Art. 4.
Le tariffe di vendita dei tabacchi lavorati importati, stabilite ai sensi del primo comma dell'art. 1 della legge 19 dicembre 1958, n. 1085 , sono aumentate dell'importo dei dazi vigenti in base al disposto dell'art. 1 della presente legge.
Le tariffe di vendita dei tabacchi lavorati importati, stabilite ai sensi del primo comma dell'art. 1 della legge 19 dicembre 1958, n. 1085 , sono aumentate dell'importo dei dazi vigenti in base al disposto dell'art. 1 della presente legge.