TAR Firenze, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 136
TAR
Ordinanza cautelare 14 ottobre 2022
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Sentenza 22 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e difetto di motivazione

    La motivazione per relationem, basata sugli atti istruttori conosciuti dal destinatario, è ritenuta sufficiente. L'amministrazione ha esplicitato l'autonomo percorso valutativo, e il ricorrente ha potuto presentare memorie difensive.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 1393 del d.lgs. n. 66/2010 e applicazione della 'pregiudizialità penale'

    La 'pregiudizialità penale' opera solo se i fatti sono compiuti 'nello svolgimento delle proprie funzioni' E 'in adempimento di obblighi e doveri di servizio'. Le condotte contestate (violata consegna, falsità materiale e ideologica) costituiscono sviamento della funzione e non adempimento di doveri. L'assoluzione penale per 'fatti non sussistono' non è decisiva in ambito disciplinare, dato che il giudizio penale riguardava specificamente la mancata esecuzione delle soste, con un'ombra indiziaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 136
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 136
    Data del deposito : 22 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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