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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/11/2024, n. 4951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4951 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Maria Grazia Florio in funzione di giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4233/2024 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. LATINO ANGELO Parte_1 MARCO e dell'avv. CESANA DANIELA
contro
:
Controparte_1
C.S.I. Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. AVERSA NILIA CP_3
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1.04.2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano - sezione Lavoro
- Controparte_4 Controparte_1
e , chiedendo di:
[...] Controparte_5
1) Accertare e dichiarare il diritto di credito del ricorrente nei confronti di e di Controparte_1 P_
, in ragione del rapporto di lavoro di cui alla narrazione “in
[...] fatto”, pari a complessivi € 26.417,45 di cui € 15.743,34 per differenze retributive, € 10.174,11 per TFR ed € 500,00 per restituzione della quota sociale (quest'ultima somma netta), per i titoli e i conteggi di cui al ricorso, o la diversa somma maggiore o minore risultante in corso di causa;
2) Condannare le convenute e e CP_1 Controparte_1 [...]
in via tra loro solidale e/o in via congiunta e/o P_
pagina 1 di 8 disgiunta, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente di quanto accertato al punto 1) e precisamente al pagamento di complessivi € 26.417,45 di cui € 15.743,34 per differenze retributive, € 10.174,11 per TFR ed €
500,00 per restituzione della quota sociale, o la diversa somma maggiore o minore risultante in corso di causa;
In via subordinata, nell'ipotesi in cui il periodo di lavoro nei confronti di abbia mantenuto la sua Controparte_6 autonomia, senza alcun passaggio di titolarità alla Controparte_1
(ipotesi che viene svolta solo in via cautelativa
[...] dal momento che, come sopra spiegato, i documenti depongono per un passaggio senza soluzione di continuità ma con il solo cambio della titolarità del rapporto di lavoro),
3) Accertare e dichiarare il diritto di credito del ricorrente nei confronti delle convenute Controparte_6 [...]
e in ragione del rapporto di Controparte_1 Controparte_5 lavoro di cui alla narrazione “in fatto”, pari a complessivi €
26.417,45 di cui € 15.743,34 per differenze retributive, € 10.174,11 per TFR ed € 500,00 per restituzione della quota sociale
(quest'ultima somma netta), per i titoli e i conteggi di cui al ricorso, o la diversa somma maggiore o minore risultante in corso di causa;
4) Condannare le convenute Controparte_6 [...]
e in via tra loro solidale Controparte_1 Controparte_5
e/o in via congiunta e/o disgiunta, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente di quanto accertato al punto 3) e precisamente al pagamento di complessivi € 26.417,45 di cui € 15.743,34 per differenze retributive, € 10.174,11 per TFR ed € 500,00 per restituzione della quota sociale, o la diversa somma maggiore o minore risultante in corso di causa, per ciascuno dei soggetti convenuti;
5) Con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
pagina 2 di 8 Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
A sostegno delle domande svolte, la parte ricorrente ha esposto di aver lavorato nell'appalto sin dal 16.01.2012, dapprima alle P_ dipendenze di Società Coop. Trasporti Logistici, in forza di contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, trasformato a tempo indeterminato a partire dal 15.3.2012, con inquadramento nel 1° livello del CCNL Multiservizi.
Dal 01.01.2014 il rapporto di lavoro proseguiva, senza soluzione di continuità, alle dipendenze di con Controparte_6 inquadramento da ultimo nel 5° livello del CCNL Logistica Trasporto merci e spedizioni;
infine, sempre per passaggio diretto e senza soluzione di continuità, il ricorrente ha lavorato alle dipendenze di fino al gennaio 2023, quando Controparte_1 Parte_1 comunicava le proprie dimissioni.
Tanto premesso, la parte ricorrente ha lamentato di non aver ricevuto gli aumenti tabellari introdotti nel tempo dal CCNL, né gli aumenti periodici di anzianità, oltre alla mancata corretta corresponsione di
13/ma, 14/ma, rol, ferie, permessi, al TFR e alla restituzione della quota sociale.
Il ricorrente ha pertanto rivendicato il diritto al versamento della somma complessiva di 26.417,45 di cui € 15.743,34 per differenze retributive, € 10.174,11 per TFR ed € 500,00 netti per restituzione della quota sociale.
Si è costituita ritualmente in giudizio Controparte_5 chiedendo il rigetto delle avverse pretese perché infondate in fatto e in diritto;
con vittoria delle spese di lite.
In particolare, ha esposto di aver affidato i Controparte_5 servizi di logistica presso il deposito di CI al
[...]
chiedendone la chiamata in causa al Controparte_7 fine di far valere la clausola di manleva prevista dal contratto di appalto.
pagina 3 di 8 Ha inoltre eccepito che dal giugno 2017 e fino all'aprile 2018 il ricorrente sarebbe stato adibito ad un diverso appalto in favore della Parte_2
Nessuno si è costituito in giudizio per
[...] nonostante la Controparte_8 regolare notifica;
pertanto, all'udienza del 25.6.2024, ne è stata dichiarata la contumacia.
All'udienza del 25.6.2024 inoltre, su istanza di Controparte_5 veniva autorizzata la chiamata in causa di
[...]
Controparte_7
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa matura per la discussione senza necessità di svolgere attività istruttoria, all'udienza del 6.11.2024 il giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e all'esito ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e riservando in giorni 60 il deposito della motivazione.
*
Il ricorso è fondato, per le ragioni che di seguito si espongono.
E' documentale che il ricorrente abbia lavorato alle dipendenze di dal 16.01.2012 al 31.12.2013 Controparte_8 con inquadramento nel 1° livello del CCNL Multiservizi, con contratto a tempo determinato trasformato, dal 15.03.2012, a tempo indeterminato, mansioni di mulettista ed orario di lavoro full time
(all.3,4).
Il ricorrente, senza soluzione di continuità, ha poi proseguito il rapporto di lavoro alle dipendenze della convenuta Controparte_6 dal 01.01.2014 al 31.07.2022, come da lettera di
[...] assunzione in atti, con inquadramento dapprima nel 2° livello fino a marzo 2018 CCNL Multiservizi e, da aprile 2018, nel 5° livello del
CCNL Logistica Trasporto merci e spedizioni, sempre con orario di lavoro full time di 40 ore settimanali (all.5,6,14a-e,7a-e).
Da ultimo, sempre soluzione di continuità, parte attrice dal
01.08.2022 al gennaio 2023 ha lavorato alle dipendenze di CP_1
pagina 4 di 8 società che ha acquisito il rapporto di lavoro con passaggio diretto da Controparte_6
Dal CUD 2023 prodotto in atti risulta l'importo da corrispondere per l'intero TFR maturato anche nel rapporto precedente con CP_6
pari ad € 9.131,99 (all.11), e dalle buste paga di
[...] [...]
risulta l'anzianità convenzionale del 01.01.2014 relativa alla CP_1 precedente assunzione con (all.10). Controparte_6
Per tutto il periodo di lavoro tra le parti, dal 16.01.2012 al gennaio 2023, il ricorrente è stato impiegato nell'ambito dell'appalto come risulta anche esposto nelle buste paga P_
(alla voce “centro di costo Doreca Settimo Milanese facchinaggio e magazzino”, all.7a-e, all.14a-e, e all.10) e nella lettera di ammissione alla Cooperativa convenuta (all.6), con la sola eccezione del periodo dal giugno 2017 all'aprile 2018, quando il lavoratore è stato adibito nell'appalto intercorso fra la datrice di lavoro e
, con sede in Brugherio (MB). Parte_2
Ciò è documentale in quanto dimostrato dalle buste paga versate in atti da (docc. 14d e 14e): conseguentemente, Controparte_5 parte attrice ha provveduto con nota di deposito a precisare i conteggi allegati al ricorso, detraendo la somma di euro 1.294,90.
Per il resto, agisce per il mancato riconoscimento degli Parte_1 aumenti contrattuali, il mancato pagamento degli aumenti periodici di anzianità con conseguenti ricadute su tutti gli istituti, quali tredicesima e quattordicesima mensilità, rol, permessi, ferie, ex festività, e le maggiorazioni per lavoro straordinario. Rivendica inoltre il mancato corretto pagamento del TFR ed il diritto alla restituzione della quota sociale.
Ciò posto, nel rispetto dei principi che regolano la distribuzione degli oneri probatori tra le parti, sarebbe stato onere del datore di lavoro convenuto provare l'esatta corresponsione delle somme rivendicate dal ricorrente, circostanza che al contrario non risulta provata, a fronte della contumacia di e Controparte_6 di CP_1
pagina 5 di 8 Nel caso di specie trova, infatti, applicazione il criterio della vicinanza dell'onere probatorio, così come enucleato dalle Sezioni
Unite della Corte Suprema di Cassazione nella nota sentenza n.
13353/2001, per cui il creditore che agisce per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre grava sul debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass., Sez. Un., sentenza n. 13533/2001).
La responsabilità solidale di deriva poi dal Controparte_5 fatto che successivamente incorporata da P_ P_
, affidava con contratto di appalto i servizi di logistica
[...] presso il deposito di CI (MI) (trasferito a Rozzano e quindi a Settimo Milanese) al il Controparte_7 quale si obbligava a svolgere tutti i servizi indicati nell'art. 3 del contratto e nel Piano Operativo Servizi allegato al contratto.
(Doc. 2 – contratto di appalto – . P_ CP_7
Al punto 6.8. del contratto di appalto, il Controparte_2
si obbligava, altresì, a manlevare e tenere indenne la
[...]
Committente da qualsiasi pretesa, discendente dalla costituzione o dall'esecuzione del rapporto di appalto, che il personale subordinato o parasubordinato avesse avanzato nei confronti della Committente quale obbligata solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003 ovvero a norma dell'art. 1676 cod. civ.
Il affidava a propria volta l'esecuzione dei lavori CP_7 dapprima alla propria consorziata e Controparte_6 successivamente a Controparte_1
Trova dunque applicazione al caso di specie il disposto dell'art. 29
d.lgs. 276/2003, secondo cui “il committente è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le pagina 6 di 8 quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto”.
L'obbligazione solidale prevista dall'art. 29 comma 2 decreto legislativo 276/2003 è un'obbligazione passiva prevista nell'interesse esclusivo di uno solo dei coobbligati: l'unico dei coobbligati che ne beneficia è l'appaltatore, la cui obbligazione nei confronti dei dipendenti è garantita dal committente. Il committente o obbligato per legge che abbia pagato il debito ha dunque azione di regresso per l'intero nei confronti dell'appaltatore per conseguire l'integrale rimborso di quanto versato. L'azione di regresso può essere promossa nello stesso giudizio instaurato dal lavoratore creditore per ottenere la condanna di uno o più condebitori: in tal caso, la condanna del condebitore chiamato in causa in via di regresso è condizionata all'adempimento dell'obbligazione solidale da parte del primo condebitore e può essere posta in esecuzione soltanto ove venga dimostrato, da parte di questo, l'adempimento nei confronti del creditore (Cass. 12300/2003).
Come da nota di precisazione dei conteggi, depositata da parte ricorrente in data 30.10.2024, deve Controparte_1 pertanto essere condannata al pagamento in favore di parte attrice di complessivi € 26.417,45 (di cui € 15.743,34 per differenze retributive, € 10.174,11 a titolo di TFR ed € 500,00 per restituzione della quota sociale).
e devono Controparte_5 Controparte_7 inoltre essere condannate - in solido fra loro - al pagamento del suddetto importo fino alla concorrenza della somma lorda di €
17.962,48, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole decorrenze al saldo effettivo.
Infine, il deve essere Controparte_7 condannato a manlevare e tenere indenne per Controparte_5 quanto la stessa sia costretta a corrispondere in esecuzione della presente sentenza per capitale, interessi e spese.
pagina 7 di 8 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: condanna al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente di complessivi € 26.417,45 di cui € 15.743,34 per differenze retributive, € 10.174,11 a titolo di TFR ed € 500,00 per restituzione della quota sociale;
condanna inoltre e Controparte_5 [...]
in solido fra loro, al pagamento del suddetto Controparte_7 importo fino alla concorrenza della somma lorda di € 17.962,48, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole decorrenze al saldo effettivo;
condanna a manlevare e tenere Controparte_7 indenne per quanto la stessa sia costretta a Controparte_5 corrispondere in esecuzione della presente sentenza per capitale, interessi e spese;
condanna le convenute in solido alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 3.500,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Milano, 6.11.2024
IL GIUDICE
( dr.ssa Maria Grazia Florio )
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Maria Grazia Florio in funzione di giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4233/2024 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. LATINO ANGELO Parte_1 MARCO e dell'avv. CESANA DANIELA
contro
:
Controparte_1
C.S.I. Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. AVERSA NILIA CP_3
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1.04.2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano - sezione Lavoro
- Controparte_4 Controparte_1
e , chiedendo di:
[...] Controparte_5
1) Accertare e dichiarare il diritto di credito del ricorrente nei confronti di e di Controparte_1 P_
, in ragione del rapporto di lavoro di cui alla narrazione “in
[...] fatto”, pari a complessivi € 26.417,45 di cui € 15.743,34 per differenze retributive, € 10.174,11 per TFR ed € 500,00 per restituzione della quota sociale (quest'ultima somma netta), per i titoli e i conteggi di cui al ricorso, o la diversa somma maggiore o minore risultante in corso di causa;
2) Condannare le convenute e e CP_1 Controparte_1 [...]
in via tra loro solidale e/o in via congiunta e/o P_
pagina 1 di 8 disgiunta, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente di quanto accertato al punto 1) e precisamente al pagamento di complessivi € 26.417,45 di cui € 15.743,34 per differenze retributive, € 10.174,11 per TFR ed €
500,00 per restituzione della quota sociale, o la diversa somma maggiore o minore risultante in corso di causa;
In via subordinata, nell'ipotesi in cui il periodo di lavoro nei confronti di abbia mantenuto la sua Controparte_6 autonomia, senza alcun passaggio di titolarità alla Controparte_1
(ipotesi che viene svolta solo in via cautelativa
[...] dal momento che, come sopra spiegato, i documenti depongono per un passaggio senza soluzione di continuità ma con il solo cambio della titolarità del rapporto di lavoro),
3) Accertare e dichiarare il diritto di credito del ricorrente nei confronti delle convenute Controparte_6 [...]
e in ragione del rapporto di Controparte_1 Controparte_5 lavoro di cui alla narrazione “in fatto”, pari a complessivi €
26.417,45 di cui € 15.743,34 per differenze retributive, € 10.174,11 per TFR ed € 500,00 per restituzione della quota sociale
(quest'ultima somma netta), per i titoli e i conteggi di cui al ricorso, o la diversa somma maggiore o minore risultante in corso di causa;
4) Condannare le convenute Controparte_6 [...]
e in via tra loro solidale Controparte_1 Controparte_5
e/o in via congiunta e/o disgiunta, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente di quanto accertato al punto 3) e precisamente al pagamento di complessivi € 26.417,45 di cui € 15.743,34 per differenze retributive, € 10.174,11 per TFR ed € 500,00 per restituzione della quota sociale, o la diversa somma maggiore o minore risultante in corso di causa, per ciascuno dei soggetti convenuti;
5) Con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
pagina 2 di 8 Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
A sostegno delle domande svolte, la parte ricorrente ha esposto di aver lavorato nell'appalto sin dal 16.01.2012, dapprima alle P_ dipendenze di Società Coop. Trasporti Logistici, in forza di contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, trasformato a tempo indeterminato a partire dal 15.3.2012, con inquadramento nel 1° livello del CCNL Multiservizi.
Dal 01.01.2014 il rapporto di lavoro proseguiva, senza soluzione di continuità, alle dipendenze di con Controparte_6 inquadramento da ultimo nel 5° livello del CCNL Logistica Trasporto merci e spedizioni;
infine, sempre per passaggio diretto e senza soluzione di continuità, il ricorrente ha lavorato alle dipendenze di fino al gennaio 2023, quando Controparte_1 Parte_1 comunicava le proprie dimissioni.
Tanto premesso, la parte ricorrente ha lamentato di non aver ricevuto gli aumenti tabellari introdotti nel tempo dal CCNL, né gli aumenti periodici di anzianità, oltre alla mancata corretta corresponsione di
13/ma, 14/ma, rol, ferie, permessi, al TFR e alla restituzione della quota sociale.
Il ricorrente ha pertanto rivendicato il diritto al versamento della somma complessiva di 26.417,45 di cui € 15.743,34 per differenze retributive, € 10.174,11 per TFR ed € 500,00 netti per restituzione della quota sociale.
Si è costituita ritualmente in giudizio Controparte_5 chiedendo il rigetto delle avverse pretese perché infondate in fatto e in diritto;
con vittoria delle spese di lite.
In particolare, ha esposto di aver affidato i Controparte_5 servizi di logistica presso il deposito di CI al
[...]
chiedendone la chiamata in causa al Controparte_7 fine di far valere la clausola di manleva prevista dal contratto di appalto.
pagina 3 di 8 Ha inoltre eccepito che dal giugno 2017 e fino all'aprile 2018 il ricorrente sarebbe stato adibito ad un diverso appalto in favore della Parte_2
Nessuno si è costituito in giudizio per
[...] nonostante la Controparte_8 regolare notifica;
pertanto, all'udienza del 25.6.2024, ne è stata dichiarata la contumacia.
All'udienza del 25.6.2024 inoltre, su istanza di Controparte_5 veniva autorizzata la chiamata in causa di
[...]
Controparte_7
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa matura per la discussione senza necessità di svolgere attività istruttoria, all'udienza del 6.11.2024 il giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e all'esito ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e riservando in giorni 60 il deposito della motivazione.
*
Il ricorso è fondato, per le ragioni che di seguito si espongono.
E' documentale che il ricorrente abbia lavorato alle dipendenze di dal 16.01.2012 al 31.12.2013 Controparte_8 con inquadramento nel 1° livello del CCNL Multiservizi, con contratto a tempo determinato trasformato, dal 15.03.2012, a tempo indeterminato, mansioni di mulettista ed orario di lavoro full time
(all.3,4).
Il ricorrente, senza soluzione di continuità, ha poi proseguito il rapporto di lavoro alle dipendenze della convenuta Controparte_6 dal 01.01.2014 al 31.07.2022, come da lettera di
[...] assunzione in atti, con inquadramento dapprima nel 2° livello fino a marzo 2018 CCNL Multiservizi e, da aprile 2018, nel 5° livello del
CCNL Logistica Trasporto merci e spedizioni, sempre con orario di lavoro full time di 40 ore settimanali (all.5,6,14a-e,7a-e).
Da ultimo, sempre soluzione di continuità, parte attrice dal
01.08.2022 al gennaio 2023 ha lavorato alle dipendenze di CP_1
pagina 4 di 8 società che ha acquisito il rapporto di lavoro con passaggio diretto da Controparte_6
Dal CUD 2023 prodotto in atti risulta l'importo da corrispondere per l'intero TFR maturato anche nel rapporto precedente con CP_6
pari ad € 9.131,99 (all.11), e dalle buste paga di
[...] [...]
risulta l'anzianità convenzionale del 01.01.2014 relativa alla CP_1 precedente assunzione con (all.10). Controparte_6
Per tutto il periodo di lavoro tra le parti, dal 16.01.2012 al gennaio 2023, il ricorrente è stato impiegato nell'ambito dell'appalto come risulta anche esposto nelle buste paga P_
(alla voce “centro di costo Doreca Settimo Milanese facchinaggio e magazzino”, all.7a-e, all.14a-e, e all.10) e nella lettera di ammissione alla Cooperativa convenuta (all.6), con la sola eccezione del periodo dal giugno 2017 all'aprile 2018, quando il lavoratore è stato adibito nell'appalto intercorso fra la datrice di lavoro e
, con sede in Brugherio (MB). Parte_2
Ciò è documentale in quanto dimostrato dalle buste paga versate in atti da (docc. 14d e 14e): conseguentemente, Controparte_5 parte attrice ha provveduto con nota di deposito a precisare i conteggi allegati al ricorso, detraendo la somma di euro 1.294,90.
Per il resto, agisce per il mancato riconoscimento degli Parte_1 aumenti contrattuali, il mancato pagamento degli aumenti periodici di anzianità con conseguenti ricadute su tutti gli istituti, quali tredicesima e quattordicesima mensilità, rol, permessi, ferie, ex festività, e le maggiorazioni per lavoro straordinario. Rivendica inoltre il mancato corretto pagamento del TFR ed il diritto alla restituzione della quota sociale.
Ciò posto, nel rispetto dei principi che regolano la distribuzione degli oneri probatori tra le parti, sarebbe stato onere del datore di lavoro convenuto provare l'esatta corresponsione delle somme rivendicate dal ricorrente, circostanza che al contrario non risulta provata, a fronte della contumacia di e Controparte_6 di CP_1
pagina 5 di 8 Nel caso di specie trova, infatti, applicazione il criterio della vicinanza dell'onere probatorio, così come enucleato dalle Sezioni
Unite della Corte Suprema di Cassazione nella nota sentenza n.
13353/2001, per cui il creditore che agisce per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre grava sul debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass., Sez. Un., sentenza n. 13533/2001).
La responsabilità solidale di deriva poi dal Controparte_5 fatto che successivamente incorporata da P_ P_
, affidava con contratto di appalto i servizi di logistica
[...] presso il deposito di CI (MI) (trasferito a Rozzano e quindi a Settimo Milanese) al il Controparte_7 quale si obbligava a svolgere tutti i servizi indicati nell'art. 3 del contratto e nel Piano Operativo Servizi allegato al contratto.
(Doc. 2 – contratto di appalto – . P_ CP_7
Al punto 6.8. del contratto di appalto, il Controparte_2
si obbligava, altresì, a manlevare e tenere indenne la
[...]
Committente da qualsiasi pretesa, discendente dalla costituzione o dall'esecuzione del rapporto di appalto, che il personale subordinato o parasubordinato avesse avanzato nei confronti della Committente quale obbligata solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003 ovvero a norma dell'art. 1676 cod. civ.
Il affidava a propria volta l'esecuzione dei lavori CP_7 dapprima alla propria consorziata e Controparte_6 successivamente a Controparte_1
Trova dunque applicazione al caso di specie il disposto dell'art. 29
d.lgs. 276/2003, secondo cui “il committente è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le pagina 6 di 8 quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto”.
L'obbligazione solidale prevista dall'art. 29 comma 2 decreto legislativo 276/2003 è un'obbligazione passiva prevista nell'interesse esclusivo di uno solo dei coobbligati: l'unico dei coobbligati che ne beneficia è l'appaltatore, la cui obbligazione nei confronti dei dipendenti è garantita dal committente. Il committente o obbligato per legge che abbia pagato il debito ha dunque azione di regresso per l'intero nei confronti dell'appaltatore per conseguire l'integrale rimborso di quanto versato. L'azione di regresso può essere promossa nello stesso giudizio instaurato dal lavoratore creditore per ottenere la condanna di uno o più condebitori: in tal caso, la condanna del condebitore chiamato in causa in via di regresso è condizionata all'adempimento dell'obbligazione solidale da parte del primo condebitore e può essere posta in esecuzione soltanto ove venga dimostrato, da parte di questo, l'adempimento nei confronti del creditore (Cass. 12300/2003).
Come da nota di precisazione dei conteggi, depositata da parte ricorrente in data 30.10.2024, deve Controparte_1 pertanto essere condannata al pagamento in favore di parte attrice di complessivi € 26.417,45 (di cui € 15.743,34 per differenze retributive, € 10.174,11 a titolo di TFR ed € 500,00 per restituzione della quota sociale).
e devono Controparte_5 Controparte_7 inoltre essere condannate - in solido fra loro - al pagamento del suddetto importo fino alla concorrenza della somma lorda di €
17.962,48, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole decorrenze al saldo effettivo.
Infine, il deve essere Controparte_7 condannato a manlevare e tenere indenne per Controparte_5 quanto la stessa sia costretta a corrispondere in esecuzione della presente sentenza per capitale, interessi e spese.
pagina 7 di 8 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: condanna al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente di complessivi € 26.417,45 di cui € 15.743,34 per differenze retributive, € 10.174,11 a titolo di TFR ed € 500,00 per restituzione della quota sociale;
condanna inoltre e Controparte_5 [...]
in solido fra loro, al pagamento del suddetto Controparte_7 importo fino alla concorrenza della somma lorda di € 17.962,48, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole decorrenze al saldo effettivo;
condanna a manlevare e tenere Controparte_7 indenne per quanto la stessa sia costretta a Controparte_5 corrispondere in esecuzione della presente sentenza per capitale, interessi e spese;
condanna le convenute in solido alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 3.500,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Milano, 6.11.2024
IL GIUDICE
( dr.ssa Maria Grazia Florio )
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