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4 febbraio 2017
4 febbraio 2017
Art. 3. Disposizioni in materia di organizzazione degli atenei 1. All' articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero venti, purche' gli stessi costituiscano almeno l'80 per cento di tutti i professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato dell'universita' appartenenti ad una medesima area disciplinare».
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell' art. 2, comma 2, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2011, n. 10, S.O., come novellato dalla presente legge:
«Art. 2 (Organi e articolazione interna delle universita'). - (Omissis).
2. Per le medesime finalita' ed entro lo stesso termine di cui al comma 1, le universita' statali modificano, altresi', i propri statuti in tema di articolazione interna, con l'osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi:
a) semplificazione dell'articolazione interna, con contestuale attribuzione al dipartimento delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attivita' didattiche e formative, nonche' delle attivita' rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie;
b) riorganizzazione dei dipartimenti assicurando che a ciascuno di essi afferisca un numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato non inferiore a trentacinque, ovvero quaranta nelle universita' con un numero di professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato superiore a mille unita', afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei, ovvero venti, purche' gli stessi costituiscano almeno l'80 per cento di tutti i professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato dell'universita' appartenenti ad una medesima area disciplinare;
(Omissis).».
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell' art. 2, comma 2, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2011, n. 10, S.O., come novellato dalla presente legge:
«Art. 2 (Organi e articolazione interna delle universita'). - (Omissis).
2. Per le medesime finalita' ed entro lo stesso termine di cui al comma 1, le universita' statali modificano, altresi', i propri statuti in tema di articolazione interna, con l'osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi:
a) semplificazione dell'articolazione interna, con contestuale attribuzione al dipartimento delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attivita' didattiche e formative, nonche' delle attivita' rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie;
b) riorganizzazione dei dipartimenti assicurando che a ciascuno di essi afferisca un numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato non inferiore a trentacinque, ovvero quaranta nelle universita' con un numero di professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato superiore a mille unita', afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei, ovvero venti, purche' gli stessi costituiscano almeno l'80 per cento di tutti i professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato dell'universita' appartenenti ad una medesima area disciplinare;
(Omissis).».
Commentario • 1
- 1. Regione Sicilia: il parere del CGA sulle nomine nel settore sanitario regionaleRedazione · https://www.giurdanella.it/ · 30 maggio 2017 · 0.86762995
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Giurisprudenza • 57
- 1. Trib. Marsala, sentenza 12/12/2024, n. 970Provvedimento: […] 4/2017 e 8/2017, del D.P.R.S. n. 532 del 2017 modificato con D.P.R.S. n. 545 del 2017, D.P.R. n. 589/2018), con consequenziale riconoscimento del requisito sanitario legittimante il beneficio economico fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa, ovvero a quella che si riterrà di giustizia; condannare, per l'effetto, l' Controparte_5 , al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 3 della Legge Regionale 4/2017 e ss.mm.ii. in favore del Sig. Parte_1 fin dalla data della domanda amministrativa (AGOSTO 2023) o di quella che si riterrà di giustizia; vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.Leggi di più...
- art. 152 disp. att. c.p.c.·
- giurisdizione giudice del lavoro·
- art. 3 D.M. 26.09.2016·
- requisito sanitario·
- indennità di accompagnamento·
- disabilità gravissima·
- spese di CTU·
- onere della prova·
- esenzione spese di lite