Ordinanza cautelare 14 ottobre 2022
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00136/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00865/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 865 del 2022, proposto dal signor -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Sergio Zaccariello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , e Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione cautelare
- della determinazione del Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri n. prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificata il 27.04.2022, con cui è stata disposta la sanzione della “ sospensione disciplinare dall’impiego per mesi 2 (due) ”, con conseguente rideterminazione dell’anzianità di grado, percepimento della metà degli assegni a carattere fisso e continuativo durante il periodo della sospensione e computo per la metà ai fini pensionistici del tempo trascorso in sospensione dal servizio;
- di tutti gli atti del procedimento disciplinare sottesi al provvedimento impugnato
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 il dott. DE De IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, appuntato scelto dei Carabinieri in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-, è stato sottoposto a procedimenti penali dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale militare di Roma e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS-, rispettivamente per il reato di “ violata consegna pluriaggravata in concorso ” e per quelli di “ falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici ” e “ falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici ”.
Secondo quanto si legge negli atti depositati in giudizio, nei suddetti procedimenti veniva contestato al militare e a un suo superiore gerarchico, entrambi componenti di un equipaggio del servizio radiomobile, di non avere eseguito le soste programmate nei rispettivi ordini di servizio e di avere falsamente registrato nella documentazione allegata all’ordine di servizio relativa all’attività della pattuglia le circostanze di tempo e di luogo dei controlli effettuati.
2. – Ottenuto il nulla osta all’accesso agli atti dei procedimenti penali e svolti gli accertamenti preliminari, in data 23.07.2021 il Comandante interregionale Carabinieri “-OMISSIS-” disponeva nei confronti dell’interessato un’inchiesta formale.
3. – Con atto del 10.08.2021 veniva dato avvio all’inchiesta formale con contestuale contestazione degli addebiti all’incolpato.
4. – In data 15.10.2021 l’incolpato depositava la propria memoria difensiva.
5. – In data 27.10.2021 l’ufficiale inquirente depositava la propria relazione finale, con la quale riteneva gli addebiti parzialmente fondati.
6. – Con atto del 4.11.2021, il Comandante interregionale Carabinieri “-OMISSIS-”, viste le conclusioni dell’inchiesta formale svolta dall’ufficiale inquirente e considerato che le relative risultanze avevano « consentito di palesare l’oggettiva responsabilità disciplinare da parte del militare, in ragione del fatto che ha violato le prescrizioni che regolano il servizio e che l [o] vincolavano non solo allo svolgimento dei compiti assegnati ma anche all’osservanza di precise condotte operative, ritenute essenziali per il corretto ed efficace svolgimento del servizio, pur valutando che il medesimo ha compreso l’errore e risulta provato dalla vicenda », valutato che « i fatti accertati costituiscono comunque una violazione dei doveri attinenti al giuramento prestato e al grado rivestito », proponeva la definizione del procedimento disciplinare con l’irrogazione della sanzione della sospensione dall’impiego per due mesi.
7. – Con provvedimento del -OMISSIS-, notificato il 27.04.2022 il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri irrogava all’interessato la sanzione disciplinare della sospensione dall’impiego per due mesi.
8. – Con ricorso notificato il 25.06.2022 e depositato il 13.07.2022 l’interessato ha impugnato dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale il provvedimento sanzionatorio e ne ha chiesto l’annullamento, previa adozione di misure cautelari ai sensi dell’art. 55, co. 10, cod. proc. amm.
Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e il difetto di motivazione, sostenendo l’illegittimità del provvedimento sanzionatorio per la mancata indicazione dei fatti ritenuti lesivi del prestigio personale e dell’Istituzione e delle norme del codice militare violate.
Con il secondo mezzo, il ricorrente sostiene che il provvedimento sanzionatorio sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 1393 del d.lgs. n. 66/2010, giacché, in considerazione della natura dei fatti per i quali erano stati avviati i procedimenti penali, l’Amministrazione procedente avrebbe dovuto osservare la regola della “pregiudizialità penale” e, dunque, avviare il procedimento disciplinare e sospenderlo immediatamente in attesa della definizione del procedimento penale.
9. – L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
10. – Con ordinanza n. -OMISSIS- il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.
11. – In vista della discussione della causa, le parti hanno scambiato memorie e repliche.
Il ricorrente, in particolare, ha depositato la sentenza della Corte militare di appello di Roma n. -OMISSIS-, emessa il -OMISSIS- e depositata il -OMISSIS-, con attestazione del relativo passaggio in giudicato, con la quale è stato respinto l’appello avverso la sentenza del Tribunale militare di Roma n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, di assoluzione di tutti gli imputati con la formula « perché i fatti non sussistono ».
12. – All’udienza pubblica del 8 gennaio 2026, le parti hanno discusso la causa, che è stata quindi trattenuta in decisione.
13. – Quanto al primo motivo di ricorso, il collegio osserva che i fatti in relazione ai quali l’ufficiale inquirente ha ritenuto parzialmente fondati gli addebiti mossi al ricorrente sono puntualmente e analiticamente descritti nella relazione finale dell’ufficiale inquirente, nella quale si prende posizione anche sulle difese svolte dall’incolpato nel corso del procedimento disciplinare.
Le conclusioni della relazione finale, quanto alla responsabilità dell’incolpato, sono richiamate nell’atto del 4.11.2021 con il quale il Comandante del Comando interregionale Carabinieri “-OMISSIS-”, ritenendo che i fatti contestati costituissero violazione dei doveri attinenti al giuramento prestato e al grado rivestito, ha proposto la sanzione della sospensione dell’incolpato dall’impiego per due mesi.
Le valutazioni e la proposta del Comandante interregionale sono richiamate e condivise nell’atto del Direttore della Divisione disciplina della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa del 27.01.2022, con il quale, ritenuta l’insussistenza delle condizioni per il deferimento al giudizio della Commissione di disciplina, viene disposta la trasmissione degli atti al Comando generale dell’Arma dei Carabinieri per la valutazione di competenza in ordine all’adozione della sanzione disciplinare proposta.
A tutti gli atti sopra menzionati viene fatto riferimento nella determinazione del Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri del -OMISSIS-, di irrogazione della sanzione della sospensione disciplinare dall’impiego per due mesi.
Quest’ultima determinazione, dunque, reca motivazione per relationem , attraverso il richiamo ai precedenti atti del procedimento, in riferimento ai fatti aventi rilievo disciplinare concretamente accertati e alle infrazioni disciplinari commesse dall’incolpato.
In materia di provvedimento disciplinare, il riferimento agli elementi emersi in sede istruttoria ben può integrare quella motivazione per relationem ritenuta sufficiente ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990, allorché gli atti endoprocedimentali che precedono l’adozione del provvedimento finale siano comunque conosciuti dal suo destinatario. La motivazione per relationem , infatti, integra pur sempre una “motivazione” nei termini definitori dati dalla richiamata disposizione della legge generale sul procedimento amministrativo, con l’unica peculiarità che la “sede” in cui sono esposti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche non è quella del provvedimento finale, bensì altri atti acquisiti all’istruttoria del relativo procedimento (TAR Campania, Salerno, sez. III, 25 febbraio 2022, n. 558).
Più in generale, è noto che la motivazione del provvedimento disciplinare non deve contenere una contestazione analitica della tesi difensiva, essendo sufficiente che l’Amministrazione abbia esplicitato, ancorché sinteticamente, l’autonomo percorso valutativo seguito nel corso dell’ iter disciplinare svoltosi in contraddittorio con il soggetto interessato, per il resto dovendo ritenersi che il provvedimento sia legittimamente motivato per relationem attraverso il riferimento agli atti ed alla documentazione sottostante (cfr., Cons. Stato, sez. II, 14 novembre 2025, n. 8948; Id., sez. III, 5 giugno 2015, n. 2791; Id., sez. V, 21 gennaio 2011, n. 425).
Nel caso di specie, l’interessato era stato messo in condizione di conoscere, attraverso la contestazione degli addebiti, le circostanze fattuali dalle quali l’Amministrazione aveva ipotizzato il nocumento al prestigio e all’immagine dell’Istituzione e il contrasto della condotta con i doveri attinenti al giuramento prestato e al grado rivestito e ha potuto presentare in sede procedimentale memorie difensive nelle quali ha preso posizione sui fatti contestati, sicché il mero rinvio a quanto emerso in sede istruttoria appare pienamente rispondente al canone della sufficienza della motivazione del provvedimento imposto dalla giurisprudenza sopra citata.
Tenuto conto che con il primo motivo di ricorso non si contesta l’accertamento dei fatti e la loro qualificazione da parte dell’autorità disciplinare, ma si deduce l’asserita violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e il difetto di motivazione, le doglianze di parte ricorrente sono pertanto infondate.
14. – Passando all’esame del secondo motivo, deve premettersi che l’art. 1393 del d.lgs. n. 66/2010, nel testo vigente a seguito delle modifiche intervenute, da ultimo, con il d.lgs. n. 91/2016, stabilisce che «[ i ] l procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, è avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni disciplinari di maggiore gravità, punibili con la consegna di rigore di cui all’articolo 1-OMISSIS-2 o con le sanzioni disciplinari di stato di cui all’articolo 1357, l’autorità competente, solo nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al militare ovvero qualora, all’esito di accertamenti preliminari, non disponga di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare, promuove il procedimento disciplinare al termine di quello penale. Il procedimento disciplinare non è comunque promosso e se già iniziato è sospeso fino alla data in cui l’Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che concludono il procedimento penale, ovvero del provvedimento di archiviazione, nel caso in cui riguardi atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio ».
Secondo il ricorrente, l’Amministrazione non avrebbe potuto avviare e portare a conclusione il procedimento disciplinare prima dell’irrevocabilità delle sentenze a conclusione dei procedimenti penali instaurati nei suoi confronti, poiché i fatti contestati sarebbero stati compiuti dal militare « nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio », con la conseguenza che rispetto ad essi sarebbe stata pienamente operante la c.d. “pregiudizialità penale” prevista dall’ultimo periodo della disposizione sopra citata.
La tesi non è condivisa dal collegio.
Al ricorrente, infatti, sono state contestate condotte (la “ violata consegna pluriaggravata in concorso ” oggetto dell’imputazione formulata dalla Procura militare; la “ falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici ” e la “ falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici ” di cui all’imputazione formulata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS-) solo materialmente occasionate dallo svolgimento delle funzioni di polizia, ma non costituenti adempimento degli obblighi e dei doveri di servizio, essendo stata anzi contestata all’incolpato proprio la violazione delle consegne (e, dunque, l’inadempimento degli obblighi e dei doveri di servizio) e la conseguente falsa attestazione delle circostanze di luogo e di tempo dei controlli effettuati all’atto della compilazione dei documenti di servizio allegati agli ordini di servizio dell’attività di pattuglia.
Perché possa operare la pregiudizialità penale in deroga alla regola ormai generale dell’autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale, occorre infatti che si avveri la duplice condizione che i fatti oggetto della contestazione siano stati compiuti dal militare « nello svolgimento delle proprie funzioni » e che la loro commissione costituisca « adempimento di obblighi e doveri di servizio ».
Solo in presenza di tale duplice condizione, infatti, « il legislatore intende evitare l’instaurazione di procedimenti disciplinari il cui esito provvedimentale potrebbe essere viziato per difetto di motivazione, ovvero essere basato (nel caso di esito disciplinare assolutorio) su una ritenuta attinenza dell’atto o della condotta ad un dovere di servizio, che, invece, potrebbe essere escluso in sede penale. Ma quest’ultima evenienza è configurabile, per espressa previsione di legge, solo nei casi in cui atti o comportamenti del militare siano commessi non solo “nello svolgimento delle funzioni”, ma siano altresì caratterizzati dall’“adempimento di obblighi e doveri di servizio”. Non è, dunque, sufficiente che l’atto o il comportamento tenuto dal militare sia stato commesso “nello svolgimento delle funzioni” (il che renderebbe paradossalmente ex se necessaria la sospensione del procedimento disciplinare in tutti i casi in cui il fatto integri un reato cd. “proprio”), ma che tale atto o comportamento sia stato commesso, nell’ambito non solo nello svolgimento delle funzioni, ma anche in adempimento di obblighi e doveri di servizio. Il che porta quasi automaticamente ad escludere, dalle ipotesi in cui l’art. 1393 COM indica la necessità della sospensione del procedimento [disciplinare] , tutti quei fatti che – integrando in sede penale reati la commissione dei quali implica una cesura del rapporto di immedesimazione organica o comunque la riferibilità dei medesimi allo svolgimento della funzione o del servizio pubblico (ad esempio, concussione, peculato, etc.) – non possono pertanto riferirsi ad un “adempimento di obblighi e doveri di servizio” » (in questi termini, Cons. Stato, sez. II, 20 aprile 2023, n. 4006; Id., sez. IV, 26 febbraio 2021, n. 1672; negli stessi termini anche Cons. Stato, sez. II, 14 luglio 2022, n. 6024; Id., 19 novembre 2024, n. 9257; Id., 26 novembre 2024, n. 9506; Id., 23 giugno 2025, n. 5452; Id., 25 luglio 2025, n. 6652; da ultimo, TAR Lazio, sez. I- bis , 30 dicembre 2025, n. 24046).
Deve quindi ritenersi che l’ipotesi di differimento obbligatorio del procedimento disciplinare ricorre solo quando vi sia un nesso di strumentalità tra l’adempimento del dovere ed il compimento dell’atto o del comportamento, e dunque quando l’assolvimento diligente dei compiti richiedeva di compiere quell’atto o tenere quel comportamento, e non anche quando la condotta oggetto della contestazione sia stata posta in essere solo “in occasione” dell’attività lavorativa o quando sia di per sé meritevole di una sanzione disciplinare (così, da ultimo, Cons. Stato, sez. II, 23 giugno 2025, n. 5452).
Nel caso che forma oggetto del presente giudizio, la condotta oggetto dei capi di imputazione costituisce sviamento della funzione, essendo stato contestato al ricorrente di non avere rispettato le consegne con riguardo alle soste programmate nell’ordine di servizio e di avere attestato false circostanze di tempo e di luogo relativamente all’effettuazione dei controlli nella compilazione della documentazione allegata all’ordine di servizio relativa all’attività di pattuglia.
Il giudizio svolto dinnanzi al giudice penale militare, dunque, non aveva ad oggetto l’accertamento della illiceità penale di atti compiuti (non solo in occasione dello svolgimento delle funzioni, ma anche) “in adempimento” di obblighi e doveri di servizio, ma, al contrario, di condotte che, secondo l’imputazione, erano state tenute dal militare sottraendosi alla doverosa osservanza delle consegne ricevute e, dunque, degli obblighi e dei doveri derivanti dall’ordine di servizio.
E, alla luce del contenuto della sentenza della Corte militare di appello del -OMISSIS-, la circostanza che per tali fatti gli imputati siano stati assolti “ perché i fatti non sussistono ” non è decisiva per escludere la rilevanza disciplinare degli stessi fatti, tenuto conto del fatto che in quella sede erano « state ascritte mancate soste, non mancati controlli né, in generale, alterazione dei dati » e che « gli imputati, infatti, [erano] accusati solo del mancato svolgimento delle soste, non del mancato svolgimento dei controlli » e, inoltre, che, secondo il giudice penale militare, « nella vicenda permane, quanto all’ipotesi del mancato svolgimento delle soste, solo un’ombra indiziaria ». In altri termini, l’assoluzione “ perché il fatto non sussiste ”, pronunciata dal giudice penale militare, si fonda essenzialmente sulla insufficienza degli elementi a carico degli imputati in relazione alla (sola) ipotesi accusatoria del mancato svolgimento delle soste, assistita soltanto da « un’ombra indiziaria ».
A maggior ragione deve escludersi che le ipotesi di falso materiale e di falso ideologico nella compilazione dei rapporti di servizio, contestate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS- e dei cui esiti, peraltro, non le parti non hanno dato notizia in giudizio, possano riguardare atti compiuti e comportamenti tenuti dall’incolpato « in adempimento di obblighi e doveri di servizio », costituendo, semmai, esercizio sviato della funzione finalizzato ad occultare, attraverso la falsa attestazione dell’attività svolta, il non corretto adempimento delle consegne ricevute.
In definitiva, nel caso che costituisce oggetto di giudizio, l’applicazione della regola dell’autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale e, dunque, la mancata applicazione dell’eccezione della “pregiudiziale penale” sono pienamente giustificate dalle condotte contestate nell’ambito dei procedimenti penali ai quali il ricorrente è stato sottoposto.
Anche il secondo motivo di ricorso, quindi, è infondato.
15. – In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
16. – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’Amministrazione resistente delle spese di lite, che liquida nella misura di € 3.000,00 (euro tremila/00) oltre oneri e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarla.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
IA La GU, Presidente
IA De Felice, Primo Referendario
DE De IA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DE De IA | IA La GU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.