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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/08/2025, n. 2435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2435 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 713/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quinta civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
PAOLA TANARA Presidente
ANNA FERRARI Consigliere
MARC ANTHONY GAMBARDELLA Consigliere Aus. rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 713/2025, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Negri, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Busto Arsizio (VA), via Castelfidardo 1bis
Appellante
CONTRO
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Maria Grazia Ambrosetti, elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Busto Arsizio (VA), via
Pergolesi 4 bis
Appellata
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 190/2025 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, pubblicata il 13/02/2025, in materia di modifica delle condizioni di mantenimento del figlio maggiorenne.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 • Per l'appellante, IG. Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma della Parte_1 sentenza impugnata, ridurre l'assegno di mantenimento per il figlio ad € 649,00 Per_1 mensili o, in subordine, ad € 721,00 mensili o in quella diversa somma ridotta ritenuta di giustizia. Con riforma della statuizione sulle spese del primo grado e con vittoria o compensazione delle spese del presente grado.
• Per l'appellata, IG.ra : Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello rigettare Controparte_1
l'appello proposto dal IG. e confermare integralmente la sentenza n. 190/2025 Parte_1
del Tribunale di Busto Arsizio. Con vittoria di spese e compensi di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 02/08/2024, il IG. adiva il Tribunale di Busto Arsizio per Parte_1 ottenere la riduzione del contributo di mantenimento, all'epoca pari a circa €. 900,00 mensili, in favore del figlio , divenuto maggiorenne, a seguito di un peggioramento delle proprie condizioni Per_1
economiche. A fondamento della domanda, deduceva la riduzione del proprio reddito a seguito di un prepensionamento incentivato, la perdita di benefit aziendali, nonché l'insorgere di nuove e continuative spese mediche.
Si costituiva in giudizio la IG.ra , contestando le allegazioni avversarie e Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda. Eccepiva che lo stato depressivo del ricorrente era preesistente e non rappresentava fatto sopravvenuto, che la situazione economica dello stesso non fosse peggiorata come rappresentato, ma anzi migliorata a causa di un incremento dei risparmi e che la propria situazione economica fosse, al contrario, oggettivamente peggiorata a causa di una grave patologia oncologica recidivante che l'aveva colpita.
Il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza n. 190/2025 pubblicata il 13/02/2025, rigettava la domanda del ricorrente e lo condannava alla rifusione delle spese di lite. La decisione si fondava su due principali argomenti: la mancata produzione da parte del ricorrente della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2013, ritenuta indispensabile per una comparazione e la constatazione di una "buona capacità di risparmio" desunta dagli estratti conto bancari.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il IG. affidandosi a due motivi principali: Pt_1
1. L'erroneità della sentenza per aver fondato il rigetto sulla mancata produzione della dichiarazione dei redditi del 2013, documento che non era materialmente disponibile al momento della decisione sul divorzio (marzo-maggio 2013) e che, pertanto, non poteva costituirne il fondamento.
2 2. L'omessa e insufficiente valutazione della sua complessiva situazione economica,
caratterizzata da una comprovata e significativa riduzione reddituale successiva al prepensionamento, dall'insorgere di nuove spese mediche e dalle mutate condizioni del figlio maggiorenne, il quale aveva interrotto il percorso di studi e aveva raggiunto un'età nella quale vige il principio di autoresponsabilità.
L'appellata si è costituita, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado.
La causa, all'esito della trattazione, è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Sul primo motivo di appello
Il primo motivo di appello, con cui si censura il principale argomento motivazionale della sentenza impugnata, è fondato. Il Tribunale ha errato nel ritenere dirimente la mancata produzione della dichiarazione dei redditi dell'anno 2013. Come correttamente eccepito dall'appellante, il provvedimento di divorzio di cui si chiede la modifica è stato emesso nel maggio 2013, a seguito di un ricorso congiunto depositato nel marzo dello stesso anno. A quelle date, la dichiarazione dei redditi per l'anno 2013 non era materialmente disponibile, rendendo logicamente e giuridicamente impossibile che la determinazione dell'assegno si fosse basata su di essa. Il presupposto del ragionamento del primo giudice è, pertanto, palesemente erroneo. La valutazione sulla modifica delle condizioni deve basarsi su una comparazione tra la situazione economica delle parti al momento dell'ultimo provvedimento e quella attuale, sulla base di tutti gli elementi disponibili all'epoca dell'emissione del primo provvedimento, e non può essere preclusa dalla mancata produzione di un singolo documento.
Sul secondo motivo di appello
Anche il secondo motivo di appello, relativo all'omessa valutazione della situazione complessiva delle parti, è fondato. La decisione del Tribunale, superato il vizio logico di cui al primo punto, appare carente anche nella valutazione globale dei "giustificati motivi" che, ai sensi dell'art. 337-septies c.c., legittimano la revisione delle disposizioni concernenti il mantenimento.
Dalla documentazione prodotta emerge in modo inequivocabile un peggioramento della situazione economica del IG. Il suo reddito netto annuo ha subito una contrazione significativa e non Pt_1
3 volontaria, passando da €. 42.716 del 2023 a €. 35.721 del 2024, a seguito del pensionamento anticipato. Si tratta di una riduzione di circa il 16%, che oggettivamente altera la sua capacità contributiva.
Parallelamente, sono mutate in modo sostanziale le condizioni del figlio . Sebbene la IG.ra Per_1
sostenga che il figlio sia ancora impegnato in un percorso di studi, l'appellante ha prodotto CP_1
in questo grado di giudizio una comunicazione della dirigente scolastica dell'Istituto Mendel, datata
16.05.2025, che attesta il ritiro di dalla frequenza scolastica sin dall'ottobre 2024 e la sua Per_1
mancata iscrizione agli esami di maturità per l'anno in corso.
Questo elemento è decisivo. , ormai ventiduenne, non risulta attualmente impegnato in Per_1
alcun progetto formativo. Sebbene l'obbligo dei genitori non cessi automaticamente con la maggiore età, esso è strettamente correlato all'impegno del figlio in un percorso di studi o formativo volto al raggiungimento di un'indipendenza economica, e non può protrarsi indefinitamente in caso di inerzia o di scelte che denotano una mancanza di impegno. L'attuale contributo di mantenimento, pari a €.
900,00 mensili, si avvicina all'importo di un primo stipendio e rischia di fungere da disincentivo alla ricerca di un'autonoma collocazione lavorativa, in violazione del principio di autoresponsabilità che grava sul figlio maggiorenne.
Conclusioni e rideterminazione dell'assegno
Alla luce della comprovata riduzione del reddito paterno e, soprattutto, delle mutate condizioni del figlio, che non sta portando avanti alcun percorso formativo, sussistono i presupposti per una revisione del contributo di mantenimento. Tenendo conto, da un lato, della necessità di non privare il figlio di un supporto economico durante la fase, che si auspica breve, di transizione verso l'autosufficienza, e dall'altro delle ridotte capacità economiche del padre e della precaria situazione della madre (con un reddito annuo inferiore a € 9.000,00), la Corte ritiene equo rideterminare l'importo del contributo di mantenimento in €. 700,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come per legge. Tale importo costituisce un equo bilanciamento di tutti gli interessi in gioco.
Sulle spese di lite
L'esito del giudizio, con l'accoglimento parziale dell'appello e la riforma della sentenza di primo grado, integra una situazione di soccombenza reciproca. Appare pertanto giustificato, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., disporre l'integrale compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
4 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza n. 190/2025 del Tribunale di
Busto Arsizio, ridetermina in €. 700,00 (settecento/00) mensili il contributo di mantenimento dovuto da in favore del figlio , con decorrenza dalla Parte_1 Per_1
data di deposito del ricorso di primo grado, oltre alla rivalutazione annuale ISTAT e al contributo del 50% per le spese straordinarie;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Marc Anthony Gambardella Paola Tanara
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quinta civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
PAOLA TANARA Presidente
ANNA FERRARI Consigliere
MARC ANTHONY GAMBARDELLA Consigliere Aus. rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 713/2025, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Negri, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Busto Arsizio (VA), via Castelfidardo 1bis
Appellante
CONTRO
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Maria Grazia Ambrosetti, elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Busto Arsizio (VA), via
Pergolesi 4 bis
Appellata
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 190/2025 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, pubblicata il 13/02/2025, in materia di modifica delle condizioni di mantenimento del figlio maggiorenne.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 • Per l'appellante, IG. Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma della Parte_1 sentenza impugnata, ridurre l'assegno di mantenimento per il figlio ad € 649,00 Per_1 mensili o, in subordine, ad € 721,00 mensili o in quella diversa somma ridotta ritenuta di giustizia. Con riforma della statuizione sulle spese del primo grado e con vittoria o compensazione delle spese del presente grado.
• Per l'appellata, IG.ra : Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello rigettare Controparte_1
l'appello proposto dal IG. e confermare integralmente la sentenza n. 190/2025 Parte_1
del Tribunale di Busto Arsizio. Con vittoria di spese e compensi di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 02/08/2024, il IG. adiva il Tribunale di Busto Arsizio per Parte_1 ottenere la riduzione del contributo di mantenimento, all'epoca pari a circa €. 900,00 mensili, in favore del figlio , divenuto maggiorenne, a seguito di un peggioramento delle proprie condizioni Per_1
economiche. A fondamento della domanda, deduceva la riduzione del proprio reddito a seguito di un prepensionamento incentivato, la perdita di benefit aziendali, nonché l'insorgere di nuove e continuative spese mediche.
Si costituiva in giudizio la IG.ra , contestando le allegazioni avversarie e Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda. Eccepiva che lo stato depressivo del ricorrente era preesistente e non rappresentava fatto sopravvenuto, che la situazione economica dello stesso non fosse peggiorata come rappresentato, ma anzi migliorata a causa di un incremento dei risparmi e che la propria situazione economica fosse, al contrario, oggettivamente peggiorata a causa di una grave patologia oncologica recidivante che l'aveva colpita.
Il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza n. 190/2025 pubblicata il 13/02/2025, rigettava la domanda del ricorrente e lo condannava alla rifusione delle spese di lite. La decisione si fondava su due principali argomenti: la mancata produzione da parte del ricorrente della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2013, ritenuta indispensabile per una comparazione e la constatazione di una "buona capacità di risparmio" desunta dagli estratti conto bancari.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il IG. affidandosi a due motivi principali: Pt_1
1. L'erroneità della sentenza per aver fondato il rigetto sulla mancata produzione della dichiarazione dei redditi del 2013, documento che non era materialmente disponibile al momento della decisione sul divorzio (marzo-maggio 2013) e che, pertanto, non poteva costituirne il fondamento.
2 2. L'omessa e insufficiente valutazione della sua complessiva situazione economica,
caratterizzata da una comprovata e significativa riduzione reddituale successiva al prepensionamento, dall'insorgere di nuove spese mediche e dalle mutate condizioni del figlio maggiorenne, il quale aveva interrotto il percorso di studi e aveva raggiunto un'età nella quale vige il principio di autoresponsabilità.
L'appellata si è costituita, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado.
La causa, all'esito della trattazione, è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Sul primo motivo di appello
Il primo motivo di appello, con cui si censura il principale argomento motivazionale della sentenza impugnata, è fondato. Il Tribunale ha errato nel ritenere dirimente la mancata produzione della dichiarazione dei redditi dell'anno 2013. Come correttamente eccepito dall'appellante, il provvedimento di divorzio di cui si chiede la modifica è stato emesso nel maggio 2013, a seguito di un ricorso congiunto depositato nel marzo dello stesso anno. A quelle date, la dichiarazione dei redditi per l'anno 2013 non era materialmente disponibile, rendendo logicamente e giuridicamente impossibile che la determinazione dell'assegno si fosse basata su di essa. Il presupposto del ragionamento del primo giudice è, pertanto, palesemente erroneo. La valutazione sulla modifica delle condizioni deve basarsi su una comparazione tra la situazione economica delle parti al momento dell'ultimo provvedimento e quella attuale, sulla base di tutti gli elementi disponibili all'epoca dell'emissione del primo provvedimento, e non può essere preclusa dalla mancata produzione di un singolo documento.
Sul secondo motivo di appello
Anche il secondo motivo di appello, relativo all'omessa valutazione della situazione complessiva delle parti, è fondato. La decisione del Tribunale, superato il vizio logico di cui al primo punto, appare carente anche nella valutazione globale dei "giustificati motivi" che, ai sensi dell'art. 337-septies c.c., legittimano la revisione delle disposizioni concernenti il mantenimento.
Dalla documentazione prodotta emerge in modo inequivocabile un peggioramento della situazione economica del IG. Il suo reddito netto annuo ha subito una contrazione significativa e non Pt_1
3 volontaria, passando da €. 42.716 del 2023 a €. 35.721 del 2024, a seguito del pensionamento anticipato. Si tratta di una riduzione di circa il 16%, che oggettivamente altera la sua capacità contributiva.
Parallelamente, sono mutate in modo sostanziale le condizioni del figlio . Sebbene la IG.ra Per_1
sostenga che il figlio sia ancora impegnato in un percorso di studi, l'appellante ha prodotto CP_1
in questo grado di giudizio una comunicazione della dirigente scolastica dell'Istituto Mendel, datata
16.05.2025, che attesta il ritiro di dalla frequenza scolastica sin dall'ottobre 2024 e la sua Per_1
mancata iscrizione agli esami di maturità per l'anno in corso.
Questo elemento è decisivo. , ormai ventiduenne, non risulta attualmente impegnato in Per_1
alcun progetto formativo. Sebbene l'obbligo dei genitori non cessi automaticamente con la maggiore età, esso è strettamente correlato all'impegno del figlio in un percorso di studi o formativo volto al raggiungimento di un'indipendenza economica, e non può protrarsi indefinitamente in caso di inerzia o di scelte che denotano una mancanza di impegno. L'attuale contributo di mantenimento, pari a €.
900,00 mensili, si avvicina all'importo di un primo stipendio e rischia di fungere da disincentivo alla ricerca di un'autonoma collocazione lavorativa, in violazione del principio di autoresponsabilità che grava sul figlio maggiorenne.
Conclusioni e rideterminazione dell'assegno
Alla luce della comprovata riduzione del reddito paterno e, soprattutto, delle mutate condizioni del figlio, che non sta portando avanti alcun percorso formativo, sussistono i presupposti per una revisione del contributo di mantenimento. Tenendo conto, da un lato, della necessità di non privare il figlio di un supporto economico durante la fase, che si auspica breve, di transizione verso l'autosufficienza, e dall'altro delle ridotte capacità economiche del padre e della precaria situazione della madre (con un reddito annuo inferiore a € 9.000,00), la Corte ritiene equo rideterminare l'importo del contributo di mantenimento in €. 700,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come per legge. Tale importo costituisce un equo bilanciamento di tutti gli interessi in gioco.
Sulle spese di lite
L'esito del giudizio, con l'accoglimento parziale dell'appello e la riforma della sentenza di primo grado, integra una situazione di soccombenza reciproca. Appare pertanto giustificato, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., disporre l'integrale compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
4 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza n. 190/2025 del Tribunale di
Busto Arsizio, ridetermina in €. 700,00 (settecento/00) mensili il contributo di mantenimento dovuto da in favore del figlio , con decorrenza dalla Parte_1 Per_1
data di deposito del ricorso di primo grado, oltre alla rivalutazione annuale ISTAT e al contributo del 50% per le spese straordinarie;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Marc Anthony Gambardella Paola Tanara
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