione tra le parti di un obbligo restitutorio in capo alla Pt_1 così come emerso dalle risultanze testimoniali. Entrambi i testi di parte attrice, infatti, hanno attendibilmente e coerentemente riferito di essere testimoni diretti degli accordi intercorsi tra le parti, confermando la natura di prestito delle somme di denaro versate dalla de cuius in favore della nuora, della previsione di un obbligo restitutorio a richiesta delle suddette somme nonché della formulazione di richieste restitutorie verbali da parte della mutuante.
pag. 12/18 Di contro, alcuna prova è stata fornita dalla odierna appellante circa il fondamento della natura liberale o solidaristica delle elargizioni di denaro ricevute, essendosi la stessa limitata a dedurre l'assenza di obbligo restitutorio che, a suo dire, emergerebbe sostanzialmente dalla qualità di congiunta della mutuante e dall'assenza di richieste formali di restituzione delle somme dovute.
Tali circostanze, consistenti invero in meri atti di tolleranza posti in essere dalla mutuante, devono ritenersi privi di valore probatorio, così come alcun rilievo deve attribuirsi alla circostanza dedotta dall'appellante secondo la quale l'elargizione di altre somme in assenza di restituzione delle prime sarebbe idonea a far ritenere l'insussistenza dell'obbligo restitutorio, consistendo questa in una mera supposizione priva di riscontro ed emergendo, al contrario, dalle dichiarazioni testimoniali, sia l'assenza di termine previsto tra le parti per la restituzione, sia le avvenute richieste verbali di restituzione degli importi precedentemente elargiti da parte della mutuante.
Per le ragioni sin qui esposte, deve pertanto ritenersi fornita da parte degli odierni appellati idonea prova circa gli elementi costitutivi del contratto di mutuo, con conseguente assolvimento dell'onere probatorio posto a loro carico, non avendo invece l'odierna appellante assolto al proprio onere probatorio circa la fondatezza dell'eccezione sollevata, in mancanza di prova dell'insussistenza degli obblighi restitutori e dello spirito di liberalità solamente dedotto a fondamento della elargizione delle somme da parte della . Per_2
5.3. Per le medesime ragioni, anche il terzo motivo di appello deve ritenersi privo di fondamento, dovendo sul punto solamente precisarsi che alcun rilevo deve attribuirsi alla tolleranza avuta dalla mutuante nel ritardo dell'adempimento della prestazione da parte della mutuataria che non si sostanzia in una remissione del debito da parte della
[...]
Per_
. Tale istituto, infatti, può ritenersi in astratto integrato in presenza di un'inequivoca manifestazione di volontà circa la non debenza del credito da parte del creditore che può emergere da comportamenti concludenti solo qualora la volontà abdicativa risulti da una serie di circostanze concludenti e non equivoche, assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto di credito, che non risultano sussistenti nel caso di specie,
pag. 13/18 non potendo le stesse rinvenirsi nel mero trascorrere del tempo stante, inoltre, la mancanza di previsione tra le parti di un termine per la restituzione, risultando convenuto, come da risultanze testimoniali, il diritto per la mutuante di ottenere la restituzione a semplice richiesta.
Per tali ragioni la mera inerzia e tolleranza nel ritardo dell'adempimento non può ritenersi escludere l'obbligo restitutorio previsto né integrare un comportamento contrario a buona fede stante, inoltre, le avvenute richieste restitutorie formulate a voce dalla creditrice come dichiarato dai testi, le quali quindi escludono la sussistenza di qualsivoglia legittimo affidamento circa l'estinzione dell'obbligazione.
In conclusione, per tutti motivi sin qui esposti l'appello proposto deve ritenersi infondato e deve essere quindi rigettato.
6. Meritevole di accoglimento risulta invece essere l'appello incidentale proposto dai
CP_1
6.1. Con primo motivo di appello incidentale gli appellanti hanno contestato l'impugnata sentenza per aver ritenuto non dovuta la restituzione della somma di euro
56.000,00 corrisposta dalla alla appellata, ritenuta dal primo giudice Per_2 riconducibile ad un'obbligazione naturale posta in essere dalla de cuius in virtù del collegamento funzionale con l'acquisto dell'immobile adibito a casa familiare della coppia nonché in considerazione del contributo prestato al suddetto acquisto anche da parte della madre della Pt_1
Sul punto giova premettere che l'obbligazione naturale prevista dall'art. 2034 c.c. consiste nell'esecuzione spontanea della prestazione da parte di un soggetto cosciente di non essere giuridicamente vincolato ma che esegue la prestazione in virtù di un obbligo morale o sociale.
Affinché una prestazione possa essere inquadrata nell'ambito dell'obbligazione naturale, con conseguente non ripetibilità della stessa, è necessari la sussistenza di due presupposti: deve infatti essere accertata, in primo luogo, la sussistenza nel caso concreto di un dovere morale o sociale all'esecuzione della prestazione e se tale dovere pag. 14/18 sia stato adempiuto spontaneamente dal soggetto, in secondo luogo deve inoltre sussistere un rapporto di adeguatezza della prestazione offerta per spirito solidaristico rispetto alle circostanze del caso e di proporzionalità della stessa rispetto alle condizioni economiche e sociali del solvens (Cass. civ. n. 1277/2014 e n. 1266/2016).
Il primo giudice ha ritenuto nel caso in esame la presenza degli elementi costitutivi dell'obbligazione naturale rinvenendo sia il dovere morale della defunta di Per_2 provvedere alla contribuzione dell'acquisto dell'abitazione per il nucleo familiare del figlio odierno attore sia ritenendo che la prestazione offerta fosse proporzionata al valore dell'immobile.
Tale ricostruzione secondo il primo giudice sarebbe confermata dalla pari contribuzione da parte della madre della convenuta all'acquisto dell'immobile, sulla base della quale ha ritenuto che la somma corrisposta dalla de cuius fosse derivante dall'obbligo morale dei genitori di assistere la coppia nella formazione del nuovo nucleo familiare.
La Corte, tuttavia, ritiene che, dall'esame degli atti di causa, non emergano elementi idonei per ricondurre la corresponsione della somma suddetta alla fattispecie dell'obbligazione naturale sussistendo al contrario elementi sufficienti a dimostrare che anche tale somma fosse stata oggetto di un contratto di mutuo tra le parti.
Deve infatti osservarsi che non risulta dimostrata né l'esecuzione spontanea della prestazione da parte della al fine di contribuire al ménage della coppia tramite Per_2
l'acquisto dell'immobile, non essendo sufficiente a tale scopo la sola circostanza che il versamento della somma di euro 56.000,00 fosse funzionale all'acquisto dell'immobile utilizzato poi come casa familiare della coppia, né la proporzionalità dell'elargizione la quale deve essere, invero, valutata non rispetto al valore dell'acquisto effettuato come erroneamente ritenuto dal primo giudice, bensì relativamente alle condizioni economiche e sociali del solvens.
La natura di obbligazione naturale del versamento della somma di euro 56.000,00 non può essere desunta neanche dal contributo economico elargito dalla madre della convenuta all'acquisto dell'immobile. Invero, è intervenuta Persona_3 nell'acquisto dell'immobile non in favore della figlia per scopi solidaristici, bensì
pag. 15/18 acquistando con il proprio contributo economico dalla società immobiliare il diritto di usufrutto dell'intera abitazione sicché non sussiste alcuna speculare obbligazione naturale da parte della madre della convenuta idonea a far presumere la pari natura solidaristica della somma elargita dalla . Per_2
Anche il requisito della proporzionalità della prestazione non appare soddisfatto avendo, come si è detto, il primo giudice erroneamente valutato la proporzionalità dell'elargizione rispetto al prezzo dell'immobile acquistato laddove invero tale proporzione deve essere valutata rispetto alle condizioni economiche e sociali del solvens.
Al contrario la natura di prestito della somma erogata tramite assegno dalla Per_2 risulta emergere dalle dichiarazioni testimoniali del teste il quale ha confermato, Tes_1 quale testimone diretto, la sussistenza dell'obbligo restitutorio previsto tra le parti anche per la suddetta somma dichiarando che fu a richiedere in prestito a Parte_1
la somma di € 56.000,00 al fine di acquistare l'immobile sito in Persona_2
Oricola Via dei Pini n. 18, indicandole di effettuare il versamento tramite assegno direttamente intestato alla società immobiliare venditrice, e che la de cuius accettava la proposta della con l'impegno di quest'ultima a restituire la somma a semplice Pt_1 richiesta in qualunque momento con le stesse modalità dei precedenti prestiti avvenuti.
Confermava, inoltre, il teste che in tale occasione la mutuante lamentava la mancata restituzione delle precedenti somme mutuate e di dover svincolare delle somme al fine di poter elargire il prestito richiesto.
Tale prova costituenda, oltre a doversi ritenere ammissibile, stante la natura successoria del credito oggetto di causa il quale esclude un interesse diretto nella causa da parte del teste, coniuge di , non ricadendo l'importo nella comunione legale dei CP_2 coniugi, deve anche ritenersi attendibile in assenza di elementi concreti contrari, dovendo infatti rilevarsi che alcun elemento di prova contrario è stato offerto dalla odierna appellante la quale si è limitata esclusivamente a dedurre la natura liberale o solidale del versamento della somma al fine di acquistare la casa familiare senza fornire alcun elemento probatorio a sostegno delle proprie allegazioni.
pag. 16/18 Non risultano pertanto sussistere i presupposti di diritto necessari a ritenere dimostrata la natura di obbligazione naturale della somma versata né parimenti la sussistenza degli elementi propri di una donazione indiretta o liberalità d'uso, non avendo l'appellante fornito prova dell'animus donandi che avrebbe spinto la de cuius ad arricchire il patrimonio della destinataria dell'elargizione, e risultando al contrario dalle dichiarazioni testimoniali innanzi riportate la previsione tra le parti dell'obbligo restitutorio proprio del contratto di mutuo.
Per tali ragioni deve ritenersi dimostrata la natura di mutuo anche relativamente alla somma corrisposta per l'acquisto del bene immobile sito in Ornicola di euro 56.000,00, con sussistenza di obbligo restitutorio dell'appellante anche della suddetta somma in favore degli appellati.
6.2. Il secondo motivo di appello incidentale rimane assorbito dall'accoglimento dell'appello incidentale il quale comporta la riforma della sentenza impugnata anche con riguardo alle spese di lite, e l'integrale accoglimento della domanda proposta con conseguente vittoria degli appellanti in via incidentale delle spese di lite di entrambi i gradi giudizio.
6.3. In conclusione, assorbita ogni altra eccezione o istanza in questa sede proposta, la
Corte rigetta l'appello principale e, in accoglimento dell'appello incidentale, condanna l'appellante alla restituzione in favore degli appellati anche della somma di euro
56.000,00 oltre interessi sino al saldo, con condanna della al pagamento delle Pt_1 spese di lite dei due gradi di giudizio, e conferma dell'impugnata sentenza per la restante parte.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e stante il rigetto dell'appello e l'accoglimento dell'appello incidentale sono poste a carico dell'appellante per entrambi i gradi di giudizio, come da liquidazione di cui in dispositivo, fatta esclusione per la fase istruttoria non svolta in questa sede.
8. Rinviene, altresì, applicazione la disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di pag. 17/18 versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 509/2023 del Tribunale di Avezzano, pubblicata in data 08.11.2023, nei confronti di e ogni altra istanza disattesa, così provvede: CP_1 CP_2
1) rigetta l'appello principale;
2) accoglie l'appello incidentale proposto, e per l'effetto, condanna l'appellante alla restituzione in favore degli appellati-appellanti in via incidentale anche della somma di euro 56.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3) condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese di lite, che liquida per il primo grado in euro 786,00 per esborsi e in euro 14.103,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, e per il secondo grado in euro 1138,50 per esborsi e in euro 9.991,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge;
4) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30/5/2002, n. 115 per il versamento da parte della appellante principale di ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto dell'1 settembre 2025
Consigliere estensore
Francesca Coccoli
Presidente
Barbara Del Bono
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