Art. 1.
Gli ospedali evangelici di Genova, Napoli, Torino, Pomaretto e Torre Pellice e l'ospedale israelitico di Roma, allorche' siano in possesso del decreto ministeriale di cui all' articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , sono eretti, a domanda dei competenti organi deliberanti, in enti ospedalieri con decreto del Presidente della regione, sentita la giunta regionale, entro tre mesi dalla domanda.
Gli ospedali evangelici di Genova, Napoli, Torino, Pomaretto e Torre Pellice e l'ospedale israelitico di Roma, allorche' siano in possesso del decreto ministeriale di cui all' articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , sono eretti, a domanda dei competenti organi deliberanti, in enti ospedalieri con decreto del Presidente della regione, sentita la giunta regionale, entro tre mesi dalla domanda.