Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 08/04/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Piacenza
Tribunale concorsuale
Il Tribunale Ordinario di Piacenza, in funzione di Tribunale Concorsuale, composto dai magistrati
Dott. Stefano Brusati Presidente
Dott. Antonino Fazio Giudice
Dott. Stefano Aldo Tiberti Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 6-1/2025 R.G.
PROMOSSO DA
SS PA [C.F. [...]], residente in [...], con il patrocinio dell'Avv. PAOLO PARENTI del Foro di Piacenza, presso lo studio del quale sito in Piacenza, Via S. Eufemia n. 28 elegge domicilio
NEI CONFRONTI DI
TRASPORTI ITALIA S.R.L. [C.F. e P.IVA 01751000330], in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Castell'Arquato (PC), Via Caneto n. 21/B;
CON L'INTERVENTO DI
RESTIANI S.p.A., C.F. 00148250061, , con sede legale in Alessandria, Via Umberto Giordano 5, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Barale, e dall'Avv. Giuseppe Marco Giambarresi
letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti della società TRASPORTI ITALIA S.R.L.; esaminati gli atti e i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
11/02/2025, ai sensi dell'art. 40, co. 7 CCII, a mezzo PEC a cura della Cancelleria;
il resistente, pertanto, è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stato ritualmente convocato, ai sensi degli art. 40 e 41 CCI;
rilevato che il debitore non si è ritualmente costituito, ma è comparso all'udienza del 10/03/2025 il legale rappresentante Sig. CO LI il quale, tuttavia, non ha fornito prova del possesso congiunto dei requisiti ex art. 2 co. 1 lett. d) CCII;
ritenuta la competenza per materia e per territorio del Tribunale adito ex art. 27 CCII, atteso che la parte resistente ha la sede legale nel circondario del medesimo Ufficio (criterio individuato dal comma 3, lett. c) e non sono emersi elementi da cui desumere una diversa sede effettiva;
ritenuto che
sussiste la legittimazione attiva ex art. 37, co. 2, CCII in capo al ricorrente, il cui credito risulta dal decreto ingiuntivo n. 109/2024 del 25/07/2024, provvisoriamente esecutivo, emesso dal
Tribunale di Piacenza per € 10.413,60 lordi, importo azionato in sede di esecuzione forzata mediante la notifica di atto di precetto per € 11.585,28; in seguito alla notifica di atto di pignoramento presso terzi e dichiarazione positiva del terzo BPER
Banca S.p.a., il creditore ha ottenuto dal G.E. l'assegnazione della somma di € 2.356,34, di cui €
1.800,00 a soddisfazione delle spese della procedura esecutiva e per €. 556,34 lordi a soddisfazione parziale del credito del lavoratore;
pertanto, il credito residuo risulta pari a € 11.028,94; osservato preliminarmente che la procedura di liquidazione giudiziale ha come presupposto sostanziale lo stato di insolvenza del debitore, così dovendosi fare riferimento sul punto alla consolidata giurisprudenza in tema di dichiarazione di fallimento, che, allora, è da intendersi come situazione di impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, sussistente al momento dell'emissione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale (in base alla definizione di cui all'art. 2, co. 1, lett. b) CCII, identica a quella già contenuta nell'art. 5 L.F.); ritenuto pertanto che, dalla documentazione in atti, emerge lo stato di insolvenza del debitore, reso manifesto, dai seguenti elementi:
- mancato pagamento del titolo esecutivo definitivo di cui al D.I. 109/2024 emesso in favore del creditore;
- esito infruttuoso della procedura di espropriazione forzata presso terzi esperita dal ricorrente principale;
- non trascurabile esposizione debitoria nei confronti dell'Amministrazione finanziaria pari a complessivi € 189.153,89 per debiti tributari come da informativa dell'Agenzia delle Entrate
- Riscossione trasmessa in data 12/03/2025;
- fermo dell'attività commerciale e cessazione di tutti i rapporti di lavoro dipendente come dichiarato spontaneamente dal legale rappresentante Sig. LI Domenico all'udienza di comparizione;
trattasi di indici sintomatici che comprovano lo stato di insolvenza in quanto rivelatori
“dell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze dell'impresa medesima (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché dell'impossibilità di essa di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose compromissioni del patrimonio” (Cass. n. 6978/2019); che ai fini di tale accertamento non deve aversi riguardo solo ai crediti azionati, poiché lo stesso art. 49, comma 5, CCII, riproducendo l'ultimo comma dell'articolo 15 L.F. previgente, dispone che “non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti della istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila”; da ciò chiaramente risultando che in detta istruttoria non rilevano i soli crediti dell'istante, bensì tutti quelli che emergono all'esito dell'istruttoria (cfr. Cass. n. 10170/2016); considerato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultante dalla documentazione agli atti del presente procedimento è complessivamente superiore alla soglia di € 30.000,00 stabilita dalla normativa citata;
ritenuto, pertanto che la società debitrice versi effettivamente in stato di insolvenza irreversibile non essendo più in grado di adempiere alle obbligazioni assunte;
ritenuto che
, in definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, ricorrono i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di TRASPORTI ITALIA S.R.L.; tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di TRASPORTI ITALIA S.R.L. [C.F. e P.IVA
01751000330], in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Castell'Arquato
(PC), Via Caneto n. 21/B; nomina il dott. Stefano Aldo Tiberti Giudice Delegato per la procedura;
il Dott. PAOLO CAVALLI Curatore, il quale, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 09/07/2025 ad ore 09.40, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute. Nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3,
CCII; segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 dPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, CCII.
Così deciso in Piacenza nella camera di consiglio del 03/04/2025.
Il Giudice estensore
Dott. Stefano Aldo Tiberti
Il Presidente
Dott. Stefano Brusati