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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 29/10/2025, n. 3244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3244 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 2430 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno
2018 promosso da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
SQ AR e RO IA
appellante contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Emilia Morrone CP_1
appellata
, , rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_2 CP_3
NE LT LL
appellati
, nato a [...] il [...] Controparte_4
, nato a [...] il [...] Controparte_5
, nato a [...] il [...] Controparte_6
appellati contumaci
Avente ad
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2854/2018 del Giudice di Pace di
Nocera Inferiore in materia di danni a cose
CONCLUSIONI Quelle riportate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 31.01.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Con atto di citazione notificato il 22.9.2015 la condomina CP_1
lamentando infiltrazioni d'acqua al soffitto e alle pareti perimetrali della cucina, del tinello-soggiorno e delle due camere da letto del proprio appartamento, chiedeva al il risarcimento dei danni causati dalle infiltrazioni Parte_1
poiché asseritamente provenienti dalla facciata esterna al lato est del fabbricato e causate dalla mancata manutenzione di tale facciata. CP_7
All'udienza dell'11.1.2016 si costituiva il chiedendo il rigetto della Parte_1
domanda proposta dalla condomina attrice poiché infondata in fatto e in diritto ed attribuendo la responsabilità delle infiltrazioni ai proprietari dell'immobile in ER al fabbricato condominiale.
All'udienza del 3.3.2016 veniva assunta la testimonianza del c.t.p. di parte attrice.
All'udienza del 14.4.2016 veniva escussa una testimone di parte attrice. All'udienza del 9.6.2016 veniva assunta la testimonianza del c.t.p. di parte convenuta e il Giudice di pace disponeva la chiamata in causa del proprietario dell'immobile confinante.
All'udienza del 29.9.2016 si costituivano i terzi chiamati coniugi Per_1
, i quali contestavano la loro responsabilità e il Giudice autorizzava la
[...]
chiesta integrazione del contraddittorio nei confronti del comproprietario del livello inferiore dell'immobile confinante, . Persona_2
All'udienza del 9.2.2017 il Giudice si riservava e, a scioglimento della riserva, fissava l'udienza del 4.5.2017 “per conclusioni e discussioni, riservandosi la nomina di CTU in sede di decisione”. Alla predetta udienza il Giudice di Pace assegnava la causa a sentenza.
In data 14.3.2018 il Giudice di pace depositava la sentenza n. 2854/18 con cui – senza ausilio di c.t.u.– accoglieva la domanda di parte attrice, condannava il al pagamento della somma di euro 2300,00 (oltre interessi) e Parte_1
poneva a carico del convenuto le spese processuali. Parte_1
Il in data 23.4.2018, iscriveva a ruolo atto di Parte_1 Parte_2
appello avverso detta sentenza, contestando in toto la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado, in particolare impugnando e contestando le dichiarazioni dei testimoni dell'attrice e chiedendo, previa c.t.u., la riforma della sentenza appellata.
Si costituivano in giudizio ed i coniugi , CP_1 CP_8
eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc e deducendo, nel merito, l'infondatezza del gravame, stante la corretta motivazione in fatto e diritto della sentenza impugnata.
Nonostante la regolare notifica, gli eredi di , nelle more Persona_2
deceduto, restavano contumaci. Con ordinanza del 26.4.2022 il giudice istruttore disponeva c.t.u. le cui attività iniziavano in data 24.1.2023 e si concludevano con il deposito della relazione finale in data 13.1.2024.
Seguiva rinvio all'udienza di precisazione delle conclusioni del 31.01.2025, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 cpc.
Preliminarmente l'appello va dichiarato ammissibile, atteso che con esso l'appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza censurate ed i motivi di gravame. D'altra parte, gli appellati si sono difesi in modo completo, comprendendo in pieno le ragioni dell'impugnazione.
Nel merito, l'appello è in parte fondato e va, pertanto, accolto per quanto di ragione.
Ed invero, con riguardo alla non esclusiva responsabilità del Parte_1
appellante la consulenza tecnica di ufficio redatta dal geometra CP_9
condivisibile dal punto di vista tecnico e logico, ha accertato quanto segue: “Il
C.T.U. nel corso dei suoi accessi-sopralluogo ha ispezionato attentamente i luoghi di causa, constatando che l'unità immobiliare di proprietà della sig.ra
è effettivamente interessata da eventi infiltrativi. CP_1
Tali fenomeni sono evidenti:
-in modo significativo nel locale cucina e nell'attigua veranda/balconata a settentrione, dove il nel febbraio 2022 ha Parte_1
eseguito un intervento di spicconatura dell'intonaco e messa alla luce dei ferri di armatura del solaio d'interpiano, al fine di scongiurare pericoli per gli occupanti dell'immobile;
-nel locale soggiorno, dove si nota la presenza di scrostature, aloni e macchie di umidità. Il C.T.U., dopo un'attenta analisi del fenomeno infiltrativo e della localizzazione delle macchie che si sono riscontrate in sito, tenuto conto dei diversi tipi di umidità che si possono verificare in una costruzione, può riferire che trattasi di umidità da infiltrazioni.
Nel caso in ispecie, lo scrivente geometra può riferire che le infiltrazioni sono dovute ad una concausa con un concorso di responsabilità sia da parte del
che dai proprietari del fabbricato finitimo in Parte_1
ER (coniugi ed eredi , CP_8 Persona_2
caratterizzato dalla mancata manutenzione dei plessi edilizi.
Il fabbricato denominato presenta uno scadente Parte_1
stato di manutenzione e conservazione dei frontalini delle balconate, che originano evidenti fenomeni infiltrativi derivante da un'assenza e/o inadeguata impermeabilizzazione, distacco degli intonaci ed un esposto quadro fessurativo alle intemperie (vedere foto n.ri 5 e 6 e da n. 11 a n. 14).
Dagli atti di causa si evince che il da diversi anni tenta di avviare Parte_1
un intervento globale di ristrutturazione edilizia, senza, tuttavia, procedere in modo concreto e tempestivo.
Il fabbricato dei coniugi ed eredi CP_8 Persona_2
limitatamente alla porzione in ER al fabbricato del Parte_1
, si presenta in completo stato di abbandono, con necessari ed
[...]
indifferibili interventi di ristrutturazione edilizia (vedere foto n.ri 15 e 16); esso, di antichissima costruzione con struttura in muratura di tufo, si eleva su due livelli (piano terra e piano primo) sormontati da un lastrico solare, che si presentava all'epoca delle originarie infiltrazioni in scadente stato manutentivo
e di conservazione.
Bisogna precisare che il lastrico di cui sopra risulta in posizione sovrastante al solaio di copertura dell'appartamento di proprietà di circa CP_1
cm 30. I coniugi hanno provveduto all'esito delle lamentate CP_8
infiltrazioni al rifacimento del manto impermeabile, senza risolvere in maniera definitiva la corresponsabilità della problematica infiltrativa, in quanto:
a) non è stato eseguito il risvolto verticale della guaina impermeabile sulla parete del fabbricato per la presenza della Parte_1 Parte_1
montante del gas a servizio delle u.i. del predetto condominio;
è da precisare che tale montante è stata installata dal a pochi centimetri dal Parte_1
calpestio del lastrico, la cui proiezione ricade sulla proprietà
[...]
(vedere foto da n. 17 a n. 20); Parte_3
b) bisogna procedere, comunque, alla ristrutturazione delle facciate del manufatto edilizio, costituite da muratura di tufo (materiale molto poroso), sprovvisto d'intonaco, con presenza di cospicue lesioni e con formazione di erbacce sulla loro superficie. “
La responsabilità del emerge chiaramente anche Parte_1
dalle prove testimoniali, dalle foto e dall'allegazione attorea mai contestata in primo grado delle convocazioni assembleari laddove all'ordine del giorno emerge la necessità di deliberare sull'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle facciate condominiali (vedasi le convocazioni assembleari prodotte nel giudizio di primo grado).
Tale responsabilità va inquadrata sia nell'ambito della fattispecie normativa ex art. 2051 c.c. sia, alla luce del compendio probatorio, nell'ambito della fattispecie ex art. 2043 c.c..
Questo giudice concorda, poi, seppure con una precisazione, sulla corresponsabilità dei comproprietari del fabbricato costruito in ER all'appartamento dell'attrice.
Ed invero, come emerso dall'istruttoria, tali proprietari hanno provveduto all'esito delle lamentate infiltrazioni al rifacimento del manto impermeabile, senza risolvere in maniera definitiva la problematica infiltrativa anche per la presenza della montante del gas a servizio delle unità abitative del predetto
; tale montante è stata installata dal a pochi centimetri Parte_1 Parte_1
dal calpestio del lastrico, la cui proiezione ricade sulla proprietà
[...]
. Parte_3
L'impedimento costituito dalla montante del gas a servizio delle unità abitative del condominio non è riconducibile alla volontà dei proprietari Controparte_8
ed, in ogni caso, integra un caso fortuito (inerente la condotta di terzi) Per_2
rispetto alla responsabilità ex art. 2051 c.c..
La corresponsabilità di tali proprietari finitimi risiede quindi, ex artt. 2051-2043
c.c., soltanto nella mancata ristrutturazione delle facciate del manufatto edilizio, costituite da muratura di tufo (materiale molto poroso), sprovvisto d'intonaco, con presenza di cospicue lesioni e con formazione di erbacce sulla loro superficie.
Tale situazione del fabbricato in ER, per come accertata dal CTU e risultante dalle foto in atti, induce il giudicante, quale peritus peritorum, ad attribuire ai proprietari chiamati in causa una colpa del 25% nella causazione della problematica infiltrativa dell'attrice.
L'accoglimento parziale dell'appello e la mancata contestazione delle ragioni attoree inducono a compensare le spese fra tutte le parti del giudizio.
L'esito del giudizio induce a porre le spese di CTU per tre quarti a carico di parte appellante e per un quarto ai coniugi ed agli eredi . CP_8 Per_2
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna in solido, oltre a parte appellante, anche CP_2 e
[...] CP_3 Controparte_4 Controparte_5
al pagamento in favore di della somma Controparte_6 CP_1
di euro 2300,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, determinando un grado di colpa del 75% a carico di parte appellante e del 25% a carico delle parti appellate.
2) Compensa le spese del giudizio.
3) Pone le spese di CTU per tre quarti a carico di parte appellante e per un quarto a carico di Controparte_2 CP_3 Controparte_4
e . Controparte_5 Controparte_6
Così deciso in Nocera Inferiore il 28/10/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 2430 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno
2018 promosso da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
SQ AR e RO IA
appellante contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Emilia Morrone CP_1
appellata
, , rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_2 CP_3
NE LT LL
appellati
, nato a [...] il [...] Controparte_4
, nato a [...] il [...] Controparte_5
, nato a [...] il [...] Controparte_6
appellati contumaci
Avente ad
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2854/2018 del Giudice di Pace di
Nocera Inferiore in materia di danni a cose
CONCLUSIONI Quelle riportate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 31.01.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Con atto di citazione notificato il 22.9.2015 la condomina CP_1
lamentando infiltrazioni d'acqua al soffitto e alle pareti perimetrali della cucina, del tinello-soggiorno e delle due camere da letto del proprio appartamento, chiedeva al il risarcimento dei danni causati dalle infiltrazioni Parte_1
poiché asseritamente provenienti dalla facciata esterna al lato est del fabbricato e causate dalla mancata manutenzione di tale facciata. CP_7
All'udienza dell'11.1.2016 si costituiva il chiedendo il rigetto della Parte_1
domanda proposta dalla condomina attrice poiché infondata in fatto e in diritto ed attribuendo la responsabilità delle infiltrazioni ai proprietari dell'immobile in ER al fabbricato condominiale.
All'udienza del 3.3.2016 veniva assunta la testimonianza del c.t.p. di parte attrice.
All'udienza del 14.4.2016 veniva escussa una testimone di parte attrice. All'udienza del 9.6.2016 veniva assunta la testimonianza del c.t.p. di parte convenuta e il Giudice di pace disponeva la chiamata in causa del proprietario dell'immobile confinante.
All'udienza del 29.9.2016 si costituivano i terzi chiamati coniugi Per_1
, i quali contestavano la loro responsabilità e il Giudice autorizzava la
[...]
chiesta integrazione del contraddittorio nei confronti del comproprietario del livello inferiore dell'immobile confinante, . Persona_2
All'udienza del 9.2.2017 il Giudice si riservava e, a scioglimento della riserva, fissava l'udienza del 4.5.2017 “per conclusioni e discussioni, riservandosi la nomina di CTU in sede di decisione”. Alla predetta udienza il Giudice di Pace assegnava la causa a sentenza.
In data 14.3.2018 il Giudice di pace depositava la sentenza n. 2854/18 con cui – senza ausilio di c.t.u.– accoglieva la domanda di parte attrice, condannava il al pagamento della somma di euro 2300,00 (oltre interessi) e Parte_1
poneva a carico del convenuto le spese processuali. Parte_1
Il in data 23.4.2018, iscriveva a ruolo atto di Parte_1 Parte_2
appello avverso detta sentenza, contestando in toto la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado, in particolare impugnando e contestando le dichiarazioni dei testimoni dell'attrice e chiedendo, previa c.t.u., la riforma della sentenza appellata.
Si costituivano in giudizio ed i coniugi , CP_1 CP_8
eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc e deducendo, nel merito, l'infondatezza del gravame, stante la corretta motivazione in fatto e diritto della sentenza impugnata.
Nonostante la regolare notifica, gli eredi di , nelle more Persona_2
deceduto, restavano contumaci. Con ordinanza del 26.4.2022 il giudice istruttore disponeva c.t.u. le cui attività iniziavano in data 24.1.2023 e si concludevano con il deposito della relazione finale in data 13.1.2024.
Seguiva rinvio all'udienza di precisazione delle conclusioni del 31.01.2025, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 cpc.
Preliminarmente l'appello va dichiarato ammissibile, atteso che con esso l'appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza censurate ed i motivi di gravame. D'altra parte, gli appellati si sono difesi in modo completo, comprendendo in pieno le ragioni dell'impugnazione.
Nel merito, l'appello è in parte fondato e va, pertanto, accolto per quanto di ragione.
Ed invero, con riguardo alla non esclusiva responsabilità del Parte_1
appellante la consulenza tecnica di ufficio redatta dal geometra CP_9
condivisibile dal punto di vista tecnico e logico, ha accertato quanto segue: “Il
C.T.U. nel corso dei suoi accessi-sopralluogo ha ispezionato attentamente i luoghi di causa, constatando che l'unità immobiliare di proprietà della sig.ra
è effettivamente interessata da eventi infiltrativi. CP_1
Tali fenomeni sono evidenti:
-in modo significativo nel locale cucina e nell'attigua veranda/balconata a settentrione, dove il nel febbraio 2022 ha Parte_1
eseguito un intervento di spicconatura dell'intonaco e messa alla luce dei ferri di armatura del solaio d'interpiano, al fine di scongiurare pericoli per gli occupanti dell'immobile;
-nel locale soggiorno, dove si nota la presenza di scrostature, aloni e macchie di umidità. Il C.T.U., dopo un'attenta analisi del fenomeno infiltrativo e della localizzazione delle macchie che si sono riscontrate in sito, tenuto conto dei diversi tipi di umidità che si possono verificare in una costruzione, può riferire che trattasi di umidità da infiltrazioni.
Nel caso in ispecie, lo scrivente geometra può riferire che le infiltrazioni sono dovute ad una concausa con un concorso di responsabilità sia da parte del
che dai proprietari del fabbricato finitimo in Parte_1
ER (coniugi ed eredi , CP_8 Persona_2
caratterizzato dalla mancata manutenzione dei plessi edilizi.
Il fabbricato denominato presenta uno scadente Parte_1
stato di manutenzione e conservazione dei frontalini delle balconate, che originano evidenti fenomeni infiltrativi derivante da un'assenza e/o inadeguata impermeabilizzazione, distacco degli intonaci ed un esposto quadro fessurativo alle intemperie (vedere foto n.ri 5 e 6 e da n. 11 a n. 14).
Dagli atti di causa si evince che il da diversi anni tenta di avviare Parte_1
un intervento globale di ristrutturazione edilizia, senza, tuttavia, procedere in modo concreto e tempestivo.
Il fabbricato dei coniugi ed eredi CP_8 Persona_2
limitatamente alla porzione in ER al fabbricato del Parte_1
, si presenta in completo stato di abbandono, con necessari ed
[...]
indifferibili interventi di ristrutturazione edilizia (vedere foto n.ri 15 e 16); esso, di antichissima costruzione con struttura in muratura di tufo, si eleva su due livelli (piano terra e piano primo) sormontati da un lastrico solare, che si presentava all'epoca delle originarie infiltrazioni in scadente stato manutentivo
e di conservazione.
Bisogna precisare che il lastrico di cui sopra risulta in posizione sovrastante al solaio di copertura dell'appartamento di proprietà di circa CP_1
cm 30. I coniugi hanno provveduto all'esito delle lamentate CP_8
infiltrazioni al rifacimento del manto impermeabile, senza risolvere in maniera definitiva la corresponsabilità della problematica infiltrativa, in quanto:
a) non è stato eseguito il risvolto verticale della guaina impermeabile sulla parete del fabbricato per la presenza della Parte_1 Parte_1
montante del gas a servizio delle u.i. del predetto condominio;
è da precisare che tale montante è stata installata dal a pochi centimetri dal Parte_1
calpestio del lastrico, la cui proiezione ricade sulla proprietà
[...]
(vedere foto da n. 17 a n. 20); Parte_3
b) bisogna procedere, comunque, alla ristrutturazione delle facciate del manufatto edilizio, costituite da muratura di tufo (materiale molto poroso), sprovvisto d'intonaco, con presenza di cospicue lesioni e con formazione di erbacce sulla loro superficie. “
La responsabilità del emerge chiaramente anche Parte_1
dalle prove testimoniali, dalle foto e dall'allegazione attorea mai contestata in primo grado delle convocazioni assembleari laddove all'ordine del giorno emerge la necessità di deliberare sull'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle facciate condominiali (vedasi le convocazioni assembleari prodotte nel giudizio di primo grado).
Tale responsabilità va inquadrata sia nell'ambito della fattispecie normativa ex art. 2051 c.c. sia, alla luce del compendio probatorio, nell'ambito della fattispecie ex art. 2043 c.c..
Questo giudice concorda, poi, seppure con una precisazione, sulla corresponsabilità dei comproprietari del fabbricato costruito in ER all'appartamento dell'attrice.
Ed invero, come emerso dall'istruttoria, tali proprietari hanno provveduto all'esito delle lamentate infiltrazioni al rifacimento del manto impermeabile, senza risolvere in maniera definitiva la problematica infiltrativa anche per la presenza della montante del gas a servizio delle unità abitative del predetto
; tale montante è stata installata dal a pochi centimetri Parte_1 Parte_1
dal calpestio del lastrico, la cui proiezione ricade sulla proprietà
[...]
. Parte_3
L'impedimento costituito dalla montante del gas a servizio delle unità abitative del condominio non è riconducibile alla volontà dei proprietari Controparte_8
ed, in ogni caso, integra un caso fortuito (inerente la condotta di terzi) Per_2
rispetto alla responsabilità ex art. 2051 c.c..
La corresponsabilità di tali proprietari finitimi risiede quindi, ex artt. 2051-2043
c.c., soltanto nella mancata ristrutturazione delle facciate del manufatto edilizio, costituite da muratura di tufo (materiale molto poroso), sprovvisto d'intonaco, con presenza di cospicue lesioni e con formazione di erbacce sulla loro superficie.
Tale situazione del fabbricato in ER, per come accertata dal CTU e risultante dalle foto in atti, induce il giudicante, quale peritus peritorum, ad attribuire ai proprietari chiamati in causa una colpa del 25% nella causazione della problematica infiltrativa dell'attrice.
L'accoglimento parziale dell'appello e la mancata contestazione delle ragioni attoree inducono a compensare le spese fra tutte le parti del giudizio.
L'esito del giudizio induce a porre le spese di CTU per tre quarti a carico di parte appellante e per un quarto ai coniugi ed agli eredi . CP_8 Per_2
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna in solido, oltre a parte appellante, anche CP_2 e
[...] CP_3 Controparte_4 Controparte_5
al pagamento in favore di della somma Controparte_6 CP_1
di euro 2300,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, determinando un grado di colpa del 75% a carico di parte appellante e del 25% a carico delle parti appellate.
2) Compensa le spese del giudizio.
3) Pone le spese di CTU per tre quarti a carico di parte appellante e per un quarto a carico di Controparte_2 CP_3 Controparte_4
e . Controparte_5 Controparte_6
Così deciso in Nocera Inferiore il 28/10/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo