CA
Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/12/2025, n. 6722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6722 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione III civile
La corte di appello di Napoli, sez. III civile, così composta: dott. Michele Caccese Presidente dott. Maria Casaregola Consigliere dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4882/2014, riservata in decisione il
17.12.2025 ed avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Napoli n.
6055/2014, depositata il 23.4.2014, vertente
TRA
in persona del l.r.p., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
MA CO e ND TE e dom.ta come in atti;
Appellante
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Trapani, e dom.to come in Controparte_1 atti;
Appellata
Motivi della decisione
L'appellante in epigrafe indicata ha impugnato la sentenza del Tribunale di Napoli n.
6055/2014, depositata il 23.4.2014, con la quale.- è stata rigettata l'opposizione ed è stato
1 dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1747/2009 chiesto ed ottenuto da CP_1
in suo danno;
- la società opponente è stata condannata a pagare le spese di lite pari
[...] ad € 50,00 per esborsi, € 9.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, Iva, Cpa. Ha resistito . Controparte_1
All'udienza del 12.12.2025 nessuno è comparso e la Corte ha rinviato la causa all'udienza del 17.12.2025, ai sensi dell'art. 309 c.p.c.; il rinvio è stato ritualmente notificato ai difensori delle parti.
A tale ultima udienza nessuno è comparso e la causa è stata riservata in decisione.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e deve dichiararsi l'estinzione del processo.
Trattandosi di procedimento instaurato in primo grado successivamente all'entrata in vigore del novellato art.181 c.p.c., cui rimanda l'art. 309 c.p.c. (modifica introdotta con d.l.
n.112 del 2008, conv. nella legge n.133 del 2008), la mancata comparizione delle parti comporta non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale ed immediata dichiarazione di estinzione del giudizio, pronuncia quest'ultima che, avendo portata decisoria e determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art.338 c.p.c., va pronunciata dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, 17.12.2025.
Il consigliere estensore Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Il Presidente Dott. Michele Caccese
2