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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/12/2025, n. 2084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2084 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 15348/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
LA ER Presidente relatrice
CO RI IC
ND RC IC
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 15348/2025 R.G. promosso da
(C.F. , con l'Avv. CORBO GIANCARLO Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'Avv. CORBO GIANCARLO CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
MINISTERO CP_2
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“All'On.le Tribunale di Brescia affinché, (…) dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il giorno 08/05/2004 in Concesio (BS), trascritto nei registri dello Stato Civile di Concesio in data 10/05/2004 al n. 4 parte II serie A, anno 2004 e successivamente nei registri dello
Stato Civile di Collebeato (BS) in data 25/05/2004 al n. 3 Parte II Serie B anno 2004, dando disposizione all'Ufficiale dello Stato Civile di Concesio (BS) di effettuare le annotazioni conseguenti, alle seguenti CONDIZIONI
1 1) i figli sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento paritario secondo il principio dell'alternanza settimanale;
2)Stante le modalità di affidamento concordate e la permanenza paritaria dei figli con ciascun genitore si conviene che gli stessi provvederanno al mantenimento dei figli in via diretta. Vista, tuttavia, la sproporzione tra i redditi dei genitori, il Sig. verserà, a titolo di assegno perequativo, alla Sig.ra Pt_1
per il mantenimento dei figli, la somma di € 670,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo CP_1
l'indice ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario;
3)L'assegno unico verrà percepito da ciascun genitore in ragione del 50% ciascuno;
4)Le spese straordinarie relative ai figli, salvo quelle mediche, in ragione dell'evidente sproporzione reddituale sussistente tra i genitori, sono a carico del padre in misura del 65% e della madre per il restante 35%, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia. Anche le spese mediche saranno ripartite nella misura del 65% a carico del padre e del 35% a carico della madre, ad eccezione di tutte quelle che saranno rimborsate dalla polizza sanitaria del padre, salvo conguaglio, da parte della madre, del 35% di quelle che non saranno coperte dalla Polizza sanitaria in vigore;
5)Entrambi i coniugi dichiarano di esonerarsi reciprocamente da qualsiasi contributo per il loro mantenimento;
6)Fermo quanto previsto nei punti che precedono, i coniugi si danno atto di non aver più nulla a pretendere reciprocamente avendo gli stessi regolato ogni altro rapporto economico;
7)I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente ogni mutamento di residenza o domicilio e prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio e per ogni altra documentazione amministrativa”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Concesio (BS) in data 8.5.2004, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di CONCESIO al n. 4, parte II, serie A, anno 2004.
Dall'unione sono nati i figli il 30.4.2006 e il 4.4.2010. Per_1 Per_2
La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Brescia n.
3270/2023 (R.G. 14294/2022) all'esito della camera di consiglio del 12.5.2023.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, anche rispetto
2 al figlio minorenne della coppia, che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo rispettoso del principio di bigenitorialità, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
La Presidente estensora
LA ER
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
LA ER Presidente relatrice
CO RI IC
ND RC IC
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 15348/2025 R.G. promosso da
(C.F. , con l'Avv. CORBO GIANCARLO Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'Avv. CORBO GIANCARLO CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
MINISTERO CP_2
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“All'On.le Tribunale di Brescia affinché, (…) dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il giorno 08/05/2004 in Concesio (BS), trascritto nei registri dello Stato Civile di Concesio in data 10/05/2004 al n. 4 parte II serie A, anno 2004 e successivamente nei registri dello
Stato Civile di Collebeato (BS) in data 25/05/2004 al n. 3 Parte II Serie B anno 2004, dando disposizione all'Ufficiale dello Stato Civile di Concesio (BS) di effettuare le annotazioni conseguenti, alle seguenti CONDIZIONI
1 1) i figli sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento paritario secondo il principio dell'alternanza settimanale;
2)Stante le modalità di affidamento concordate e la permanenza paritaria dei figli con ciascun genitore si conviene che gli stessi provvederanno al mantenimento dei figli in via diretta. Vista, tuttavia, la sproporzione tra i redditi dei genitori, il Sig. verserà, a titolo di assegno perequativo, alla Sig.ra Pt_1
per il mantenimento dei figli, la somma di € 670,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo CP_1
l'indice ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario;
3)L'assegno unico verrà percepito da ciascun genitore in ragione del 50% ciascuno;
4)Le spese straordinarie relative ai figli, salvo quelle mediche, in ragione dell'evidente sproporzione reddituale sussistente tra i genitori, sono a carico del padre in misura del 65% e della madre per il restante 35%, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia. Anche le spese mediche saranno ripartite nella misura del 65% a carico del padre e del 35% a carico della madre, ad eccezione di tutte quelle che saranno rimborsate dalla polizza sanitaria del padre, salvo conguaglio, da parte della madre, del 35% di quelle che non saranno coperte dalla Polizza sanitaria in vigore;
5)Entrambi i coniugi dichiarano di esonerarsi reciprocamente da qualsiasi contributo per il loro mantenimento;
6)Fermo quanto previsto nei punti che precedono, i coniugi si danno atto di non aver più nulla a pretendere reciprocamente avendo gli stessi regolato ogni altro rapporto economico;
7)I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente ogni mutamento di residenza o domicilio e prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio e per ogni altra documentazione amministrativa”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Concesio (BS) in data 8.5.2004, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di CONCESIO al n. 4, parte II, serie A, anno 2004.
Dall'unione sono nati i figli il 30.4.2006 e il 4.4.2010. Per_1 Per_2
La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Brescia n.
3270/2023 (R.G. 14294/2022) all'esito della camera di consiglio del 12.5.2023.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, anche rispetto
2 al figlio minorenne della coppia, che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo rispettoso del principio di bigenitorialità, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
La Presidente estensora
LA ER
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